2.3.5.109. Romeo Carmelo

ROMEO Carmelo  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico due soli precedenti penali, il primo costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 13-11-1989, che ha condannato il ROMEO per il reato di estorsione, commesso dal luglio 1987 sino ad epoca prossima al marzo 1988, in relazione alla nota vicenda delittuosa ai danni di Antonino BERTUCCIO e Salvatore SMEDILE, contitolari del bar “NUOVO MADISON”, sulla quale ci si è già più volte soffermati per suo valore emblematico dell’evoluzione delle dinamiche criminali nella delinquenza organizzata messinese; il secondo costituito dalla sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Messina in data 21-2-1997, che, con riferimento al ferimento del giornalista LICORDARI Girolamo, avvenuto il 20-6-1987, ha condannato l’imputato per i reati di porto e detenzione illegali di armi, mentre ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dello stesso in relazione al reato di lesioni personali gravi e aggravate, perché estinto per prescrizione.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che ROMEO Carmelo  fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 29-6-1989 al 20-7-1989, data nella quale ottenne gli arresti domiciliari, mentre venne completamente liberato il 13-11-1989.

Nel presente procedimento ROMEO Carmelo  è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro (capi “34” e “35”, fatto avvenuto l’8-10-1986, vedi pag. 1005 e segg.), dell’omicidio di GALEANI Gianfranco (capi “36” e “37”, fatto avvenuto il 14-12-1986, vedi pag. 1114 e segg.) e dell’omicidio di DE DOMENICO Antonino (capi “32” e “33”, fatto avvenuto l’8-9-1987, vedi pag. 1195 e segg.), riportando condanna per gli ultimi due episodi delittuosi e venendo, viceversa, assolto per il primo.

Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova esaustiva della colpevolezza di ROMEO Carmelo  in ordine alla sua partecipazione al clan “MARCHESE”, anche se solo per il periodo dal marzo 1987 al marzo 1988.

Il ROMEO è collaboratore di giustizia. Il 7-3-1995, nel corso di un colloquio investigativo con il Pubblico Ministero, esternava, infatti, la volontà di collaborare con la giustizia e consegnava un foglio manoscritto nel quale confessava i reati ascrittigli (tali circostanze si desumono dal contenuto della sentenza sopra citata emessa a suo carico dal G.U.P. del Tribunale di Messina in data 21-2-1997). Nel presente procedimento l’imputato ha fatto inizialmente pervenire una lettera datata 3-4-1995 ed acquisita all’udienza del 21-6-1996, al cui verbale trovasi allegata, nella quale, oltre a riferire per brevi cenni i fatti delittuosi dei quali era a conoscenza, confessava la propria responsabilità per l’omicidio di GALEANI Gianfranco, affermando che autore del fatto era stato CALAFIORE Carmelo su mandato di COSTA Gaetano e di MARCHESE Mario; per il ferimento di LICORDARI Girolamo, affermando che esecutori materiali furono lui stesso e CALAFIORE Carmelo su mandato di ALFANO Michelangelo e di CAVO’ Domenico; e per il ferimento di COSTA Antonino, affermando che egli era stato l’esecutore materiale, che al fatto aveva partecipato anche FEDERICO Francesco  e che mandanti erano stati CAVO’ Domenico e PIMPO Salvatore. Il ROMEO è stato, quindi, sentito alle udienze dell’11-6-1996 e del 24-6-1996, nonché all’udienza dell’11-10-1997 in confronto con CIRAOLO Claudio  e all’udienza del 20-10-1997 in confronto con DE DOMENICO Giuseppe ). L’imputato ha dichiarato di aver fatto parte dalla metà del 1986 del gruppo capeggiato da MARCHESE Mario . La sua affiliazione avvenne tramite INSANA Romualdo , amico occasionalmente incontrato, il quale lo introdusse nel gruppo malavitoso del quale lo stesso faceva parte, facendogli conoscere dopo qualche tempo, nell’autunno del 1986, il capo, MARCHESE Mario , al quale lo presentò come persona di cui “poteva fidarsi”. Iniziò, però, ad operare attivamente in favore del gruppo solo dal dicembre 1986. Quando le redini del clan furono prese da CAVO’ Domenico, instaurò un buon rapporto personale con quest’ultimo, del quale divenne figlioccio, avendolo avuto quale padrino di cresima (circostanza che trova conferma nel certificato di cresima acquisito in atti - vedi cartella dei documenti acquisiti dopo l’ordinanza del 19-7-1997). Dopo la morte del CAVO’, nel marzo 1988, temendo per la propria vita, col consenso di PIMPO Salvatore e di CAMBRIA Placido si allontanò da Messina, andando a vivere a Padova, e si distaccò da tutti i gruppi criminali. Non fece più ritorno nella città natale se non in occasione del suo arresto, avvenuto nel 1989 per un’estorsione in precedenza compiuta al bar MADISON. Fu prima ristretto in carcere e poi detenuto agli arresti domiciliari a Messina, ma, appena libero, tornò a vivere a Padova, confermando la sua precedente scelta di vita. Vanno, infine, richiamate, senza che sia necessario esaminarle ulteriormente, le dichiarazioni del ROMEO prima esaustivamente analizzate, sia con riferimento all’associazione “MARCHESE” in generale, sia con riferimento ai singoli reati a lui contestati, sia con riferimento agli altri fatti delittuosi sui quali ha offerto il proprio contributo collaborativo (vedi, in particolare, l’omicidio BONASERA e INSANA, il tentato omicidio GALLI, l’omicidio MORGANA).

