2.3.5.4.  Arena Giuseppe

ARENA Giuseppe  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA”, contestata ai capi “99” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “100” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato penale in atti risultano a suo carico diversi precedenti penali per rapina (commessa in concorso con il coimputato SANTORO Angelo, in data 11-10-1982, ai danni di un ufficio postale di Reggio Calabria), estorsione tentata (perpetrata nel febbraio 1982 in concorso, tra gli altri, con il coimputato SANTORO Angelo, ai danno di tale IANNINO Francesco, titolare del bar rosticceria Holliday, al quale venne fatta richiesta di “pizzo” in cambio di “protezione” del locale), furto, favoreggiamento personale. Solo quest’ultimo reato venne, però, perpetrato nel periodo che viene in considerazione per il reato associativo ed è relativo al comportamento tenuto dall’imputato, consumatore di droga, il quale, trovato dalle forze dell’ordine in possesso di una dose di eroina, poco prima acquistata da tale LA FAUCI, negò non solo il suddetto acquisto, ma pure di aver frequentato la casa di costui il giorno del sequestro della sostanza stupefacente, malgrado le contrarie risultanze fotografiche (vedi sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 18-3-1991, per il fatto suesposto, commesso il 19-12-1988). L’imputato venne, viceversa, assolto con sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, dove era imputato di aver fatto parte del clan “CARIOLO”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che ARENA Giuseppe  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dall’11-10-1982 sino al 24-12-1986, quando venne scarcerato; venne nuovamente arrestato il 15-5-1989 ma ottenne l’affidamento al servizio sociale già il successivo 24-6-1989 e fu completamente libero il 15-7-1989. In tale periodo fu sempre ristretto, almeno a partire dal 29-11-1984, nella Casa Circondariale di Messina.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 15-2-1994 e del 3-3-1994) ha elencato ARENA Giuseppe  tra gli affiliati al clan “FERRARA”.

FERRARA Sebastiano  (vedi udienza del 16-9-1996) ha indicato ARENA Giuseppe  come uno dei suoi affiliati dal 1985 in poi.

FERRARA Carmelo (vedi udienza dell’8-5-1996) ha indicato ARENA Giuseppe  quale affiliato al clan diretto dal fratello FERRARA Sebastiano  ed ha aggiunto che “ha fatto delle estorsioni e droga” e per tale motivo poteva essere considerato un associato. Il collaboratore ha precisato, su espressa domanda del difensore, che l’ARENA è un tossicodipendente ma “all’epoca no: tossicodipendente è divenuto un paio di anni fa”. Con riferimento, poi, all’attività da lui stesso e da altri affiliati realizzata nel settore del traffico di stupefacenti il FERRARA ha specificato che ARENA Giuseppe  era uno di coloro che vendevano la droga “ad altre persone che poi la spacciavano al minuto” e, partecipava, al pari degli altri, alla suddivisione degli utili derivanti da tale illecito traffico.

SANTORO Angelo  (vedi udienza del 22-10-1996) ha dichiarato che egli era vicino al FERRARA, nel senso che “quando lui mi chiedeva un favore io glielo facevo, […] solo di estorsioni e c’è qualche rapina” ma non faceva parte del suo gruppo, al quale aderì organicamente nel 1991. Ha, quindi, affermato che ARENA Giuseppe  era una delle altre persone vicine al FERRARA ed ha aggiunto che nel 1988 “con ARENA e con MAGAZZU’ facevamo l’estorsione”. Già si è visto, tuttavia, come le giustificazioni addotte dal collaboratore per spiegare perché tali delitti non rientrassero nel programma delinquenziale del clan appaiono ridicole ed offendono l’intelligenza di chi giudica. Il SANTORO ha, infatti, sostenuto che le estorsioni, perpetrate insieme ad altri soggetti ritenuti appartenenti al clan “FERRARA”, fossero un affare privato di quel ristretto gruppo di persone che se ne rendevano responsabili e non rientrassero negli interessi del FERRARA, il quale “non è che sapeva oppure prendeva soldi” (ma successivamente dirà che egli consegnava al FERRARA una quota dei proventi illeciti), per poi dovere riconoscere, in parte contraddicendosi, che “[FERRARA Sebastiano ] ci portava anche dei..., una base, una cosa (vale a dire le informazioni sui soggetti da estorcere)” e che, comunque, “poi ce lo dicevamo [al FERRARA]”, senza, però, riuscire a dare una valida spiegazione del motivo per il quale tenevano informato il FERRARA, asserendo che ritenevano opportuno farlo “perché c’erano certe persone che interessavano a lui e poi noi glielo dicevamo ugualmente”. Lo stesso SANTORO ha, d’altronde, affermato successivamente che l’ARENA era associato del FERRARA, ma ha specificato che “era affiliato con FERRARA Carmelo” (quasi a voler distinguere il gruppo di quest’ultimo da quello del fratello Sebastiano) e commetteva estorsioni e rapine. Il SANTORO ha, infine, affermato che nell’associazione “FERRARA” all’86 e 87 c’era ARENA Giuseppe  e poi si è bisticciato con FERRARA e non camminava più con lui”.

