2.3.5.112. Santoro Angelo
SANTORO Angelo è accusato di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA”, contestata ai capi “99” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “100” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per i reati di furto, ricettazione, favoreggiamento personale (nei riguardi di RIZZO Letterio), rapina (commessa in concorso con il coimputato ARENA Giuseppe , in data 11-10-1982, ai danni di un ufficio postale di Reggio Calabria), estorsione tentata in concorso (in un caso perpetrata in concorso, tra gli altri, con il coimputato ARENA Giuseppe , ai danno di tale IANNINO Francesco, titolare del bar rosticceria Holliday, al quale, nel febbraio 1982, venne fatta richiesta di “pizzo” in cambio di “protezione” del locale), sequestro di persona. Va, in particolare, menzionata, in quanto riferibile ad un fatto commesso nel periodo oggetto di accertamento con riferimento ai due reati associativi, la sentenza della Corte di Appello di Messina, del 20-10-1989, che ha condannato FERRARA Lorenzo, FERRARA Carmelo, PAONE Francesco e SANTORO Angelo per i reati di sequestro di persona e di tentata violenza privata, commessi il 30-8-1988 ai danni di tale D’ARRIGO Domenico. In tale pronuncia, già esaminata quando si è trattata in generale l’associazione “FERRARA”, si espone che “la sera del 30-8-1988 D’ARRIGO Domenico, dopo essere stato medicato al Pronto Soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina, riferiva alla polizia di essere stato malmenato nel villaggio CEP della città, verso le ore venti dello stesso giorno, da quattro giovani sconosciuti, che lo avevano caricato di forza su una BMW e trasportato nel greto di un torrente, ove lo avevano altresì minacciato con una pistola ed un fucile a canne mozze. Nel ribadire le accuse il giorno successivo, il D’ARRIGO indicava i responsabili del fatto, scegliendoli dalle foto segnaletiche mostrategli dalla polizia. Analoga deposizione rendeva poi al Giudice Istruttore, al quale riferiva, altresì, che allorché aveva subito l’aggressione, si trovava in compagnia di tale PULEIO Antonino, il quale, tuttavia, per paura di ritorsioni, aveva preferito accettare in silenzio le violenze a sua volta subite. Sentito il PULEIO confermava in parte il racconto del D’ARRIGO, precisando, tuttavia, di non essersi recato in ospedale per paura di rappresaglie e dichiarandosi non in grado di riconoscere gli aggressori. Tratti in arresto su mandato del G.I., gli odierni imputati negavano recisamente ogni responsabilità, ad eccezione di PAONE Francesco che, dopo aver offerto perfino un alibi, ammetteva di avere malmenato, unitamente a certo “Nuccio”, il D’ARRIGO ed il PULEIO, che aveva scambiato per due spacciatori di droga. Nel corso dell’istruttoria, tuttavia, gli imputati FERRARA Lorenzo, PAONE Francesco e SANTORO Angelo facevano pervenire al Giudice Istruttore una lettera nella quale si dichiaravano autori del fatto”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che SANTORO Angelo fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dall’11-10-1982 al 24-12-1986, nonché dal 15-10-1988 all’11-11-1988, quando ottenne il beneficio degli arresti domiciliari, mentre venne completamente liberto il 20-10-1989.
In relazione alle frequentazioni dell’imputato con altri soggetti ritenuti appartenenti al clan “FERRARA”, è stato sentito al dibattimento il maresciallo LAISA Angelo, il quale, escusso all’udienza del 1-12-1995, ha riferito di aver controllato, in data 29-4-1988, SANTORO Angelo insieme a FERRARA Sebastiano e ad altri nel pressi di piazza duomo, nonché, in data 10-5-1988, SANTORO Angelo insieme a tale ROBERTI Giovanni al villaggio C.E.P.. Il teste ha, altresì, riferito che il SANTORO era soggetto noto all’ufficio e sospettato di appartenere ad un’organizzazione malavitosa facente capo a FERRARA Sebastiano .
