2.3.5.104.  Pullia Carmelo

PULLIA Carmelo  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per detenzione di arma clandestina, ricettazione e omicidio. Più in particolare, il PULLIA è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 1-4-1987, per i reati di detenzione illegale di arma clandestina di cui agli artt. 10 legge N. 497/74 e 23 legge N. 110/75, accertati a seguito di perquisizione eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Messina in data 3-10-1986 all’interno dell’abitazione del PULLIA, dove sorprendevano quest’ultimo nell’atto di tentare di celare un fucile da caccia semiautomatico cal. 12 a canne mozze e con il numero di matricola abraso. Il PULLIA è stato, ancora, condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 7-4-1992 per a ricettazione della predetta arma. L’imputato ha, infine, subito condanna con sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina del 23-2-1994, per l’omicidio di tale Filippo DI PASQUALE e per i connessi reati in materia di armi, commessi l’11 giugno 1992 in concorso con CALARESE Antonio  e ROMEO Simone.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che PULLIA Carmelo  fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi a lui contestati, dal 3-10-1986 al 1-4-1987 e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.

Il maresciallo PUGLISI Salvatore, escusso all’udienza del 28-11-1995, ha, come si è visto in precedenza, brevemente illustrato i risultati delle indagini in ordine all’attività del clan “LEO”, svolte dal suo ufficio ed alle quali partecipò personalmente, riferendo che l’attenzione degli inquirenti si incentrò, oltre che su LEO Giuseppe, su numerose altre persone, tra le quali anche PULLIA Carmelo , che, per le loro frequentazioni, si riteneva facessero parte del gruppo capeggiato dal primo. Il teste LAISA Angelo, escusso all’udienza del 1-12-1995, ha, quindi, diffusamente illustrato contenuti ed obiettivi di un servizio di avvistamento eseguito da militari dei Carabinieri subito dopo l’uccisione di SARNATARO Sabatino e protrattosi per diversi giorni nei pressi dell’abitazione di MANCUSO Giorgio , in via Anastasio Cocco a Gravitelli. Il teste ha, in proposito, ricordato che in data 18 luglio 1989 vi fu un lungo servizio di avvistamento durante il quale fu notato un andirivieni di persone tra le quali MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , PULLIA Carmelo , MANCUSO Daniele  e, quindi, l’arrivo di LEO Giuseppe insieme a GUARNERA Lorenzo , a bordo di un’autovettura BMW blindata, alla cui guida vi era PANTO’ Pietro  (su tale avvistamento vi è anche documentazione fotografica, acquisita al N. 152 dell’ordinanza emessa i 19-7-1997 – le foto che ritraggono PULLIA Carmelo  insieme a taluno dei soggetti sopra indicati sono la N. 1, la N. 9, la N. 10, la N. 11 e la N. 15 del fascicolo fotografico). Il  3 agosto 1989 furono notati CUCINOTTA Giuseppe , CUNSOLO Vittorio, MANCUSO Daniele  e PULLIA Carmelo  a bordo di un’autovettura BMW blindata. Il 7 agosto 1989 furono notati MANCUSO Giorgio , CUNSOLO Vittorio, CUCINOTTA Giuseppe , PULLIA Carmelo , CALARESE Aurelio  ed altra persona che è stato possibile identificare, sempre a bordo della predetta BMW blindata.

SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) che PULLIA Carmelo  faceva parte del clan “LEO”; egli lo conosceva personalmente e sapeva che si occupava di “estorsioni, rapine, omicidi sempre imputato con CALARESE Antonio ”. In sede di controesame (vedi udienza del 3-3-1994), il collaboratore ha specificato che il PULLIA “apparteneva al gruppo di Gravitelli”, “spacciava droga” e faceva estorsioni. Egli era sicuro che questi era un associato perché “quelli che erano assieme a noi io li conosco abbastanza bene”. Inoltre, si frequentava con LEO Giuseppe “assieme a Giorgio MANCUSO e CUCINOTTA Giuseppe ”. Il collaboratore ha ulteriormente chiarito che il PULLIA “quando l’hanno arrestato, l’hanno affiliatoe da allora fece parte del gruppo “LEO – MANCUSO”, anche se non ha saputo dire in quale anno ciò avvenne. Il SANTACATERINA ha, infine, affermato che il PULLIA conduceva una vita superiore alle sue effettive possibilità “perché aveva una macchina di lusso (poi aggiungerà che si trattava di una OPEL GSI) e perché aveva disponibilità di soldi”.

