2.3.5.8. Bonasera Angelo
BONASERA Angelo è accusato di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato penale in atti risultano a suo carico diversi precedenti penali per detenzione e porto illegali di armi, violazioni della disciplina sugli stupefacenti, ricettazione, rapina estorsione. I fatti commessi nel periodo relativo alla contestazione per i reati associativi sono, però, solo quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 28-6/21-7-1988, che ha condannato il BONASERA per il delitto di rapina, ed alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 19/26-2-1997 che ha condannato l’imputato, in concorso con GALLETTA Nicola , per i reati di porto e di detenzione illegali di armi, una delle quali clandestina, e di evasione dagli arresti domiciliari, con riferimento all’episodio prima esaminato quando si è trattato il tentato omicidio di GALLI Luigi (vi è in atti anche copia della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Messina il 10-1-1996).
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che BONASERA Angelo fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 27-3-1985 al 27-3-1987; dal 14-10-1987 al 9-3-1988, quando ottenne gli arresti domiciliari; dal 15-4-1988 al 22-3-1991. In tale periodo fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento il BONASERA è imputato oltre che dei due reati associativi, anche del tentato omicidio di GALLI Luigi (capo “38”, fatto commesso il 15-6-1988, vedi pag. 1378 e segg.) e dei reati di detenzione e porto illegali di armi nel carcere di Messina (capo “137”, fatto contestato come commesso in epoca anteriore e prossima al 17-11-1986, vedi pag. 2284 e segg.) ed ha riportato condanna per il primo episodio delittuoso, mentre è stato, viceversa, assolto per l’ultimo.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienze del 7-2-1994 e del 1-3-1994) ha elencato BONASERA Angelo tra gli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha, quindi, riferito un episodio avvenuto in carcere nel quale l’imputato levò una collanina dal collo di BELFIORE Giuseppe, pure lui detenuto, per il pagamento di una dose di eroina, venduta a quest’ultimo dal FERRANTE, il quale, a sua volta, la riceveva dal CAMBRIA (si tratta, verosimilmente, del medesimo episodio accertato con sentenza ormai irrevocabile pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 13-12-1995/22-2-1996, che ha condannato il BONASERA per un fatto verificatosi, però, il 30-11-1985, vale a dire in un tempo anteriore rispetto a quello della contestazione per i reati associativi).
MARCHESE Mario (vedi udienze del 23-9-1996 e del 2-10-1996) ha affermato che BONASERA Angelo “era un mio affiliato fino alla morte di suo fratello”, mentre in precedenza apparteneva al gruppo “COSTA”. Il collaboratore ha, tuttavia, precisato che “non c’è stata l’occasione di fare niente perché […] in quel periodo lì era in carcere”. Ha, quindi, aggiunto che BONASERA Angelo fu una di quelle poche persone che, quando egli tornò, nel maggio 1988, nel carcere di Messina, dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico, rimase con lui nella cella, mentre molti di coloro che stavano normalmente con lui si erano allontanati.
SPARACIO Luigi (vedi udienza dell’8-10-1996) ha dichiarato che “Angelo BONASERA prima era affiliato di MARCHESE, dopo che gli hanno ucciso il fratello Michele, che era anche vicino al MARCHESE, diciamo, è passato con il mio gruppo”, aggiungendo che dopo tale fatto “il BONASERA, all’interno del carcere già, incomincia ad andarsene dai “camerotti” dove c’erano tutti gli appartenenti a questo gruppo di MARCHESE e passa ai “cellulari” dove c’erano, diciamo, tutto il mio gruppo e gli amici miei. […] Poi lui è stato scarcerato, il BONASERA, è venuto a trovarmi e aveva intenzione di uccidere il MARCHESE Mario ”. Il collaboratore ha, quindi, specificato, con riferimento al periodo antecedente alla uccisione del fratello Michele, che “però, nei periodi che lui era detenuto, diciamo che non mi risulta che abbia fatto delle cose per conto di MARCHESE”.
