2.3.5.103.  Puleo Francesco

PULEO Francesco  è accusato di aver fatto parte, dal dicembre 1986 (l’elemento temporale dell’imputazione è stato, verosimilmente, determinato in connessione con il raggiungimento della maggiore età da parte dell’imputato, nato il 15-11-1968) dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per rapina, detenzione e porto illegali di armi, furto, ricettazione. Meritano, in particolare di essere menzionate, in quanto riferibile ad episodi delittuosi risalenti al periodo nel quale si assume che il PULEO fece parte del clan “SPARACIO”: 1) la sentenza della Corte di Appello di Messina del 22-9-1989, che ha condannato il PULEO per una rapina commessa il 9-2-1988 in concorso con VADALA’ CAMPOLO Ferdinando , VADALA’ CAMPOLO Antonino, CARMIZIO Edoardo, e SANTAPAOLA Cosimo presso la sede della Soc. Coop. La Nuova Centrale del Latte (vi è in atti anche il verbale di arresto a carico dei soggetti sopra indicati in relazione alla suddetta rapina – vedi documento N. 23 acquisito con ordinanza del 19-7-1997); 2) la sentenza della Corte di Appello di Messina del 3-3-1992 per un furto commesso il 31-5-1987.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che PULEO Francesco  fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 1-12-1986 all’11-12-1986; dal 3-6-1987 al 3-9-1987; dal 9-2-1988 al 21-5-1992.

Nel presente procedimento PULEO Francesco  è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del reato di spaccio di sostanze stupefacenti contestato al capo “22” della rubrica come commesso sino a tutto il 1992 (vedi pag. 2181 e segg.) per il quale è stato, però, assolto.

Le forze dell’ordine hanno talvolta controllato l’imputato in compagnia di altri soggetti imputati nel presente procedimento. In particolare, il maresciallo GATTO Biagio, escusso all’udienza del 13-11-1995, ha riferito di avere effettuato in data 7-11-1986 una perquisizione con esito negativo su un’autovettura a bordo della quale si trovavano i fratelli GENOVESE Raffaele  ed Antonino, nonché PULEO Francesco . Il maresciallo LAISA Angelo, escusso all’udienza del 21-11-1995, ha, poi, riferito di aver controllato in data 13-11-1986, PULEO Francesco  insieme a DE DOMENICO Giuseppe , condannato nel presente processo quale affiliato al clan “MARCHESE” e responsabile dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro.

SANTACATERINA Umberto, dopo avere (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) indicato PULEO Francesco , anche se a seguito di contestazione delle dichiarazioni in precedenza rese agli inquirenti, tra gli affiliati al gruppo “SPARACIO”, lo ha accusato di aver partecipato “all’omicidio MALTA, all’omicidio VASTA e all’omicidio MESSINA”. Successivamente ha aggiunto (vedi udienza del 7-2-1994) che questi faceva parte di quelle persone che svolgevano l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto del clan “SPARACIO” e, in particolare, “spacciava a Camaro”, “al semaforo, dove c’è il bar”, dove “si era fatto una baracca”; egli non acquistò mai droga da lui ma lo vedeva spacciare. In sede di controesame ha specificato (vedi udienza del 1-3-1994) che aveva saputo da DI BLASI Domenico che il PULEO era un associato.

MARCHESE Mario  ha confermato (vedi udienza del 24-9-1996) a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, il contenuto di sue precedenti dichiarazioni agli inquirenti, nelle quali aveva affermato che PULEO Francesco  faceva parte del clan “SPARACIO”.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 7-10-1996) ha affermato che “PULEO Francesco  era vicino a CAMPOLO VADALA’”, ma ha negato che l’imputato abbia mai operato per lui.

GIORGIANNI Salvatore  ha inserito (vedi udienza del 25-10-1996) PULEO Francesco  nel novero dei soggetti appartenenti al clan “SPARACIO” ed ha, quindi, affermato (vedi udienza del 4-11-1996) che questi “frequentava con VADALA’ Ferdinando, che erano, mi sembra, pure imparentati, hanno commesso pure omicidi e lo sapevo perché si sa, giustamente, dici: PULEO Francesco  è un amico nostro”. Il collaboratore ha, tuttavia, chiarito che egli non ebbe mai occasione di rivolgersi al PULEO per chiedergli qualche favore e non ha ricordato alcun fatto specifico del quale si sia reso responsabile il PULEO per conto dello SPARACIO.