MARCHESE Mario  (vedi udienza del 24-9-1996) ha affermato che PULLIA Carmelo  faceva parte del clan “LEO”, del 1990 “almeno che io sappia, perché in quel periodo lì ho incominciato a conoscere questa persona”.

MANCUSO Giorgio  ha affermato (vedi udienza del 24-6-1996) che PULLIA Carmelo  faceva parte del gruppo di persone facenti capo al clan “LEO” che operava nella zona di Gravitelli e del quale lo stesso MANCUSO era il responsabile. Il collaboratore ha, quindi, specificato (vedi udienza del 28-6-1996) che “PULLIA Carmelo  ha fatto parte quando sono uscito io, nell’88 – ’89, direttamente del mio clan”, mentre, in quello stesso periodo, dal 1986 al 1989, non aveva fatto parte del clan “LEO”. Il PULLIA era, inoltre, cognato di suo fratello MANCUSO Daniele  ed i due si frequentavano assiduamente in quanto legati da rapporti di amicizia.

COSTANTINO Giovanni , nel corso della sua escussione come parte offesa del tentato omicidio avvenuto ai suoi danni il 16-7-1989, ha dichiarato di voler collaborare con la giustizia ed ha riferito alcune iniziali informazioni sulla sua collocazione criminale e sui componenti del gruppo al quale egli apparteneva. In quella sede il COSTANTINO (vedi udienza del 2-5-1995) ha affermato che PULLIA Carmelo  faceva parte del gruppo “MANCUSO”, al quale aderì “dal 1989 in poi”. Egli lo conosceva da molto tempo, dal 1985 – 1986 ed era cognato di MANCUSO. Il collaboratore è stato, quindi, nuovamente e più ampiamente sentito, anche in relazione alla posizione di PULLIA Carmelo . Egli ha, così, ribadito (vedi udienza del 25-10-1996) che PULLIA Carmelo  faceva parte del gruppo “MANCUSO”, ed ha aggiunto che questi aveva il compito di custodire parte delle armi del gruppo e “poi l’hanno arrestato ché gli hanno trovato un fucile”.

SPARACIO Luigi  ha inserito (vedi udienza del 9-10-1996) PULLIA Carmelo  nel novero degli affiliati al clan “LEO” ed ha, quindi, ricordato (vedi udienza del 14-10-1996) una riunione avvenuta nel 1989 – 1990, a casa di PULLIA Carmelo , alla quale partecipò lo stesso SPARACIO, MANCUSO Giorgio , PULLIA Carmelo  e CUCINOTTA Giuseppe , nella quale si progettò l’uccisione di Natale APRILE. Il collaboratore ha aggiunto che egli conobbe personalmente il PULLIA solo dopo l’agosto del 1989, quando venne fatta pace con LEO Giuseppe e “poi tutti gli affiliati che erano con MANCUSO li vedevo quasi spesso”, però anche per gli anni “’87, ’88 sapevo che era un affiliato di MANCUSO”, anche se, naturalmente, non poteva avere contatti con lui, perché “quando ci sono delle guerre in corso bene o male le prime cose che l’avversario deve sapere è con chi ha a che fare”.

PARATORE Vincenzo, ha affermato (vedi udienza del 10-4-1996) di non conoscere PULLIA Carmelo .

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha confermato a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, il contenuto del verbale di dichiarazioni rese agli inquirenti il 5-4-1994, nelle quale aveva affermato che PULLIA Carmelo  faceva parte del clan “LEO”, ma ha aggiunto di averlo conosciuto “dopo il ‘90”.

GIORGIANNI Salvatore  ha affermato (vedi udienza del 29-10-1996) di non avere conosciuto PULLIA Carmelo , accusato di essere stato affiliato al clan “LEO”.

L’imputato PULLIA Carmelo  non si è sottoposto all’esame dibattimentale e su richiesta del Pubblico Ministero è stato acquisito il verbale delle dichiarazioni rese al G.I.P. in data 13-5-1993, che trovasi allegato al verbale dell’udienza del 18-11-1996. Il PULLIA si è, in quella sede, protestato innocente dei reati contestatigli ed ha precisato di conoscere, dei suoi coimputati, “MANCUSO Giorgio  perché è il fratello di mio cognato MANCUSO Daniele ; CALARESE perché abita di fronte a casa mia; i COSTANTINO perché il Giovanni è cognato del MANCUSO Daniele ; CUCINOTTA, SAMPERI…, la mia conoscenza è dovuta soprattutto al fatto che gli stessi abitano nel mio stesso rione”.