PARATORE Vincenzo (vedi udienze del 9-1-1996, del 16-1-1996, del 4-2-1996, del 10-4-1996 e del 12-4-1996) ha riferito che originariamente il BONASERA faceva parte della famiglia “COSTA” e fu una di quelle persone, insieme a lui, a VINCI Rosario , a CUCE’ Giovanni , a MENTO Maurizio, a FERRANTE Santi , a TRISCHITTA Pietro , e a tanti altri che rimase in buoni rapporti con il CAMBRIA anche quando quest’ultimo, dopo la morte di BONSIGNORE Pietro, venne isolato. In questo periodo “è stato con me nella città di Bari, Foggia, che dovevamo commettere qualche rapina” e, sempre intorno al 1987 - 1988, partecipò insieme a lui, che era latitante, ad un attentato alla vita di CAVO’ Domenico “fatto alla caserma di Giostra dei Carabinieri”, e in tale occasione il BONASERA “mi guidava una motocicletta, una 125 Cagiva”, con la quale “abbiamo inseguito CAVO’ Domenico dalla caserma di Giostra fino al mercato Muricello”. Il BONASERA ha, quindi, in un’epoca successiva, tentato di uccidere GALLI Luigi insieme a GALLETTA Nicola e fece parte del gruppo diretto da MARCHESE Mario ; fu, anzi, uno di coloro che “quando si è formato il gruppo “CAMBRIA – SPARACIO”, […] sono rimasti con MARCHESE”. Dopo l’omicidio di BONASERA Michele e di INSANA Carmelo i due fratelli degli uccisi, BONASERA Angelo e INSANA Romualdo, che si trovavano a quel tempo detenuti, “sono passati al gruppo “SPARACIO”; io stesso mi sono premurato a farli passare, perché […] essendo che avevano due morti in famiglia, sicuramente non mi avrebbero mai tradito”. Il collaboratore ha, infine, precisato che il BONASERA faceva uso di sostanze stupefacenti ed ha ricordato un episodio, avvenuto quando si recarono entrambi a Foggia, nel quale egli gli diede del denaro affinché lo portasse ai suoi familiari e quello lo spese tutto per acquistare per sé sostanza stupefacente. Ha, quindi, aggiunto che il BONASERA “la vendeva pure” la droga, anche se egli non lo vide mai spacciare e non gli fornì mai sostanza stupefacente.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996 e del 7-5-1996) ha dichiarato che all’epoca del tentato omicidio di GALLI Luigi “Angelo BONASERA era con Placido CAMBRIA”, mentre dopo l’arresto patito insieme al GALLETTA in occasione di tale fatto, “il MARCHESE chiamò sia il GALLETTA che il BONASERA e da quel momento in poi appartenevano al clan Mario MARCHESE”. Dopo il duplice omicidio di BONASERA Michele e di INSANA Carmelo, essendosi saputo in carcere che autore del fatto di sangue era stato APRILE Natale , del gruppo di Mario MARCHESE, “da quel momento il BONASERA Angelo e […] l’INSANA, che erano uomini appartenenti al clan Mario MARCHESE, decisero di passare al nostro clan “SPARACIO”. Il collaboratore ha precisato che egli conosceva da tempo il BONASERA, che una volta si recò da lui, mentre si trovavano entrambi liberi, insieme ad Angela BRIGANDI’, chiedendogli della droga. Ha aggiunto che l’imputato “per partecipare alle azioni criminose non si tirava indietro”, ma dopo il tentato omicidio GALLI, “da quell’epoca in poi, è stato arrestato, quindi non si sa più niente di lui”.
GIORGIANNI Salvatore (vedi udienze del 28-10-1996 e del 4-11-1996) ha dichiarato che BONASERA Angelo faceva parte del clan “MARCHESE” e si era reso responsabile, “unitamente a GALLETTA Nicola , del tentato omicidio GALLI”. Egli sapeva che era un associato del MARCHESE, “perché me l’ha detto lui, […] mangiava con Mario, MARCHESE, MARCHESE, MARCHESE: era un dio per lui, MARCHESE era un idolo per lui, […] fino a quando è stato ammazzato il fratello”.
CASTORINA Pasquale (vedi udienza del 20-5-1996) ha affermato che nel 1986 BONASERA era nel clan di CAMBRIA Placido, mentre successivamente “si è associato pure con lo SPARACIO”.
MANCUSO Giorgio (vedi udienza del 24-6-1996) ha affermato che BONASERA Angelo faceva parte, insieme al fratello ucciso del gruppo di Mario MARCHESE, come egli si rese conto nel carcere stesso, dove “ogni piano non ha niente a che vedere con l’altro piano” e se in una stanza “ci sono uomini di Mario MARCHESE”, là “sono tutti uomini di Mario MARCHESE”.
CARIOLO Antonio (vedi udienza del 1-7-1996) ha riferito che dopo l’uccisione del fratello Michele, Angelo BONASERA “passò al nostro reparto “cellulari” del carcere di Messina e quindi so che si dissociò da quelle amicizie [con Mario MARCHESE]”.
