2.3.5.114.  Settineri Vincenza

SETTINERI Vincenza , suocera di SPARACIO Luigi, è accusata di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica, con l’aggravante di avere promosso, diretto, organizzato l’associazione.

Dal certificato del casellario in atti risultano a carico della SETTINERI alcune condanne per i reati di lesioni personali, omissione di atti d’ufficio, furto, detenzione di monete falsificate, ricettazione, tutti riferibili a fatti commessi molto tempo addietro (il reato più recente risulta commesso nel 1973), nonché una sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 17-1-1996 per i reati di usura continuata in concorso e di estorsione continuata in relazione a fatti commessi dall’aprile del 1990 al dicembre 1991.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che SETTINERI Vincenza  non fu mai detenuta nel periodo di tempo che viene in considerazione per i reati associativi.

SANTACATERINA Umberto ha inserito (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1996) SETTINERI Vincenza  nell’elenco di affiliati al clan “SPARACIO” ed ha, quindi, affermato che assieme a VITALE Giovanni , SPARACIO Gino e SPARACIO Rosario  si occupava, in particolare, in seno al gruppo di fatti di usura, come egli aveva appreso (vedi udienza del 28-2-1994) da VITALE Giovanni . Il collaboratore ha aggiunto che egli conosceva personalmente la SETTINERI, la quale gestiva un negozio al Ponte Americano, denominato “La Stellina” e, in passato “faceva i mercati”; si era altresì recato una volta presso la sua abitazione, sita in via Boner, dove egli sapeva che viveva SPARACIO Luigi , perché “dovevo fare un agguato alla SPARACIO”.

PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienza del 16-1-196) che SETTINERI Vincenza  apparteneva all’associazione “SPARACIO” e “come compito dava, diciamo, soldi a interesse, ecco, faceva l’usura; poi, non so, magari […] con i soldi illeciti, diciamo, comprava qualche, non so, negozio o qualche cosa”. Le persone del clan “SPARACIO” che davano i soldi ad usura erano, infatti, (vedi udienza del 13-4-1996) “VITALE Giovanni , […] SPARACIO Luigi , SPARACIO Rosario , NUNNARI Gioacchino , la suocera SETTINERI Vincenza ”. Il collaboratore ha, quindi, ricordato (vedi udienza del 16-1-1996) che “una volta, quando ero latitante, […] (poi specificherà che ciò avvenne nel 1987 o nel 1988) ho dormito anche a casa sua, […] ho dormito parecchie volte” e questa casa si trovava “nei pressi della strada larga”, più in particolare, (vedi udienza del 10-4-1996) a pianterreno, non visibile dalla strada, “perché è messo fra la via, diciamo, larga e una traversa”. Questa era una casa (vedi udienza del 9-4-1996) “che lei usava, ‘sto coso, ‘sto magazzi…, ‘sta casa per mettere, diciamo, vestiti e queste cose qua” ed egli poteva recarvisi senza problemi poiché (vedi udienza del 9-4-1996), pur non ricordando se avesse la disponibilità delle chiavi, “bastava trovare VILLARI, CARIOLO oppure SPARACIO” per potervi entrare. Egli, comunque, si era recato anche, mentre era latitante, nella casa di SPARACIO in via Boner.

GIORGIANNI Salvatore  ha indicato (vedi udienza del 25-10-1996) SETTINERI Vincenza  tra gli affiliati al clan “SPARACIO” e poi (vedi udienza del 29-10-1996) ha inserito la stessa tra le persone che si occupavano di usura all’interno del clan. Con riferimento all’usura il collaboratore ha, tuttavia, specificato che “la SETTINERI faceva usura per fatti suoi, non mi risulta che facesse usura per conto del clan, […] però si avvaleva, quando doveva fare le discussioni oppure qualcuno non la pagava, si avvaleva della forza intimidatrice da parte del genero”. Successivamente il GIORGIANNI ha aggiunto (vedi udienza del 4-11-1996) che “la SETTINERI era un po’, diciamo, il cervello di SPARACIO Luigi ” e faceva parte di quei personaggi che “nella realtà non lo erano proprio associati” ma favorivano SPARACIO Luigi ; in particolare, la SETTINERI, come egli si rese conto nel periodo in cui era latitante, “che ero più a contatto, diciamo, con lo SPARACIO”, favoriva in genero “con l’usura, avevano soldi in comune in usura”.