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 15-2-1994) ha elencato SANTORO Angelo tra gli affiliati al clan “FERRARA” ed ha specificato che l’imputato, da lui conosciuto personalmente, era soprannominato “Giggia” e disponeva di un’autovettura Lancia Thema Ferrari.
MARCHESE Mario (vedi udienza del 24-9-1996) ha inserito SANTORO Angelo nell’elenco degli affiliati al clan “FERRARA”.
FERRARA Sebastiano (vedi udienza del 16-9-1996) ha indicato SANTORO Angelo come uno dei suoi affiliati dal 1985 in poi ed ha, quindi, spiegato che conosceva l’imputato da tantissimo tempo, tanto che egli, quando, nel 1980, si schierò insieme a RIZZO Rosario per combattere il clan “COSTA”, fece per prima cosa un attentato ai danni di MARTINEZ Francesco, al quale parteciparono anche RIZZO Rosario e SANTORO Angelo . L’imputato era, inoltre, una persona di indubbio prestigio all’interno del clan tanto che quando sia egli che il fratello Carmelo erano impossibilitati di dirigere il clan perché, ad esempio, detenuti, “se ci stava SANTORO, si occupava SANTORO”. Il collaboratore ha aggiunto che l’imputato si occupava, innanzi tutto, delle estorsioni del gruppo, specificando che “spesso nelle imprese ci andavamo io DI DIO e SANTORO”, e riferendo un coinvolgimento del SANTORO con un ruolo organizzativo nelle estorsioni ai danni di MOSTACCIO Paolo, titolare dell’omonima macelleria, ed ai danni di GAROFALO Francesco, titolare della concessionaria MERCEDES. In sede di controesame il collaboratore ha dichiarato, altresì (vedi udienza del 17-9-1996) che “nel periodo in cui non c’ero io, si sono interessati di droga sia mio fratello Carmelo che SANTORO Angelo”.
FERRARA Carmelo (vedi udienza
dell’8-5-1996) ha affermato che SANTORO
Angelo
era
un componente del clan diretto dal fratello FERRARA Sebastiano
ed ha aggiunto che “faceva estorsioni, rapine”. Il collaboratore ha, quindi,
ricordato che il SANTORO insieme al
TAMBURELLO ed a COMANDE’ Salvatore si era reso responsabile di una rapina ad
un’alfetta blindata; aveva avuto una parte nell’estorsione ai danni di
MOSTACCIO Paolo, titolare dell’omonima macelleria; era stato assunto, con
“richieste […] di favore”, insieme allo stesso FERRARA Sebastiano
, grazie all’interessamento di DI DIO
Domenico
, nel cantiere edile impegnato nella
costruzione delle Case “ARCOBALENO” (vedi quello che si è detto in
proposito quando si è esaminata la posizione di DI DIO Domenico
); aveva partecipato, insieme al COMANDE’, all’attentato nei
confronti di CIRAOLO Claudio
, nel quale “noi abbiamo aiutato il
PIMPO a mandare due ragazzi che ci interessavano a noi”; si era occupato del
traffico di droga promosso per iniziativa dello stesso FERRARA Carmelo,
provvedendo alla vendita della sostanza stupefacenti agli spacciatori e
partecipando, poi, alla ripartizione dei profitti illeciti.
ZOCCOLI Giuseppe
(vedi udienza del 22-10-1996) ha affermato, come si è visto
nella parte introduttiva della presente sentenza, di essere stato per dieci anni dal 1978 al 1988 un tossicodipendente.
Scarcerato nell’agosto 1988 (fu detenuto dal 21-3-1988 al 27-8-1988 - vedi
tabulato D.A.P.), iniziò a frequentare
FERRARA Sebastiano
, che abitava nello stesso quartiere e che
conosceva da moltissimi anni, trascorrendo con lui molte ore del giorno.
