2.3.5.101.  Puglisi Antonio

PUGLISI Antonio  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato penale in atti risultano a suo carico soltanto due precedenti per emissione di assegni a vuoto, mentre dai dati forniti dal D.A.P. non risulta che sia mai stato detenuto se non in relazione al presente procedimento.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) ha indicato PUGLISI Antonello nell’elenco delle persone facenti parte del clan “MARCHESE” ed ha, quindi, affermato che questi era un cugino di MARCHESE Mario  e svolgeva l’attività lecita di impiegato comunale (ciò risulta anche dalla documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato ed acquisita al N. 44 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997; vi è, infatti, attestazione del Direttore di Ripartizione Personale del Municipio di Messina, da cui risulta che il PUGLISI venne assunto il 5-4-1976 a seguito di concorso pubblico con la qualifica di dattilografo), mentre per conto del clan “si occupava di droga ed estorsione alla fiera”. Il commercio di sostanze stupefacenti “lo faceva anche a casa sua”, come lo stesso collaboratore aveva potuto constatare, essendovisi recato, in via Palermo, vicino alla SIP, ad acquistare della cocaina, mentre il coinvolgimento del PUGLISI nelle estorsioni alla fiera gli venne riferito da “lui stesso, perché lui poi era al macello comunale dove io andavo spesso (anche tale circostanza ha trovato positivo riscontro nella documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato, da cui risulta che dal 18-2-1989 al 7-5-1993 svolse la sua attività lavorativa al Mattatoio Comunale con la qualifica di Istruttore Amministrativo). In sede di controesame il SANTACATERINA ha aggiunto (vedi udienza del 1-3-1994) che PUGLISI Antonello perpetrava per conto di MARCHESE Mario  delle estorsioni ai danni degli espositori della Fiera Campionaria di Messina, durante quei quindici giorni in cui si svolgeva la manifestazione fieristica d’agosto, ma non ha saputo indicare alcuno degli espositori che avrebbero pagato il “pizzo”; inoltre ha riferito (vedi udienza del 2-3-194) che egli lo incontrò in fiera, nell’agosto del 1989 o del 1990 ed il PUGLISI “stava attento a quelli che davano i soldi e poi faceva entrare quelli che lui riteneva di fare entrare senza pagare”. Quanto, poi, all’acquisto di droga dal PUGLISI, il collaboratore ha specificato (vedi udienza del 2-3-1994) che egli aveva acquistato della cocaina per “uso personale”, intendendo con ciò dire che gli serviva per regalarla ad una persona che conosceva e si dovette rivolgere al PUGLISI, “perché non ce ne avevo io” e perché “io le grandi quantità [di droga] ce le ho avute dall’89 in poi”.

MARCHESE Mario  (vedi udienza del 2-10-1996) ha affermato che PUGLISI Antonello non era, nel periodo dal 1986 al 1989, un suo associato perché “non eravamo in buoni rapporti, fino al…, quando io sono uscito, dopo, nel ‘90”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che il PUGLISI era suo “figlioccio” e suo “compare”, in quanto era stato suo testimone di nozze (risulta dalla copia dell’atto di matrimonio del MARCHESE, coniugato il 13-3-1984 con VENTO Grazia, documento acquisito al N. 144 degli atti di cui all’ordinanza del 19-7-1997, che PUGLISI Antonio  fu testimone di nozze, insieme a CIRAOLO Claudio , FUMIA Giuseppe, SPARACIO Luigi  ed altri). Egli lo conosceva, infatti, sin dal 1975 e vi era pure un rapporto di famiglia, ma “quando io sono stato arrestato, perciò parliamo dell’85, […] è successo che mia moglie è venuta a colloquio e mi ha detto: sai, doveva accompagnarci a colloquio con la moglie e non è venuto; insomma, per quella cosa lì ho detto: va be’, allora lascialo stare. […] Poi io sono stato dentro, con lui non ho avuto più niente a che vedere. 