LEO Giovanni (vedi udienze del 9-7-1996 e del 23-7-1996) ha dichiarato che vi è stato un periodo dopo il tentato omicidio di GALLI Luigi che in carcere “MARCHESE era solo completamente e gli unici fedeli sono stati di lui BONASERA Angelo , GALLETTA Nicola e CALOGERO”.
L’imputato BONASERA Angelo , sentito all’udienza del 6-11-1996, ha negato di aver mai fatto parte di qualsiasi associazione criminosa ed ha sottolineato che nel periodo dal 1986 al 1989, preso in considerazione nell’imputazione relativa ai reati associativi, egli fu sempre detenuto salvo un breve periodo di uno o due mesi nel quale beneficiò degli arresti domiciliari. Ha aggiunto che quando fu arrestato, venne dalle guardie portato in carcere nella sezione “camerotti”, dove conobbe tutte le persone imputate con lui dei reati associativi, e lì stette a lungo nella stessa cella con Mario MARCHESE, con il quale non aveva avuto rapporti prima di allora.
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di BONASERA Angelo di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE” è pienamente provata, anche se solo con riferimento al periodo dall’aprile 1988 al luglio 1989. Le dichiarazioni del SANTACATERINA, le quali appaiono, invero, di ridotta attendibilità, sia in quanto estremamente generiche, sia in quanto provenienti da un soggetto appartenente ad un clan diverso da quello del quale si assume che avrebbe fatto parte il BONASERA, sono state, infatti, ribadite dalle ben più convincenti ed affidabili dichiarazioni di MARCHESE Mario , capo del sodalizio delinquenziale al quale avrebbe partecipato l’imputato. Ciò è stato ribadito da numerosi altri collaboratori, alcuni dei quali (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, di LEO Giovanni e, implicitamente, di LA TORRE Guido) hanno ricordato, analogamente a quanto riferito dal MARCHESE, che il BONASERA fu uno di quei soggetti i quali rimasero fedeli al MARCHESE anche dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico, quando molti altri affiliati, viceversa, lo abbandonarono, mentre pressoché tutti i collaboratori sopra menzionati hanno affermato che successivamente alla uccisione del fratello BONASERA Michele (capi “40” e “41”, fatto avvenuto il 18-7-1989, vedi pag. 1786 e segg.), transitò al clan “SPARACIO” e cercò, addirittura (vedi dichiarazioni di SPARACIO Luigi ) di vendicarsi della morte del suo congiunto con MARCHESE Mario , da lui ritenuto responsabile dell’omicidio. Il LA TORRE ha anche precisato che l’affiliazione al clan “MARCHESE” può farsi risalire ad un tempo immediatamente successivo all’arresto dell’imputato insieme al GALLETTA, avvenuto il 15-4-1988, in relazione all’attentato ai danni di GALLI Luigi , quando sia l’imputato che il GALLETTA vennero “chiamati” dal MARCHESE. Tale affermazione, oltre ad apparire pienamente verosimile, poiché può fondatamente ipotizzarsi che il BONASERA, dopo aver attentato alla vita del GALLI, abbia cercato protezione avvicinandosi al MARCHESE, soggetto che era notoriamente a quel tempo in contrasto con GALLI Luigi , risulta, altresì, sufficientemente fondata, poiché può ritenersi provato che fino ad allora l’imputato BONASERA era stato vicino a CAMBRIA Placido, come può desumersi dalle concordanti dichiarazioni sia di PARATORE Vincenzo, il quale non solo lo ha elencato tra i soggetti che rimasero sempre in buoni rapporti con il CAMBRIA anche quando quest’ultimo, dopo la morte di BONSIGNORE Pietro, venne isolato, ma ha anche ricordato un episodio, l’attentato da lui perpetrato nei confronti di CAVO’ Domenico, che, secondo quanto si è detto in precedenza, può verosimilmente iscriversi nell’ambito dei contrasti tra il CAVO’ ed il CAMBRIA., sia di LA TORRE Guido, il quale, come si è rilevato, ha attribuito al BONASERA la medesima collocazione criminale asserita dal PARATORE, sia di CASTORINA Pasquale (vedi udienza del 20-5-1996) che ha analogamente inserito il BONASERA tra gli uomini di CAMBRIA, sia di SANTACATERINA Umberto, il quale ha ricordato la partecipazione del BONASERA ad un episodio di spaccio all’interno della Casa Circondariale di Messina, che appare riconducibile agli interessi illeciti del CAMBRIA (vedi quello che si è detto a proposito del capo “21” a pag. 2168 e segg.).