Si è osservato più volte, nell’esaminare la posizione degli imputati accusati di aver fatto parte del clan “MARCHESE”, che la nascita di detto gruppo criminoso autonomo dalla famiglia “COSTA”, secondo quanto è stato evidenziato quando si è parlato del reato associativo in generale, può farsi risalire solo al marzo 1987, nel periodo in cui CAVO’ Domenico ed altri esponenti della criminalità organizzata messinese ottennero la libertà per decorrenza dei termini di custodia preventiva nel maxiprocesso cosiddetto “dei 290”. Occorre, pertanto, valutare se l’imputato abbia fatto parte non tanto di quella struttura criminosa operante a Messina nella particolare congiuntura nella quale, come si è visto, il MARCHESE, subito dopo le scarcerazioni del luglio 1986, divenne il responsabile esterno della famiglia “COSTA”, ma anche del sodalizio sorto successivamente e nato dalla disgregazione del clan “COSTA”, del quale il MARCHESE fu il capo, prima insieme a CAVO’ Domenico e, dopo la morte di quest’ultimo, da solo. A tal proposito va, anzitutto, rilevato che i fatti di sangue ascritti al ROMEO ed oggetto di accertamento nel presente procedimento, l’omicidio di BONSIGNORE Pietro, per il quale l’imputato è stato assolto, e l’omicidio di GALEANI Gianfranco, per il quale, viceversa, si è ritenuta la sua colpevolezza, sono senza dubbio riferibili alle attività illecite di quella struttura criminosa esistente anteriormente alla nascita dei diversi clan e, come tali, possono ritenersi sintomatici dell’avvenuta affiliazione del ROMEO al clan “COSTA”, negli ultimi scorci di vita di tale organizzazione criminale, ma non anche al clan “MARCHESE”. Non possono esservi dubbi, tuttavia, ad avviso di questa Corte, sul fatto che il ROMEO aderì, dopo la fine della famiglia “COSTA”, al clan “MARCHESE”. La confessione dell’imputato riguarda, infatti, chiaramente anche tale periodo di tempo, in relazione al quale il ROMEO ha ammesso non solo di essere stato un affiliato, ma anche di aver vantato rapporti molto stretti con il capo del sodalizio al quale apparteneva, CAVO’ Domenico, che fu suo padrino di cresima, e di avere compiuto su mandato di quest’ultimo alcuni gravissimi episodi delittuosi, come il ferimento del giornalista Girolamo LICORDARI, fatto per il quale l’imputato è stato già condannato con sentenza irrevocabile, ed il ferimento di COSTA Antonino. Va, peraltro, osservato che questa Corte ha ritenuto la responsabilità del ROMEO, il quale ha negato l’addebito, anche per l’omicidio di DE DOMENICO Antonino, pure questo commesso nel breve periodo di tempo di circa un anno intercorso tra il marzo 1987, data nella quale nacque, come si è detto, il clan “MARCHESE”, ed il marzo 1988, data nella quale il CAVO’ venne ucciso.

