2.3.5.116.  Sparacio Rosario

SPARACIO Rosario  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO ”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico antichi precedenti penali (l’ultimo fatto risale al 1983) per i reati di furto, ricettazione, detenzione a porto di armi, estorsione tentata. Va, nondimeno, menzionata la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 14-12-1984, che ha condannato l’imputato, in concorso con VITALE Giovanni , per una estorsione alla SUD CAR avvenuta il 14-7-1983, nonché la sentenza pronunciata sempre dalla Corte di Appello di Messina il 23-4-1990 che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, ha assolto lo SPARACIO dall’accusa di aver fatto parte del clan “COSTA”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che SPARACIO Rosario  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 22-6-1985 al 23-12-1986 e venne ristretto nella Casa Circondariale di Messina, salvo il periodo dal 21-2-1986 al 29-3-1986, nel quale fu, invece, ristretto nella Casa Circondariale di Catania.

Le forze dell’ordine hanno potuto osservare rapporti di frequentazione di SPARACIO Rosario  con alcuni dei coimputati. In particolare, il maresciallo BALICE Angelo, escusso all’udienza del 20-11-1995, ha riferito di aver controllato, nel 1987 (non ha indicato con maggiore precisione quale fosse il mese ed il giorno), NUNNARI Gioacchino  in compagnia di SPARACIO Rosario  su un’autovettura GOLF.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) ha inserito SPARACIO Rosario  nell’elenco degli affiliati al clan “SPARACIO” ed ha affermato che questi si occupava, in particolare, di fatti d’usura, insieme a VITALE Giovanni , SETTINERI Vincenza  e SPARACIO Gino, nonché di estorsioni e di droga. Quanto alla droga, l’imputato faceva il corriere della droga da Milano a Messina insieme a IRRERA Paolo , inteso Paolo “pessica”, come egli aveva saputo dagli stessi interessati. In sede di controesame il collaboratore ha, tuttavia, precisato (vedi udienza del 1-3-1994) che i viaggi dello SPARACIO a Milano per rifornirsi droga si verificarono nel 1990 – 1991 ed egli ricevette delle confidenze in proposito nell’anno 1991.

MARCHESE Mario  ha confermato, a seguito di contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 26-2-1993 (vedi udienza del 23-9-1996), che SPARACIO Rosario  faceva parte del clan “SPARACIO”. Il MARCHESE ha, poi, aggiunto (vedi udienza del 2-10-1996) che “lui [SPARACIO Rosario ] era vicino al fratello Gino, […] però […] noi lo valutavamo non nel senso che lui era un affiliato che faceva dei reati, […] era vicino al fratello, magari, com’è? si metteva…, ma a livello di…, se a me mi di…:che cosa ha fatto questo? ecco, dico che non ha fatto niente”. Alla ulteriore domanda intesa a chiarire se SPARACIO Rosario  fosse associato, il collaboratore ha dichiarato: “certo che era associato, però, voglio…[…] quello lì si sedeva a piazza Cairoli, quando noi eravamo in guerra, quello magari ci vedeva passare e ci salutava, quando noi magari cercavamo il fratello, che noi oppure i suoi nemici, lo vedevano lì, seduto lì e magari non…, cioè non gli davano l’importanza”.