Sono stati, infine, acquisiti, su richiesta della difesa dell’imputato, all’udienza del 24-1-1998 (tali documenti si trovano inseriti nella cartella degli atti acquisiti dopo il 19-7-1997), due estratti conto di stipendio mensile, uno riferibile al mese di dicembre 1987 e l’altro riferibile al mese di gennaio 1988, firmati per ricevuta da PULLIA Carmelo , nonché N.18 cambiali di importo variabile (da £ 417.500 a £ 434.000 cadauna) con scadenza mensile dal 16-2-1988 al 21-8-1989,rilasciate da PULLIA Carmelo  alla FINCOM Finanziaria Commerciale.

Ritiene questa Corte che è stata raggiunta piena prova della partecipazione di PULLIA Carmelo  al clan “LEO”. Va osservato che già la semplice circostanza accertata dalle forze dell’ordine nel servizio di avvistamento sul quale hanno riferito i marescialli PUGLISI e LAISA, secondo cui il PULLIA si incontrò diverse volte, a distanza ravvicinata, con alcuni dei principali esponenti di detto clan, sovente a bordo di autovetture blindate, e che ad uno di tali incontri partecipò non solo MANCUSO Giorgio , ma lo stesso capo LEO Giuseppe; appare inequivocabilmente sintomatica della sussistenza del suindicato rapporto di affiliazione. Mentre, infatti, i suesposti elementi di conoscenza potevano apparire insufficienti o scarsamente conducenti quando ancora non era chiara l’esistenza di un rapporto associativo, che costituiva oggetto di mere ipotesi investigative, è evidente che le rivelazioni dei collaboratori di giustizia, sulle quali ci si è a lungo soffermati, in ordine all’operatività nella città di Messina di un potente clan capeggiato da LEO Giuseppe e del quale MANCUSO Giorgio  era uno dei più autorevoli esponenti, consentono oggi di rileggere le medesime circostanze in modo diverso e di interpretarle come univoco indizio dell’asserito rapporto di affiliazione. Le assidue frequentazioni di PULLIA Carmelo  con il MANCUSO, il LEO ed altri soggetti ritenuti appartenenti al clan “LEO” e l’uso di autovetture blindate, diretto, evidentemente a proteggersi la vita in un periodo di guerra di mafia, nel quale solo qualche giorno prima vi era stata l’uccisione di SARNATARO Sabatino, esponente di grande rilievo del clan “LEO”, non possono, infatti, spiegarsi altrimenti che con l’esistenza di comuni interessi malavitosi e con un pieno inserimento dell’imputato nell’organizzazione di detto sodalizio criminoso, mentre non sono certamente giustificabili con la sola circostanza che il PULLIA era cognato di MANCUSO Daniele , fratello del più noto MANCUSO Giorgio . Va, peraltro, rilevato che pure il rapporto di affinità tra il PULLIA e MANCUSO Daniele  è una circostanza non priva di valore ai fini della prova del vincolo associativo, poiché si è sottolineato più volte che, pur non essendo il clan “LEO” strettamente strutturato su base familiare, molti affiliati erano tra loro parenti o affini, circostanza che può facilmente spiegarsi, atteso che i legami interpersonali fondati su rapporti di tal genere possedevano quella solidità che era essenziale per la vita stessa di organismi delinquenziali come quello in esame e consentivano, pertanto, al singolo un più facile accesso al sodalizio.