Si è già visto più volte che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. La valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone, allora, negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. Nel caso di specie non può, invero, dubitarsi dell’attendibilità della confessione del ROMEO, sia perché ricca di precisi riferimenti fattuali puntualmente riscontrati, come l’asserito rapporto di comparaggio con CAVO’ Domenico, elemento di per sé altamente sintomatico del rapporto di affiliazione; sia perché è stata accompagnata, come si è potuto apprezzare nel corso dell’esame delle diverse imputazioni, dall’offerta di un non trascurabile contributo conoscitivo in ordine a numerosi delitti; sia perché risulta coerente con la personalità dell’imputato quale emerge dall’accertamento della sua responsabilità con riferimento agli altri due gravi episodi delittuosi per i quali ha riportato condanna nel presente procedimento; sia perché trova obiettivo ed inequivocabile riscontro nell’accertamento giurisdizionale compiuto con le due sentenze di condanna sopra citate, entrambe per fatti chiaramente commessi nell’ambito delle iniziative illecite del sodalizio diretto da CAVO’ Domenico; sia perché risulta coerente con le frequentazioni del ROMEO, quali emergono dalle foto relative ai due matrimoni di CAVO’ Domenico e di VITI Massimo, quest’ultimo coniugato con la sorella di PIMPO Salvatore, celebrati rispettivamente il 15-9-1987 ed il 28-10-1987 (vedi documenti acquisiti ai n. 139, allegato 4 bis, e 140 dell’ordinanza del 19 luglio 1997, attestanti la data dei suindicati matrimoni, ed i fascicoli fotografici sopra menzionati, al n. 153 dei documenti acquisiti con la citata ordinanza), le quali evidenziano il pieno inserimento del ROMEO nell’ambiente della criminalità organizzata messinese, cui appartenevano numerosi personaggi insieme ai quali egli fu ritratto, quali PIMPO Salvatore, SPARACIO Luigi , CIRAOLO Claudio , GALLI Luigi e molti altri; sia, infine, perché la confessione trova piena corrispondenza nelle accuse che sono state mosse al ROMEO, anche in epoca anteriore alla sua scelta di collaborare con la giustizia.

E’ opportuno esporre brevemente le dichiarazioni dei diversi collaboratori sul conto del ROMEO non solo perché attraverso le loro parole può comprendersi meglio il ruolo che ebbe l’imputato all’interno del clan diretto da CAVO’ Domenico e da MARCHESE Mario , ma anche perché esse offrono precisi elementi di riscontro anche ala circostanza affermata dall’imputato secondo cui, dopo la morte del CAVO’, egli si allontanò definitivamente dall’ambiente della criminalità organizzata messinese, trasferendosi in altra città.

SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) che ROMEO Carmelo , inteso “nocciolina”, faceva parte del clan “MARCHESE” e, in precedenza, del gruppo “CAVO – GALLI”. In sede di controesame il collaboratore ha chiarito (vedi udienza del 1-3-1994) di aver saputo dallo stesso MARCHESE Mario che il ROMEO era un suo affiliato. Ha aggiunto (vedi udienza del 28-2-1994) che successivamente all’omicidio di BONSIGNORE Pietro, non avendo il ROMEO sparato, “l’hanno mandato via da Messina” (il collaboratore ha mostrato, invero, con tale affermazione, tutti i limiti delle sue conoscenze, poiché il ROMEO si allontanò da Messina solo dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico, avvenuto più di un anno dopo l’omicidio del BONSIGNORE e in tale periodo di tempo si rese responsabile di numerose altre azioni delittuose). Il SANTACATERINA ha, infine, accennato (vedi udienza dell’8-2-1994) ad un fatto appreso da CARIOLO Antonio . Quest’ultimo, infatti, gli riferì che quando venne arrestato insieme a PATTI Antonino e a COSTANTINO Salvatore per aver portato in luogo pubblico delle armi, si stava, in realtà, dirigendo ad uccidere proprio ROMEO Carmelo (il fatto cui ha inteso far riferimento il SANTACATERINA è sicuramente quello accertato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 10-3-1989, che ha condannato il CARIOLO in relazione ad un episodio nel quale fu sorpreso da una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Messina, in data 28 luglio 1988, in un periodo nel quale imperversava la lotta tra i diversi clan, insieme a PATTI Antonino ed a COSTANTINO Salvatore, nel pieno centro cittadino, a bordo di un’autovettura dove si trovavano abilmente occultate due pistole cariche, una delle quali con il colpo in canna).