GIORGIANNI Salvatore  ha indicato (vedi udienza del 25-10-1996) SPARACIO Rosario  nel novero dei soggetti che componevano il gruppo “SPARACIO”. Ha, quindi, affermato (vedi udienza del 4-11-1996) che egli aveva conosciuto l’imputato, ma non lo aveva frequentato e questi era solo “venuto qualche volta a trovarci mentre eravamo latitanti, […] alla clinica C.O.T.”. Alla domanda se lo SPARACIO avesse partecipato a qualcuna delle attività delinquenziali del gruppo, il collaboratore ha dichiarato “no, veniva certe volte, per dire, si parlava, […] eravamo in conflitto con LEO, parlava, dici: sì, ammazziamolo, ammazziamolo a LEO; però, questo per precisazione, per essere più precisi, so che faceva estorsioni, però che se li prendeva lui i soldi, non li dava all’organizzazione”, ed ha concluso dicendo “lo ritengo più un fiancheggiatore che un associato”. Il GIORGIANNI ha, poi, aggiunto che “se lo SPARACIO [Luigi] gli diceva qualcosa lui lo faceva” ma ha dovuto ammettere che non gli risultava che fosse stato mai coinvolto in attività di guerra tra bande e non lo aveva mai visto armato. Inoltre ha precisato che “lui veniva […] da noi a farci visita” quando eravamo latitanti “perché […] lui sapeva […] che noi eravamo amici di suo fratello”, pure per dare un sollievo morale e parlava del fatto che si doveva uccidere LEO Giuseppe perché “ce l’aveva con LEO pure lui”.

PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udeinza del 9-1-1996) che SPARACIO Rosario  era una di quelle persone vicine al gruppo “SPARACIO – CAVO’ – MARCHESE”. Il collaboratore ha, quindi, (vedi udienza del 16-1-1996) inserito SPARACIO Rosario  nel novero dei soggetti associati al gruppo “SPARACIO” ed ha riferito che “si interessava delle estorsioni” e, ad esempio, “nell’87 ha fatto un’estorsione a un pellicciaio sul viale San Martino” e “dava soldi a interessi, a usura”, anche (vedi udienza del 13-4-1996) attraverso altre persone.

VITALE Giovani (vedi udienza del 25-10-1996), nel descrivere la propria storia criminale, ha affermato che nel 1983 egli si rese autore di un’estorsione ai danni di una ditta di autoricambi, denominata SUDCAR e per tale fatto rimase detenuto dal 1983 al 1988. Le parole del collaboratore hanno trovato riscontro nella sentenza (trovasi acquisita agli e inserita nella cartella delle sentenze relativa a VITALE Giovanni ) emessa dalla Corte di Appello di Messina il 14-12-1984, che condannò VITALE Giovanni  per un’estorsione tentata ai danni di un esercizio di parrucchiere per signora e lo stesso VITALE Giovanni , in concorso con SPARACIO Rosario , fratello di SPARACIO Luigi , per un’estorsione tentata ai danni della ditta di autoricambi SUDCAR. Il VITALE, nel corso della sua deposizione ha, invero, specificato, per la parte che qui interessa, che la succitata estorsione “interessava a tutti, [...] interessava a SPARACIO Luigi , SPARACIO Rosario , NUNNARI Gioacchino ,...insomma quelli che facevamo parte del gruppo allora nel 1983...Rosario INSANA e altri che in questo momento non ricordo”, così lasciando chiaramente ad intendere che nel 1983 vi era un gruppo, del quale facevano parte le persone suindicate, compreso SPARACIO Rosario, ed altre ancora, dedito alla commissione di estorsioni con il classico sistema della tangente. Il collaboratore ha, inoltre, affermato che durante la susseguente detenzione egli mantenne i contatti con il gruppo e, in particolare, con SPARACIO Luigi “tramite il fratello a volte”, nel senso che “se avevo bisogno qualcosa che me la poteva sbrigare SPARACIO Rosario, la mandavo [la lettera o il messaggio] a lui, oppure la mandavo al fratello, ma sempre a riguardo di soldi, di denaro o di vestiario, abbigliamento, sostenimento alla famiglia, non di altro” e in virtù dei vecchi rapporti di amicizia, perché “eravamo stati coimputati, cioè non avevo più altre persone cui rivolgermi”. Quando poi nacque il clan “SPARACIO”, l’imputato “era vicino a suo fratello, ma non…, cioè aveva un’attività diciamo…., cioè le sue attività se le faceva per conto proprio, non era, diciamo, affiliato al fratello”, “lui non si interessava dell’associazione, aveva due, tre persone per i fatti suoi e svolgeva attività illecite per i fatti suoi”; egli, in particolare, sapeva che SPARACIO Rosario , NUNNARI Gioacchino  e IRRERA, detto “pessica” “facevano usura e estorsioni, ma non so indicare fatti specifici”.

