2.3.5.105. Ragno Antonio
RAGNO Antonio è accusato di aver fatto parte dell’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali, per rapina, furto e per violazione delle disposizioni in materia di armi. Il RAGNO è stato, poi, condannato con sentenza ormai definitiva emessa dalla Corte di Assise di Appello di Messina il 18-6-1990 per essersi reso responsabile, in concorso con BONANNO Rosario , entrambi all’epoca latitanti, dell’omicidio premeditato di CALIO’ Antonino, ucciso il 15-11-1989 mediante numerosi colpi di arma da fuoco mentre si trovava insieme al figlioletto di sei anni alla guida della propria autovettura. Vanno poi menzionate, perché riferibili a fatti commessi nel periodo di tempo in cui si sarebbe verificata la sua partecipazione al clan “GALLI”, la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Messina il 18-11-1991 per i delitti di rapina aggravata tentata e consumata in concorso con BONANNO Rosario , commessa il 3 settembre 1989 ai danni del titolare e degli avventori del ristorante – pizzeria “Old Place”; la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 17-10-1990 per i reati di detenzione e porto illegali di due armi, una pistola Berardinelli cal. 7,65 e una pistola Beretta cal. 9, con matricola abrasa e con relativo munizionamento, rinvenute dalle forze dell’ordine entrambe in data 3-6-1989, la prima nel cassettino portaoggetti dell’autovettura del RAGNO, la seconda nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che RAGNO Antonio fu detenuto, nel periodo nel quale si sostiene che partecipò al clan “GALLI”, dal 31-12-1984 al 20-1-1989; poi ancora dal 3-6-1989 al 5-8-1989, data nella quale ottenne il beneficio degli arresti domiciliari; il 15-11-1989 fu, infine, nuovamente arrestato e condotto in carcere ove si trova tuttora ristretto. In tale periodo fu collocato nelle carceri di Trapani, Messina, Palermo e Augusta e, in particolare, fu rinchiuso nella Casa Circondariale di Messina dall’11-8-1987 al 23-10-1987; dal 18-7-1988 al 7-10-1988; dal 3-6-1989 al 5-8-1989;dal 15-11-1989 al 7-1-1990.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienze
in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha affermato che RAGNO
Antonio
, che egli aveva conosciuto in carcere,
era un affiliato al clan “GALLI” e all’interno del gruppo veniva impiegato
per degli omicidi. Il RAGNO aveva, infatti, partecipato all’omicidio di
Vincenzo VALENTI e di Nino “il cinese”.
MARCHESE Mario (vedi udienza del 24-9-1996) ha confermato, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, il contenuto di sue dichiarazioni rese agli inquirenti il 26-2-1993, nelle quali aveva affermato che RAGNO Antonino faceva parte del gruppo “GALLI”.
RIZZO Rosario
ha affermato (vedi udienza del 4-6-1996) che RAGNO Antonino apparteneva al clan “GALLI” ed ha aggiunto che dopo
che questi venne arrestato insieme a BONANNO Rosario
per
l’omicidio di CALIO’ Antonino, nel quale i due autori vennero colti quasi
sul fatto, egli si offrì di mandare a loro i proventi dell’estorsione ai
danni di COSTANTINO Fortunato (capo “65”, vedi pag. 1995
e segg.). In sede di controesame il collaboratore ha aggiunto (vedi
udienza del 10-6-1996) di non sapere nulla
circa un litigio che il RAGNO avrebbe avuto con uno dei suoi fratelli ed ha
chiarito che egli conobbe l’imputato nel
1988 fuori dal carcere, ma lo aveva visto pure in carcere; i rapporti con lui
erano “normali, eramu giustroti e ni canusciumu, amici”, paragonabili ai
rapporti che poteva avere con gli altri soggetti che abitavano a Giostra; egli
non aveva, infine, debiti di riconoscenza nei confronti del RAGNO.