VITALE Giovanni  ha affermato (vedi udienza del 25-10-1996) che SPARACIO e la SETTINERI “avevano rapporti di usura, davano soldi ad usura insieme”. Il collaboratore ha ricordato che egli stesso era stato vittima di usura dal 1981 al 1983 da parte della SETTINERI e, successivamente, entrato a far parte del clan “SPARACIO”, fu una di quelle persone delle quali si serviva SPARACIO Luigi  per tenere i contatti con le vittime dell’usura. Il VITALE ha, quindi, chiarito cosa volesse dire quando aveva affermato che la suocera ed il genero “davano i soldi ad usura insieme”, affermando che in realtà “li dava ognuno per conto suo”, ma da come si svolgevano i fatti si poteva dedurre che “li davano in combutta”. Il VITALE ha, infatti, affermato, traendo spunto dall’usura praticata a tale SULIMA, che la SETTINERI, “dopo che porta una persona sul lastrico, […] quando non può recuperare più denaro, questa persona la presentava al genero; il genero, non sapendo che la suocera l’aveva già portata al lastrico, […] sganciava 50, 100 milioni; poi a sua volta questa persona glieli dava alla suocera, […] per rientrare la suocera dei suoi soldi e rimaneva, diciamo, fregato lo SPARACIO”; “la signora che prendeva i soldi da SPARACIO aveva soltanto la convenienza che la signora SETTINERI glieli dava al 30 % e invece lo SPARACIO glieli dava al 10 %” al mese. Per chiarire, poi, meglio i rapporti tra lo SPARACIO e la SETTINERI, il collaboratore ha aggiunto che quest’ultima “si avallava [avvaleva] della forza intimidatrice di SPARACIO; gli diceva: ah! devi andare tu da quello, gli devi rompere le corna, non mi vuole dare i soldi”, perché “la SETTINERI senza lo SPARACIO non poteva fare niente, […] perché lei non era proprio nessuno”. Quando la SETTINERI si lamentava del fatto che i debitori non pagavano quanto dovuto, SPARACIO “mandava […] a BONASERA, a VILLARI, mandava a Guido LA TORRE” e ciò si era, ad esempio verificato nella vicenda usuraria ai danni di tale LA FAUCI.

CARIOLO Antonio  (vedi udienza del 1-7-1996) ha dichiarato che nell’ambito del clan le persone che si interessavano all’usura erano lo stesso capo, SPARACIO Luigi , SETTINERI Vincenza  “e tramite loro anche altre persone come VITALE Giovanni . Il collaboratore ha, tuttavia, chiarito che i proventi illeciti derivanti dall’usura non entravano a far parte dei complessivi guadagni del gruppo, in quanto erano “fatti personali suoi” di SPARACIO e della SETTINERI. Il CARIOLO ha, poi, aggiunto che la SETTINERI praticava l’usura “sistematicamente” e quando le vittime non potevano più pagare, “minacciava solamente le persone per rientrare in possesso degli esosi interessi”, o direttamente, “o mandava qualcuno come VILLARI Antonino”, inoltre “sapevano tutti che la SETTINERI era la suocera di SPARACIO” e “non perdeva mai la SETTINERI” in tali operazioni economiche.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 7-10-1996) ha affermato che “mia suocera ha fatto usura sempre per fatti suoi; non aveva niente a che dividere col nostro gruppo, […] le donne sono state sempre tenute fuori dal…, da queste organizzazioni”. In sede di controesame (vedi udienza del 9-10-1996) il collaboratore ha ribadito che la suocera SETTINERI Vincenza  non era associata ed ha escluso che il proprio affiliato LA TORRE Guido avesse ritirato soldi o minacciato persone per conto della SETTINERI. In particolare il collaboratore ha ricordato che in una vicenda di usura, quella ai danni di tale LA FAUCI, egli aveva una volta mandato il LA TORRE dalla vittima “ma l’ho mandato io, […] non l’ha mandato mia suocera”, la quale faceva pure l’usura a questa persona  “lei per i fatti suoi e io per i fatti miei”.

L’imputata SETTINERI Vincenza , esaminata alle udienze del 26-9-1997 e del 13-10-1997, ha dichiarato di aver iniziato a collaborare con la giustizia nel maggio 1996. Ha negato, però, di aver fatto parte dell’associazione criminosa capeggiata dal genero SPARACIO Luigi  ed ha affermato di essersi resa responsabile esclusivamente di fatti di usura, non riconducibili però all’attività delittuosa del clan “SPARACIO”. La SETTINERI, chiamata a riferire se fosse mai esistito un gruppo criminoso diretto dal genero SPARACIO Luigi, se essa ne avesse fatto parte e quale fosse stata la sua attività in seno al gruppo, ha risposto: “io non ho commesso nessun reato, guardi, e non conosco nessuno”, “non ne conosco io di queste cose”, “mio genero veniva a casa mia […] perché mia figlia era sempre ammalata […] e mangiavano pure a casa mia. Quando riceveva delle persone, li riceveva le persone ma io non c’ero, ero a lavoro. Se per sbaglio io rientravo e c’era qualcheduno, giustamente io non è che partecipavo, io me ne andavo a mangiare, […] solo lui praticamente riceveva queste persone”, “iddu [il genero SPARACIO Luigi ] travagghiava per conto suo e io lavoravo per conto mio; […] non abbiamo dato mai i soldi agli interessi assieme”, “io non so nemmeno perché sono qua”, “io ho saputo tutte queste cose di mio genero nei giornali, io sapevo che era un ragazzo buono e bravo, […] ma non sapevo che mio genero era in queste situazioni”. La SETTINERI ha, quindi, ammesso di aver conosciuto CAVO’ Giuseppe (la medesima persona che, come si è visto a proposito dell’omicidio di CAMBRIA Placido, svolgeva le funzioni di autista del CAMBRIA), il quale “mi ha fatto qualche favore che mi portava con la macchina, […] saltuariamente, […] che io lo cercavo quando io mi sentivo male e […] non si faceva pagare, mi faceva una cortesia”. Ha ammesso, altresì, di aver conosciuto ZIMBARO Placido  ma non “come amicizia” e solo perché “mi compro il pane” presso il suo esercizio commerciale. Ha, poi, affermato di aver conosciuto DI BLASI Domenico sin da bambino e qualche volta questi si era pure recato presso il suo negozio per comprare qualcosa alla moglie, ma non lo aveva mai visto nel negozio insieme a suo genero. Ha, infine, dichiarato che, verosimilmente, alcuni coimputati, come GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido, IRRERA Paolo , si recarono a casa sua ed erano tra quelle persone che lo SPARACIO riceveva, “ma non li conosco”.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di SETTINERI Vincenza  di essere stata affiliata al clan diretto dal genero SPARACIO Luigi  e di avervi rivestito al suo interno un ruolo preminente, svolgendovi un’attività di promozione, organizzazione e direzione, è pienamente provata.