Nell’ambito di questo rapporto di amicizia, nell’estate del 1989 lavorò per
conto del FERRARA, insieme al cognato di questo, MAIMONE Pasquale
, vendendo in fiera capi di abbigliamento
in pelle, mentre solo successivamente, dopo il 1990, questo legame si trasformò
in un vincolo malavitoso che lo portò a commettere insieme a lui dei reati.
Egli non poteva, pertanto, riferire chi fossero “le persone che erano vicine
al FERRARA” negli anni dal 1986 al 1988, mentre poteva solo dire chi fossero
le persone che gravitavano attorno al FERRARA dai primi mesi del 1989, nessuno
dei quali, però, imputati nel presente processo. Alla domanda, allora, se
almeno conoscesse qualcuna delle persone indicate nell’ordinanza di custodia
cautelare come facenti parte del clan “FERRARA”, il collaboratore ha
risposto “conoscevo il SANTORO, SANTORO
Angelo
, ma con questi io non ho avuto alcun
rapporto”, mentre alla domanda se avesse mai visto il SANTORO insieme al
FERRARA, il collaboratore ha dichiarato “no,
no, di tanto in tanto FERRARA, qualche volta magari parlava con lui, ma non era
la persona che…, insomma, […] io non lo so se il FERRARA in quel
periodo…”.
SPARACIO Luigi ha indicato (vedi udienza del 9-10-1996) SANTORO Angelo tra quelle persone che “hanno fatto sempre parte del gruppo “FERRARA””. Il collaboratore ha, inoltre, ricordato (vedi udienza dell’8-10-1996) l’attentato subito da CIRAOLO Claudio dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico, affermando che “quelli che hanno organizzato sono stati GALLI Luigi e PIMPO Salvatore […] e FERRARA Sebastiano ” e che a tale fatto di sangue parteciparono SANTORO Angelo e COMANDE’ Salvatore , mandati dal FERRARA, nonché FEDERICO Francesco , cugino di PIMPO. Lo SPARACIO ha, infine, affermato (vedi udienza del 9-10-1996) che SANTORO Angelo e COMANDE’ Salvatore fecero una rapina con l’accordo di un metronotte.
GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 28-10-1996) ha dichiarato di aver conosciuto SANTORO Angelo per averlo incontrato, insieme a COMANDE’ Salvatore e FERRARA Carmelo, a casa di PIMPO Salvatore in occasione dell’organizzazione dell’omicidio di CIRAOLO Claudio .
LA TORRE Guido (vedi udienza del
30-4-1996) ha affermato di aver conosciuto
il FERRARA, il SANTORO ed il COMANDE’ in un’occasione in cui egli si trovava
a casa di PIMPO Salvatore e questi chiese al FERRARA “il favore di uccidere il
Claudio CIRAOLO”.
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del
4-2-1996) ha affermato che SANTORO Angelo
, inteso “giggia”, faceva parte del
clan “FERRARA” e partecipò, mandato da FERRARA Sebastiano
, ad un agguato sulla via Palermo, che era
stato organizzato da PIMPO Salvatore, nei confronti di Claudio CIRAOLO, al quale
spararono, mentre viaggiava a bordo di una 500, una raffica di mitra. Il SANTORO,
inoltre, si occupava “di rapine di estorsioni, diciamo, e tutto quello che
c’era nel clan”.
RIZZO Rosario
(vedi udienza del 4-6-1996) ha inserito
SANTORO nel novero degli associati a FERRARA Sebastiano
.
LEO Giovanni
(vedi udienza del 9-7-1996) ha affermato che “giggia, SANTORO Angelo
” faceva parte del clan “FERRARA”.