MARCHESE Mario  (vedi udienza del 24-9-1996) ha elencato ARENA Giuseppe  tra gli affiliati al clan “FERRARA”.

SPARACIO Luigi  ha indicato (vedi udienza del 9-10-1996), anche se solo a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini il 25-3-1994, ARENA Giuseppe  tra quelle persone che “hanno fatto sempre parte del gruppo “FERRARA””. Il collaboratore ha, tuttavia, in seguito precisato (vedi udienza del 15-10-1996) di non ricordare l’aspetto fisico dell’imputato e di non sapere cosa avesse fatto di specifico.

PARATORE Vincenzo (vedi udienze del 4-2-1996 e del 12-4-1996) ha affermato che ARENA Giuseppe  si occupava “di rapine e di sostanze stupefacenti” e lo ha elencato tra gli appartenenti al clan “FERRARA”. Il collaboratore ha, quindi, precisato di sapere che è un tossicodipendente, ma di non poter dire nulla sul suo conto, salvo che si tratta di un affiliato.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha dichiarato, ma solo a seguito di contestazione del contenuto del verbale di dichiarazioni rese in sede di indagini il 16-4-1994, che ARENA Giuseppe  era un affiliato al clan “FERRARA”, ma ha precisato che all’epoca lo conosceva solo di nome, mentre “quasi tutti” i soggetti da lui indicati come appartenenti al clan “FERRARA” “li conobbi dopo il ‘90”.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di ARENA Giuseppe  di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA” è pienamente provata. Le dichiarazioni, ancorché del tutto generiche, del SANTACATERINA hanno, infatti, trovato piena conferma in quelle di diversi altri collaboratori di sicura attendibilità.

FERRARA Sebastiano , pur essendo stato molto laconico, ha formulato un’accusa che assume, comunque, un grande rilievo, in quanto proveniente dal capo del sodalizio criminoso del quale avrebbe fatto parte l’imputato. Ancor più pregnante valore probatorio hanno le affermazioni di FERRARA Carmelo, il quale non si è limitato ad indicare il suo nome tra quelli degli affiliati, ma ha spiegato anche quale attività illecita svolgesse l’ARENA. Benché non si abbia specifico riscontro, ad esempio attraverso accertamenti compiuti con sentenze di condanna, alle parole del collaboratore in ordine alla perpetrazione da parte dell’imputato di estorsioni e di altri reati in materia di stupefacenti, non può, invero, dubitarsi dell’affidabilità i tali dichiarazioni, specie con riferimento all’attività svolta nel traffico di stupefacenti, che fu un settore illecito in qualche modo diretto e coordinato, come si è visto parlando dell’associazione in generale (vedi pag. 520 e segg.), dallo stesso FERRARA Carmelo. Indubbio rilievo hanno anche le accuse, seppur confuse, di SANTORO Angelo , il quale dovette certamente intrattenere rapporti molto stretti con l’ARENA, essendo stato più volte condannato insieme a lui. Questi ha, infatti, genericamente confermato i legami tra FERRARA Carmelo e ARENA Giuseppe , ed ha ribadito che l’imputato era interessato anche all’attività estorsiva, la quale appare certamente riconducibile, per quello che si è detto sopra, alle iniziative illecite del clan “FERRARA”. Non del tutto prive di valenza probatoria sono, infine, le ulteriori accuse, prive, però, di concreti elementi di valutazione, formulate dagli altri collaboratori, appartenenti, a differenza di quelli prima menzionati, a sodalizi criminosi diversi da quello del quale si assume che abbia fatto parte l’imputato. Esse presentano, invero, proprio perché estremamente generiche, un modesto livello di attendibilità, ma servono, comunque, a corroborare un quadro probatorio omogeneo e già del tutto persuasivo in base al quale può tranquillamente affermarsi la colpevolezza dell’ARENA per i reati a lui ascritti ai capi “99” e “100” della rubrica, dovendosi il sodalizio diretto da FERRARA Sebastiano  qualificare, come si è visto, sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685.

Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 15-10-1984, irrevocabile il 10-10-1985, che ha condannato l’imputato, tra l’altro, rapina continuata in concorso.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.