LA TORRE Guido ha ricordato (vedi udienza del 30-4-1996), anche se solo a seguito di contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 4-3-1994, che PULEO Francesco , da lui conosciuto personalmente, faceva parte degli affiliati al clan “SPARACIO”, ma ha, quindi, aggiunto di sapere su di lui soltanto che “era dedito alle rapine” e nel 1987 venne arrestato insieme a VADALA’ CAMPOLO Ferdinando  per una rapina alla Centrale del Latte.

PARATORE Vincenzo ha sostenuto (vedi udienza del 15-1-1996), peraltro solo a seguito di contestazione da parte del Pubblico Ministero, che PULEO Francesco  era una di quelle persone che si occupavano in seno al gruppo “SPARACIO” prevalentemente dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti, ma ha, poi, ammesso (vedi udienza del 16-1-1996) di non sapere dire nulla di specifico sul suo conto ed ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 10-4-1996) di non averlo mai rifornito di droga e di non averlo mai visto spacciare, ma “nell’ambiente era risaputo questo da noi tutti”.

L’imputato PULEO Francesco  non si è sottoposto all’esame e, su richiesta del Pubblico Ministero, è stato acquisito il verbale delle dichiarazioni rese al G.I.P. in data 13-5-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza dibattimentale dell’8-11-1996). In quella sede il PULEO ha negato di essere stato mai inserito in qualche gruppo malavitoso, di aver commesso i fatti di sangue attribuitigli dal SANTACATERINA e di aver mai spacciato droga o di averne fatto uso, mentre ha ammesso di conoscere i fratelli VADALA’.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di PULEO Francesco  di aver fatto parte del clan “SPARACIO” non sia adeguatamente provata. Non vi è dubbio che l’imputato intrattenne legami di natura criminale con VADALA’ CAMPOLO Ferdinando , soggetto che, come si è vedrà, faceva parte del clan “SPARACIO” e, più in particolare, faceva parte di quel gruppo di persone vicine a CASTORINA Pasquale , suocero del VADALA’ CAMPOLO, ed a DI BLASI Domenico, confluito in detto clan nel maggio del 1989, in concomitanza con la scarcerazione del DI BLASI. L’esistenza di tali rapporti tra il PULEO ed il VADALA’ CAMPOLO Ferdinando  è stata, invero, affermata sia da SPARACIO Luigi  che da GIORGIANNI Salvatore , le cui dichiarazioni, oltre a collimare, su questo punto, perfettamente tra loro, appaiono obiettivamente riscontrate dalla condanna subita dall’imputato, con la sopra citata sentenza della Corte di Appello di Messina del 22-9-1989, per una rapina commessa in concorso con il predetto imputato. Tale circostanza rende, allora, verosimile che SANTACATERINA Umberto abbia acquisito sul conto del PULEO, così come egli ha sostenuto, informazioni affidabili da parte del DI BLASI, con il quale, secondo quanto si è visto più volte, il collaboratore era legato da antica amicizia. Nondimeno, le accuse del SANTACATERINA appaiono sotto molteplici aspetti insoddisfacenti. Le dichiarazioni in ordine ad una partecipazione dell’imputato ad alcuni fatti di sangue risultano, infatti, del tutto generiche ed inidonee anche a qualificare la condotta del soggetto, poiché non chiariscono né quando gli