2.3.5.10. Calabrò Salvatore

CALABRO’ Salvatore  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato penale in atti risultano a suo carico diversi precedenti penali numerosi dei quali per violazioni della disciplina sugli stupefacenti, nonché per detenzione e porto illegali di armi ed evasione. I fatti commessi nel periodo relativo alla contestazione per i reati associativi sono, però, solo quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 7/16-10-1987, che ha condannato il CALABRO’, il quale si trovava insieme a DALL’AGLIO Antonino , per porto e detenzione illegale di arma e violenza a pubblico ufficiale, fatti commessi il 27-3-1987 (si tratta dell’episodio delittuoso prima esaminato con riferimento alla tentata estorsione PERGOLIZZI), ed alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 18/27-2-1992 che ha condannato l’imputato, insieme a molte altre persone per il reato di cui all’art. 72 legge 22-12-1975 n. 685, fatto contestato come commesso negli anni 1986 – 1987, in relazione ad uno spaccio continuato di sostanze stupefacenti venuto alla luce a seguito delle dichiarazioni di alcuni tossicodipendenti che hanno rivelato i nomi dei loro abituali fornitori di eroina.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CALABRO’ Salvatore  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dall’11-9-1985 al 18-12-1986, periodo durante il quale fu ristretto a Mistretta; dal 27-3-1987 al 15-7-1989, periodo durante il quale fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.

Nel presente procedimento il CALABRO’ è imputato oltre che dei due reati associativi, anche della tentata estorsione ai danni di PERGOLIZZI Vincenzo (capo “60”, fatto commesso il 27-3-1987 vedi pag. 1979 e segg.) e della rapina ai danni di SIRACUSANO Pasquale (capo “139”, fatto commesso il 27-11-1989, vedi pag. 2117 e segg.) ed ha riportato condanna per quest’ultimo episodio delittuoso, mentre è stato, viceversa, assolto per il primo.

SANTACATERINA Umberto, dopo aver affermato genericamente (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994 e poi ancora del 9-2-1994) che CALABRO’ Salvatore  “si occupava di droga” e si rese responsabile di un tentato omicidio ai danni “di un dottore al Papardo”, un tale PINNISI (si tratta, probabilmente, di un errore di trascrizione, poiché lo stesso CALABRO’ ha dichiarato che il SANTACATERINA lo aveva accusato di aver attentato a tale PERNICE), ha indicato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) il nome dell’imputato tra quelli di coloro che facevano parte del clan di GALLI Luigi . Il collaboratore ha, successivamente (vedi udienza del 15-2-1994) aggiunto che “CAVO’ Domenico aveva dato mandato a CALABRO’ Salvatore  di uccidere LEO”, ma il CALABRO’ “non ha fatto niente”, ed ha, infine, (vedi udienza del 15-3-1994) affermato che, all’epoca della rapina ai danni di SIRACUSANO Pasquale, l’imputato faceva parte del clan “SPARACIO”.

PARATORE Vincenzo ha dichiarato (vedi udienza del 16-1-1996), anche se solo a seguito di contestazione da parte del Pubblico Ministero delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di indagini il 1-10-1993, che CALABRO’ Salvatore  faceva parte del gruppo “MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi  e CAVO’ Domenico” per esservi “transitato dal gruppo “GALLI”. Il collaboratore ha, poi, specificato (vedi udienza del 4-2-1996) di aver conosciuto il CALABRO’ in carcere nel 1989 (ciò non può sorprendere, poiché il CALABRO’ già si trovava detenuto quando si realizzò l’alleanza tra il gruppo “SPARACIO – CAMBRIA” e D’ARRIGO Marcello ), quando entrambi lavoravano in cucina, insieme a PAPALE, GATTO e GALLI Luigi  e sapeva che a quel tempo era un affiliato al clan “SPARACIO”. Il PARATORE ha anche ricordato che in quel periodo le forze dell’ordine trovarono e sequestrarono mezzo chilo di droga ed il CALABRO’ gli confidò che “l’aveva persa lui, cioè era sua”. Va osservato che il collaboratore ha mostrato notevole sicurezza nelle proprie conoscenze, poiché non si è disorientato neppure quando il difensore dell’imputato gli ha erroneamente contestato che il CALABRO’ non si trovava in carcere nel periodo da lui indicato, ma venne arrestato solo nell’ottobre del 1990 (come si è visto il CALABRO’ fu, invece, detenuto fino al 15 luglio 1989). Il PARATORE ha, quindi (vedi udienza del 13-4-1996) ulteriormente chiarito di aver saputo che il CALABRO’ era un affiliato al clan “SPARACIO”, poiché quando egli andò a lavorare in cucina D’ARRIGO Marcello  gli disse che in cucina vi era anche il CALABRO’, che era addirittura suo “figlioccio”. Quando, poi, ebbe modo di conoscerlo e di parlare con lui, credette che si trattava di una persona che aveva già visto molti anni prima, in quanto somigliava ad un ragazzino che lavorava in una salumeria sita nei pressi della macelleria dove egli lavorava, ma seppe, in seguito, che quello era, invece, il fratello. dell’imputato.

