2.3.5.5.  Battaglia Santi

BATTAGLIA Santi  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato penale in atti risultano a suo carico solo due antichi precedenti, uno per concorso in rapina pluriaggravata, commessa il 2-2-1978 in danno di un ufficio postale di Milano (vedi sentenza della Corte di Appello di Milano del 5-3-1979, irrevocabile il 24-4-1979) e uno per ricettazione (reato commesso il 13-8-1979).

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che BATTAGLIA Santi  non fu detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, mentre fu arrestato per meno di un mese e ristretto nella Casa Circondariale di Milano in occasione della rapina per la quale ha riportato condanna.

La contestazione mossa al BATTAGLIA di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO” muove dal ruolo che gli si attribuisce, insieme a LICCIARDELLO Antonino , nella gestione delle bische clandestine controllate o gestite dal sodalizio. Già si è visto, quando è trattata in generale l’associazione “SPARACIO” e si sono esaminati i settori di attività illecite nei quali si manifestavano gli interessi del sodalizio, che tra questi vi era anche il controllo o la gestione delle bische clandestine e che il BATTAGLIA ed il LICCIARDELLO, i quali frequentavano le bische controllate dalla malavita, svolgendo, fino alla morte del GIANNETTO, un’opera di supporto all’azione di quest’ultimo curarono, dopo la morte di CAVO’ Domenico, in occasione delle festività natalizie degli anni 1988 e 1989 (gli unici anni che in questa sede interessano), gli interessi del clan “SPARACIO” nelle bische clandestine. Non occorre qui ripercorrere gli elementi probatori sui si fondano tali conclusioni, essendo sufficiente rinviare a quanto si è già ampiamente esposto (vedi pag. 298 e segg.), mentre è necessario soffermarsi sulla qualificazione giuridica di tale attività.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha già esaminato un’analoga fattispecie[1] ed ha escluso che l’esercizio di attività di interesse della mafia, nella specie proprio l’esercizio di case da gioco, possa costituire da solo prova di appartenenza ad associazione mafiosa. Nel caso in esame non vi sono, d’altronde, nell’ampio materiale istruttorio raccolto altri elementi sui quali poter fondare l’accusa. Se, nondimeno, non può affermarsi, sulla base della circostanza che l’imputato abbia curato esclusivamente gli interessi del clan “SPARACIO” nelle bische clandestine, che fosse un associato, vale a dire un soggetto che ha instaurato un rapporto organico e necessario con il sodalizio criminoso, ritiene questa Corte che vi siano elementi per poter qualificare la condotta del BATTAGLIA come un concorso esterno al delitto di associazione mafiosa. Non vi è dubbio, infatti, che l’imputato ha, con la propria attività, dato un rilevante contributo alle realizzazione degli scopi dell’associazione “SPARACIO” nel settore di attività illecite relativo al controllo ed alla gestione delle bische clandestine, mentre non vi sono elementi per potere affermare, nonostante il carattere ripetuto nel tempo della condotta del BATTAGLIA, che gli affiliati potessero fare preventivo affidamento su di essa, requisito essenziale perché possa ritenersi integrata una vera e propria partecipazioine organica all’associazione. Non può, poi, neppure dubitarsi, in considerazione delle peculiari caratteristiche dell’attività da lui commessa che egli fosse pienamente consapevole di contribuire con  la propria condotta alle fortune dell’associazione, senza che ciò osti, come si è visto nella parte introduttiva dedicata al reato associativo in generale (vedi pag. 283 e segg.) alla configurabilità del concorso esterno, non essendovi alcun elemento in base al quale poter affermare l’esistenza di un suo specifico interesse alle varie vicende dell’associazione, aldilà di quelle attinenti alla gestione delle bische clandestine, in relazioni alle quali egli prestò il suo aiuto. Sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di concorso eventuale in associazione di stampo mafioso e va affermata, di conseguenza, la responsabilità dell’imputato BATTAGLIA Santi  per tale reato, fatto commesso dal marzo 1988 (vale a dire dopo la morte di CAVO’ Domenico, momento a partire dal quale può affermarsi che l’imputato si occupò delle bische clandestine nell’interesse dell’associazione “SPARACIO”), così riqualificata la condotta contestata. Lo stesso va, viceversa, assolto per non aver commesso il fatto dal reato al lui ascritto al capo “2”, non rientrando certamente la gestione delle bische clandestine tra le finalità dell’associazione prevista e punita dall’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché non è neppure configurabile un concorso esterno o eventuale in detto reato.

Sussiste la contestata recidiva specifica, in relazione alle condanne subite dall’imputato con la citata sentenza della Corte di Appello di Milano del 5-3-1979, che ha condannato l’imputato per rapina pluriaggravata in concorso, e con la sentenza della Corte di Appello di Messina, irrevocabile il 3-5-1981, che ha condannato l’imputato per il reato di ricettazione. La recidiva non è, viceversa, infraquinquennale, in considerazione della data di inizio del tempus commissi delicti, quale è stata sopra accertata.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.



[1] Cass. pen. sez. I, 27-2-1992, ric. De Carli.