CARIOLO Antonio  (vedi udienza del 1-7-1996), alla domanda rivolta a conoscere chi fossero le persone alle quali SPARACIO Luigi spartiva la droga acquistata a Palermo per conto del gruppo ed incaricate dello spaccio, ha affermato “li dava a me, però li dava anche ad latri affiliati, però non in mia presenza, e anche al di lui fratello SPARACIO Rosario ”.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 7-10-1996) ha ribadito, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, il contenuto di sua dichiarazioni rese il 28-1-1994, nelle quali aveva affermato che “SPARACIO Rosario  è mio fratello e non posso dire che faceva parte del gruppo”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che “non ho mai usufruito di mio fratello per fatti delittuosi, mio fratello non ha mai fatto omicidi, non ha mai…, in sostanza era mio fratello”.

MANCUSO Giorgio  (vedi udienza del 24-6-1996) ha affermato di sapere che SPARACIO Luigi  “aveva interessi di usura nell’ambiente cittadino”, ma “io di preciso non so niente”. Coloro, poi, che si occupavano specificamente dell’usura erano “il fratello [SPARACIO Rosario ] e Gianni VITALE”. Il collaboratore ha riferito di aver saputo ciò “perché una volta […] il proprietario del bar Rose Rosse aveva bisogno di un prestito e si rivolse a CUNSOLO Vittorio. Il CUNSOLO Vittorio entrò in amicizia con questo e questo gli disse che […] aveva delle cambiali di una certa signora che aveva una pasticceria. […] Il CUNSOLO andò là a chiedere questi soldi e dopo un paio di giorni mi chiamò il fratello di SPARACIO, Rosario, insieme a Tommaso NUNNARI e mi chiesero cortesemente se potevo aiutare questa signora che era una loro debitrice”.

FERRARA Sebastiano  (vedi udienza del 16-9-1996) ha affermato che SPARACIO Rosario , fratello del capo SPARACIO Luigi , faceva parte del sodalizio da quest’ultimo diretto.

Vanno, infine, ricordate le dichiarazioni rese al G.I.P. il 28-5-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza del 6-11-1996) da NUNNARI Gioacchino , il quale ha negato gli addebiti, mentre ha ammesso di conoscere SPARACIO Luigi  con cui “ho sempre avuto rapporti di conoscenza e amicizia normali ed ha, quindi, affermato che “dei miei coimputati conosco, oltre allo SPARACIO, INSANA Romualdo , LICCIARDELLO Antonino , SETTINERI Vincenza , suocera dello SPARACIO, SPARACIO Rosario , TAVILLA Nicola , VITALE Giovanni  e ZIMBARO Placido ”.

