2.3.5.9.  Brigandì Antonio

BRIGANDI’ Antonio  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato penale in atti risulta a suo carico un solo precedente penale per i delitti di estorsione, di tentata estorsione e di danneggiamento mediante incendio in pregiudizio dell’imprenditore edile CAMARDA Giuseppe, fatti commessi da gennaio a luglio 1989 in concorso con ANTONUCCIO Aldo, VENUTO Giuseppe , LEO Giovanni  e ZANTE Giovanni (sentenza della Corte di Appello di Messina del 28-6/20-7-1991).

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che BRIGANDI’ Antonio  venne arrestato per i fatti accertati con la sopra citata pronuncia il 6-7-1989 e venne scarcerato il 13-7-1989.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 9-2-1994, del 2-3-1994) ha affermato che BRIGANDI’ Antonio  fu tra coloro che entrarono a far parte del clan “LEO” sin dalla sua costituzione intorno al 1986, tramite VENUTO Giuseppe , insieme al quale fu successivamente arrestato per un’estorsione. Si occupava, tra le altre cose, dello spaccio di droga e di omicidi. In particolare, partecipò all’omicidio di VINCI Paolo e al tentato omicidio di VILLARI Antonino, mentre si recò insieme a LEO Giuseppe ed a MANCUSO Giorgio  a Milano per acquistare un grosso quantitativo di sostanza stupefacente. Il collaboratore ha, tuttavia, affermato che il BRIGANDI’ è ormai deceduto.

MANCUSO Giorgio  (vedi udienze del 24-6-1996 e del 28-6-1996) ha affermato che BRIGANDI’ Antonio  era colui che insieme a Franco CENTO provvedevano a spacciare la droga di pertinenza del suo gruppo nella zona di Camaro. Il collaboratore ha, tuttavia, aggiunto che ora il BRIGANDI’ è morto e fu lui ad ucciderlo, in quanto questi aveva partecipato ad un agguato ai suoi danni e “l’ho ammazzato e sotterrato e fatto ritrovare”.

LEO Giovanni  ha affermato che (vedi udienza del 9-7-1996) BRIGANDI’ Antonio  faceva parte del clan “LEO” e partecipò insieme al VENUTO ad un attentato ai danni di VILLARI Antonino (vedi capi “97” e “98” a pag. 1701 e segg.), ma è stato successivamente ucciso. Il BRIGANDI’ era (vedi udienza del 24-7-1996) uno dei pochi che conosceva il luogo dove erano custodite le armi del gruppo.

COSTANTINO Giovanni  (vedi udienza del 25-10-1996) ha affermato, anche se in modo dubitativo che BRIGANDI’ Antonio  faceva parte del clan “LEO”.

MARCHESE Mario  (vedi udienza del 24-9-1996) ha dichiarato che BRIGANDI’ Antonio , soprannominato “bomboletta”, faceva parte del clan “LEO”.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 9-10-1996) ha dichiarato che BRIGANDI’ Antonio  era uno dei killer del clan “LEO”.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha dichiarato che BRIGANDI’ Antonio  faceva parte del clan “LEO” ed egli lo conobbe perché “abbiamo avuto a che fare con Masino GIACOBBE con la droga”. Anche il LA TORRE ha, tuttavia, affermato che il BRIGANDI’ venne successivamente ucciso.

Sulla base degli elementi sopra esposti non vi possono esservi dubbi sul fatto che BRIGANDI’ Antonio  faceva parte del clan “LEO”, atteso che tutti i collaboratori sentiti in proposito, alcuni dei quali facenti parte del suddetto sodalizio criminoso, lo hanno accusato di essere stato un affiliato, ed alcuni hanno anche specificato che l’imputato fu impiegato per la perpetrazione di omicidi. Va, nondimeno, rilevato che la contestazione nei confronti dell’imputato è relativa ad una sua partecipazione al clan “SPARACIO”, sicché il fatto a lui ascritto sembra diverso da quello accertato e per tale motivo vanno, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., restituiti gli atti al Pubblico Ministero. Soprattutto si deve evidenziare che l’imputato risulta, secondo quanto hanno affermato numerosi collaboratori, da tempo deceduto ed il MANCUSO, che si è accusato di essere stato l’autore della sua uccisione ha anche affermato di aver fatto recuperare il cadavere. Può, pertanto, dubitarsi della stessa validità del decreto che ha disposto il giudizio, notificato all’imputato con il rito degli irreperibili ed anche sotto questo profilo appare opportuno trasmettere gli atti al Pubblico Ministero.