PAGANO Antonino (vedi udienza del 5-11-1996) ha dichiarato di non aver conosciuto RAGNO Antonio .
CROCE Pietro (vedi udienza del 5-11-1996) ha dichiarato che RAGNO Antonio era un affiliato di GALLI Luigi .
GIORGIANNI Salvatore
(vedi udienza del 28-10-1996) ha confermato il contenuto di
suo precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti l’8-2-1994, nelle quali
aveva affermato che RAGNO Antonino, inteso
“testa di rinali” faceva parte del clan “GALLI”.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha dichiarato che “RAGNO, quello arrestato nell’omicidio di CALIO’”, era affiliato al clan “GALLI” ed egli lo conobbe in carcere dopo l’arresto per l’omicidio di CALIO’. In sede di controesame il collaboratore ha specificato (vedi udienza del 7-5-1996) che la sua era “conoscenza visiva e conoscenza che era appartenente al clan “GALLI”.
SPARACIO Luigi
(vedi udienza dell’8-10-1996) ha dichiarato che RAGNO
Antonino faceva parte del gruppo “GALLI”,
lo conosceva personalmente, ma non aveva rapporti con lui.
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) ha elencato RAGNO Antonino tra gli appartenenti al clan “GALLI” ed ha, quindi, aggiunto che era soprannominato “testa i’ rinali” e insieme a BONANNO uccise nel 1989 CALIO’ Antonino, inteso “cinese” su mandato di GALLI Luigi . Il collaboratore ha specificato che il RAGNO si occupava “di sostanze stupefacenti, estorsioni, un po’ tutto di quello che il clan, diciamo, mette in atto”.
L’imputato RAGNO Antonio è stato sentito all’udienza del 10-6-1996, quando ha reso delle dichiarazioni spontanee, e all’udienza dell’8-11-1996, quando si è sottoposto all’esame. Nelle dichiarazioni spontanee, effettuate subito dopo e quasi in conseguenza della deposizione di RIZZO Rosario , l’imputato ha affermato di aver conosciuto quest’ultimo in carcere nel 1985, quando venne arrestato per rapina. Egli intrattenne con lui normali rapporti tra detenuti “di amicizia, giocavamo a pallone sia con lui che con suo fratello RIZZO Francesco, inteso Gaetano caella, e anche RIZZO Letterio”. Quando venne liberato si verificò, tuttavia, un episodio che incrinò i rapporti. Egli ricevette infatti, a casa della fidanzata, una telefonata anonima piena di insulti; credendo di poter identificare la voce dell’anonimo interlocutore per quella di RIZZO Francesco, egli cercò quest’ultimo e, dopo averlo trovato, lo bastonò; dopo circa due ore lo incontrò RIZZO Rosario che lo minacciò e gli disse “di non permettermi più di toccare suo fratello”. L’imputato ha aggiunto che quando egli venne successivamente arrestato perché ritenuto, erroneamente, responsabile dell’omicidio di CALIO’ Antonino, fu minacciato in carcere anche da PIMPO Salvatore, che era cugino del RIZZO. A causa di queste ragioni di rancore le accuse di RIZZO Rosario erano, allora, chiaramente inverosimili, anche nella parte in cui questi aveva dichiarato che egli riceveva i proventi dell’estorsione ai danni di COSTANTINO. In sede di esame il RAGNO ha negato gli addebiti, sottolineando di essere stato quasi sempre detenuto, ad eccezione di circa cinque mesi nel 1989. L’imputato ha, quindi, affermato che le diverse accuse derivavano unicamente dal fatto che, pur essendo innocente, era stato condannato per l’omicidio di CALIO’ Antonino. In realtà “io ritengo che a Messina associazioni di stampo mafioso, questa è una mia deduzione, non ce n’è, quindi io non mi sento di essere un affiliato a nessuno. […] Uno per essere mafioso, non lo so, deve avere beni immobili, deve essere, diciamo, conosciuto da tutti, deve essere uno che dà fastidio a tutti. Io […] sono nessuno nella vita sociale, proprio tagliato fuori, dal 1984, da quando avevo diciassette anni”.
