2.3.5.117. Squadrito Pietro
SQUADRITO Pietro è accusato di avere partecipato all’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato penale in atti risultano a suo carico precedenti penali per rapina, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ricettazione, minaccia a pubblico ufficiale, contravvenzione a foglio di via obbligatorio. In un solo caso, tuttavia, l’accertamento giurisdizionale ha avuto ad oggetto un fatto commesso durante il periodo nel quale viene contestata allo SQUADRITO di essere stato affiliato al clan “GALLI”. La sentenza della Corte di Appello di Messina emessa il 22-3-1989 ha, infatti, condannato lo SQUADRITO per una rapina commessa in concorso con un minorenne ai danni di tale GABERSCHEK Enrico in data 28-6-1988.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che SQUADRITO Pietro fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 19-5-1987 al 20-10-1987, nonché dal 28-6-1988 al 26-12-1990 e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento lo SQUADRITO è chiamato a rispondere, oltre che due reati associativi, dell’omicidio di ARRIGO Salvatore avvenuto il 7 marzo 1987 (vedi capi “70” e “71” della rubrica a pag. 1170 e segg.), reato dal quale è stato, però, assolto.
Come si è visto esaminando il reato associativo in generale, è stato acquisito l’album fotografico relativo al matrimonio di VITI Massimo con la sorella di PIMPO Salvatore, celebrato il 28-10-1987 (vedi documenti acquisiti ai n. 139, allegato 4 bis, e 140 dell’ordinanza del 19 luglio 1997, attestanti la data del suindicato matrimonio, ed il fascicolo fotografico sopra menzionato, al n. 153 dei documenti acquisiti con la citata ordinanza), dal quale risulta la partecipazione di SQUADRITO Pietro e di numerosi personaggi di spicco della criminalità organizzata messinese, quali MULE’ Giuseppe , al cui tavolo l’imputato era seduto, PIMPO Salvatore, GALLI Luigi , CAVO’ Domenico, SPARACIO Luigi , i fratelli RIZZO, CIRAOLO Claudio , CALIO’ Antonino, ROMEO Carmelo e molti altri. I rapporti di frequentazione tra lo SQUADRITO e MULE’ Giuseppe , che paiono potersi evincere dalle foto del matrimonio di VITI Massimo, sono stati, poi, confermati mediante gli accertamenti compiuti dalle forze dell’ordine. In particolare, il maresciallo LAISA Angelo ha riferito di avere controllato in data 16-2-1988, nei pressi del torrente Giostra, MULE’ Giuseppe , FRANCHINA Letterio e SQUADRITO Pietro .
SANTACATERINA Umberto ha confermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994), a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, il contenuto di precedenti dichiarazioni resi agli inquirenti, nelle quali aveva affermato che SQUADRITO Pietro faceva parte del clan capeggiato da GALLI Luigi ed ha aggiunto che era soprannominato “pizza veloce” e che era cognato di COTUGNO Giovanni , altro esponente di detto clan. All’interno del sodalizio si occupava di “omicidi e droga” e, quanto agli omicidi, si era reso responsabile dell’uccisione di SQUADRITO Pietro . In sede di controesame il collaboratore ha specificato (vedi udienza del 4-3-1994) che egli aveva conosciuto personalmente lo SQUADRITO sia in carcere, nel 1987, che fuori dal carcere, anche se l’imputato non gli riferì mai nulla di particolare.
MARCHESE Mario
ha dichiarato (vedi udienza del 23-9-1996) che SQUADRITO
Pietro
“essendo cognato di COTUGNO, […] che È vicino a GALLI,
era vicino a GALLI, però era vicino pure a PIMPO. Quando l’hanno arrestato
poi lui, non lo so, è successo lì dei casini con loro e è passato con me; è
stato un periodo di tempo pure in cella assieme a me, uno o due anni addirittura”.
Il collaboratore ha, poi, aggiunto (vedi udienza del 2-10-1996) che nel
1987, quando fu arrestato, SQUADRITO Pietro
era
associato “con quelli che erano fuori, che allora c’era sempre, ripeto, il
CAVO’, il GALLI, e faceva più parte a GALLI”; successivamente “quando
eravamo dentro era vicino a me, vicinissimo, lui diceva che apparteneva a me,
[…] era in cella con me lui. […] Fino a che io sono uscito lui si faceva
vedere, poi se n’è uscito, […] non avevamo niente a che vedere, […] è
passato con GALLI, diciamo, di nuovo”.