Ritiene questa Corte che è stata raggiunta prova imponente della fondatezza dell’accusa avanzata nei confronti di SANTORO Angelo di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA”. Le dichiarazioni, ancorché del tutto generiche, del SANTACATERINA hanno, infatti, trovato piena conferma in quelle di diversi altri collaboratori di sicura attendibilità, primi fra tutti i due fratelli FERRARA Sebastiano e FERRARA Carmelo, i quali erano ai vertici del sodalizio cui si assume che abbia aderito l’imputato. Le dichiarazioni di FERRARA Sebastiano fanno, anzi comprendere come il SANTORO fosse uno di quei soggetti che accompagnarono l’intero suo percorso criminale, sin da quando egli aderì al clan “CARIOLO”, partecipando insieme a lui all’attentato nei confronti di MARTINEZ Francesco. E’, d’altronde, sufficiente esaminare i precedenti penali dell’imputato per rinvenire numerosi riscontri alla suesposta circostanza, dovendosi attribuire, a tal fine, notevolissimo valore sintomatico non solo ai reati contro il patrimonio perpetrati dal SANTORO in concorso con ARENA Giuseppe , altro soggetto ritenuto affiliato al clan “FERRARA”, ma soprattutto al reato di favoreggiamento personale nei riguardi di RIZZO Letterio, che era uno dei personaggi di maggior prestigio del clan “CARIOLO” e che l’imputato aiutò a sottrarsi all’arresto in un’occasione nella quale questi si trovò insieme a lui a bordo di un auto (di proprietà di un fratello di FERRARA Sebastiano ) ed egli accelerò l’andatura del mezzo alla vista degli agenti, riuscendo, così, a dileguarsi. Emerge, poi, chiaramente dalle parole di FERRARA Sebastiano che il SANTORO era uno dei personaggi di maggior rilievo all’interno del clan con funzioni anche direttive e si occupò, insieme al fratello FERRARA Carmelo del traffico di droga. Ancora più rilevanti appaiono le dichiarazioni di FERRARA Carmelo, il quale non si è limitato ad indicare l’imputato tra i componenti del clan diretto dal fratello Sebastiano, ma ha riferito quali erano i diversi settori di attività illecite nei quali il SANTORO fu impegnato nell’interesse del gruppo, dalle rapine alle estorsioni, alla droga. Benché non si abbia specifico riscontro, ad esempio attraverso accertamenti compiuti con sentenze di condanna, alle parole del collaboratore in ordine alla perpetrazione da parte dell’imputato di reati in materia di stupefacenti, non può, invero, dubitarsi dell’affidabilità di tali dichiarazioni e della riferibilità dell’attività di traffico di stupefacenti agli interessi illeciti del clan “FERRARA”, dovendosi sul punto rinviare a quanto si è detto in proposito quando si è parlato in generale di detto sodalizio (vedi pag. 520 e segg.) e dovendosi solo sottolineare che FERRARA Carmelo fu proprio colui che diresse e coordinò tale settore di attività.
Non del tutto prive di valenza probatoria sono, comunque, le ulteriori accuse, prive, però, di concreti elementi di valutazione, formulate dagli altri collaboratori, appartenenti, a differenza di quelli prima menzionati, a sodalizi criminosi diversi da quello del quale si assume che abbia fatto parte l’imputato. Esse, pur presentando, proprio perché estremamente generiche, un modesto livello di attendibilità, servono, comunque, a corroborare un quadro probatorio omogeneo e già del tutto persuasivo. Grande rilievo assumono, altresì, le numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia (LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , FERRARA Carmelo, SPARACIO Luigi ), che hanno affermato un coinvolgimento del SANTORO, che ha ammesso il fatto, nell’attentato a CIRAOLO Claudio , avvenuto subito dopo la morte di CAVO’ Domenico. Come si è già osservato in precedenza, quando si esaminata la posizione del CIRAOLO, sembra, invero, del tutto plausibile la ricostruzione offerta da più parti, sostanzialmente conforme ai sagaci giudizi espressi nella sopra riportata sentenza che ha condannato il FEDERICO per tale fatto, secondo cui il suddetto attentato sarebbe stato voluto da PIMPO Salvatore, fedele alleato di CAVO’ Domenico, quale reazione all’omicidio di quest’ultimo, del quale il CIRAOLO veniva in qualche modo ritenuto responsabile. La partecipazione al fatto del SANTORO e del COMANDE’, oltre al FEDERICO, che è già stato condannato, rivela, pertanto, un’insospettata collaborazione tra PIMPO Salvatore e FERRARA Sebastiano , col quale il primo era legato da antica amicizia criminale per essere appartenuti entrambi al clan “CARIOLO”, e rende evidente che l’imputato era a quel tempo soggetto del quale FERRARA Sebastiano poteva liberamente disporre per perseguire gli scopi dell’associazione, comandandogli l’esecuzione di un gravissimo delitto, quale l’uccisione del CIRAOLO, per la cui esecuzione è da escludere che il SANTORO potesse avere un qualche interesse personale, mentre esso appare chiaramente riconducibile alle iniziative illecite del clan “FERRARA”.