Per valutare la fondatezza dell’accusa occorre richiamare le considerazioni già svolte quando si è esaminata l’associazione “SPARACIO” in generale e si è affermato che l’usura costituiva uno dei settori di attività illecite più importanti del sodalizio. Si è allora rilevato che le notizie acquisite sul fenomeno usurario, piuttosto scarne, anche se provenienti da numerosi collaboratori, anche non appartenenti al clan “SPARACIO”, come SANTACATERINA Umberto e MANCUSO Giorgio , non consentono di descrivere un quadro complessivo sufficientemente accurato del fenomeno nella sua ampiezza, sia con riferimento alle vittime di usura, sia con riferimento ai soggetti appartenenti al clan “SPARACIO” direttamente coinvolti in tale attività. Può, comunque, ritenersi che la pratica dell’usura fosse molto diffusa tra gli affiliati a SPARACIO Luigi , come può evincersi sia dalle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto il quale ha affermato, riferendo tali sue conoscenze all’anno 1989, che (vedi udienza del 28-2-1994) sottoposti a usura da parte del clan “SPARACIO” “ce n’é tanti” ed ha indicato, a titolo esemplificativo, quali vittime di tale reato, RODILOSSO Massimo, CASARAMONA, titolare dell’omonimo bar, che “poi hanno ritirato”, AMANTE Orazio, nonché (vedi udienza del 4-2-1994) FERRO Nino, DIDINA Salvatore, titolare della pellicceria Iceberg, sia dalle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha affermato (vedi udienza del 9-1-1996), con espressione iperbolica ma efficace, che il clan “si occupava di usura al cento per cento. Tutti quanti ci occupavamo di usura. [...] L’usura era diventata un monopolio internazionale”, sia dalle dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore , il quale ha affermato (vedi udienza del 29-10-1996) che “quasi tutti” nel clan si occupavano di usura. Il giudizio che occorre effettuare in ordine al ruolo svolto in tale attività da SETTINERI Vincenza ed alla connessione esistente tra le attività delittuose parzialmente ammesse dall’imputata e le iniziative illecite del clan “SPARACIO”, impone, nondimeno, di approfondire il più complesso tema dell’organizzazione dell’attività usuraria e delle sue tipiche forme di manifestazione nell’ambito del clan “SPARACIO”. SANTACATERINA Umberto (vedi udienza del 4-2-1994) ha riferito che dell’usura si occupavano direttamente SPARACIO Luigi  ed altre persone particolarmente fidate, come il fratello SPARACIO Rosario , la suocera SETTINERI Vincenza  e VITALE Giovanni , sicché sembra da tali dichiarazioni che i fatti di usura, proprio per essere stati gestiti direttamente dal capo o da altre persone a lui molto vicine, fossero quasi affari suoi personali, non rientranti nell’attività del gruppo da lui diretto. Analoga impressione possono suscitare le dichiarazioni di quegli altri collaboratori i quali hanno affermato che gli affiliati dediti all’usura, pure diversi da quelli sopra indicati, svolgevano tale attività illecita privatamente, senza dovere dar conto di essa al clan. Così PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 9-1-1996) ha affermato che “uno dei più accaniti” a praticare l’usura era SPARACIO Luigi , il quale “aveva tanti soldi”, ma ha pure sostenuto che egli stesso, CAMBRIA Placido, FERRANTE Santi , TRISCHITTA Pietro  e “tanti altri facevano questo giro”, i cui utili venivano, però, divisi solo tra coloro che direttamente prestavano i loro soldi ad interessi usurari. Analogamente, CARIOLO Antonio  (vedi udienza del 1-7-1996) ha affermato che SPARACIO Luigi  personalmente, la suocera SETTINERI Vincenza  e, attraverso costoro, anche altre persone, come VITALE Giovanni , davano denaro ad usura, ma si trattava di “fatti personali suoi”. GIORGIANNI Salvatore  ha, allo stesso modo, affermato (vedi udienza del 29-10-1996) che “di usura si occupavano VITALE Giovanni , SETTINERI Vincenza , io, TRISCHITTA, ARNONE”, ma ha specificato, con espresso riferimento alla SETTINERI, che questa “faceva usura per fatti suoi, non mi risulta che facesse usura per conto del clan”. Probabilmente, però, solo ad una visione superficiale l’usura può apparire estranea agli interessi del clan, mentre un più attento esame delle dichiarazioni dei diversi collaboratori rivela come, viceversa, questa fosse una tipica attività del sodalizio criminoso in esame, sia perché serviva a finanziare il gruppo, sia perché veniva realizzata avvalendosi della capacità di intimidazione promanante dal clan. Non occorre qui soffermarsi sul primo aspetto dell’attività usuraria, essendo sufficiente rinviare a quanto si è detto in precedenza, mentre si deve solo evidenziare che non contrasta con le superiori conclusioni la circostanza che gli utili dell’attività usuraria svolta dai singoli affiliati non venivano riversati in una cassa comune, ma venivano acquisiti esclusivamente da coloro che, autonomamente, davano in prestito il loro denaro. Il silenzio serbato su tale punto dallo SPARACIO, il quale ha, anzi, ricordato che “l’usura la facevano anche per fatti suoi sia il GIORGIANNI Salvatore , sia il TRISCHITTA”, risulta, infatti, coerente con le affermazioni, sostanzialmente convergenti, rese su tale punto dagli altri collaboratori. Anche per quest’ultima attività, pur in mancanza di un diretto arricchimento dei vertici del clan come conseguenza del suo svolgimento da parte degli affiliati (a differenza di quanto si è visto, ad esempio, per l’attività di spaccio, caratterizzata pure da un’ampia autonomia operativa), non sembra, tuttavia, ragionevolmente sostenibile che i guadagni illeciti da essa tratti esulassero dai profitti del sodalizio. Va, in proposito, osservato che proprio l’appartenenza al gruppo criminoso offriva agli affiliati, almeno in qualche misura, una simile opportunità di guadagno, sia perché talvolta alcuni di loro venivano coinvolti nell’attività usuraria svolta da altri affiliati, come può evincersi dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi  (udienza del 15-10-1996: “tante volte TRISCHITTA mi ha mandato anche dei soldi per investirglieli a usura e io glieli ho investiti e i soldi glieli facevo ricavare a lui direttamente dell’usura”) e da quelle di PARATORE Vincenzo (udienza del 9-1-1996: “Santo FERANTE diciamo che l’ho inserito io, perché lui non sapeva niente; TRISCHITTA l’ho inserito pure io a dare soldi; anzi io davo i soldi per loro e poi, diciamo, i soldi, ecco, li dividevamo”), sia perché il clan offriva il proprio aiuto per far recuperare agli affiliati il capitale ed ottenere il pagamento degli interessi usurari, come si desume agevolmente dalle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo (udienza del 9-1-1996: “se qualcuno, per esempio, davo dieci milioni a qualcuno e quello non me li dava, se doveva intervenire, non so, SPARACIO, CAMBRIA, diciamo, ecco, interveniva tranquillamente”) e di CARIOLO Antonio  (udienza del 1-7-1996: “GIUD: lei ha detto che la SETTINERI praticava usura?; IMP: sistematicamente; [...] GIUD: lei sa come recuperava i crediti? [...] faceva cause, aveva alcuni avvocati di fiducia?; IMP: no niente di tutto questo; minacciava solamente le persone per rientrare in possesso degli esosi interessi; GIUD: e li minacciava come? direttamente?; IMP: o mandava qualcuno come VILLARI Antonino. Lo stesso VILLARI Antonino andava anche delle volte a minacciare le persone, praticamente per riscuotere questi crediti. Molti cedevano anche le loro attività”). Va osservato che la SETTINERI, sentita all’udienza del 26-9-1997, ha ammesso di aver praticato l’usura, ma ha negato di aver intrattenuto qualsiasi rapporto illecito con il genero SPARACIO Luigi  (“iddu travagghiava per conto suo e io lavoravo per conto mio. [...] non abbiamo dato mai i soldi agli interessi assieme”) e, allo stesso modo, quest’ultimo ha ribadito (vedi udienza del 7-10-1996) che la “suocera ha fatto usura sempre per fatti suoi, non aveva niente a che dividere col nostro gruppo”. Un rilevante indizio dell’attività usuraria svolta dalla SETTINERI e della sua notevole portata economica, può, peraltro, trarsi dal verbale (prodotto dal P.M. all’udienza del 6-10-1997 ed inserito nel fascicolo degli atti acquisiti ai sensi dell’art. 507 c.p.p. dopo l’ordinanza del 19-7-1997) di perquisizione domiciliare e di sequestro eseguiti da personale della Squadra Mobile della Questura di Messina in data 29 aprile 1989 nell’abitazione sita a Messina in via Boner n. 3, indicata come in uso a VILLARI Antonino, ma abitata da SETTINERI Vincenza , come quest’ultima ha ammesso al dibattimento e come si evince, peraltro, chiaramente dalla lettura del predetto documento, ove è indicato tale CUNDRO’ Giovanni, convivente della SETTINERI, quale “proprietario e occupante” dell’immobile, che intervenne durante la perquisizione e firmò il relativo verbale. SPARACIO Luigi  ha spiegato, all’udienza del 9-10-1996, che la perquisizione di cui sopra nell’abitazione della suocera fu disposta ed eseguita in occasione dell’arresto per favoreggiamento di VILLARI Antonino, dopo che questi era scampato ad un attentato alla propria vita (tale fatto è stato già oggetto di specifico esame, a pag. 1701 e segg.) e tale circostanza risulta comprovata dal contenuto della sentenza emessa nei confronti di VILLARI Antonino dal Tribunale di Messina in data 26-6-1990 per i reati di favoreggiamento in relazione alle indagini sul tentato omicidio del quale egli era rimasto in precedenza vittima nonché per quelli di detenzione di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di arma clandestina frutto di ricettazione (vedi sentenza, che trovasi inserita nella cartella dei provvedimenti relativi a VILLARI Antonino, acquisita da questa Corte, su richiesta di produzione del P.M., con ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., in data 19 luglio 1997, al n. 107 dei provvedimenti). In detto documento si afferma che nel corso della perquisizione vennero rinvenuti e sequestrati, tra l’altro, un giubbotto antiproiettile, una pistola semiautomatica cal. 7,65 con matricola abrasa e con il colpo in canna, carica con caricatore contenente sette cartucce, un