L’imputato SPARACIO Rosario  non si è sottoposto all’esame ed è stato acquisito, su richiesta del Pubblico Ministero, il verbale delle sue dichiarazioni rese al G.I.P. il 31-7-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza dibattimentale dell’8-11-1996). In quella sede lo SPARACIO ha negato gli addebiti; ha, quindi, riferito di non sapere se il fratello Luigi fosse a capo di un’organizzazione criminosa, circostanza che a lui personalmente non risultava, ed ha, infine, sottolineato di lavorare come rappresentante di commercio e di non avere mai compiuto attività criminose. L’imputato, nel sostenere l’infondatezza delle accuse, ha, inoltre, evidenziato di non avere precedenti per stupefacenti né pendenze per usura.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, è stata raggiunta piena prova della colpevolezza di SPARACIO Rosario  e della fondatezza dell’accusa avanzata nei suoi confronti di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”. E’ certo che l’imputato è da moltissimo tempo inserito nella criminalità organizzata messinese, come attestano i suoi numerosi precedenti penali, anche se piuttosto risalenti nel tempo, e fece parte, anche nell’ambito del clan “COSTA”, di quel gruppo criminoso che riconosceva nel fratello Luigi, di ben maggiore caratura delinquenziale rispetto a lui, il proprio capo. L’imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, fu, invero, assolto, per mancanza di “prova certa”, con sentenza della Corte di Appello di Messina emessa il 23-4-1990, nel processo “dei 290”, ove era stato accusato, sulla base delle dichiarazioni di INSOLITO Giuseppe, IANNELLI Rosario e PECORELLA Bruno, del reato di associazione per delinquere per aver fatto parte della famiglia “COSTA”. Ritiene, tuttavia, questa Corte che, alla luce del contributo probatorio fornito oggi dai collaboratori di giustizia, di cui non disponevano i giudici che hanno esaminato la posizione dello SPARACIO nel suddetto procedimento, si possa agevolmente e sicuramente giungere, ai soli fini, evidentemente, di un accertamento della responsabilità dell’imputato nei delitti associativi in esame e fermo restando l’effetto preclusivo del giudicato formatosi in ordine alla sua partecipazione al clan “COSTA”, a conclusioni diverse da quelle raggiunte nella citata sentenza. Alle accuse formulate in primo luogo dall’INSOLITO, rimaste allora prive di adeguato riscontro, si sono, invero, aggiunte ora quelle del collaboratore di giustizia VITALE Giovanni , il quale ha descritto le attività criminose di quell’articolazione interna del clan “COSTA” che era capeggiata da SPARACIO Luigi  e nella quale SPARACIO Rosario  aveva un ruolo di indubbio rilievo, come viene attestato chiaramente non solo dalla essenziale funzione che svolgeva nel mantenere i rapporti con gli altri affiliati detenuti (il sostentamento alla famiglia che veniva assicurato al VITALE, anche per il tramite di SPARACIO Rosario , non può, infatti, trovare spiegazione unicamente nel rapporto di amicizia esistente tra i due, ed appare, viceversa, tipica espressione di solidarietà criminale), ma anche dalla vicenda relativa alla estorsione alla SUD CAR, che era rimasta per molti versi oscura quando venne esaminata nel procedimento “dei 290” (venne rilevato, infatti, che il concorrente dello SPARACIO in tale azione delittuosa, VITALE Giovanni  era in quel procedimento imputato di appartenenza al clan “INGEMI”, sicché detta azione delittuosa non poteva essere attribuita con certezza al clan “COSTA”), ma che, a seguito delle parole del VITALE al dibattimento del presente processo, emerge chiaramente come espressione degli interessi illeciti del suddetto gruppo. E’ verosimile, peraltro, ritenere che si tratti dello stesso sodalizio delinquenziale del quale ha parlato anche SPARACIO Luigi  e sul quale ci si è soffermati quando si è esaminata l’estorsione ai danni di GIUTTARI Placido, titolare del negozio di abbigliamento “MUSCHIO E MIELE” (vedi capo “53” a pag. 1951 e segg.), e l’omicidio di CACIOTTO Giuseppe (vedi capi “15” e “16” a pag. 890 e segg.).