La partecipazione dell’imputato al clan “FERRARA” trova, poi, indiscutibile riscontro nell’accertamento compiuto con la sopra citata sentenza della Corte di Appello di Messina del 20-10-1989. La vicenda narrata nella suddetta sentenza, sulla quale ci si è soffermati in precedenza in quanto sintomatica della forza prevaricatrice del clan “FERRARA”, appare, invero, anche ad un superficiale esame, di inaudita gravità ed attesta l’esistenza nel quartiere cittadino del CEP di un gruppo criminoso deciso ad imporre con la forza la propria legge su chiunque si fosse venuto a trovare in quel luogo. Occorre, infatti, sottolineare che le due vittime del reato di sequestro di persona, che è stato commesso dal SANTORO in concorso con soggetti certamente appartenenti pure loro al clan “FERRARA”, tra i quali il collaboratore FERRARA Carmelo ed il coimputato PAONE Francesco , non avevano avuto alcun rapporto con i propri aggressori prima dei fatti sopra esposti e furono oggetto di angherie senza alcun reale movente, probabilmente per semplice iattanza e per affermare in modo incontrovertibile (come sembra emergere dalla giustificazione fornita da uno degli imputati, cui si fa cenno in sentenza) l’assoluto controllo del territorio in quel quartiere cittadino da parte del gruppo malavitoso al quale gli aggressori appartenevano, in sostituzione degli organi dello Stato a ciò preposti, così proponendosi, in modo plateale, come potere alternativo a quello dello Stato stesso. La vicenda appare, inoltre, sintomatica delle distorsioni che la presenza di un potere criminale prevaricatore determina nel comportamento dei singoli cittadini, ai quali riesce ad imporre la rigida legge dell’omertà, come emerge dal comportamento processuale del PULEIO, che, pur essendo stato vittima di gravi soprusi e avendo, pertanto, motivo per ribellarsi ad essi, preferì tacere e non riferire, almeno in parte, ciò che sapeva anche dopo che l’amico D’ARRIGO Domenico aveva rivelato tutto lo svolgimento dei fatti. L’accertata partecipazione dell’imputato ad un’attività diretta ad imporre, con le armi e le minacce, un assoluto controllo in un determinato quartiere cittadino, alternativo a quello che viene assicurato dagli organi dello Stato, appare, allora, inequivocabilmente sintomatica dell’esistenza di un rapporto di affiliazione, chiaramente desumibile dal fatto che il SANTORO ha mostrato di condividere pienamente gli scopi dell’associazione.
Di fronte a tali risultanze probatorie, le incerte dichiarazioni di segno opposto provenienti da ZOCCOLI Giuseppe , lungi dall’infirmare la fondatezza dell’accusa, appaiono deprecabili tentativi, da stigmatizzare con vigore, di sviare l’accertamento della verità, in piena contraddizione con lo spirito di leale collaborazione che dovrebbe informare le dichiarazioni di chi ha scelto di collaborare con la giustizia.