1) ’ho visto nel ’90, che poi abbiamo […] riallacciato, diciamo, i rapporti, […] quando sono uscito”. Quanto ai rapporti illeciti avuto con il PUGLISI prima del 1985, il collaboratore ha riferito di averne parlato in altri processi, nei quali “lui è stato processato per fatti di droga”.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza dell’8-10-1996) ha elencato PUGLISI Antonello tra gli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha affermato che lui […] è stato inserito da noi nella Fiera di Messina, per gestire tutto l’andamento che c’era nella Fiera di Messina” e poi “ha avuto a che fare con della cocaina”. In sede di controesame, il collaboratore ha aggiunto (vedi udienza del 14-10-1996) che “lui è stato sempre amico di MARCHESE”; Il PUGLISI, “dopo che è stato scarcerato MARCHESE”, “è stato utilizzato da noi per quanto concerne la gestione ala fiera dei biglietti, delle maschere e tutto quello che concerneva la fiera”. Inoltre “ha spacciato della cocaina, però sempre quando c’è l’unione dei clan fra il mio, MARCHESE e quelli di GALLI, perciò andiamo, sempre dopo il ‘90”. Lo SPARACIO ha, infine, dichiarato “non mi risulta, questo non lo so” alla domanda se i rapporti tra il PUGLISI ed il MARCHESE si fossero interrotti tra il 1985 ed il 1990.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha confermato, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, le sue precedenti dichiarazioni agli inquirenti del 22-3-1994, nelle quali aveva affermato che PUGLISI Antonello faceva parte del clan “MARCHESE”, ma ha, poi, precisato che le sue conoscenze erano “per sentito dire, in quanto il PUGLISI l’ho sentito nominare tramite il CISCO”. Il collaboratore ha, quindi, chiarito (vedi udienza del 7-5-1996) che vide il PUGLISI per la prima volta solo dopo il suo arresto nel 1993 e ne aveva “sentito parlare quando era latitante CISCO Antonino”. Il CISCO, infatti, nell’88 “mi sembra”, gli disse “che era un affiliato di Mario MARCHESE” e che egli “non si fidava molto” di lui.

GIORGIANNI Salvatore  ha inserito (vedi udienza del 28-10-1996) PUGLISI Antonello nel novero degli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha, quindi, affermato che questi lavorava al Municipio di Messina e “una volta siamo andati a trovarlo […] io e D’ARRIGO e ci ha consegnato, mi sembra, cento grammi di eroina”. In sede di controesame il collaboratore ha aggiunto (vedi udienza del 29-10-1996) che tale fatto accadde “nell’84 o ’85, penso più nell’84, che siamo andati nel Municipio di Messina, dove lavorava il PUGLISI e […] gli ha dato 100 grammi di eroina”. Il GIORGIANNI ha, quindi, precisato che prima di quel momento “non lo conoscevo neanche” a PUGLISI, ma sapeva che “era con MARCHESE Mario , amico di MARCHESE Mario ”, mentre la droga “so che la portava un palermitano”. Il collaboratore ha ulteriormente specificato (vedi udienza del 4-11-1996) che egli sapeva dell’esistenza del rapporto di affiliazione con MARCHESE Mario , perché “PUGLISI Antonello lo volevano ammazzare, questo ora io parlo verso l’86, ‘87”, per delle “questioni malavitose”, anche se “non so se volevano…, non ricordo il fatto adesso preciso, se volevano colpire MARCHESE Mario , diciamo uccidendo il PUGLISI”.