sacchetto di cellophane contenente grammi 640 di polvere bianca, un involucro di carta beige contenente grammi 105 di polvere marroncina, un involucro di carta beige contenente grammi 35 di marijuana, una parrucca, 68 banconote da £ 100.000, n. 55 assegni tratti su vari conti correnti ed istituti bancari, n. 4 effetti cambiari. Non sono note nei dettagli le indagini che furono compiute sulle cose reperite e sequestrate (le uniche fonti di conoscenza sono costituite, infatti, dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi, il quale  ha affermato, all’udienza del 9-10-1996, che le polveri rinvenute “erano delle tisane, che avevano una percentuale di cosa, ma non...non ce n’era droga” mentre la pistola “era di mio cugino”, e dal contenuto della sentenza sopra citata emessa dal Tribunale di Messina il 26-6-1990, che dà contezza del proscioglimento di SETTINERI Vincenza , pronunciato dal Giudice Istruttore, “per non aver commesso il fatto” da tutti i reati sopra indicati, contestatile a titolo di concorso, ed ha condannato il VILLARI per i reati relativi alle armi, dichiarando, viceversa, non doversi procedere per i reati di favoreggiamento e per quello di detenzione di stupefacenti con riferimento alla sola marijuana rinvenuta, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 72 ultimo comma Legge 22-12-1975 n. 685, essendo gli stessi estinti per amnistia), ma prestando per il momento attenzione ai soli titoli sequestrati non sembra possano sussistere dubbi sul fatto che essi erano relativi, per la gran parte almeno, ad un’attività di usura ed erano di pertinenza della SETTINERI, sia perché vennero nell’immediatezza restituiti al suo convivente, sia perché questa, all’udienza dibattimentale del 26-9-1997, ha confermato che i titoli relativi all’usura erano da lei tenuti in un cassetto della propria abitazione in via Boner e che nella suindicata circostanza furono oggetto di sequestro ma le vennero subito restituiti. SETTINERI Vincenza  ha, invero, all’udienza del 13-10-1997, modificato sostanzialmente le originarie dichiarazioni affermando che i detti “titoli erano tutti vecchi, [...] erano di dieci anni indietro” e sostenendo che “se i titoli erano nel mio cassetto sono titoli miei ma sono di lavoro, non sono di soldi ad interesse. [...] Saranno titoli che io ho venduto della merce”. Le giustificazioni addotte appaiono, comunque, poco verosimili, già solo esaminando il tenore del sopra menzionato esame. La SETTINERI, infatti, di fronte alle contestazioni mossele dal difensore che la interrogava, è apparsa confusa e perplessa, ha dichiarato di “non [sapere] che titoli erano”, quindi, nel tentativo di allontanare da sé le proprie responsabilità, ha tenuto a precisare di non essere stata presente alla citata perquisizione, di “non [sapere] niente e non [avere] assistito a niente” e, infine, ha dichiarato di aver “pagato per queste cose”, implicitamente così ammettendo che i suddetti titoli si riferivano a sue attività illecite. Appaiono, poi, del tutto incredibili, e, come tali, finiscono con il fornire un ulteriore rilevante indizio a favore dell’ipotesi sopra prospettata, le dichiarazioni della SETTINERI nella parte in cui questa ha sostenuto di avere dato dei soldi a tale MEO Matteo, uno di coloro che avevano sottoscritto i titoli sequestrati, “come un figlio”, “per favore” ed ha ribadito di aver addirittura consegnato a quest’ultimo un proprio blocchetto di assegni senza pretendere in cambio alcun interesse, affermazione che appare in stridente contrasto con lo stato di profonda soggezione nella quale si trovava, presumibilmente, il MEO, che fu persino indotto, come emerge da altre risultanze e si è visto meglio in precedenza (vedi quello che si è detto sull’associazione “SPARACIO” in generale a pag. 298 e segg.), a destinare una propria abitazione al ricovero dei latitanti del clan. L’aspetto che, però, merita il massimo approfondimento è quello dei rapporti tra l’attività di usura della SETTINERI e quella svolta dal genero e, più in generale, tra tale attività e la vita del clan. Nonostante le affermazioni sopra ricordate della SETTINERI e dello stesso SPARACIO si deve, infatti, ritenere che l’usura gestita dalla SETTINERI integrava, al pari di quella gestita dal genero, una delle più significative attività del clan, come emerge nettamente dall’esame delle dichiarazioni di VITALE Giovanni , il quale ha ammesso di essere stato proprio uno di coloro che si occupava, per conto del capo, dell’usura e che poteva, pertanto, conoscere meglio di altri i metodi usati e le persone interessate a tale attività delittuosa. Il VITALE ha, in proposito, ricordato, con un racconto di particolare importanza per il suo valore paradigmatico, l’usura praticata dalla SETTINERI e dallo SPARACIO, tra l’anno 1988 e l’anno 1989, ai danni di tale SULIMA, titolare di un negozio di articoli orientali sito sulla via Palermo. Del tutto analoga fu, peraltro, la conduzione dell’affare in un’altra vicenda di usura, di poco posteriore rispetto al periodo in considerazione (il