2.3.5.100. Previtera Antonino
PREVITERA Antonino è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risulta a suo carico un solo precedente penale per ricettazione, porto e detenzione illegali di armi, violazione delle norme sul controllo delle armi. Il PREVITERA è stato, infatti, condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 26-4-1988, in concorso con GUARNERA Lorenzo , essendo stato sorpreso da una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Messina, intorno alle ore 23 del 30 aprile 1987, insieme al GUARNERA, mentre si apprestava alla perpetrazione di qualche azione delittuosa, come poteva facilmente desumersi dal fatto che egli deteneva una pistola con matricola abrasa e che entrambi i correi erano in possesso di passamontagna.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che PREVITERA Antonino fu recluso in carcere nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 30-4-1987 al 20-11-1987, quando ottenne il beneficio degli arresti domiciliari, mentre fu successivamente liberato l’8-4-1988; fu nuovamente arrestato il 20-3-1989 e venne scarcerato il 12-9-1990. In tale periodo fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina, tranne che dal 30-8-1990 al 12-9-1990, quando fu internato presso l’O.P.G. di Barcellona P.G..
Quanto alle frequentazioni dell’imputato, va rilevato che egli è stato alcune volte notato dalle forze dell’ordine mentre si trovava in compagnia di soggetti ritenuti appartenenti al clan “LEO”. Il maresciallo SPERANZA Vincenzo, escusso all’udienza del 2-5-1995, ha riferito di aver controllato, poco tempo dopo la sparatoria avvenuta al villaggio Aldisio nei pressi del supermercato della famiglia LEO (si tratta del tentato omicidio di LEO Giuseppe, avvenuto il 13-6-1988, di cui ai capi “8” e “9” della rubrica – vedi pag. 1429 e segg.), PREVITERA Antonino e SARNATARO Sabatino a bordo di un’autovettura nella zona di Santa Margherita. Gli inquirenti, in particolare, sospettarono che essi fossero sulle tracce di PATTI Antonino, che fu trovato dalle forze dell’ordine insieme a COSTANTINO Salvatore in un’abitazione sita nel villaggio Santa Margherita e che, verosimilmente, era implicato nella precedente sparatoria. Il maresciallo SPERANZA ha aggiunto che il PREVITERA ed il SARNATARO “erano due che spesso e volentieri camminavano in coppia”, essendo stati notati numerose volte insieme. Il maresciallo PUGLISI Salvatore, escusso all’udienza del 28-11-1995, ha, quindi, riferito di aver controllato il 1 febbraio 1989 PREVITERA Antonino , SARNATARO Sabatino e VENTO Giuseppe, mentre si trovavano all’interno del bar D’ANDREA, al villaggio Aldisio, che giocavano a calcetto.
SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) che PREVITERA Antonino faceva parte del clan “LEO” e all’interno del sodalizio si occupava del traffico di droga che gli veniva fornita da LEO Giuseppe e che egli spacciava al villaggio Aldisio. Il collaboratore ha, anzi, ricordato di avere dato anche lui “per conto del LEO e per conto mio” della droga al PREVITERA.
MARCHESE Mario ha dichiarato (vedi udienza del 24-9-1996) che del clan “LEO” faceva parte uno che “lo chiamavano “u’ surici”, […] abitante al villaggio Aldisio” ed ha, poi, chiarito che questi si identificava in PREVITERA Antonino .
LEO Giovanni
(vedi udienza del 9-7-1996) ha indicato
PREVITERA Antonino
tra
le persone che facevano parte del clan “LEO”.
COSTANTINO Giovanni (vedi udienza del 2-5-1995) non ha saputo indicare di quale gruppo facesse parte il PREVITERA.
LA TORRE Guido (vedi udienza del
30-4-1996) ha affermato che PREVITERA
faceva parte del clan “LEO” ed egli lo conosceva personalmente, poiché
“prima che succedesse il fatto di mio cognato (intendendo evidentemente
riferirsi all’attentato a GIORGIANNI Salvatore
avvenuto il 1-11-1986 – vedi capi “89” e “90” a pag.