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di RAGNO Antonio di aver fatto parte dell’associazione “GALLI” è pienamente provata. Le dichiarazioni del SANTACATERINA, le quali appaiono, invero, di ridotta attendibilità, sia in quanto estremamente generiche, sia in quanto provenienti da un soggetto appartenente ad un clan diverso da quello del quale si assume che avrebbe fatto parte il RAGNO, sono state, infatti, ribadite dalle ben più convincenti ed affidabili dichiarazioni di RIZZO Rosario , il quale, come si è visto, apparteneva al medesimo sodalizio delinquenziale, al quale avrebbe partecipato l’imputato. Il RIZZO ha anche riferito il particolare che al RAGNO, dopo l’omicidio del CALIO’, vennero attribuiti dei proventi illeciti relativi ad un’estorsione di pertinenza del gruppo. Tale fatto appare, invero, altamente sintomatico dell’esistenza di un rapporto associativo, poiché attesta che l’imputato beneficiava di quelle tipiche forme di solidarietà che l’associazione assicurava ai propri affiliati. Le accuse avanzate dai collaboratori sopra menzionati, sono state, poi, ulteriormente corroborate da quelle concordanti, ma certamente meno affidabili, provenienti da collaboratori appartenenti a clan diversi, ed hanno ricevuto indiscutibile conferma dall’accertamento compiuto con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina del 18-6-1990 che ha condannato l’imputato per l’omicidio di CALIO’ Antonino. La difesa dell’imputato, il quale ha sostenuto che tale fatto delittuoso fu del tutto estraneo alle dinamiche malavitose che si agitavano all’epoca all’interno della criminalità organizzata messinese, appare, invero, risibile e irrefutabilmente contraddetta da quanto emerso ed accertato con la pronuncia sopra citata, la quale ha escluso, con convincente motivazione, sulla base di precisi ed obiettivi elementi probatori, che l’omicidio fu occasionale ed ha affermato che esso fu, viceversa, accuratamente e meticolosamente preparato, ritenendo pienamente integrata l’aggravante della premeditazione. In verità le stesse modalità dell’assassinio, compiuto con fredda determinazione da due persone in stato di latitanza e la personalità del CALIO’, che era soggetto da tempo inserito in uno dei sodalizi più pericolosi operanti in città, quello diretto da PIMPO Salvatore, legato a quest’ultimo da un rapporto personale di amicizia oltre che di natura criminale, essendone divenuto il “figlioccio” (vedi a pag. 1827 e segg. quello che si è detto in proposito quando si è trattato il tentato omicidio del quale il CALIO’ rimase vittima solo pochi mesi prima che venisse ucciso), rendono evidente che il suddetto crimine maturò in un contesto di criminalità organizzata e fu perpetrato, come affermato da SPARACIO Luigi e implicitamente sostenuto anche da RIZZO Rosario , per una lotta di potere scatenatasi all’interno dello stesso clan “GALLI”. Orbene, la commissione da parte dell’imputato di un delitto di tale gravità, avente valore strategico per la vita della stessa associazione, definendo i rapporti di forza all’interno del sodalizio, costituisce, pur nell’autonomia concettuale del reato associativo dai reati fine, elemento sintomatico di grandissimo valore circa la completa disponibilità del RAGNO, il quale anche in precedenza si era reso autore di altri gravi delitti indicativi dell’esistenza di stretti collegamenti con la criminalità organizzata, a dare il proprio apporto per il perseguimento dei fini associativi, e costituisce pregnante riscontro alle affermazioni prima esaminate dei collaboratori di giustizia circa il suo organico inserimento dell’associazione “GALLI”. Va, infine, osservato che non contrasta con tali conclusioni il fatto che l’imputato fu a lungo detenuto, poiché, come si è visto, la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Anche dal carcere si può, infatti, partecipare all’associazione, in quanto, a differenza che per le associazioni di piccola criminalità, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. Sotto questo profilo, non appare priva di significato la