PARATORE Vincenzo ha dichiarato (vedi udienza del 4-2-1996) che PUGLISI Antonino faceva parte del clan “MARCHESE” ma di lui conosceva solamente il nome e sapeva (vedi udienza del 9-4-1996) che era il cognato di CISCO Antonino e di Elio CROCE’. Il collaboratore ha, quindi, ricordato che quando il CISCO venne arrestato, quest’ultimo gli disse che riteneva che fosse stato proprio PUGLISI Antonello a fare scoprire il suo nascondiglio. L’attendibilità delle dichiarazioni del PARATORE sopra brevemente riassunte va misurata anche mediante il loro confronto con quelle rese dallo stesso collaboratore nell’udienza dibattimentale del 31-3-1995 nel procedimento N. 1664/93 R.G.N.R. a carico di AGLIERI Pietro, AMANTE Giuseppe , CROCE’ Cinzia, D’ARRIGO Marcello , LA MATTINA Giuseppe e PUGLISI Antonio  (tale documento, prodotto dalla difesa dell’imputato, è stato acquisito al N. 44 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997). In quella sede, infatti, il PARATORE, dopo essersi avvicinato alla gabbia nella quale si trovava ristretto il PUGLISI ed avere guardato attentamente l’imputato (così lasciando chiaramente intendere di poter riconoscere l’imputato in base alle sue fattezze fisiche), disse: “non lo conosco; per me PUGLISI Antonio che io conosco è quello che so essere amico o fidanzato di CROCE’ Cinzia e cognato di CISCO Antonino”.

Va, poi, rilevato che sono stati acquisiti diversi atti relativi al procedimento sopra citato N. 1664/93 R.G.N.R. a carico di AGLIERI Pietro, AMANTE Giuseppe , CROCE’ Cinzia, D’ARRIGO Marcello , LA MATTINA Giuseppe e PUGLISI Antonio . Oggetto di tale processo fu la medesima vicenda delittuosa esaminata nella sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale di Messina, in data 24/28-2-1994, divenuta irrevocabile in data 20-12-1995, nei confronti di MARCHESE Mario , condannato per essersi reso responsabile, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di periodiche cessioni di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, pari a 2 - 3 Kg. di eroina per volta (detta sentenza è stata acquisita agli atti del dibattimento a seguito di ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., in data 19-7-1996, e trovasi inserita nella cartella delle sentenze relative a MARCHESE Mario ). La sopra citata sentenza nei confronti del MARCHESE traccia, invero, un efficace quadro che fa comprendere quale rilevanza e quale ampiezza avesse assunto il fenomeno criminoso in esame e quanto vasta fosse la rete di relazioni della quale poteva avvalersi il sodalizio criminoso per lo svolgimento delle sue attività illecite. Va osservato che il contenuto di detta sentenza, della quale sono stati riportati integralmente alcuni dei brani più significativi quando si è trattata l’associazione “MARCHESE” in generale, risulta aderente ai verbali di prova dibattimentale (vedi documenti acquisiti al N. 46 dell’ordinanza emessa il 19-7-1997, relativi alle deposizioni rese da ALIQUO’ Ignazio, MARCHESE Mario , CONIO Mario e PARATORE Vincenzo alle udienze dibattimentali del 13-7-1994 e del 31-3-1995) del suindicato procedimento N. 99/94 R.G. contro AGLIERI Pietro + 5, e, in particolar modo, alle dichiarazioni rese da MARCHESE Mario , che con le sue rivelazioni ha dato impulso al procedimento, e da CONIO Mario, comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina che ha svolto l’attività di ricerca dei riscontri alle parole del collaboratore, entrambi sentiti nel corso di detto processo all’udienza del 13-7-1994. Oltre agli ai verbali dibattimentali è stata acquisita, poi, la sentenza N. 344/95, emessa dal Tribunale di Messina in data 22-5-1995, nel suindicato procedimento ed il relativo attestato di irrevocabilità (vedi documenti prodotti