La prova della colpevolezza
dell’imputato, che può trarsi agevolmente dalle concordanti accuse dei
suindicati collaboratori di giustizia, adeguatamente dettagliate e del tutto
verosimili, anche in considerazione della personalità dell’imputato quale
emerge dai suoi precedenti penali e dalle sue frequentazioni, accertate
attraverso i controlli effettuati dalle forze dell’ordine, viene, poi,
ulteriormente corroborata dalle parziali ma significative ammissioni
dell’imputato.
Va rilevato che SANTORO Angelo è collaboratore di giustizia e, sentito all’udienza del 22-10-1996, ha dichiarato che egli era vicino al FERRARA, nel senso che “quando lui mi chiedeva un favore io glielo facevo, […] solo di estorsioni e c’è qualche rapina”, “e qualche volta un tentato omicidio”, intendendo riferirsi all’agguato nei confronti del CIRAOLO, ma non faceva parte del suo gruppo, al quale aderì organicamente nel 1991. Ha, inoltre, ammesso che “all’88 ho spacciato della droga”, ma svolgeva tale attività illecita “per conto mio che al FERRARA non ci interessava questa droga”. Ha, quindi, affermato che nel 1988, insieme ad alcune persone vicine al FERRARA “con ARENA e con MAGAZZU’ facevamo l’estorsione”. Già si è visto, tuttavia, come le giustificazioni addotte dal collaboratore per spiegare perché tali delitti non rientrassero nel programma delinquenziale del clan appaiono ridicole ed offendono l’intelligenza di chi giudica. Il SANTORO ha, infatti, sostenuto che le estorsioni, perpetrate insieme ad altri soggetti ritenuti appartenenti al clan “FERRARA”, fossero un affare privato di quel ristretto gruppo di persone che se ne rendevano responsabili e non rientrassero negli interessi del FERRARA, il quale “non è che sapeva oppure prendeva soldi” (ma successivamente dirà che egli consegnava al FERRARA una quota dei proventi illeciti), per poi dovere riconoscere, in parte contraddicendosi, che “[FERRARA Sebastiano ] ci portava anche dei..., una base, una cosa (vale a dire le informazioni sui soggetti da estorcere)” e che, comunque, “poi ce lo dicevamo [al FERRARA]”, senza, però, riuscire a dare una valida spiegazione del motivo per il quale tenevano informato il FERRARA, asserendo che ritenevano opportuno farlo “perché c’erano certe persone che interessavano a lui e poi noi glielo dicevamo ugualmente”. Allo stesso modo il SANTORO è stato poco convincente quando ha affermato l’attività di spaccio era estranea al sodalizio ed ha, successivamente, sostenuto di avere solo “sentito che lui [FERRARA Carmelo] spacciava anche droga”, venendo palesemente contraddetto sia da FERRARA Sebastiano , il quale ha riferito che “nel periodo in cui io ero detenuto mio fratello Carmelo e SANTORO Angelo si stavano occupando di droga”, sia da FERRARA Carmelo, il quale ha affermato che il SANTORO faceva parte di un gruppo di persone da lui diretto dedito allo spaccio della droga ed era incaricato della vendita della sostanza stupefacente. Non deve, allora, meravigliare che il SANTORO, negando l’evidenza, abbia sostenuto di non conoscere chi fossero gli affiliati al clan (“però altre persone all’88 non è che le conoscevo; conoscevo solo PIMPO Salvatore, FEDERICO Francesco , cioè conoscevo così, però non ero affiliato a loro”), benché egli abbia confessato di aver perpetrato insieme a loro numerosi reati, né, tantomeno, che ruolo costoro avessero svolto nella consumazione delle estorsioni riferibili a detto sodalizio criminoso. Il SANTORO non ha potuto, comunque, fare a meno di confessare di essersi reso responsabile, nell’anno 1988, di un’estorsione ai danni del bar FRENI e, poi, ancora, di un’altra estorsione ai danni di un deposito di camion a Contesse o a Tremestieri ed ha riferito che, solitamente, suoi complici nella perpetrazione di tali azioni delittuose erano ARENA Giuseppe , MAGAZZU’ Angelo , LIBRO Stellario, COMANDE’ Salvatore (“non ho fatto quasi niente all’88. Però con ARENA e con MAGAZZU’ facevamo l’estorsione, e Stellario LIBRO anche, facevamo l’estorsione. [...] [a riscuotere la tangente] certe volte andavo io, certe volte andavamo assieme con LIBRO Stellario, COMANDE’”).