Le accuse avanzate da SANTACATERINA Umberto e da MARCHESE Mario , che hanno indicato l’imputato come un affiliato al clan diretto da SPARACIO Luigi , nato, come altri sodalizi, dalle ceneri del clan “COSTA” nel marzo 1987, appaiono, allora, pienamente attendibili non solo perché provenienti da soggetti sufficientemente affidabili, ma anche perché del tutto verosimili. L’elevata credibilità dei due collaboratori suindicati discende, anzitutto, come si è già osservato più volte, dalla circostanza che essi furono i primi a svelare le attività e l’organigramma dei sodalizi criminosi messinesi, sicché appare molto remoto il pericolo che le loro accuse abbiano contenuto calunnioso o siano il frutto di influenze o condizionamenti di vario genere. Non sono state, d’altronde, evidenziate circostanze tali da porre in dubbio l’affidabilità del SANTACATERINA e del MARCHESE con specifico riferimento a SPARACIO Rosario , ma anzi va evidenziato che la lunga militanza criminale del MARCHESE a fianco dello SPARACIO, anche nel periodo in cui entrambi agivano all’interno del clan “COSTA”, secondo quanto si è visto a proposito dell’estorsione ai danni di GIUTTARI Placido, attribuisce alle accuse del suddetto collaboratore una peculiare elevatissima attendibilità. Esse appaiono, poi, coerenti con la personalità e la storia criminale dell’imputato, in quanto è molto probabile che, nel marzo 1987, lo SPARACIO, quando diede vita ad un proprio clan, si sia circondato di quegli uomini che erano a lui più vicini, anche in relazione allo strettissimo rapporto di parentela, e che gli erano stati a fianco nella precedente esperienza associativa, tra i quali vi era anche, come si è evidenziato, il fratello Rosario. Poco rileva, d’altronde, come ha rilevato lo stesso MARCHESE Mario , il quale ha più volte ribadito che SPARACIO Rosario  era associato al fratello”, il fatto che l’imputato “non era un affiliato che faceva dei reati”, ma era “vicino al fratello”, mentre gli altri gruppi in lotta con il clan “SPARACIO” non gli attribuivano un’importanza tale da farne un obiettivo di azioni di sangue. Ciò, in realtà, non dipendeva dalla mancanza di un legame di tipo associativo, ma, verosimilmente, era una conseguenza della più modesta levatura criminale di SPARACIO Rosario  e, soprattutto, del fatto che questi faceva parte di quella cerchia di persone (molte delle quali significativamente indicate da NUNNARI Gioacchino  come gli unici coimputati da lui conosciuti) le quali, proprio, per il rapporto più stretto con il capo, del quale avevano condiviso il percorso criminale sin dai primi anni ’80, avevano assunto in seno al gruppo una posizione diversa da quella degli altri affiliati e, in qualche modo, privilegiata, poiché non facevano parte del cosiddetto gruppo armato, ma partecipavano esclusivamente alle iniziative lucrative del sodalizio, perpetrando illeciti di più ridotta stigmatizzazione sociale, come, ad esempio, l’usura. Non vi è dubbio, d’altronde, che SPARACIO Rosario  perpetrasse l’usura perché ciò è stato concordemente riferito oltre che da SANTACATERINA Umberto, anche da VITALE Giovanni  e da PARATORE Vincenzo, i quali doveva essere certamente ben informati, in quanto il primo era legato all’imputato da lunghi rapporti di affinità criminale, mentre il secondo apparteneva al medesimo sodalizio del quale il collaboratore ha sostenuto che facesse parte anche lo SPARACIO. Particolarmente attendibili appaino, infine, anche le collimanti accuse di MANCUSO Giorgio , il quale, benché facesse parte di un diverso clan delinquenziale, ha riferito uno specifico episodio del tutto verosimile, che attribuisce alle sue parole una peculiare affidabilità e che acquistano rilievo anche sotto il diverso profilo dei rapporti che intratteneva SPARACIO Rosario , per la risoluzione di questioni malavitose, con uno