reato di usura risalirebbe ad un periodo compreso tra l’aprile del 1990 ed il novembre 1991), ma che, nondimeno, appare di grande rilievo probatorio, quale esempio di una prassi ormai consolidata nel tempo. Tale vicenda, pure ricordata dal VITALE, vide come parti offese tale LA FAUCI Giovanni, nonché la moglie e la figlia di questo, e fu oggetto di accertamento giudiziario con la citata sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 17-1-1996 (vedi cartella delle sentenze relative a BONASERA Angelo ), la quale condannò SETTINERI Vincenza , SPARACIO Luigi , VITALE Giovanni  e BONASERA Angelo  per i reati di usura e di estorsione. In detta sentenza si legge che “il processo [trasse] origine da una denunzia fatta da LA FAUCI Giovanni alla Questura di Messina [...]. Costui ha riferito di essere stato costretto, verso il 1989 - 1990, a ricorrere a prestiti di denaro da parte di privati, non essendo riuscito ad ottenere lo sperato finanziamento bancario necessario per l’attuazione di un programma, già avviato, di ampliamento dell’attività commerciale da lui gestita insieme alla moglie ARENA Caterina; che aveva avuto rapporti con numerosi usurai finché era stato presentato da tale MUSCOLINO a SETTINERI Vincenza ; che quest’ultima gli aveva fatto prestiti di medio importo per i quali aveva preteso la corresponsione di interessi del 30 % mensile; che a ciascuna scadenza la SETTINERI pretendeva (ed otteneva, rivolgendo gravi minacce di morte a lui ed ai suoi familiari) l’immediato pagamento degli interessi, mantenendo fermi l’importo del prestito, che così continuava a produrre ulteriori interessi;  [...] che successivamente, poiché egli aveva necessità di un prestito di importo più consistente, la SETTINERI lo aveva indirizzato presso il proprio genero, SPARACIO Luigi  [...]; che aveva contrattato con lo SPARACIO la concessione di un prestito di cento milioni, per il quale aveva offerto in garanzia la propria casa di abitazione; che in tale trattativa lo SPARACIO era assistito da tale VITALE Giovanni , che fungeva da suo consulente; che quest’ultimo si era fatto consegnare il contratto di acquisto della casa al fine di effettuare gli opportuni controlli, in esito ai quali, avendo appurato che l’immobile era gravato di ipoteca, aveva consigliato allo SPARACIO di limitare il prestito a £ 50.000.000; che, difatti, lo SPARACIO gli aveva dato in prestito tale somma per la quale egli si era impegnato a restituire, entro un anno, £ 100.000.000, mediante pagamenti mensili di £ 8.250.000 ciascuno; che inoltre lo SPARACIO gli aveva poi fatto altro prestito di £ 20.000.000 per il quale egli aveva restituito dopo un mese £ 25.000.000; che, infine, non riuscendo più a pagare quanto preteso dai propri creditori, era stato costretto a cedere alla SETTINERI e allo SPARACIO sia la casa sita in via Consolare Pompea, sia la propria attività commerciale costituita da un supermercato di generi alimentari, comprendente anche il contratto preliminare per l’acquisto dei locali ove lo stesso aveva sede; [...] che aveva anche ceduto allo SPARACIO la propria autovettura Alfa Romeo 164, mediante rilascio della procura a vendere a tale SAGLIMBENI Antonino, titolare di un autosalone, indicatogli dallo SPARACIO come persona di sua fiducia; che avendo ormai ceduto ogni proprio bene ed avendo dismesso ogni attività commerciale, sperava di essere lasciato in pace, mentre invece lo SPARACIO pretendeva ancora il saldo di ogni residuo debito mediante versamento di una quota mensile dello stipendio che egli percepiva quale dipendente delle FF.SS.; che a tale scopo lo SPARACIO aveva mandato a trovarlo sul posto di lavoro tale BONASERA Angelo , il quale una volta si era presentato in compagnia di altra persona, per rivolgergli gravi minacce; che a questo punto, spinto dalla disperazione, si era deciso a denunziare i fatti”. E’ evidente, osservando sia la vicenda della SULIMA sia quella del LA FAUCI, che l’usura praticata dalla SETTINERI era strettamente e funzionalmente collegata con quella praticata dallo SPARACIO non solo perché in entrambi i casi fu la SETTINERI ad indirizzare la vittima verso il proprio genero, ma soprattutto perché, a prescindere dalle ingenue affermazioni del VITALE, può fondatamente presumersi che i due agivano in pieno accordo, rispondendo i loro comportamenti ad un’unica strategia. E’ impensabile, infatti, che lo SPARACIO prestasse il proprio denaro ad un tasso di interesse sensibilmente inferiore rispetto a quello praticato dalla suocera (il 10 % mensile, anziché il 30 %) proprio quando il dissesto finanziario della vittima ed il conseguente rischio connesso all’affare dovevano considerarsi esponenzialmente aumentati, mentre tale comportamento appare del tutto spiegabile in quanto inserito in un raffinato piano unitario, tendente da un lato a strangolare progressivamente la vittima e dall’altro a mantenerla in uno stato di costante soggezione attraverso un alleggerimento del tasso di interesse e l’intervento in prima persona del capo clan proprio quando la parte