LA TORRE Guido ha dichiarato (vedi udienza del 30-4-1996) che CALABRO’ Salvatore , soprannominato “u’ gnagnu”, faceva parte del clan “SPARACIO”. Egli lo conobbe nel 1988 in carcere (dai dati forniti dal D.A.P. risulta, invero, che il LA TORRE fu arrestato il 1-2-1989), anche se già sapeva che questi “era il figlioccio di D’ARRIGO Marcello ”. Egli non aveva avuto, però, l’occasione di vederlo e di conoscerlo fino a quando non fu detenuto insieme a lui, poiché il CALABRO’ venne arrestato e rimase detenuto sin dal 1987. L’imputato si occupava (vedi anche udienza del 7-5-1996) “anche se non è riuscito mai, sempre di omicidi, non si tirava indietro, e droga”.

MARCHESE Mario  ha affermato (vedi udienza del 23-9-1996) che CALABRO’ Salvatore  fece parte, così come GIORGIANNI Salvatore , per un certo periodo, del gruppo di PIMPO Salvatore e fu anche arrestato insieme a DALL’AGLIO. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 24-9-1996) che successivamente passò con SPARACIO, facendo parte di un gruppetto che faceva capo a D’ARRIGO Marcello  e che “era vicino a SPARACIO Luigi .

SPARACIO Luigi  (vedi udienza dell’8-10-1996) ha affermato, correggendo quanto aveva asserito in precedenti dichiarazioni del 7-3-1994, contestategli dal Pubblico Ministero (nelle quali aveva affermato che il CALABRO’ aveva fatto parte del gruppo “GALLI”), che CALABRO’ Salvatore  “era affiliato di D’ARRIGO Marcello , però ci sono stati dei periodi che anche il D’ARRIGO era amico, era vicino a loro (intendendo riferirsi al gruppo “GALLI”)”, ma “CALABRO’ Salvatore  è da escludere da questo clan (GALLI)”.

Vanno, altresì, ricordate le dichiarazioni del coimputato D’ARRIGO Marcello , il quale ha affermato (vedi udienza dell’11-11-1996) di aver avuto rapporti di amicizia con CALABRO’ Salvatore , GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido e LEONARDI Antonino , ed ha, poi, specificato (vedi udienza del 22-9-1996) che il CALABRO’ era suo “figlioccio”, nel senso che “ci chiamavamo così”, in quanto egli era due anni più grande di lui.

L’imputato CALABRO’ Salvatore , sentito all’udienza del 12-11-1996, ha negato di aver mai fatto parte di un’associazione di stampo mafioso ed ha affermato di aver commesso dei reati solo in quanto tossicodipendente da molti anni. Ha, quindi, precisato di essere stato quasi sempre detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi e di non avere frequentato alcuno dei suoi coimputati, ad eccezione di D’ARRIGO Marcello , che conosceva da molti anni ed era suo amico e con il quale soltanto “ho dei fermi”, e di GIORGIANNI Salvatore , poiché abitava “nella stessa zona”, mentre tutti gli altri li conobbe in carcere.