dei capi degli altri clan cittadini. Già si è detto, d’altronde, quando si è esaminata l’associazione “SPARACIO” in generale, che l’usura costituiva uno dei settori di attività illecite più importanti del sodalizio. Si è allora rilevato che le notizie acquisite sul fenomeno usurario, piuttosto scarne, anche se provenienti da numerosi collaboratori, anche non appartenenti al clan “SPARACIO”, come SANTACATERINA Umberto e MANCUSO Giorgio , non consentono di descrivere un quadro complessivo sufficientemente accurato del fenomeno nella sua ampiezza, sia con riferimento alle vittime di usura, sia con riferimento ai soggetti appartenenti al clan “SPARACIO” direttamente coinvolti in tale attività. Può, comunque, ritenersi che la pratica dell’usura fosse molto diffusa tra gli affiliati a SPARACIO Luigi , come può evincersi sia dalle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto il quale ha affermato, riferendo tali sue conoscenze all’anno 1989, che (vedi udienza del 28-2-1994) sottoposti a usura da parte del clan “SPARACIO” “ce n’é tanti” ed ha indicato, a titolo esemplificativo, quali vittime di tale reato, RODILOSSO Massimo, CASARAMONA, titolare dell’omonimo bar, che “poi hanno ritirato”, AMANTE Orazio, nonché (vedi udienza del 4-2-1994) FERRO Nino, DIDINA Salvatore, titolare della pellicceria Iceberg, sia dalle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha affermato (vedi udienza del 9-1-1996), con espressione iperbolica ma efficace, che il clan “si occupava di usura al cento per cento. Tutti quanti ci occupavamo di usura. [...] L’usura era diventata un monopolio internazionale”, sia dalle dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore , il quale ha affermato (vedi udienza del 29-10-1996) che “quasi tutti” nel clan si occupavano di usura. Il giudizio che occorre effettuare in ordine al ruolo svolto in tale attività da SPARACIO Rosario  ed alla connessione esistente tra tale attività delittuosa e le iniziative illecite del clan “SPARACIO”, impone, nondimeno, di approfondire il più complesso tema dell’organizzazione dell’attività usuraria e delle sue tipiche forme di manifestazione nell’ambito del suddetto sodalizio. SANTACATERINA Umberto (vedi udienza del 4-2-1994) ha riferito che dell’usura si occupavano direttamente SPARACIO Luigi  ed altre persone particolarmente fidate, come il fratello SPARACIO Rosario , la suocera SETTINERI Vincenza  e VITALE Giovanni , sicché sembra da tali dichiarazioni che i fatti di usura, proprio per essere stati gestiti direttamente dal capo o da altre persone a lui molto vicine, fossero quasi affari suoi personali, non rientranti nell’attività del gruppo da lui diretto. Analoga impressione possono suscitare le dichiarazioni di quegli altri collaboratori i quali hanno affermato che gli affiliati dediti all’usura, pure diversi da quelli sopra indicati, svolgevano tale attività illecita privatamente, senza dovere dar conto di essa al clan. Così PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 9-1-1996) ha affermato che “uno dei più accaniti” a praticare l’usura era SPARACIO Luigi , il quale “aveva tanti soldi”, ma ha pure sostenuto che egli stesso, CAMBRIA Placido, FERRANTE Santi , TRISCHITTA Pietro  e “tanti altri facevano questo giro”, i cui utili venivano, però, divisi solo tra coloro che direttamente prestavano i loro soldi ad interessi usurari. Analogamente, CARIOLO Antonio  (vedi udienza del 1-7-1996) ha affermato che SPARACIO Luigi  personalmente, la suocera SETTINERI Vincenza  e, attraverso costoro, anche altre persone, come VITALE Giovanni , davano denaro ad usura, ma si trattava di “fatti personali suoi”. Probabilmente, però, solo ad una visione superficiale l’usura può apparire estranea agli interessi del clan, mentre un più attento esame delle dichiarazioni dei diversi collaboratori rivela come, viceversa, questa