omicidi indicati sarebbero stati consumati, né se tali episodi delittuosi si inserissero nelle attività illecite di un qualche sodalizio. Esse sono rimaste, inoltre, sostanzialmente isolate, non potendosi considerare un valido riscontro le ancor più generiche affermazioni del GIORGIANNI, fondate, secondo le ammissioni dello stesso collaboratore, su mere voci d’ambiente. Esaminando, infine, la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Messina in data 8-2-1994 a carico di GENOVESE Raffaele , PULIO Salvatore, PORTOVENERO Francesco e CALDERONE Giuseppe per l’omicidio di MESSINA Rosario (verosimilmente uno dei fatti, addebitati dal SANTACATERINA al PULEO), sorge il sospetto che il SANTACATERINA possa aver confuso, per la similitudine dei nomi, PULIO Salvatore, che fu complice in tale delitto, con PULEO Francesco . Quanto, viceversa, alle dichiarazioni del SANTACATERINA attinenti ad un traffico di stupefacenti realizzato dall’imputato, vanno richiamate le argomentazioni illustrate quando si è esaminato il reato di cui al capo “22”. Si è, allora, osservato che le dichiarazioni del collaboratore, il quale avrebbe visto l’imputato per la strada mentre spacciava, rivestono una pregnanza probatoria ancor più ridotta rispetto ad altri casi simili, essendo sufficiente rilevare che esse si fondano, verosimilmente, su mere supposizioni del tutto incontrollabili del dichiarante, alla stessa stregua dei sospetti che potevano sorgere in tutti coloro (soggetti appartenenti alle forze dell’ordine o semplici passanti) che avessero notato l’imputato in un atteggiamento equivoco, come se fosse stato in attesa di possibili acquirenti di sostanze stupefacenti. Il SANTACATERINA ha, peraltro, precisato che non ebbe con l’imputato alcun rapporto in relazione a tale attività illecita ed è, pertanto, assai improbabile che abbia potuto assistere alla consegna della sostanza stupefacente, che viene, normalmente, effettuata al riparo da occhi indiscreti. Ancor più vaghe ed incerte appaiono, poi, le affermazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha dovuto ammettere di non sapere nulla di specifico sul conto del PULEO e che le sue conoscenze in ordine all’asserita attività illecita di spaccio di droga, che questi avrebbe svolto, derivavano esclusivamente da voci estesamente diffuse nell’ambiente delinquenziale. E’ facile, allora, rilevare che le dichiarazioni del PARATORE, pur provenendo da un soggetto particolarmente credibile, in quanto appartenente al medesimo sodalizio criminoso che, secondo il SANTACATERINA, avrebbe rifornito di droga il PULEO, non forniscono alcun riscontro alle accuse del primo collaboratore, in quanto sono ancora più generiche e di ridottissima attendibilità intrinseca. Va, peraltro, osservato che il PULEO non venne mai condannato per fatti di droga e ciò indebolisce in qualche modo l’attendibilità dell’accusa, poiché tale attività delittuosa, che deve svolgersi in modo almeno parzialmente “visibile”, per consentire ai possibili acquirenti di sostanze stupefacenti di venire in contatto con gli spacciatori, presenta caratteristiche tali da essere facilmente percepita anche dai tutori dell’ordine.