L’assoluta convergenza delle fonti di prova non può, allora, lasciare adito a dubbi intorno al fatto che l’imputato BONASERA Angelo , dopo il suo arresto avvenuto il 15-4-1988 e fino alla morte del fratello Michele, avvenuta il 18-7-1989, manifestò piena adesione all’interno del carcere di Messina, dove si trovava ristretto, al clan diretto da MARCHESE Mario , mentre l’unica questione è quella relativa alla qualificazione giuridica di tale comportamento, potendosi obiettare che esso non sia sufficiente per ritenere che l’imputato abbia dato un contributo causale alla vita dell’associazione ed al perseguimento dei suoi scopi. Occorre qui, invero, richiamare argomentazioni già sviluppate quando si è trattata l’associazione in generale e si sono esaminati alcuni casi simili. In realtà, la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Anche dal carcere si può, infatti, partecipare all’associazione, in quanto, a differenza che per le associazioni di piccola criminalità, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. Sotto questo profilo, non appare priva di significato la circostanza che il BONASERA sia stato detenuto, nel periodo che viene in considerazione, al reparto “camerotti” della Casa Circondariale di Messina, dove si trovavano ristretti, come da lui stesso ammesso, numerosi altri personaggi ritenuti appartenenti al clan “MARCHESE” e fu addirittura rinchiuso nella stessa cella in cui si trovava il capo, MARCHESE Mario. In una situazione nella quale i rapporti di forza all’interno del carcere, cui si è fatto cenno sopra, sono condizionati anche dal numero degli adepti che vi si trovano ristretti, la comunione di vita durante la detenzione, che si manifesta agli occhi degli altri reclusi come rapporto di affiliazione, costituisce, allora, un concreto ed efficace contributo causale alla vita di un gruppo criminoso come quello in esame, anche a prescindere dalla perpetrazione di singoli delitti. Essa, inoltre, appare idonea ad assicurare reciproca protezione dalle aggressioni dei soggetti appartenenti a clan rivali ed anche sotto questo profilo può considerarsi funzionale agli scopi dell’associazione. Non sembra superfluo sottolineare quest’ultimo rilievo, sia perché, come si è visto, il BONASERA aderì al clan “MARCHESE”, verosimilmente, per un’esigenza di difesa personale, sia perché la sua affiliazione si verificò in un momento nel quale essa assumeva uno specifico rilievo, poco tempo dopo la morte di CAVO’ Domenico, quando MARCHESE Mario , come lo stesso collaboratore ha ricordato, si trovò, anche all’interno del carcere, in una situazione di particolare debolezza, testimoniata dall’episodio, in precedenza ricordato, relativo al “pestaggio” di SPAGNOLO Giovanni, cugino del MARCHESE, avvenuto all’interno della Casa Circondariale di Messina il 20-5-1988 (vedi a pag. 239 e segg. quello che si è detto nella parte introduttiva ai singoli delitti, dedicata ad un excursus storico delle vicende della criminalità organizzata messinese). Va, peraltro, osservato che le capacità economiche dell’associazione, che solitamente continua a prestare assistenza agli affiliati detenuti ed ai loro familiari, rendono conveniente per il singolo l’instaurazione o il mantenimento del vincolo associativo, anche in assenza di un concreto attuale contributo al perseguimento dei fini dell’associazione e solo nella prospettiva della sua partecipazione ad attività criminali dopo la scarcerazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta prova evidente della partecipazione dell’imputato al clan “MARCHESE”, sodalizio che si può qualificare ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità del BONASERA solo per il primo di detti reati, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste. Quanto al tempus commissi delicti si può affermare, in base a quanto sopra esposto, che la partecipazione dell’imputato al clan “MARCHESE” va limitata al periodo dall’aprile 1988 al luglio 1989, mentre per i periodi antecedenti e successivi, essendovi elementi per potere affermare che la condotta contestata al BONASERA, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.
Sussiste, infine, la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina sezione minori del 20-10-1984, irrevocabile il 6-3-1987, che ha condannato l’imputato per detenzione illegale di armi e munizioni, nonché in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 30-9-1986, irrevocabile il 7-10-1987, che ha condannato il BONASERA per il reato di ricettazione continuata e per violazione della disciplina sugli stupefacenti, ed ancora in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 28-6-1988, irrevocabile il 17-12-1988, che ha condannato l’imputato per il reato di rapina e per quello di lesioni personali.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.