Ritiene questa Corte che gli elementi probatori suesposti conducono con sufficiente sicurezza all’affermazione che CALABRO’ Salvatore  fece parte di quel piccolo gruppo di persone che riconosceva in D’ARRIGO Marcello  il proprio capo. In ordine all’esistenza di tale gruppo, essenzialmente dedito al traffico di stupefacenti, ed alle vicende che ne caratterizzarono la sua storia si è più ampiamente parlato quando si è trattato in generale il clan “SPARACIO” (vedi pag. 298 e segg.). Si è allora osservato, facendo specifico riferimento alle fonti di prova utilizzate, che dopo la morte di CAVO’ Domenico tale gruppo venne a far parte, prima in posizione di notevole autonomia e successivamente sempre più integrato, del più ampio sodalizio criminoso capeggiato da SPARACIO Luigi  e da CAMBRIA Placido (vedi, altresì, quello che si è detto nella ricostruzione di carattere storico delle vicende della criminalità organizzata messinese, a pag. 239 e segg., nonché in occasione della trattazione del tentato omicidio ai danni di LEO Giuseppe, capi “8” e “9”, a pag. 1429 e segg.). Prima della morte di CAVO’ Domenico tale gruppo era, viceversa, molto vicino proprio al CAVO’ ed al PIMPO, che del CAVO’ era un fedele alleato. Ciò è stato affermato con chiarezza, come si vedrà meglio quando si tratterà la posizione di D’ARRIGO Marcello , da LA TORRE Guido e, soprattutto, da GIORGIANNI Salvatore , che, avendo fatto parte entrambi di tale gruppo, sono da considerarsi soggetti di indubbia attendibilità. In particolare, il LA TORRE ha affermato (vedi udienza del 30-4-1996) che “il gruppo dove appartenevo io, Marcello D’ARRIGO, eravamo vicino al gruppo “CAVO’ – MARCHESE – SPARACIO” e, più specificamente, era vicino al gruppo “di CAVO’” e, nello stesso tempo, (vedi udienza del 7-5-1996) “eravamo molto amici” con PIMPO Salvatore, mentre il GIORGIANNI ha chiarito (vedi udienza del 4-11-1996) che D’ARRIGO Marcello  “era con CAVO’ Domenico” e tale rapporto risaliva a parecchio tempo addietro, prima ancora della disgregazione del clan “COSTA” (“l’avvicinamento col CAVO’ ce l’avevamo da prima”). In origine si trattava di un rapporto personale del D’ARRIGO, il quale “già nell’84 era amico con il CAVO’”, mentre, dopo le scarcerazioni del marzo 1987, egli, insieme a tutti coloro che erano vicini al D’ARRIGO “abbiamo incominciato ad avvicinarci, diciamo, al CAVO’” e “c’era pure il PIMPO, PIMPO e CAVO’ si sono messi insieme e pure noi eravamo vicini a loro”, tanto che egli si trovò a frequentare la casa del PIMPO. Un riscontro alle parole del GIORGIANNI e del LA TORRE può, poi, trarsi dalle dichiarazioni di diversi altri collaboratori, quali SANTACATERINA Umberto che ha affermato (vedi udienza del 9-2-1994) che D’ARRIGO Marcello era uno di coloro che si recavano a casa del PIMPO; MARCHESE Mario, il quale ha sostenuto (vedi udienza del 24-9-1996) che D’ARRIGO Marcello faceva parte del gruppo “PIMPO”, ed ha, poi chiarito (vedi udienza del 2-10-1996) che dopo la morte di CAVO’ transitò nel gruppo “SPARACIO”; SPARACIO Luigi, il quale ha dichiarato (vedi udienza dell’8-10-1996) che “ci sono stati dei periodi che anche il D’ARRIGO era amico, era vicino a loro (intendendo riferirsi al clan “GALLI – PIMPO”)”; PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996), il quale ha addirittura inserito D’ARRIGO Marcello ed il suo gruppo all’interno del clan “GALLI” prima della morte di CAVO’ Domenico. Le superiori notazioni consentono, allora, di comprendere meglio anche le dichiarazioni dei diversi collaboratori relative alla posizione del CALABRO’. E’ evidente, infatti, che quando alcuni di loro hanno affermato che l’imputato fece parte, per un certo periodo, del clan “GALLI” (vedi dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto o quelle, ancorché più generiche, di PARATORE Vincenzo) hanno, in realtà, inteso riferirsi a quella articolazione che faceva capo a PIMPO Salvatore, alla quale essi erano molto vicini in virtù del loro rapporto con CAVO’ Domenico. Ciò è stato, d’altronde, affermato abbastanza chiaramente da MARCHESE Mario  e da SPARACIO Luigi  e si concilia perfettamente con l’ulteriore unanime affermazione, secondo cui il CALABRO’ fece parte successivamente del clan “SPARACIO”, poiché ciò può spiegarsi coerentemente legando le vicende personali del CALABRO’ a quelle del gruppo capeggiato da D’ARRIGO Marcello . Tutti i collaboratori prima citati hanno, pertanto, sostenuto, esplicitamente o implicitamente, che il CALABRO’ fece parte del cosiddetto gruppo “D’ARRIGO” e ciò risulta, peraltro, comprovato oltre che dalle dichiarazioni del coimputato D’ARRIGO Marcello , il quale ha addirittura dichiarato che l’imputato era suo “figlioccio”, ammettendo, così, una circostanza di rilevante valore indiziario, tenendo presente quanto siano importanti i rapporti di “comparaggio” per rinsaldare i legami personali la cui solidità appare essenziale per la vita stessa dei gruppi criminosi in esame, dalle stesse ammissioni dell’imputato, il quale non ha potuto negare di essere stato amico del D’ARRIGO, e di aver conosciuto un altro importante esponente di detto gruppo, GIORGIANNI Salvatore . Può ritenersi, allora, alla luce delle superiori considerazioni, che sia stata compiutamente accertata l’appartenenza del CALABRO’ al gruppo “D’ARRIGO”, mentre occorre verificare se tale gruppo, che dopo la morte del CAVO’ si integrò nel clan “SPARACIO – CAMBRIA”, sia mai stato, prima di tale data, inserito nel gruppo di PIMPO Salvatore, che costituì una delle articolazione che vennero originariamente a comporre il clan “GALLI – PIMPO”. Orbene, ritiene questa Corte che sia possibile, sulla base del materiale probatorio acquisito, giungere alla suddetta conclusione, poiché appare evidente che il rapporto tra il gruppo “D’ARRIGO” ed il gruppo “PIMPO” avvenne solo per il tramite di CAVO’ Domenico, il quale era molto vicino sia a D’ARRIGO Marcello, sia a PIMPO Salvatore, ma non vi sono elementi per potere affermare che si sia realizzata una tale comunione di interessi da poter considerare che formassero un unico sodalizio. Anche l’episodio in cui il CALABRO’ venne arrestato insieme a DALL’AGLIO Antonino , non può ritenersi sintomatico dell’esistenza di legami particolarmente stretti che andassero oltre la cooperazione con riferimento alla perpetrazione di una singola azione delittuosa. L’ipotesi dell’accusa non appare, allora, fondata, ma ciò non autorizza ad emettere una sentenza di assoluzione, poiché è stato comunque accertato lo svolgimento di una condotta corrispondente a quella contestata all’imputato, che potrebbe integrare il reato di partecipazione ad associazione diversa da quella della quale si assume che sia stato affiliato, sia per il periodo antecedente alla morte del CAVO’, che per il periodo successivo e, non essendo immaginabile un cumulo di accuse, che non appaiono tra loro compatibili, a carico della stessa persona, il giudicato intervenuto sull’eventuale proscioglimento dall’accusa originaria, osterebbe, probabilmente, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., all’instaurazione di un nuovo processo. Essendovi, allora, elementi per potere affermare che la condotta contestata al CALABRO’, pur non integrando in tutti i suoi elementi il reato contestato (vedi, altresì, quello che si è detto a pag. 293 e segg. sui problemi attinenti alla correlazione tra accusa e sentenza), possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.