dalla difesa di PUGLISI Antonio  e acquisiti ai numeri 44 e 45 dell’ordinanza sopra citata, emessa ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in data 19-7-1997), che ha assolto PUGLISI Antonio , CROCE’ Cinzia, D’ARRIGO Marcello  e LA MATTINA Giuseppe dai fatti illeciti loro ascritti. Per valutare pienamente le accuse mosse nel presente procedimento al PUGLISI con riferimento ai reati associativi, appare opportuno riportare uno stralcio della motivazione attinente alla posizione dello stesso PUGLISI e di CROCE’ Cinzia. Si legge in detta sentenza che “MARCHESE ha sostenuto di essere ricorso all’ausilio del PUGLISI, suo amico personale e testimone di nozze, persona sostanzialmente estranea al giro della delinquenza messinese, proprio per la garanzia di discrezione che egli, sconosciuto non solo alle forze dell’ordine, ma anche a molti malavitosi, offriva per la buona riuscita di un’operazione rilevante per volume di sostanza ed importi trattati, ma al tempo stesso considerevolmente rischiosa. A PUGLISI, introdotto alla conoscenza di AGLIERI quando questi si trovava a Messina, sarebbe stato assegnato, in prima battuta, il ruolo di corriere, che egli avrebbe svolto insieme all’amante Cinzia CROCE’, con la quale si sarebbe periodicamente recato a Palermo. Fatto ritorno a Messina, i due avrebbero provveduto a mettere al sicuro l’ingente quantitativo di stupefacente (conviene ricordare che MARCHESE stima in 2 – 3 chili per volta l’eroina importata), celandolo presso l’abitazione della nonna della CROCE’, ove costei dimorava. Da lì l’eroina sarebbe stata distribuita ai grossisti, i quali avrebbero contestualmente consegnato il corrispettivo dell’eroina ritirata nell’incontro precedente (il pagamento era infatti posticipato). PUGLISI e la CROCE’ in ciascun viaggio, quindi, avrebbero curato la corresponsione ai palermitani di enormi somme di denaro, ricavano, a loro volta, un guadagno rimarchevole. Prima di affrontare il problema dei riscontri alle accuse di MARCHESE, è bene precisare che esso è influenzato dai pregressi rapporti intercorrenti tra il dichiarante e gli imputati. Ciò vale soprattutto per il PUGLISI, giacché questi, per tanto tempo amico fidato del MARCHESE, se ne allontanò, a causa di uno screzio, per alcuni anni, ristabilendo solo intorno al 1990 il legame prima esistente. MARCHESE, stimolato a più riprese sul punto, ha finito con l’ammettere che il dissidio trasse origine dal comportamento del PUGLISI, il quale, a dire del collaboratore, non aveva assistito a dovere la sua famiglia durante un lungo periodo di detenzione. La circostanza appena menzionata, sebbene non idonea da sola ad insinuare dubbi su eventuali intenti persecutori o vendicativi del MARCHESE, impone di innalzare la soglia di verifica della credibilità della dichiarazione accusatoria e di subordinare l’affermazione di responsabilità all’individuazione di univoci e non contraddittori elementi di riscontro esterno. A tale scopo, a parere del Tribunale, non può essere utilizzato, sotto il profilo oggettivo – fattuale, il riscontro inerente all’ubicazione dell’abitazione della nonna della CROCE’, effettivamente localizzata nel sito indicato dal MARCHESE: la circostanza, invero, pur rispondente a verità, è priva di apprezzabile forza significante. MARCHESE, PUGLISI e la CROCE’ erano legati da strettissimi rapporti di frequentazione: è naturale, perciò, che il primo conoscesse fosse in grado di individuare correttamente la dimora dell’amica, senza che da ciò possa trarsi alcun argomento di conferma in merito alla responsabilità degli imputati per i fatti di causa. Sotto altro aspetto, rileva il collegio che la documentazione prodotta dalla difesa del PUGLISI, attestante l’acquisto