circostanza che il RAGNO sia stato detenuto nel periodo che viene in considerazione per valutare la sua appartenenza al clan “GALLI”, insieme ad altri personaggi di primo piano di detto sodalizio, come i fratelli RIZZO. Va, peraltro, osservato che le capacità economiche dell’associazione, che solitamente continua a prestare assistenza agli affiliati detenuti ed ai loro familiari, così come ha affermato RIZZO Rosario con riferimento ai proventi illeciti derivanti dall’estorsione ai danni di COSTANTINO Fortunato, che sarebbero stati destinati proprio al RAGNO, rendono conveniente per il singolo l’instaurazione o il mantenimento del vincolo associativo, anche in assenza di un concreto attuale contributo al perseguimento dei fini dell’associazione e solo nella prospettiva della sua partecipazione ad attività criminali dopo la scarcerazione. Sotto questo profilo appare grandemente sintomatica la circostanza che il RAGNO, poco tempo dopo essere stato scarcerato, si rese responsabile di un omicidio efferato e di notevole gravità anche per gli equilibri malavitosi messinesi, quello di CALIO’ Antonino, poiché tale fatto è indice inequivocabile che il GALLI, su cui mandato, secondo le unanimi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, venne perpetrato l’omicidio, faceva pieno affidamento sulla disponibilità del RAGNO alla perpetrazione di azioni criminose per conto del sodalizio, la quale non aveva potuto concretizzarsi in precedenza solo a causa dello stato di detenzione dell’imputato.
Le argomentazioni proposte dall’imputato non appaiono, infine, idonee a scagionarlo. Egli ha, infatti addotto circostanze che, a suo dire, infirmerebbero l’attendibilità di RIZZO Rosario , ma non ha fornito alcun elemento a sostegno delle sue dichiarazioni, né ha indicato particolari idonei a verificare con sufficiente sicurezza la veridicità del suo racconto. L’imputato ha, poi, addirittura negato l’esistenza di associazioni malavitose a Messina, tenendo così un comportamento processuale che solitamente connota l’agire mafioso, tendente a negare l’esistenza stessa del fenomeno, anche di fronte alla sua evidenza. Poco rileva, infine, che il RAGNO non disponesse di notevoli risorse economiche (circostanza che non è stata, peraltro, adeguatamente provata, non essendo stata svolta sul punto alcuna istruttoria), poiché, come si è visto quando si è trattato il reato associativo in generale, non è assolutamente vero che “mafia” e “indigenza” esprimano significati tra loro antitetici e inconciliabili e la tensione della mafia verso il conseguimento del potere economico non si pone in contraddizione con l’esistenza di un gran numero di affiliati, quale il RAGNO, che continuano a vivere ai margini della società, in una situazione di sostanziale indigenza, mentre è vero, in qualche modo, il contrario e cioè che la mafia opera spesso come elemento di compensazione, divenendo per certi strati sociali una strada percorribile per conseguire ciò che serve alla loro sopravvivenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta prova evidente della partecipazione dell’imputato al clan “GALLI”, sodalizio che si può qualificare ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità del RAGNO solo per il primo di detti reati, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste. Quanto al tempus commissi delicti vanno richiamate le considerazioni svolte quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale e si è affermato che questa nacque solo nel marzo del 1987 in concomitanza con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali il PIMPO (come si è visto uno dei capi del clan “GALLI – PIMPO”), e l’esautoramento del COSTA da parte di CAVO’ Domenico. E’ pertanto solo dal marzo del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputato per il reato associativo accertato.
Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 14-2-1986, irrevocabile il 20-6-1986, che ha condannato l’imputato per diverse rapine e per i reati di detenzione e porto illegali di armi.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.