2.3.5.1. Alessandro Simone
ALESSANDRO Simone è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato penale in atti risulta a suo carico un solo precedente in materia di armi molto risalente nel tempo (per un reato commesso il 24-8-1972) e non risulta che sia mai stato detenuto.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 9-2-1994 e del 28-2-1994) ha affermato che faceva parte del gruppo “LEO”, al cui interno “portava le imbasciate dove si poteva fare delle estorsioni che interessavano a lui”. Il collaboratore ha, quindi, indicato due estorsioni, una ai danni di tale LA ROSA, titolare di una ditta che realizza infissi in alluminio sita sulla S.S. 114, ed una ai danni del ristorante – rosticceria NUNNARI, nelle quali l’ALESSANDRO sarebbe intervenuto “per aggiustare l’estorsione”.
COSTANTINO Giovanni (vedi udienza del 25-10-1996) ha affermato di non conoscerlo.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha, nel corso delle dichiarazioni rese in sede di indagini in data 5-4-1994, inserito il suo nome tra quelli degli affiliati al clan “LEO”. Al dibattimento ha confermato, anche se solo a seguito di contestazione, tale accusa, ma ha precisato che l’affiliazione di ALESSANDRO Simone risalirebbe ad un’epoca successiva al 1990.
SPARACIO Luigi (vedi udienze del 9-10-1996 e del 16-10-1996) ha elencato ALESSANDRO Carmelo (pare che Carmelo sia il secondo nome dell’imputato) tra gli affiliati al clan “LEO” ma ha, poi, precisato di sapere “che era vicino a LEO, però non è che era un affiliato, diciamo, in qualche occasione si è trovato a sistemargli qualche estorsione”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che era “un parente di LEO Giuseppe” e aveva “fatto da mediatore […] in un’estorsione da NUNNARI”
GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 29-10-1996) ha affermato di non conoscerlo.
PARATORE Vincenzo (vedi
udienza del 12-4-1996) ha dichiarato di
non conoscerlo.
Risulta, infine, che ALESSANDRO Simone , imputato nel procedimento N. 240/94 R.G.N.R. (relativo al cosiddetto clan “Mangialupi”) del reato di estorsione ai danni del titolare della rosticceria NUNNARI, è stato, con sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Messina il 28 luglio 1996 (non risulta che sia divenuta irrevocabile), assolto da tale reato.
Ritiene questa Corte che l’accusa mossa all’ALESSANDRO sia rimasta totalmente priva di prova. Il SANTACATERINA ha, invero, spiegato che l’affiliazione dell’imputato al clan “LEO” è stata da lui fatta discendere esclusivamente dal ruolo che questi avrebbe rivestito in due estorsioni. Si deve, tuttavia, rilevare che l’ALESSANDRO è stato assolto, anche se con sentenza non ancora irrevocabile, da una di dette estorsioni, quella ai danni del titolare della rosticceria NUNNARI. Ciò priva le parole del SANTACATERINA di qualsiasi concretezza, ma va, comunque, osservato che anche nell’ipotesi che l’imputato si fosse reso responsabile di dette estorsioni, svolgendo una specifica condotta in favore del clan “LEO”, non può certo affermarsi, per ciò solo, che sia stato un affiliato, poiché, in mancanza di altri elementi di prova (quali, ad esempio, ulteriori precise dichiarazioni che lo indicano come affiliato, ovvero accertate frequentazioni con altri soggetti appartenenti a detto clan), in base ai quali poter desumere che la condotta addebitatagli si iscriva in un più pregnante vincolo associativo, si tratterebbe di un contributo meramente occasionale ed episodico all’operatività dell’associazione e non di un sistematico e continuativo appoggio al conseguimento degli scopi associativi. Non può, allora, escludersi che l’asserito intervento dell’imputato nelle due citate estorsioni si sia verificato solo in considerazione dei suoi lontani rapporti di parentela esistenti con LEO Giuseppe e non in virtù di un organico inserimento nel clan da quest’ultimo diretto. Anche SPARACIO Luigi , il quale ha accusato l’imputato dell’estorsione ai danni del titolare della rosticceria NUNNARI è, peraltro, giunto alle medesime conclusioni, affermando che tale fatto non rendeva l’ALESSANDRO un affiliato neppure agli occhi degli altri clan cittadini. Nessun valore può, infine, essere attribuito alle dichiarazioni di LA TORRE Guido, sia perché il collaboratore ha spostato temporalmente le sue accuse sostanzialmente scagionando l’imputato, sia, soprattutto, perché le parole del LA TORRE sono poco convincenti, non essendo immaginabile che l’ALESSANDRO abbia aderito al clan LEO solo dopo la morte di LEO Giuseppe. L’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti per non aver commesso il fatto.