Le concordanti dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia giungono, pertanto, solo come ulteriore conforto alla fondatezza dell’accusa che può ritenersi pienamente provata già sulla base degli elementi sopra descritti. Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale è stato il primo collaboratore a svelare le attività criminose e l’organigramma dei sodalizi operanti nella città di Messina e che poteva vantare una conoscenza notevolmente approfondita proprio intorno al clan “LEO”, al quale egli stesso apparteneva ed al quale si assume che abbia aderito l’imputato, risultano, pertanto, non solo di elevatissima attendibilità intrinseca, per le superiori ragioni che rendono piuttosto remoto il pericolo di condizionamenti o influenze di altro tipo, che possano inquinare la genuinità delle accuse, ma anche ampiamente riscontrate da obiettive circostanze esterne. Il SANTACATERINA ha, peraltro, fornito alcune informazioni ulteriori, descrivendo, benché piuttosto genericamente, non solo le attività criminose svolte dall’imputato, ma anche le circostanze nelle quali questi venne affiliato in carcere in occasione di un suo arresto. Non è chiaro, invero, dalle parole delle collaboratore, se egli si sia voluto riferire all’arresto subito dal PULLIA il 3-10-1986 o a quello subito antecedentemente il 24-2-1985, ma è ragionevole ritenere che quando le forze dell’ordine rinvennero a casa dell’imputato, il 3 ottobre 1986, un fucile a canne mozze, questi facesse già parte del sodalizio, sia perché il reperimento di un’arma clandestina è indice dell’esistenza di stretti collegamenti con la criminalità organizzata, sia perché ciò è stato chiaramente affermato da COSTANTINO Giovanni  che ha posto un preciso collegamento tra tale fatto delittuoso ed il compito assegnato al PULLIA di custodire parte delle armi del gruppo. Si deve, invero, notare che il COSTANTINO, nelle sue prime dichiarazioni dibattimentali, aveva affermato che il rapporto di affiliazione del PULLIA ebbe inizio solo nel 1989, ma tali affermazioni appaiono molto meno attendibili di quelle successive rese il 25-10-1996, sia perché non è escluso che il COSTANTINO non si fosse ancora pienamente calato nella nuova veste processuale che gli imponeva una totale e leale collaborazione, anche riguardo ad un soggetto, come il PULLIA, con il quale vi erano legami di tipo familiare, sia, soprattutto, poiché esse non si conciliano in alcun modo con le precise affermazioni, ben più attendibili, del SANTACATERINA, secondo cui l’affiliazione avvenne in carcere. Le suddette accuse sono state, poi, confermate da MANCUSO Giorgio . Le dichiarazioni di quest’ultimo collaboratore presentano, invero, margini di equivocità, poiché il MANCUSO ha sostenuto, in modo contraddittorio, che il PULLIA “nell’88, ’89,” fece parte “direttamente del mio clan” ma non del clan “LEO”. Tale assunto trova una qualche corrispondenza nelle parole di COSTANTINO Giovanni , secondo il quale il PULLIA fece parte del gruppo “MANCUSO”, ma non anche del clan “LEO”. Ciò non vale, tuttavia, a modificare le suesposte conclusioni, potendosi, a tal proposito, richiamare le considerazioni già svolte quando si è esaminata la posizione proprio di COSTANTINO Giovanni  e si è sottolineato che i rapporti tra i gruppi facenti capo a MANCUSO Giorgio  ed a LEO Giuseppe non potevano considerarsi paritari e caratterizzati da piena autonomia reciproca, tanto che lo stesso MANCUSO Giorgio  ha affermato (vedi udienza del 28-6-1996) che “il gruppo era unico però con competenze diverse sul territorio, nel senso che [gli affiliati dei diversi sottogruppi] rappresentavano sempre Pippo LEO, andavano sotto il nome di Pippo LEO, però erano anche autonomi, però facevano parte del gruppo LEO. […] In sostanza il nostro capo su tutte e tre le zone [villaggio Aldisio, Camaro e Gravitelli] era LEO Giuseppe” e tutti gli affiliati sapevano di questa gerarchia e della loro appartenenza al gruppo “LEO”. L’affermazione del COSTANTINO, secondo cui i rapporti tra MANCUSO Giorgio  e LEO Giuseppe erano essenzialmente di natura personale, essendo il primo figlioccio del secondo, appare, allora, piuttosto riduttiva e fuorviante, forse diretta ad alleggerire la propria responsabilità, in quanto l’autonomia tra i due gruppi non si spingeva sino al punto da dare vita a due entità distinte, irriducibili in un unico clan, sia perché il ruolo direttivo del MANCUSO, che aveva un gruppo posto alle sue dirette dipendenze, non escludeva che