rateale, in quel periodo, di beni di valore complessivamente modesto e la coeva esistenza di una procedura esecutiva a carico del PUGLISI, sembra dimostrare che questi conducesse un tenore di vita incompatibile con le notevoli entrate che presumibilmente gli sarebbero spettate, vista l’importanza del ruolo svolto e la consistenza del traffico instaurato. Anche questo argomento, di per sé, non ha valore decisivo, ma vale ad orientare la verifica in direzione di un maggiore rigore. Ignoti ai più, PUGLISI e la CROCE’ erano però conosciuti da alcuni testimoni del presente processo, che hanno loro imputato svariati episodi criminosi. Umberto SANTACATERINA ha riferito di essersi recato, nel 1982, a casa del PUGLISI e di avere lì comprato un grammo di cocaina; ha aggiunto di aver successivamente assistito, all’incirca intorno al 1985, alla vendita di cocaina da parte del PUGLISI e della CROCE’; ha, infine, asserito che la cocaina spacciata dai due proveniva da Palermo. Anche Pietro DI NAPOLI, pur non avendo personalmente assistito ad attività di spaccio, ha affermato di sapere che intorno al 1985 Antonio PUGLISI, legato sentimentalmente alla CROCE’, spacciava, per conto di Mario MARCHESE ed insieme a Claudio CIRAOLO, cocaina di fonte palermitana. Vincenzo PARATORE, imputato di reato connesso, ha ricordato di aver sentito dire che il PUGLISI già alla metà degli anni ’80, spacciava droga nell’interesse di Mario MARCHESE, ma, posto davanti all’imputato ed invitato a riconoscerlo, ha, dopo attenta osservazione, testualmente affermato: “non lo conosco, per me PUGLISI Antonio è quello che so essere amico o fidanzato di CROCE’ Cinzia e cognato di CISCO Antonino”. […] Orbene, le richiamate dichiarazioni di SANTACATERINA, DI NAPOLI, PARATORE, si riferiscono ad uno spaccio di cocaina da parte del PUGLISI e della CROCE’ ed hanno, probabilmente, confermato, in particolare per il PUGLISI, la sua caratura di piccolo spacciatore, magari nascosta dietro la parvenza di tranquillo impiegato comunale, e concordano, comunque, nell’affermare che trattavasi di traffico di cocaina, laddove l’odierna imputazione concerne una sostanza diversa, cioè l’eroina. […] In altri termini, le dichiarazioni di SANTACATERINA, DI NAPOLI, e PARATORE non possono essere utilizzate, per quanto concerne le posizioni di PUGLISI e della CROCE’, come riscontri alla chiamata in correità del MARCHESE, perché si riferiscono a fatti (piccolo spaccio di cocaina) diversi da quello oggetto della contestazione (traffico di ingenti quantità di eroina da Palermo)”.

L’imputato PUGLISI Antonio  non si è sottoposto all’esame e, su richiesta del Pubblico Ministero, è stato acquisito il verbale delle sue dichiarazioni rese al G.I.P. l’8 maggio 1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza dell’8-11-1996). In quella sede il PUGLISI ha protestato la propria innocenza in ordine ai reati contestatigli. Ha ammesso di aver conosciuto il MARCHESE nell’ufficio Anagrafe del Comune di Messina, dove egli aveva lavorato, e di averlo frequentato saltuariamente, tanto da essere stato testimone alle sue nozze. L’imputato ha, tuttavia, sottolineato che i rapporti con il MARCHESE si svolsero sempre sul piano familiare “e ciò fino a quando egli non ebbe problemi con la giustizia”. Il PUGLISI ha, infine, negato che il SANTACATERINA si fosse recato a casa sua, mentre ha ammesso di averlo conosciuto, sempre in ufficio, e di averlo rivisto anni dopo, davanti al macello, dove egli lavorava. In quest’ultima occasione il SANTACATERINA gli chiese “se lo potevo assumere in una cooperativa al mattatoio”.