offesa, dopo essere stata ridotta sul lastrico, ben avrebbe potuto essere indotta a denunciare il fatto. Tale rilievo è già sufficiente per poter affermare che l’attività della SETTINERI si svolgeva pienamente nell’ambito del clan “SPARACIO”, ma ad ulteriore conforto di tale conclusione può rilevarsi che la SETTINERI usava largamente la capacità di intimidazione della quale poteva disporre il genero per ottenere il pagamento dei crediti usurari. VITALE Giovanni  ha, infatti, ricordato che la SETTINERI, quando vi erano persone che dovevano darle dei soldi, si lamentava talvolta con il genero dicendogli “devi andare tu da quello, gli devi rompere le corna, non mi vuole dare i soldi” perché “la SETTINERI senza SPARACIO non poteva fare niente”; GIORGIANNI Salvatore , dal canto suo, pur avendo affermato che “la SETTINERI faceva usura per fatti suoi; non mi risulta che facesse usura per conto del clan”, ha poi chiarito che questa “si valeva, quando doveva fare le discussioni oppure qualcuno non la pagava, [...] della forza intimidatrice del genero”; CARIOLO Antonio , infine, dopo aver ricordato (vedi udienza del 1-7-1996), come si è visto, che la SETTINERI minacciava le vittime anche attraverso persone appartenenti al clan del genero, come VILLARI Antonino, ha osservato che “sapevano tutti che la SETTINERI era la suocera di SPARACIO” e che in tali operazioni “non perdeva mai”. Un chiaro riscontro alle superiori affermazioni può, d’altronde, trarsi dalla già citata sentenza relativa all’usura ai danni del LA FAUCI, dove si legge che la SETTINERI rivolse a quest’ultimo ed ai suoi familiari “gravi minacce, dicendo che gli avrebbe staccato la testa e ricordandogli di essere suocera di SPARACIO”, circostanza quest’ultima che certamente attribuiva alle stesse particolare significato di concretezza e di serietà, nella misura in cui evocare il genero significava anche richiamare il suo potere criminale con tutta la sua valenza intimidatrice, poiché, come ha riferito lo stesso SPARACIO (vedi udienza del 15-10-1996), per lui non era necessario formulare minacce esplicite: “anche se gli sorridevo era una minaccia per me”.

Non vi è dubbio, pertanto, che SETTINERI Vincenza  fosse organicamente inserita nel clan diretto dal genero SPARACIO Luigi , poiché il suo pieno coinvolgimento nell’attività usuraria, che costituiva uno dei fondamentali scopi illeciti del sodalizio, evidenzia il suo ruolo essenziale nell’associazione, della quale sfruttava l’apparato organizzativo mafioso per il perseguimento dei propri fini criminosi. Coerenti con tale conclusione sono, poi, le affermazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha, altresì, ricordato di essersi ricoverato in un alloggio della SETTINERI durante la propria latitanza, così evidenziando la piena disponibilità dell’imputata a mettere a disposizione le proprie risorse nell'’nteresse del clan. A nulla rileva che GIORGIANNI Salvatore , dopo aver inserito la SETTINERI nell’elenco degli affiliati, abbia parlato di lei come di una “fiancheggiatrice”. Non spetta, infatti,al testimone o al collaboratore di giustizia attribuire il corretto nomen juris alla fattispecie oggetto di accertamento, mentre non può esservi dubbio che il tipo di condotta illecita accertata, proprio in quanto essenziale per lo stesso perseguimento dello scopo sociale, rientri tra quelle caratterizzanti il cosiddetto concorso necessario nel reato. E’ stato, d’altronde, già osservato che le affermazioni di collaboratori di giustizia, secondo cui taluni imputati erano semplici “fiancheggiatori” del gruppo criminoso, non possono considerarsi, di per sé sole, decisive prove a discolpa, poiché vi sono dei comportamenti criminali che, pur essendo perfettamente corrispondenti al paradigma normativo che descrive la condotta di partecipazione (o di promozione, organizzazione e direzione) all’associazione, sfuggono, tuttavia, allo stereotipo dell’associato e raramente incorrono nella stigmatizzazione della condizione di devianza. E’ possibile, pertanto, che la percezione della condizione di associato da parte dei vari dichiaranti si discosti in misura rilevante dalla fattispecie legale a seconda che si riferisca a soggetti facenti parte della struttura “militare” del gruppo, incaricati di compiere azioni di sangue o, comunque, preposti al compimento di attività tradizionalmente illecite, ovvero si riferisca a soggetti tendenzialmente incaricati di curare l’aspetto finanziario del gruppo o che erano dediti, nell’ambito del sodalizio, ad attività illecite scarsamente stigmatizzanti (come, ad esempio, le attività illecite perpetrate nel settore dell’usura o del gioco d’azzardo) o ad attività che, comunque, sfuggivano allo stereotipo dell’associato. Nessun valore può, infine, attribuirsi alla discolpa proveniente da SPARACIO Luigi  le cui dichiarazioni appaiono fin troppo scopertamente finalizzate ad escludere la responsabilità della propria congiunta, anche offrendo una ricostruzione della vicenda che vide vittima il LA FAUCI chiaramente contraddetta dalla