1100
e segg.), che gli sparassero a mio
cognato, c’era una certa frequentazione pure, […] perché eravamo nella
stessa zona”. Il collaboratore ha, quindi, affermato che, nel
corso della sparatoria avvenuta al villaggio Aldisio nei pressi del supermercato
dei familiari di LEO Giuseppe (si tratta del tentato omicidio LEO, sopra
citato), il GIORGIANNI indicò al PATTI la presenza di “u’ surici, che
sarebbe PREVITERA”, invitandolo a sparargli poiché era una persona
appartenente al clan “LEO” e, di conseguenza, un possibile obiettivo
dell’azione criminosa.
GIORGIANNI Salvatore ha indicato (vedi udienza del 25-10-1996) PREVITERA Antonino tra gli affiliati a LEO Giuseppe ed ha, quindi, anche lui ricordato che, nella vicenda qualificata come tentato omicidio di LEO Giuseppe, “noi sparavamo a due affiliati che erano là, PREVITERA Antonino e FARINELLA”.
Sulla base degli elementi sopra esposti non vi possono esservi dubbi sul fatto che PREVITERA Antonino faceva parte, nel periodo di tempo oggetto di accertamento nel presente processo, del clan “LEO”. Le accuse mosse da SANTACATERINA Umberto e da MARCHESE Mario appaiono, invero, ancorché prive di elementi di dettaglio, della massima attendibilità, poiché, come si è rilevato più volte in casi simili, i due collaboratori furono i primi a svelare le attività criminose e l’organigramma dei gruppi delinquenziali operanti nella città di Messina e le loro dichiarazioni appaino, pertanto, verosimilmente, immuni da influenze o condizionamenti esterni. Il SANTACATERINA apparteneva, inoltre, al medesimo sodalizio criminoso al quale si assume che l’imputato sia stato affiliato e in tale sua veste doveva certamente conoscere chi fossero gli altri componenti dell’associazione. MARCHESE Mario fu, invece, a lungo un personaggio di spicco della criminalità organizzata messinese, e poté, pertanto, conoscere, in diverse occasioni e per esigenze connesse alla direzione del proprio gruppo, anche soggetti che erano affiliati a sodalizi diversi da quello che egli capeggiava. Le dichiarazioni dei due collaboratori sopra menzionati, oltre a collimare perfettamente tra loro, hanno trovato numerosissimi elementi di riscontro che valgono a confermare, ad avviso di questa Corte, indiscutibilmente le accuse. Vanno, in primo luogo, citate le concordi dichiarazioni di LEO Giovanni , che fu un esponente di rilievo del clan diretto dal fratello Giuseppe, ma non possono essere neppure trascurate le dichiarazioni di LA TORRE Guido e di GIORGIANNI Salvatore , i quali, avendo avuto nel tempo ricorrenti rapporti con gli uomini del clan “LEO”, prima in quanto i rispettivi gruppi di appartenenza operavano entrambi nella zona del villaggio Aldisio, poi, in quanto diedero vita ad una strenue lotta tra loro, dovettero conoscere sicuramente molto bene quale fosse la collocazione criminale del PREVITERA. Ulteriore elemento di riscontro viene fornito dagli accertati legami dell’imputato con esponenti di primo piano del clan “LEO”, che appaiono difficilmente giustificabili al di fuori di comuni interessi malavitosi. Il maresciallo SPERANZA ha, infatti, ricordato l’assidua frequentazione del PREVITERA con quel SARNATARO Sabatino che sarebbe stato dopo poco tempo ucciso nella guerra di mafia con il clan “SPARACIO”, mentre la sentenza sopra citata emessa dalla Corte di Appello di Messina il 26-4-1988, dà atto del fatto che il PREVITERA era solito accompagnarsi con GUARNERA Lorenzo , personaggio che, come si è visto (vedi quanto si è detto quando si è esaminata la sua posizione con riferimento al reato associativo), apparteneva certamente, a quel tempo, al clan “LEO”, insieme al quale fu condannato per essere stato sorpreso armato e munito di passamontagna, mentre si stava, evidentemente, accingendo a perpetrare qualche grave azioni criminosa. Si legge, infatti, in detta sentenza che “risulta dalle dichiarazioni di un loro amico, VENTO Giuseppe, anche lui in un primo tempo sospettato, che il GUARNERA ed il PREVITERA si conoscevano assai bene e che erano soliti accompagnarsi tra di loro”, anche al fine, evidentemente, di progettare insieme l’esecuzione di azioni illecite, quale quella per la quale vennero arrestati.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta prova evidente della partecipazione dell’imputato al clan “LEO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di PREVITERA Antonino per entrambi i reati associativi a lui contestati.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.