MARCHESE Mario  ha inserito (vedi udienza del 23-9-1996) il nome di ROMEO Carmelo  nell’elenco degli affiliati al clan da lui diretto. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 1-10-1996) che il ROMEO era un killer e “faceva coppia con CALAFIORE Carmelo , erano, li chiamavano nell’ambiente “i due Carmeli”. […] Erano molto affiatati ed erano sempre assieme”. Egli conobbe l’imputato nel 1986, quando uscì dal carcere per decorrenza dei termini di custodia cautelare nel maxiprocesso “dei 290” e questi era uno dei “giovani nuovi che stavano portandosi avanti”. Tali persone, delle quali facevano parte anche CALAFIORE Carmelo  e GIANNINO Santino, “quando è uscito CAVO’, si sono tutte avvicinate a CAVO’; il ROMEO […] era diventato il figlioccio di CAVO’ Domenico”. Dopo l’omicidio del CAVO’, l’imputato “che io sappia, si allontanò da Messina, perché se n’è andato a vendere dei pacchi, lì, a Padova. […] So che c’era pure lui nel mirino, anzi, addirittura, […] che ce l’avevano pure con lui e allora lui se n’è andato”. Il MARCHESE ha, infine, ricordato che il ROMEO partecipò al ferimento del giornalista LICORDARI.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza dell’8-10-1996) ha affermato che ROMEO Carmelo  faceva parte del clan “MARCHESE” e partecipò all’omicidio di GALEANI Gianfranco, mentre non partecipò a quello di BONSIGNORE. Il collaboratore ha successivamente aggiunto (vedi udienza del 15-10-1996) che “Carmelo ROMEO era un illustre sconosciuto. Questo è stato affiliato nel gruppo di MARCHESE nell’86. […] Poi lui, il ROMEO, non è che era uno che poteva stare all’interno di un’organizzazione, perché il ROMEO si è trovato in un periodo felice, […] c’era CAVO’ Domenico fuori, […] perciò lui si sentiva rispettato e perciò non aveva ritorsioni da nessuno, e perciò per lui la vita era bella, perché quando si sparava ad altre persone e non si ricevevano i colpi eravamo tutti bravi. […] Lui dopo l’omicidio CAVO’ è rimasto scosso, […] è rimasto impaurito, non si è fatto più vedere…in sostanza è scomparso completamente. Poi negli ultimi periodi si era avvicinato e cercava appoggio da PIMPO, è andato lì a parlare…[…] Io quando ho visto questo atteggiamento di questo ROMEO ho organizzato più di una o due volte di ucciderlo”. In uno di tali agguati si venne a trovare, al posto della vittima designata, il fratello del ROMEO; “poi quello è rientrato a casa e gli ha detto che due con la motocicletta l’avevano affiancato; […] lui ha capito che lo volevano uccidere, […] la responsabilità me l’ha attribuita a me, […] mi ha fatto chiamare da PIMPO sia dal CAMBRIA, vah di lasciare stare ‘sto ROMEO…però ci dissi io: lui da Messina se ne deve andare; ed è partito a Padova”.

PARATORE Vincenzo, ha inserito ROMEO Carmelo , inteso “nocciolina” o “u’ marmuraru”, sia (vedi udienza del 16-1-1996) nel gruppo MARCHESE – SPARACIO – CAVO’ fino alla morte di quest’ultimo, sia (vedi udienza del 4-2-1996) nel clan “MARCHESE” ed ha affermato che si occupava di estorsioni, di sostanze stupefacenti. Questi era, inoltre, un killer, avendo, insieme a CALAFIORE Carmelo , ucciso GALEANI Gianfranco e ferito il giornalista LICORDARI.

GIORGIANNI Salvatore  ha indicato (vedi udienza del 28-10-1996) ROMEO Carmelo  tra gli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha affermato che era un killer ed aveva sparato al giornalista Mino LICORDARI. Il collaboratore ha, quindi, ricordato un episodio (su tale fato vedi anche udienza del 29-10-1996) nel quale egli si trovava a casa del PIMPO e giunse lì il ROMEO, il quale disse al PIMPO che “da quando hanno ucciso CAVO’ a me non mi interessa niente. […] e come gesto simbolico ha preso una pistola, che era una 7,65, se ricordo bene, e l’ha data al PIMPO, dicendogli: […] me ne vado al nord a lavorare. Il PIMPO gli ha detto, dici: basta che in seguito non ti aggreghi più a nessuno”. Il collaboratore ha, infine, specificato (vedi udienza del 4-11-1996) che il suddetto episodio a casa del PIMPO avvenne nel 1988 e che il ROMEO, poi, effettivamente se ne andò a Padova.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996), ha sostenuto che ROMEO Carmelo  faceva parte del clan “MARCHESE”. Egli non lo aveva conosciuto personalmente, ma “lo dovevo conoscere perché si doveva eliminare. […] Sapevo che gli dovevamo fare il favore a Toruccio PIMPO di eliminare il ROMEO, perché oramai apparteneva al vecchio CAVO’ e quindi lui si voleva sistemare […], cioè non si fidavano più di questa persona”.

CASTORINA Pasquale  (vedi udienza del 20-5-1996) ha inserito ROMEO Carmelo  nell’elenco degli affiliati al clan “MARCHESE”.