Alla luce delle superiori considerazioni non può, allora, dubitarsi della colpevolezza dell’imputato del quale va, pertanto, affermata la responsabilità per entrambi i reati associativi a lui contestati, dovendosi il sodalizio diretto da FERRARA Sebastiano qualificare, come si è visto, sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685.
A SANTORO Angelo non può essere, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Si è già osservato, quando si sono fornite, all’inizio della presente sentenza, alcune notizie essenziali su tutti i collaboratori di giustizia sentiti nel corso del presente processo (si rinvia, per gli opportuni approfondimenti, a quanto si è già detto a proposito di SANTORO Angelo e degli altri collaboratori un tempo appartenenti al clan “FERRARA” – vedi pag. 170 e segg.), che FERRARA Sebastiano cercò, almeno all’inizio della sua collaborazione, di depistare gli organi giudiziari proponendo alcune ricostruzioni dei fatti difformi dal vero e cercando di avvalorare tali dichiarazioni attraverso quelle conformi anteriormente concordate con altri collaboratori di giustizia, manifestando, così, l’intenzione di manipolare la realtà dei fatti con l’aiuto di altri suoi affiliati. Di tale subdola trama, che venne, peraltro, scoperta, solo casualmente, doveva essere protagonista anche il SANTORO, nonostante che egli abbia dichiarato di aver rifiutato immediatamente la proposta del FERRARA, poiché tale sua difesa appare contraddetta dal fatto che l’imputato ricevette dal FERRARA, dopo il primo incontro in carcere e per il tramite della moglie, una cassetta registrata contenente le istruzioni cui avrebbe dovuto attenersi nella sua collaborazione. Appare, poi, evidente che anche successivamente e financo nel presente dibattimento il SANTORO non ha tenuto un comportamento lineare, in quanto, pur avendo fornito un qualche modesto contributo per la comprensione delle attività del clan “FERRARA” e dei legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, ha cercato in modo sfrontato di attenuare o addirittura escludere la propria responsabilità ed ha cercato di nascondere o diminuire la responsabilità di altri affiliati, come DI DIO Domenico , che è stato da lui scagionato dall’accusa di aver fatto parte del clan “FERRARA” nel periodo oggetto della contestazione, mentre questa Corte ne ha ritenuto la piena responsabilità, o ancora l’imputato PAONE Francesco , sul cui conto le sue affermazioni sono in netto contrasto con quelle, ben più attendibili, di FERRARA Carmelo. Tale ambiguo e deprecabile comportamento processuale non può, allora, meritare la concessione né dell’attenuante speciale sopra indicata, né delle attenuanti generiche, poiché svuota di significato le stesse parziali ammissioni di responsabilità, intervenute, peraltro, quando si era già formato a suo carico un imponente quadro probatorio, e la scelta di allontanarsi dal mondo del crimine.
Sussiste, infine, la contestata recidiva specifica infraquinquennale in relazione alla condanna subita dal SANTORO con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, sezione staccata di Reggio Calabria, emessa il 15-10-1984 e divenuta irrevocabile il 10-10-1985, per i reati di rapina aggravata e detenzione e porto illegali di armi.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.