RIZZO Rosario ha inserito (vedi udienza del 4-6-1996) SQUADRITO Pietro nel novero degli affiliati a GALLI Luigi.
PAGANO Antonino
(vedi udienza del 5-11-1996) ha saputo solo dire che lo
SQUADRITO si rese responsabile dell’omicidio di ARRIGO’.
CROCE Pietro (vedi udienza del 5-11-1996) ha indicato SQUADRITO Pietro nell’elenco degli affiliati al clan “GALLI”.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha affermato di aver conosciuto SQUADRITO Pietro , appartenente al gruppo diretto da GALLI Luigi , in carcere, ma l’unico fatto delittuoso attribuibile all’imputato ed a sua conoscenza era l’omicidio di ARRIGO’.
GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 28-10-1996) ha affermato che SQUADRITO Pietro , soprannominato “pizza veloce”, faceva parte del clan “GALLI” e sul suo conto “so dell’omicidio di ARRIGO’”.
SPARACIO Luigi ha confermato (vedi udienza dell’8-10-1996), a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, il contenuto delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 7-3-1994, nelle quali aveva affermato che SQUADRITO Pietro faceva parte del clan “GALLI”, anche se ha poi specificato (vedi udienza del 15-10-1996) che egli non aveva mai commesso reati insieme a SQUADRITO Pietro , né aveva mai visto quest’ultimo commetterne.
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) ha confermato, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, il contenuto delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 1-10-1993, nelle quali aveva affermato che SQUADRITO Pietro , soprannominato “pizza veloce”, faceva parte del clan “GALLI”, ed ha aggiunto che questi era cugino di PASTURA Pietro, personaggio che egli aveva fatto ammazzare. Il collaboratore ha, infine, specificato (vedi udienza del 9-4-1996) che egli non aveva mai commesso reati insieme a SQUADRITO Pietro , né aveva mai visto quest’ultimo commetterne.
Non vengono, infine, riportate le ulteriori informazioni fornite sul conto dell’imputato dai diversi collaboratori in relazione all’accusa mossa nei suoi confronti e ritenuta da questa Corte non adeguatamente provata, di aver eseguito l’omicidio di ARRIGO Salvatore, in quanto appare sufficiente rinviare a quanto si è detto in occasione della trattazione di tale episodio delittuoso, nel quale si è evidenziato da più parti un legame dello SQUADRITO con PIMPO Salvatore (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, di GIORGIANNI Salvatore e di MARCHESE Mario ) e con MULE’ Giuseppe (vedi dichiarazioni di MARCHESE Mario , di ROMEO Carmelo e di PAGANO Antonino ).
L’imputato SQUADRITO Pietro
non si è sottoposto all’esame dibattimentale e, su
richiesta del Pubblico Ministero, è stato acquisito il verbale delle sue
dichiarazioni al G.I.P. del 13-5-1993 (tale documento trovasi allegato al
verbale dell’udienza del 18-11-1996). In quella sede lo SQUADRITO si è
protestato innocente dei reati contestatigli ed ha sottolineato di
non conoscere il SANTACATERINA, “mentre conosco il MARCHESE. Delle altre
persone che risultano coindagate con me nel reato di associazione conosco il
GALLI, che ho conosciuto in carcere; COTUGNO che è mio cognato; MANCUSO
Antonino
che
ho conosciuto mentre ero in libertà; MAROTTA Gaetano
; i fratelli MAURO; il MICALIZZI che è
suocero di mio cognato; il PAPALE; non conosco, invece, gli altri”.