VENTURA Salvatore , con riferimento alle persone che aderivano al gruppo “SPARACIO” o al CAVO’ o al CAMBRIA, ha dichiarato (vedi udienza del 29-5-1996): “non so se nel primo periodo veniva anche ROMEO, là, detto “nocciolina””.

Alla luce delle superiori considerazioni e dell’esame delle dichiarazioni sopra esposte dei collaboratori di giustizia, sostanzialmente collimanti con le ammissioni di responsabilità dell’imputato non può, allora, dubitarsi che ROMEO Carmelo  abbia fatto parte del sodalizio diretto da MARCHESE Mario  e da CAVO’ Domenico sin dalla sua costituzione nel marzo 1987 e fino alla uccisione del CAVO’, quando quelle stesse persone che erano state vicine al CAVO’ progettarono di ucciderlo, tanto da indurlo ad abbandonare la città di Messina ed a trasferirsi altrove. Lo SPARACIO, che fu uno dei promotori di tali azioni delittuose nei confronti del ROMEO, delle quali hanno parlato anche SANTACATERINA Umberto e LA TORRE Guido, ha spiegato tale suo intendimento criminoso con la volontà di punire l’imputato che si era sostanzialmente defilato, impaurito per quello che era successo, ma non può neppure escludersi che le ragioni siano altre e che, ad esempio, gli attentati ai danni del ROMEO si iscrivessero nel disegno diretto ad isolare ed indebolire il MARCHESE. Nondimeno, qualunque sia il reale movente di quelle azioni criminose, è certo che l’imputato cessò, sin dalla morte del CAVO’, di dare il proprio appoggio a qualsiasi clan, realizzando una sorta di recesso dall’associazione che fu formalizzato attraverso quel gesto di valore simbolico, consistente nella consegna della propria pistola al PIMPO, cui ha fatto riferimento GIORGIANNI Salvatore . La scomparsa del ROMEO dalla scena criminosa messinese viene, peraltro, attestata dalla circostanza che egli non si rese più autore di fatti delittuosi, non avendo subito alcuna condanna per fatti successivi al marzo 1988 e non essendo stato accusato da nessuno dei diversi collaboratori di aver perpetrato azioni illecite dopo tale data. E’ stata raggiunta, pertanto, piena prova della colpevolezza dell’imputato in ordine alla sua partecipazione al clan “MARCHESE” e poiché tale sodalizio si può qualificare ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, va affermata la responsabilità del ROMEO solo per il primo di detti reati, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste. Quanto al tempus commissi delicti, vanno richiamate le considerazioni prima svolte quando si è affermato che l’associazione “MARCHESE” nacque solo nel marzo del 1987, mentre la partecipazione dell’imputato a detto sodalizio durò solo fino al marzo 1988. Di conseguenza, per il periodo successivo al marzo 1988, l’imputato non ha commesso il fatto, mentre, per il periodo antecedente, per il quale vi sono numerosi elementi attestanti la sua partecipazione alla famiglia “COSTA”, potendosi ragionevolmente affermare che la condotta contestata al ROMEO, pur non integrando il reato a lui ascritto, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

A ROMEO Carmelo  non può essere, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Si è già osservato, quando si è trattato l’omicidio di GALEANI Gianfranco e quello di DE DOMENICO Antonino, che il comportamento dell’imputato non è stato certamente ispirato da uno spirito di leale collaborazione, avendo il ROMEO cercato maldestramente di alleggerire o addirittura di sottrarsi alle proprie responsabilità, avvalendosi in modo distorto dell’autorevolezza che derivava alle sue parole dall’avere egli compiuto la scelta di collaborare con la giustizia per sovvertire subdolamente la realtà dei fatti. Tale ambiguo e deprecabile comportamento processuale non può, allora, meritare la concessione dell’attenuante speciale sopra indicata, poiché svuota di significato la stessa confessione con riferimento al reato associativo, intervenuta, peraltro, quando si era già formato a carico del ROMEO un imponente quadro probatorio, così da non potersi certamente affermare che il suo contributo sia stato, come richiesto dalla legge, “decisivo”.

Nondimeno, la scelta di collaborare con la giustizia costituisce sintomo di resipiscenza e, di conseguenza, di una più ridotta pericolosità sociale dell’imputato, il quale, peraltro, aveva già abbandonato l’ambiente criminale messinese. Ad avviso di questa Corte, tuttavia, tali circostanze potranno essere valutato solo ai fini delle attenuanti generiche, che, per i motivi suesposti, vanno concesse con giudizio di equivalenza sulle contestate e sussistenti aggravanti.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.