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, l’accusa mossa a PUGLISI Antonio  di aver fatto parte del clan “MARCHESE” non sia adeguatamente provata. Va, anzitutto, osservato che SANTACATERINA Umberto e MARCHESE Mario , i quali sono i due collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state poste, inizialmente, a base delle accuse nel presente procedimento, hanno descritto il ruolo che il PUGLISI avrebbe rivestito nella criminalità organizzata messinese in modo, almeno apparentemente, difforme. Il SANTACATERINA ha, infatti, asserito il pieno inserimento dell’imputato nel sodalizio diretto dal MARCHESE, mentre lo stesso MARCHESE Mario  ha escluso la fondatezza di tale addebito con riferimento al periodo dal 1986 al 1989, entro il quale va limitato l’accertamento giurisdizionale nel presente processo, affermando che sarebbero insorti dei contrasti durante la sua detenzione, pur non negando che vi siano stati periodi, sia prima del 1986 che dopo il 1989, nei quali si realizzò, viceversa, una stretta cooperazione criminale tra lui e l’imputato. In una prima generale valutazione delle dichiarazioni dei due collaboratori sopra menzionati potrebbe, invero, rilevarsi che MARCHESE Mario, essendo stato il capo del sodalizio criminoso del quale si assume che abbia fatto parte l’imputato, poteva conoscere molto meglio del SANTACATERINA, che aderiva ad un diverso clan e che nel periodo in esame fu quasi sempre detenuto (mentre il PUGLISI non fu mai ristretto in carcere), se questi fosse stato un componente del suo gruppo, ma un simile giudizio sarebbe senza dubbio semplicistico e poco soddisfacente, poiché potrebbe dubitarsi che per gli ottimi rapporti, anche di natura familiare, esistiti tra il MARCHESE e l’imputato, il quale fu addirittura, suo testimone di nozze, il primo abbia voluto rendere una ricostruzione dei fatti idonea ad alleggerire la posizione del secondo o, financo, ad esonerarlo da responsabilità. D’altro canto, il MARCHESE non ha potuto, comunque, fare a meno di ammettere alcune circostanze, quali il rapporto di comparaggio e gli antichi legami anche di natura criminale nel settore del traffico di stupefacenti, che potrebbero ritenersi obiettivi elementi indiziari a sostegno della fondatezza dell’accusa. Prima ancora, però, di impegnarsi sul tema relativo all’attendibilità del SANTACATERINA e del MARCHESE, si deve osservare che le dichiarazioni dei due collaboratori non sono, ad un più approfondito esame, del tutto contrastanti e, in particolare, le circostanze addotte dal SANTACATERINA a sostegno della sua accusa potrebbero non essere incompatibili con le affermazioni del MARCHESE. Il SANTACATERINA ha, infatti, sostenuto che il PUGLISI si occupava di droga e di estorsioni alla Fiera Campionaria. Quanto al traffico di droga, già la deposizione dibattimentale, secondo cui il PUGLISI avrebbe venduto una dose di cocaina al SANTACATERINA, fa sorgere il dubbio che il fatto si sia verificato parecchio tempo prima rispetto al periodo di tempo oggetto della contestazione, poiché il collaboratore fu detenuto dal 1985 al marzo 1989 ed è verosimile che, alla sua scarcerazione, non avesse bisogno di rivolgersi al PUGLISI per acquistare della droga, potendo vantare, come egli stesso ha dichiarato, altri più diretti canali di rifornimento di sostanza stupefacente. Tale sospetto diventa certezza quando si esaminano le dichiarazioni rese dal SANTACATERINA nel procedimento contro AGLIERI Pietro + 5, riassunte nella sopra citata sentenza, dove si legge che il SANTACATERINA acquistò droga dal PUGLISI addirittura nel 1982. Non può dubitarsi che il fatto indicato in detta sentenza e quello riferito dal SANTACATERINA in sede di incidente probatorio nel presente processo sia lo stesso, poiché altrimenti il collaboratore avrebbe parlato di diversi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, mentre