2.3.5.110.  Russo Antonino

RUSSO Antonino  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per detenzione illegale di armi e munizioni, emissione di assegni a vuoto, violazione della disciplina degli stupefacenti, evasione, rapina in concorso, truffa, ma nessuno di tali fatti venne commesso nel periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione di RUSSO Antonino  al clan “SPARACIO”. Inoltre, dai dati forniti dal D.A.P. non risulta che RUSSO Antonino  sia mai stato detenuto in detto periodo.

Nel presente procedimento RUSSO Antonino  è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del reato di spaccio di sostanze stupefacenti contestato al capo “22” della rubrica come commesso sino a tutto il 1992 (vedi pag. 2181 e segg.) per il quale è stato, però, assolto.

SANTACATERINA Umberto ha inserito (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) l’imputato nel novero dei soggetti appartenenti al clan “SPARACIO” e, come si è visto quando si è esaminata la posizione del RUSSO con riferimento al reato a lui contestato nel capo “22” della rubrica, lo ha accusato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) di aver fatto parte di quelle persone che svolgevano l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto del clan “SPARACIO” ed ha, quindi, aggiunto (vedi udienze del 4-2-1994, del 7-2-1994 e, in sede di controesame, del 4-3-1994) che “RUSSO Antonino  era molto vicino a CARIOLO Antonio  e spacciava droga a Camaro al ponte di ferro”, al bar PANEBIANCO, come egli vide personalmente, pur non avendolo mai rifornito di droga; si trattava di “un ex carabiniere” che si riforniva di sostanza stupefacente da CARIOLO Antonio  e da SPARACIO Luigi .

Si è, invero, già sottolineato che il valore probatorio delle dichiarazioni del SANTACATERINA è piuttosto ridotto, poiché il collaboratore avrebbe solo visto l’imputato spacciare per la strada, mentre non ebbe con lui alcun rapporto in relazione a tale attività illecita. Le sue accuse si fondano, pertanto, verosimilmente, su mere supposizioni del tutto incontrollabili, alla stessa stregua dei sospetti che potevano sorgere in tutti coloro (soggetti appartenenti alle forze dell’ordine o semplici passanti) che avessero notato l’imputato in un atteggiamento equivoco.

L’unico collaboratore, oltre al SANTACATERINA, che ha riferito qualche notizia sul conto del RUSSO è SPARACIO Luigi , il quale ha dichiarato (vedi udienza del 7-10-1996), in un primo momento, di non conoscerlo per poi affermare che si trattava di “un affiliato di CARIOLO Antonio ” ed era sua opinione che quest’ultimo “fornisse della droga a questo RUSSO per spacciarla”, aggiungendo, infine, che anche egli lo aveva una volta utilizzato per mettere in atto una truffa, senza chiarire, però, in alcun modo come tale fatto si sia svolto e senza fornire alcun particolare idoneo a qualificare la condotta dell’imputato. Le affermazioni dello SPARACIO, dal tenore assolutamente generico e dubitativo, non possono, allora, costituire idoneo riscontro alle laconiche accuse del SANTACATERINA, le quali sono rimaste sostanzialmente isolate e prive di adeguato riscontro, non solo con riferimento al reato di cui al capo “22”, ma ancor più con riferimento all’addebito mosso nei confronti dell’imputato di aver fatto parte del clan “SPARACIO”.

Le conclusioni già formulate con riferimento al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, vanno, allora, ribadite anche con riferimento ai due reati associativi contestati al RUSSO, in relazione ai quali non vi sono elementi probatori ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati.

Va, peraltro, osservato che se anche si fosse accertato che RUSSO Antonino , soggetto tossicodipendente, come si evince dal provvedimento con il quale egli è stato ammesso all’affidamento in prova al Servizio Sociale ai sensi dell’art. 47 bis legge N. 354/1975 (tale provvedimento, così come quello di revoca del beneficio, sono stati acquisiti ai N. 30 e 31 dell’ordinanza del 19-7-1997), spacciava sostanze stupefacenti e che la droga smerciata era di pertinenza del clan “SPARACIO”, ciò non avrebbe importato necessariamente, come si è già evidenziato in qualche caso simile, un suo organico inserimento nel clan da quest’ultimo diretto. Certamente la condotta di spaccio realizza, di regola, un concreto contributo causale alla vita dell’associazione ed al perseguimento dei suoi scopi illeciti nel traffico di stupefacenti, poiché costituisce il mezzo più diretto attraverso il quale la droga procacciata dal gruppo perviene al mercato dei consumatori, realizzando quel tramite tra fornitore ed utente finale che è essenziale per l’esistenza stessa del traffico di stupefacenti. Perché, tuttavia, il singolo spacciatore possa essere ritenuto responsabile del reato associativo non sembra sufficiente un simile contributo causale, ma occorre un suo più intimo collegamento con l’associazione, tale da poter essere ritenuto un elemento inserito nella sua organizzazione e, soprattutto, occorre che sussista la sua piena consapevolezza di svolgere una tale funzione, non essendo sufficiente la vaga percezione dell’esistenza di un fenomeno associativo attraverso cui la droga giunge all’ultimo anello della catena distributiva. In tal caso, però, non vi è neppure un barlume di prova sia dell’uno che dell’altro elemento, mentre la semplice circostanza affermata dallo SPARACIO secondo cui il RUSSO “era vicino, […] era un affiliato” di CARIOLO Antonio , non sembra potersi ritenere idonea da sola a provare quel rapporto organico e necessario con il sodalizio criminoso, indispensabile per la stessa configurabilità di un vero e proprio atto di associazione.

L’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., stante la contraddittorietà delle fonti, per non aver commesso il fatto.