fosse una tipica attività del sodalizio criminoso in esame, sia perché serviva a finanziare il gruppo, sia perché veniva realizzata avvalendosi della capacità di intimidazione promanante dal clan. Non occorre qui soffermarsi sul primo aspetto dell’attività usuraria, essendo sufficiente rinviare a quanto si è detto in precedenza, mentre si deve solo evidenziare che non contrasta con le superiori conclusioni la circostanza che gli utili dell’attività usuraria svolta dai singoli affiliati non venivano riversati in una cassa comune, ma venivano acquisiti esclusivamente da coloro che, autonomamente, davano in prestito il loro denaro. Il silenzio serbato su tale punto dallo SPARACIO, il quale ha, anzi, ricordato che “l’usura la facevano anche per fatti suoi sia il GIORGIANNI Salvatore , sia il TRISCHITTA”, risulta, infatti, coerente con le affermazioni, sostanzialmente convergenti, rese su tale punto dagli altri collaboratori. Anche per quest’ultima attività, pur in mancanza di un diretto arricchimento dei vertici del clan come conseguenza del suo svolgimento da parte degli affiliati (a differenza di quanto si è visto, ad esempio, per l’attività di spaccio, caratterizzata pure da un’ampia autonomia operativa), non sembra, tuttavia, ragionevolmente sostenibile che i guadagni illeciti da essa tratti esulassero dai profitti del sodalizio. Va, in proposito, osservato che proprio l’appartenenza al gruppo criminoso offriva agli affiliati, almeno in qualche misura, una simile opportunità di guadagno, sia perché talvolta alcuni di loro venivano coinvolti nell’attività usuraria svolta da altri affiliati, come può evincersi dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi  (udienza del 15-10-1996: “tante volte TRISCHITTA mi ha mandato anche dei soldi per investirglieli a usura e io glieli ho investiti e i soldi glieli facevo ricavare a lui direttamente dell’usura”) e da quelle di PARATORE Vincenzo (udienza del 9-1-1996: “Santo FERANTE diciamo che l’ho inserito io, perché lui non sapeva niente; TRISCHITTA l’ho inserito pure io a dare soldi; anzi io davo i soldi per loro e poi, diciamo, i soldi, ecco, li dividevamo”), sia perché il clan offriva il proprio aiuto per far recuperare agli affiliati il capitale ed ottenere il pagamento degli interessi usurari, come si desume agevolmente dalle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo (udienza del 9-1-1996: “se qualcuno, per esempio, davo dieci milioni a qualcuno e quello non me li dava, se doveva intervenire, non so, SPARACIO, CAMBRIA, diciamo, ecco, interveniva tranquillamente”) e di CARIOLO Antonio  (udienza del 1-7-1996: “GIUD: lei ha detto che la SETTINERI praticava usura?; IMP: sistematicamente; [...] GIUD: lei sa come recuperava i crediti? [...] faceva cause, aveva alcuni avvocati di fiducia?; IMP: no niente di tutto questo; minacciava solamente le persone per rientrare in possesso degli esosi interessi; GIUD: e li minacciava come? direttamente?; IMP: o mandava qualcuno come VILLARI Antonino. Lo stesso VILLARI Antonino andava anche delle volte a minacciare le persone, praticamente per riscuotere questi crediti. Molti cedevano anche le loro attività”). Con riferimento a SPARACIO Rosario , non sono stati, invero, acquisiti precisi elementi di conoscenza per comprendere come l’imputato svolgesse l’usura, né chi fossero gli altri soggetti che lo coadiuvavano in tale attività, ma è sufficiente rilevare che già la semplice circostanza che questi fosse il fratello del potente capo di uno dei più importanti clan cittadini, gli consentiva di esercitare sulle vittime dell’usura una capacità di intimidazione strettamente funzionale al pagamento dei crediti usurari e che, senza dubbio, promanava dal sodalizio nella misura in cui il proprio stesso nome significava evocare il potere criminale del clan diretto dal fratello.