questi fosse, comunque, subordinato a LEO Giuseppe, sia perché lo stesso COSTANTINO Giovanni  ha dovuto ammettere l’esistenza di penetranti collegamenti tra i due gruppi in relazione al traffico della droga, sia perché vi era uno stretto coordinamento di attività, realizzato attraverso frequenti riunioni, alle quali ha fatto riferimento MANCUSO Giorgio  nelle sue dichiarazioni, che hanno trovato immediato riscontro nel sopra ricordato servizio di avvistamento compiuto dalle forze dell’ordine nei pressi dell’abitazione del MANCUSO in via Anastasio Cocco, subito dopo l’uccisione di SARNATARO Sabatino, e nella relativa documentazione fotografica. Vi era, pertanto, una situazione nella quale l’adesione dell’imputato al gruppo di MANCUSO Giorgio  importava, pressoché automaticamente, la sua disponibilità ad agire per il più ampio clan di LEO Giuseppe, attraverso delle sinergie operative che ben possono qualificare il suo comportamento come quello di un affiliato a quest’ultimo sodalizio. Tutto ciò non poteva, d’altronde, sfuggire al PULLIA, che non poteva essere ignaro dei rapporti di stretta integrazione esistenti tra i due gruppi, come è comprovato dal fatto che in uno degli avvistamenti effettuati dalle forze dell’ordine fu notata la presenza non solo di MANCUSO Giorgio , ma anche di LEO Giuseppe ed altri soggetti appartenenti al gruppo posto alle dirette dipendenze di quest’ultimo, oltre che del PULLIA. Ulteriore conforto alla fondatezza dell’accusa viene, infine, fornito dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale ha, in primo luogo, ricordato un episodio specifico, al quale egli stesso partecipò (la riunione indetta a casa del PULLIA per discutere della progettata uccisione di APRILE Natale ), chiaramente attestante il pieno coinvolgimento dell’imputato negli interessi malavitosi del clan ed ha, in secondo luogo, ribadito che il rapporto di affiliazione del PULLIA al clan “LEO” risaliva, comunque, ad un tempo anteriore rispetto al fato suddetto. Poco rileva, infine, che MARCHESE Mario , LA TORRE Guido, PARATORE Vincenzo e GIORGIANNI Salvatore  non abbiano mai conosciuto l’imputato o lo abbiano conosciuto solo in un tempo successivo, poiché è evidente che ciò è derivato semplicemente dai limiti delle conoscenze dei suddetti collaboratori, i quali appartenevano tutti a clan diversi da quello al quale aderì il PULLIA. Di fronte alla gran mole di convergenti elementi probatori, provenienti la maggior parte da soggetti che facevano parte della medesima associazione della quale si assume che abbia fatto parte il PULLIA, non possono, allora sussistere dubbi in ordine alla sua colpevolezza. Non contrasta, infine, con tale conclusione la circostanza evidenziata dall’imputato, secondo cui egli lavorava regolarmente e conduceva un tenore di vita modesto, tanto da dovere effettuare degli acquisti mediante il rilascio di cambiali. Va, in proposito, osservato che nessuna delle superiori circostanze è stata adeguatamente provata, poiché la documentazione relativa all’attività lavorativa, che il PULLIA avrebbe svolto alle dipendenze di una ditta non meglio specificata, riguarda solamente due mesi dei quattro anni oggetto di accertamento, mentre il fatto che l’imputato abbia rilasciato cambiali per l’acquisto di beni non significa inequivocabilmente che egli non vivesse al di sopra delle proprie possibilità economiche, traendo sostentamento dai frutti del delitto. Va, peraltro, rilevato che poco importa se il PULLIA disponesse o meno di notevoli risorse economiche, poiché, come si è visto quando si è trattato il reato associativo in generale, non è assolutamente vero che “mafia” e “indigenza” esprimano significati tra loro antitetici ed inconciliabili e la tensione della mafia verso il conseguimento del potere economico non si pone in contraddizione con l’esistenza di un gran numero di affiliati, che continuano a vivere ai margini della società, in una situazione di sostanziale indigenza, mentre è vero, in qualche modo, il contrario e cioè che la mafia opera spesso come elemento di compensazione, divenendo per certi strati sociali una strada percorribile per conseguire ciò che serve alla loro sopravvivenza.

Alla luce delle superiori considerazioni, si deve, pertanto, ritenere che PULLIA Carmelo  partecipò al clan “LEO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va dichiarata la sua responsabilità per entrambi i reati associativi a lui contestati.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.