egli si è limitato a fare riferimento ad uno solo. Se così è, però, tale vicenda non può certamente ritenersi prova dello svolgimento, da parte dell’imputato, di un’attività di spaccio nell’ambito del clan “MARCHESE”, che sarebbe sorto solo cinque anni dopo, anche se, per ipotesi, alla commercializzazione della droga fosse stato interessato il MARCHESE nell’ambito delle attività criminose della famiglia “COSTA”. Quanto alle estorsioni alla Fiera Campionaria, il SANTACATERINA non ha chiarito con esattezza quando si sarebbero verificati gli episodi delittuosi ai quali egli assistette o che gli vennero riferiti dal PUGLISI, mente l’unico elemento certo è che essi avvennero, comunque, dopo la scarcerazione del SANTACATERINA, accaduta, come si è detto, il 31-3-1989. Nulla esclude, pertanto, che tali fatti si siano verificati nel 1990 o nel 1991, quando, come il MARCHESE ha evidenziato, quest’ultimo riallacciò i rapporti con il PUGLISI. Tale elemento di dubbio viene, poi, rafforzato dall’esame delle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori su questo punto e, in particolare, dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale ha analogamente ricordato un coinvolgimento del PUGLISI nell’attività estortiva svolta dai diversi gruppi criminosi all’interno della Fiera di Messina, ma ha collocato tali fatti nel 1990, dopo la scarcerazione del MARCHESE. Anche a volere prestare piena fede, allora, alle dichiarazioni del SANTACATERINA, esse, lette alla luce degli elementi di conoscenza offerti dal MARCHESE, non forniscono indici univoci dell’appartenenza del PUGLISI al clan “MARCHESE”, poiché se è verosimile che gli antichi rapporti di natura criminale esistenti tra il PUGLISI ed il MARCHESE poterono costituire il presupposto per l’affiliazione dell’imputato al clan che quest’ultimo costituì quando si disgregò la famiglia “COSTA” e se tale ipotesi trova conforto nella condotta dell’imputato dopo la scarcerazione del MARCHESE, quando sia il SANTACATERINA, sia lo SPARACIO, sia il MARCHESE hanno chiaramente indicato PUGLISI Antonio come un soggetto che operava in stretto accordo e nell’interesse di quest’ultimo, non viene chiaramente smentita l’affermazione del MARCHESE, secondo cui vi fu un periodo, tra il 1985 ed il 1990, nel quale, a seguito della condotta scarsamente riconoscente tenuta dal PUGLISI nei confronti del MARCHESE mentre questi si trovava detenuto, i rapporti tra i due si interruppero. Occorre, pertanto, verificare se dagli atti del processo emergano altri elementi che contraddicono il MARCHESE o che, in ogni caso, corroborano inequivocabilmente l’ipotesi dell’accusa. Orbene, non sembra a questa Corte che le dichiarazioni provenienti dagli altri collaboratori siano idonee a tale scopo. In particolare, le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo hanno un ridottissimo valore probatorio, sia in relazione al loro contenuto, poiché il collaboratore si è limitato ad inserire il nome del PUGLISI nell’elenco degli affiliati, senza indicare in base a quali elementi egli sia giunto a tale conclusione, rendendo così impossibile qualsiasi verifica della correttezza del procedimento logico seguito, sia perché il collaboratore ha mostrato, specie nelle dichiarazioni rese nel procedimento contro AGLIERI Pietro + 5, di sapere ben poco sul conto del PUGLISI e di essere incline ad appiattirsi sulle dichiarazioni degli altri collaboratori prestando fede a convinzioni acquisite sulla base del semplice “sentito dire”. Analogamente, le dichiarazioni di LA TORRE Guido non forniscono, come ha ammesso lo stesso collaboratore, sicuri elementi di conoscenza, poiché basate esclusivamente su confidenze ricevute da parte di CISCO Antonino, le cui