La circostanza, allora, che SPARACIO Rosario  fosse pienamente coinvolto nell’attività usuraria, che costituiva uno dei fondamentali scopi illeciti del sodalizio, evidenzia il suo ruolo essenziale nell’associazione, della quale sfruttava l’apparato organizzativo mafioso per il perseguimento dei propri fini criminosi e ciò costituisce un elemento indiziario di univoco significato in ordine al suo organico inserimento nel clan diretto dal fratello SPARACIO Luigi . Coerenti con tale conclusione sono, poi, le affermazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale ha, altresì, ricordato la partecipazione dell’imputato al traffico di droga perpetrato dal clan “SPARACIO”. Anche se la specifica accusa avanzata dal collaboratore, secondo cui SPARACIO Rosario  svolse le funzioni di corriere della droga, non è stata confermata da altri elementi di prova, non pare privo di rilievo il fatto che CARIOLO Antonio , personaggio di primo piano all’interso del clan “SPARACIO”, ha, comunque, affermato un coinvolgimento dell’imputato, ancorché di diverso tipo, nel traffico di droga del sodalizio. Allo stesso modo, l’episodio riferito da GIORGIANNI Salvatore , il quale ha ricordato che SPARACIO Rosario  si recava talvolta a fare visita ai latitanti del gruppo, anche solo per offrire con la propria presenza un sostegno morale (va rilevato che, in mancanza di particolari rapporti di amicizia con i latitanti, la presenza di SPARACIO Rosario poteva offrire a costoro un sostegno morale proprio perché questultimo era il fratello del capo e manifestava, in tal modo, la vicinanza e le attenzioni dello stesso SPARACIO Luigi ), appare chiaramente sintomatico dell’intreccio di interessi tra SPARACIO Rosario  ed il fratello Luigi, che può spiegarsi soltanto con l’esistenza di un legame di tipo associativo. A nulla rileva che GIORGIANNI Salvatore , dopo aver inserito SPARACIO Rosario  nell’elenco degli affiliati, abbia parlato di lui come di un “fiancheggiatore”. Non spetta, infatti, al testimone o al collaboratore di giustizia attribuire il corretto nomen juris alla fattispecie oggetto di accertamento, mentre non può esservi dubbio che il tipo di condotta illecita accertata, proprio in quanto essenziale per lo stesso perseguimento dello scopo sociale, rientri tra quelle caratterizzanti il cosiddetto concorso necessario nel reato. E’ stato, d’altronde, già osservato che le affermazioni di collaboratori di giustizia, secondo cui taluni imputati erano semplici “fiancheggiatori” del gruppo criminoso, non possono considerarsi, di per sé sole, decisive prove a discolpa, poiché vi sono dei comportamenti criminali che, pur essendo perfettamente corrispondenti al paradigma normativo che descrive la condotta di partecipazione (o di promozione, organizzazione e direzione) all’associazione, sfuggono, tuttavia, allo stereotipo dell’associato e raramente incorrono nella stigmatizzazione della condizione di devianza. E’ possibile, pertanto, che la percezione della condizione di associato da parte dei vari dichiaranti si discosti in misura rilevante dalla fattispecie legale a seconda che si riferisca a soggetti facenti parte della struttura “militare” del gruppo, incaricati di compiere azioni di sangue o, comunque, preposti al compimento di attività tradizionalmente illecite, ovvero si riferisca a soggetti tendenzialmente incaricati di curare l’aspetto finanziario del gruppo o che erano dediti, nell’ambito del sodalizio, ad attività illecite scarsamente stigmatizzanti (come, ad esempio, le attività illecite perpetrate nel settore dell’usura o del gioco d’azzardo) o ad attività che, comunque, sfuggivano allo stereotipo dell’associato. Nessun valore può, infine, attribuirsi alla discolpa proveniente da SPARACIO Luigi  le cui dichiarazioni appaiono fin troppo scopertamente finalizzate ad escludere la responsabilità del proprio congiunto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si può, pertanto concludere che è stata raggiunta prova certa dell’affiliazione dell’imputato al clan “SPARACIO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di SPARACIO Rosario  per entrambi i reati associativi a lui contestati. Quanto al tempus commissi delicti vanno richiamate le considerazioni svolte quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale e si è affermato che questa nacque solo nel marzo del 1987 in concomitanza con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali SPARACIO Luigi , e l’esautoramento del COSTA da parte di CAVO’ Domenico. E’ pertanto solo dal marzo del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputato per i suindicati reati associativi, mentre, per il periodo antecedente, essendovi elementi per potere affermare che la condotta contestata allo SPARACIO, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

Sussiste, infine, la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con la citata sentenza della Corte di Appello di Messina del 14-12-1984, irrevocabile il 28-5-1985, che ha condannato lo SPARACIO per il reato di tentata estorsione.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.