Anche nel caso, tuttavia, che fosse stata raggiunta la prova che l’imputato si rese responsabile del delitto di cessione illecita di sostanze stupefacenti, e che queste, così come sostenuto dal SANTACATERINA, erano a lui fornite da SPARACIO Luigi  o da suoi uomini, ciò non importa necessariamente, come si è già evidenziato in qualche caso simile, un organico inserimento del singolo spacciatore nel clan da quest’ultimo diretto. Certamente la condotta di spaccio realizza, di regola, un concreto contributo causale alla vita dell’associazione ed al perseguimento dei suoi scopi illeciti nel traffico di stupefacenti, poiché costituisce il mezzo più diretto attraverso il quale la droga procacciata dal gruppo perviene al mercato dei consumatori, realizzando quel tramite tra fornitore ed utente finale che è essenziale per l’esistenza stessa del traffico di stupefacenti. Perché, tuttavia, il singolo spacciatore possa essere ritenuto responsabile del reato associativo non sembra sufficiente un simile contributo causale, ma occorre un suo più intimo collegamento con l’associazione, tale da poter essere ritenuto un elemento inserito nella sua organizzazione e, soprattutto, occorre che sussista la sua piena consapevolezza di svolgere una tale funzione, non essendo sufficiente la vaga percezione dell’esistenza di un fenomeno associativo attraverso cui la droga giunge all’ultimo anello della catena distributiva. In tal caso, manca però, la prova sia dell’uno che dell’altro elemento. Le dichiarazioni del SANTACATERINA e degli altri collaboratori sopra menzionati in ordine all’appartenenza dell’imputato al clan “SPARACIO” risultano, infatti, contraddette da quelle di SPARACIO Luigi , il quale ha, al contrario, sostenuto che il PULEO non operò mai per suo conto. Va, certamente evidenziato che il SANTACATERINA è stato il primo collaboratore a rivelare agli inquirenti tali vicende, indicando l’organigramma dei diversi clan cittadini, e per questo motivo può considerarsi estremamente remoto il pericolo che le sue dichiarazioni abbiano potuto subire influenze o condizionamenti da altre fonti. Non sono state, inoltre, neppure prospettate situazioni che potrebbero aver influito sul collaboratore inducendolo ad effettuare accuse calunniose nei confronti dei soggetti sopra indicati. Di contro a tali elementi che depongono a favore della credibilità del collaboratore, va, nondimeno, rilevato che il SANTACATERINA ha descritto in modo molto generico le condotte delittuose addebitate al PULEO, ed ha fornito qualche dettaglio solo riguardo all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti in relazione alla quale le sue accuse presentano, come si è osservato, vistosi limiti. Orbene, ritiene questa Corte che, in una valutazione complessiva dell’attendibilità intrinseca del SANTACATERINA, i rilievi negativi che muovono dall’esame del contenuto delle sue accuse sopravanzano largamente quelli positivi sopra esposti, secondo quel criterio indicato in precedenza che pone uno stretto collegamento tra la ricchezza di contenuti descrittivi delle dichiarazioni e la loro pregnanza probatoria. Ma, aldilà dei principi astratti, la necessità di adottare la massima cautela nella valutazione delle dichiarazioni del SANTACATERINA discende dal concreto pericolo che, pur in assenza di una specifica volontà di incolpare falsamente l’imputato, il collaboratore si sia lasciato fuorviare dalla circostanza che il PULEO era molto vicino a VADALA’ CAMPOLO Ferdinando , esponente del sodalizio criminoso diretto da SPARACIO Luigi , tanto da essere stato arrestato insieme a lui. L’imputato fu, inoltre, ristretto in carcere, nella Casa Circondariale di Messina, al secondo piano cellulare, dove si trovavano, oltre al predetto VADALA’ CAMPOLO Ferdinando , numerosi altri soggetti affiliati al clan “SPARACIO” (vedi documento N. 96 acquisito con ordinanza del 19-7-1997). Non può, allora, escludersi che il SANTACATERINA abbia operato delle facili ma per certi versi arbitrarie generalizzazioni o, avendo instaurato più stretti rapporti con il DI BLASI solo dopo la morte di LEO Giuseppe, abbia collocato temporalmente l’affiliazione di PULEO Francesco  in un’epoca anteriore rispetto a quella alla quale egli stesso intendeva riferirsi. Ciò impone, allora, di ricercare elementi di riscontro dotati di pregnante valore probatorio, tali da supplire, in qualche modo, alla minore affidabilità intrinseca dell’originaria fonte di accusa ed idonei, così, a superare ogni dubbio. Ritiene, tuttavia, questa Corte che le dichiarazioni provenienti dagli altri collaboratori di giustizia sopra indicati e, in particolare, da MARCHESE Mario , da LA TORRE Guido, da GIORGIANNI Salvatore  e da PARATORE Vincenzo, prestano il fianco a rilievi critici analoghi, se non, addirittura, maggiori di quelli già esposti, poiché esse risultano ancora più generiche e prive di concretezza di quelle del SANTACATERINA. Ciò getta, invero, una grave ombra sulle accuse provenienti dai suddetti collaboratori, specie gli ultimi tre, poiché è difficilmente immaginabile che soggetti appartenenti al medesimo sodalizio criminoso del quale si assume che abbia fatto parte l’imputato non abbiano acquisito conoscenza di alcuno specifico episodio delittuoso perpetrato dal PULEO per conto dell’associazione. Sorge, allora, il sospetto che i diversi dichiaranti si siano fatti guidare nelle loro accuse da considerazioni analoghe a quelle prima esposte con riferimento al SANTACATERINA, o che abbiano, persino, prestato acritica adesione alle accuse formulate dal primo collaboratore. Tali elementi di perplessità rendono, pertanto, le suddette dichiarazioni idonee a superare ogni dubbio e, comunque, insufficienti ad offrire adeguato riscontro alle accuse del SANTACATERINA, anche in considerazione del fatto che SPARACIO Luigi , il quale doveva certamente conoscere chi fossero tutti i componenti del gruppo criminoso da lui diretto, ha reso dichiarazioni palesemente contrastanti con l’ipotesi accusatoria.

Alla luce delle superiori considerazioni ritiene questa Corte che le accuse mosse nei confronti di PULEO Francesco  non sono adeguatamente provate e che l’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., non essendo state le dichiarazioni del SANTACATERINA e degli altri collaboratori chiaramente smentite da altre fonti, per non aver commesso il fatto.