sentenza che ha accertato la responsabilità della SETTINERI per tale episodio delittuoso e, ancor prima, dall’evidenza dei fatti. L’affermazione, poi, secondo cui “le donne sono state sempre tenute fuori” dalle organizzazioni criminali, tende ad accreditare uno strereotipo del “mafioso” che, nel caso di specie, viene contraddetto palesemente dai fatti. Il pieno coinvolgimento della SETTINERI nella dinamiche della criminalità organizzata risulta, infatti, chiaramente da quello che si è detto sull’attività dal lei svolta nel settore dell’usura e viene confermato dalle parole di BARRECA Filippo, personaggio di primo piano della ‘ndrangheta calabrese, il quale, sentito all’udienza del 13-10-1997, ha affermato di avere realizzato sin dalla fine degli anni ’70, traffici illeciti in materia di droga ed armi con SPARACIO Luigi , da lui conosciuto attraverso la suocera (l’odierna imputata) o il cognato ed ha riferito che la SETTINERI “era venuta svariate volte in Calabria”. Si comprende, allora, chiaramente che l’imputata non solo era ben addentro alle questioni malavitose, ma possedeva uno spessore criminale tale da mantenere i contatti con i potenti gruppi criminosi della ‘ndrangheta calabrese. Può, allora, fondatamente ritenersi che se la condizione femminile impediva, verosimilmente, alla SETTINERI di avere contatti diretti con la struttura militare del gruppo, non ostava, comunque, allo svolgimento di un’attività non meno importante che ben può qualificarsi di tipo direttivo ed organizzativo. Ciò è stato, poi, confermato da GIORGIANNI Salvatore , il quale ha acutamente osservato che “la SETTINERI era un po’ […] il cervello di SPARACIO”. Il peculiare ruolo svolto dall’imputata nell’attività usuraria e l’ampiezza dei suoi interessi in tale settore di attività illecite ben possono, infine, essere ritenuti idonei a qualificare la sua condotta come quella di un promotore, poiché finiscono con il caratterizzare gli stessi scopi dell’associazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, può ritenersi, pertanto, raggiunta, ad avviso di questa Corte, la prova inconfutabile non solo dell’affiliazione dell’imputata al clan “SPARACIO”, ma anche del ruolo di promozione, organizzazione e direzione dalla stessa rivestito e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di SETTINERI Vincenza  per entrambi i reati associativi a lei contestati, ritenuta l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 416 bis c.p. e quella di cui al comma 1 dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685. Quanto al tempus commissi delicti vanno richiamate le considerazioni svolte quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale e si è affermato che questa nacque solo nel marzo del 1987 in concomitanza con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali SPARACIO Luigi , e l’esautoramento del COSTA da parte di CAVO’ Domenico. E’ pertanto solo dal marzo del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputata per i suindicati reati associativi, mentre, per il periodo antecedente, essendovi elementi per potere affermare che la condotta contestata alla SETTINERI, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale la stessa è stata rinviata a giudizio (la SETTINERI fu, infatti, anche prima di tale data, secondo quanto è possibile desumere dalle dichiarazioni di VITALE Giovanni  e di BARRECA Filippo, personaggio di primaria importanza nel gruppo diretto da SPARACIO Luigi , anche quando questo operava nell’ambito della famiglia “COSTA”), vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

A SETTINERI Vincenza  non può essere, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Il comportamento dell’imputata non è stato, infatti, certamente ispirato da uno spirito di leale collaborazione, avendo la SETTINERI cercato maldestramente di alleggerire o addirittura di sottrarsi alle proprie responsabilità, negando anche l’evidenza, come la circostanza, addirittura notoria che il proprio genero era un potente capo clan e palesando chiaramente di non avere affatto compiuto la scelta di collaborare lealmente con la giustizia, ma di avere come proprio obiettivo solo quello di sovvertire subdolamente la realtà dei fatti. Tale ambiguo e deprecabile comportamento processuale, che solitamente connota proprio l’agire mafioso, non può, allora, meritare la concessione dell’attenuante speciale sopra indicata, né delle attenuanti generiche, poiché svuota di significato le stesse parziali e generiche ammissioni di responsabilità con riferimento alla perpetrazione di numerosi delitti di usura, intervenute, peraltro, quando si era già formato a suo carico, con riferimento ai reati associativi, per i quali non vi è stata confessione, un imponente quadro probatorio.

Sussiste, infine, la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dalla SETTINERI con sentenza della Corte di Appello di Messina del 5-3-1982, irrevocabile il 16-3-1982, per i reati di ricettazione e di detenzione di monete falsificate.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.