2.3.5.107. Raguseo Vincenzo
RAGUSEO Vincenzo , padre del coimputato RAGUSEO Peppino , è accusato di aver fatto parte dell’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per detenzione e porto abusivi di armi, lesioni personali, numerose rapine, associazione per delinquere, ma nessuno di tali reati venne commesso nel periodo di tempo in cui si assume che egli fu affiliato al clan “GALLI” o in concorso con soggetti accusati di aver fatto parte di detto clan, mentre dai dati forniti dal D.A.P. risulta che RAGUSEO Vincenzo non fu detenuto in detto periodo.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza
in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha affermato che RAGUSEO
Vincenzo
e
RAGUSEO Giuseppe, rispettivamente padre e figlio, facevano parte del clan
“GALLI” e che RAGUSEO Vincenzo “mi dava della cocaina fuori”, in grosse
quantità per rivenderla.
RIZZO Rosario
ha affermato (vedi udienza del 4-6-1996) che “RAGUSEO Giuseppe soltanto apparteneva al gruppo “GALLI”, il padre
no”.
PAGANO Antonino (vedi udienza del 5-11-1996) ha dichiarato di non aver conosciuto né RAGUSEO Vincenzo , né RAGUSEO Peppino .
LA TORRE Guido ha ricordato
(all’udienza del 30-4-1996 e, con maggiori particolari, all’udienza del
7-5-1996) che egli, dopo l’omicidio di Paolo RAFFA, andò presso l’abitazione di,
RAGUSEO Vincenzo
, che aveva una villetta ad Acqualadrone.
In tale circostanza RAGUSEO Vincenzo
“mi
disse che il figlio era figlioccio di GALLI Luigi
e
che poi ci sono stati dei disguidi, […] ce l’aveva con il GALLI Luigi
perché aveva abbandonato suo figlio”.
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) ha elencato RAGUSEO Vincenzo e RAGUSEO Peppino , rispettivamente padre e figlio, tra gli appartenenti al clan “GALLI”.
L’imputato RAGUSEO Vincenzo
, esaminato all’udienza del 6-11-1996, ha
negato di aver fatto parte dell’associazione “GALLI” ed ha escluso di aver
conosciuto gli altri coimputati. Ha affermato che anche
la condanna da lui subita recentemente per delle rapine era un’ingiustizia. Ha
riferito, infine, che egli, quando era
libero, abitava ad Acqualadrone.
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di RAGUSEO Vincenzo di aver fatto parte dell’associazione “GALLI” non sia adeguatamente provata. Le dichiarazioni del SANTACATERINA risultano, invero, piuttosto equivoche, poiché il collaboratore, dopo aver inserito l’imputato nell’elenco dei componenti del clan “GALLI”, non ha indicato alcuna specifica attività delittuosa della quale il RAGUSEO si sarebbe reso responsabile per conto del sodalizio, mentre l’unico fatto narrato, relativo alla vendita di grosse quantità di cocaina al SANTACATERINA, oltre ad apparire estremamente generico, specie sotto il profilo temporale, sembra smentire l’attendibilità dell’accusa, poiché è scarsamente verosimile che un soggetto affiliato al clan “GALLI” abbia rifornito di droga un componente del clan “LEO”. Le dichiarazioni del SANTACATERINA, oltre a risultare per molti versi insoddisfacenti, sono rimaste, poi, prive di adeguati riscontri. L’unico collaboratore che ha avanzato analoghe accuse è, infatti, PARATORE Vincenzo, le cui dichiarazioni sono, però, ancora più generiche di quelle del SANTACATERINA e non possono, certamente, essere utilizzate neppure come elemento di conferma alle affermazioni del primo collaboratore, anche per il pericolo che la posizione dell’imputato sia stata arbitrariamente accomunata a quella del figlio, il quale faceva, viceversa, parte del clan “GALLI”. Prive di qualsiasi rilievo sono, infine, le dichiarazioni di LA TORRE Guido, che non ha detto nulla sulla collocazione criminale dell’imputato, pur facendo ben comprendere di avere intrattenuto con lui rapporti abbastanza stretti, tanto da essere stato ospitato a casa sua dopo l’omicidio di Paolo RAFFA. Le dichiarazioni di RIZZO Rosario contraddicono, infine, la fondatezza dell’accusa, in quanto il collaboratore ha distinto con nettezza la posizione del figlio RAGUSEO Peppino , da quella del padre RAGUSEO Vincenzo .
L’imputato va, pertanto, assolto dall’accusa di aver fatto parte del clan “GALLI”, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., non essendo state le accuse del SANTACATERINA, ancorché prive di adeguato riscontro, chiaramente smentite da altre fonti di prova. La formula assolutoria deve essere quella “per non aver commesso il fatto” con riferimento al reato di cui all’art. 416 bis c.p., contestato al capo “54” della rubrica, mentre, non potendosi il suddetto sodalizio qualificare, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, deve essere quella “perché il fatto non sussiste” con riferimento a quest’ultimo reato, contestato al capo “55”.