parole non possono presentare sufficiente affidabilità, nulla escludendo che il CISCO abbia, semplicemente, fatto allusione ai pregressi e notori buoni rapporti tra il PUGLISI ed il MARCHESE, senza, con ciò, voler affermare l’esistenza di un vero e proprio rapporto di affiliazione tra i due. SPARACIO Luigi  ha, poi, dichiarato di aver saputo che MARCHESE Mario  e PUGLISI Antonio  furono “sempre amici”, ma non ha saputo riferire alcuno specifico episodio tale da comprovare che i rapporti tra i due si mantennero buoni anche nel periodo dal 1986 al 1989. GIORGIANNI Salvatore  ha, infine, narrato una vicenda attestante un’attività di spaccio di notevoli dimensioni perpetrata dal PUGLISI nel 1984 o nel 1985. Tale vicenda non venne a conoscenza del Tribunale che assolse, come si è visto, il PUGLISI dall’accusa di aver partecipato, in concorso con il MARCHESE, all’acquisto di ingenti quantità di sostanze stupefacenti provenienti da Palermo. Il GIORGIANNI non fu, infatti, sentito in quel processo, secondo quanto si legge nella sentenza prima menzionata, mentre non può dubitarsi che le sue parole illuminino con una luce diversa anche quei fatti. Tuttavia, se anche dovesse ritenersi che le accuse mosse in quel procedimento dal MARCHESE nei confronti del PUGLISI trovano oggi, ad onta dell’avvenuta assoluzione (che non vincola, comunque, questa Corte in ordine all’accertamento dei reati associativi contestati all’imputato nel presente procedimento), un qualche riscontro nelle affermazioni del GIORGIANNI, non può non rilevarsi che i fatti narrati si verificarono quando ancora il clan “MARCHESE” non era nato e possono costituire soltanto la riprova degli stretti legami, anche di tipo criminale, tra MARCHESE Mario  e PUGLISI Antonio , ma non forniscono elementi di univoco significato in ordine alla successiva instaurazione di un rapporto di affiliazione. GIORGIANNI Salvatore  ha, infine, fatto cenno ad un attentato che sarebbe stato progettato alla vita di PUGLISI Antonio , ma gli elementi di conoscenza forniti dal collaboratore su tale fatto sono talmente laconici ed imprecisi, anche con riferimento al profilo temporale, da non consentire di attribuire ad esso alcuna valenza. Ritiene, in definitiva, questa Corte che le accuse mosse dal SANTACATERINA nei confronti di PUGLISI Antonio  contengono elementi di equivoco significato e lasciano adito a dubbi che le dichiarazioni degli altri collaboratori non sono riuscite a sciogliere, mentre le dichiarazioni del MARCHESE, che non sono state contraddette da alcun elemento di prova, paiono escludere la responsabilità dell’imputato.

PUGLISI Antonio  va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti per non aver commesso il fatto, anche se solo ai. sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., stante la contraddittorietà degli elementi di conoscenza offerti dalle fonti di prova.

Va, infine, disposta la trasmissione all’ufficio di Procura in sede, per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, delle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto alle udienze dell’8-2-1994, del 1-3-1994 e del 2-3-1994 e delle dichiarazioni di SPARACIO Luigi  alle udienze dell’8-10-1996 e del 14-10-1996, in relazione alle accuse mosse nei confronti di PUGLISI Antonello con riferimento ad attività di cessione di sostanze stupefacenti e ad attività estortiva all’interno della Fiera Campionaria in un periodo indicato dal primo tra l’anno 1989 e l’anno 1990 e dal secondo nell’anno 1990; nonché delle dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore  alle udienze del 29-10-1996 e del 4-11-1996 in relazione a condotte dirette ad attentare alla vita di PUGLISI Antonello in un periodo tra l’anno 1986 e l’anno 1987.