Ritiene questa Corte che gli elementi probatori suesposti conducono con sufficiente sicurezza all’affermazione che SQUADRITO Pietro fece parte del clan “GALLI”, al cui interno fu, verosimilmente, vicino a PIMPO Salvatore, più ancora che a GALLI Luigi , nonostante il rapporto di affinità con COTUGNO Giovanni , esponente di primo piano dell’articolazione del clan facente capo direttamente al GALLI. Come si è visto, infatti, quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale, PIMPO Salvatore era stato un esponente di primo piano del clan “CARIOLO”, ma quando venne meno la contrapposizione che aveva caratterizzato per molti anni i rapporti tra detto sodalizio e la famiglia “COSTA”, si avvicinò a GALLI Luigi , pure lui della zona di Giostra e, dopo la disgregazione della famiglia “COSTA”, nel marzo 1987, diede vita insieme a quest’ultimo ad un sodalizio unitario, denominato in questa sentenza, per comodità espositiva e seguendo le parole di molti collaboratori, clan “GALLI”. Si sono, invero, già esaminati i rapporti che vi erano tra i due gruppi che componevano il clan “GALLI”, quello diretto da PIMPO Salvatore e quello diretto da GALLI Luigi , sicché non occorre qui ripetere ciò che i collaboratori di giustizia hanno riferito su tale questione, ma è sufficiente richiamare le conclusioni cui si è giunti, e ribadire che detti gruppi realizzarono una completa integrazione, finendo col diventare semplici articolazioni interne di un’unica associazione. Le accuse del SANTACATERINA, il quale ha affermato che l’imputato faceva parte del clan “GALLI”, appaiono, infatti, ancorché piuttosto stringate e prive di elementi di dettaglio idonei a qualificare la condotta illecita, sufficientemente attendibili, poiché provenienti da un soggetto profondamente inserito nella realtà criminosa messinese, anche se appartenente ad un clan diverso da quello al quale si assume che abbia aderito l’imputato, mentre appare piuttosto remoto il pericolo che le sue dichiarazioni, costanti nel tempo, abbiano contenuto calunnioso o siano il frutto di influenze o condizionamenti di vario genere, tenuto conto che il SANTACATERINA ha svelato per primo le attività e l’organigramma dei sodalizi criminosi messinesi. Esse hanno, poi, trovato formidabile riscontro sia in accertamenti di natura obiettiva, sia nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. Quanto ai primi va rilevato che lo SQUADRITO, secondo quanto può desumersi dalle foto del matrimonio di VITI Massimo e dalla deposizione suesposta del maresciallo LAISA, frequentava, tra la fine dell’anno 1987 e l’inizio dell’anno 1988, MULE’ Giuseppe , il quale, a sua volta, era a quel tempo un fedele componente del gruppo di PIMPO Salvatore, come si è potuto vedere più ampiamente quando si è esaminata la posizione di quest’ultimo imputato. Orbene, tali frequentazioni appaiono difficilmente giustificabili al di fuori di comuni interessi malavitosi e costituiscono inequivocabile riscontro non solo alle parole del SANTACATERINA, che ha genericamente parlato di un’adesione dello SQUADRITO al clan “GALLI”, ma anche alle dichiarazioni di quei collaboratori, i quali, nel narrare la vicenda relativa all’omicidio di ARRIGO Salvatore, hanno sostenuto, come si è visto, l’esistenza di una stretta cooperazione criminale tra lo SQUADRITO ed il MULE’, così formulando un’accusa che non viene certamente infirmata dalla circostanza che il primo non sia stato ritenuto responsabile del suddetto omicidio. Le dichiarazioni del SANTACATERINA hanno, poi, trovato piena conferma nelle affermazioni di MARCHESE Mario , che appaiono ancora più interessanti ed affidabili di quelle del SANTACATERINA. Il MARCHESE conosceva, infatti, molto bene lo SQUADRITO, tanto che divise con lui la cella in carcere per lungo tempo, ed era, così come PIMPO Salvatore, molto vicino a CAVO’ Domenico, nel periodo in cui l’imputato sarebbe stato, secondo le sue parole, un affiliato al clan “GALLI”. E’, allora, del tutto verosimile che il collaboratore sapesse molto bene quale fosse la collocazione criminale dello SQUADRITO, mentre non sono state evidenziate circostanze che possano pregiudicare la genuinità delle accuse. Il MARCHESE, ha, inoltre, precisato, così confermando quanto fossero approfondite le sue conoscenze, che lo SQUADRITO si allontanò, per motivi non meglio precisati, dal clan “GALLI” dopo il suo arresto avvenuto nel giugno 1988, quando l’imputato decise di andare nella medesima cella del MARCHESE, così compiendo un gesto di sicura rilevanza simbolica, specie se si considera che avvenne in un momento, subito dopo la morte di CAVO’ Domenico, in cui il MARCHESE pativa una situazione di isolamento sia dentro che fuori dal carcere. Il collaboratore ha, poi, sottolineato il legame di natura familiare esistente tra lo SQUADRITO e COTUGNO Giovanni ed anche tale elemento, a prescindere dalle affermazioni del MARCHESE, appare un significativo indizio dell’esistenza dell’asserito rapporto di affiliazione, poiché, come si è rilevato più volte, i legami interpersonali fondati su rapporti di tal genere possedevano quella solidità che era essenziale per la vita stessa di organismi delinquenziali del tipo di quello in esame e consentivano, pertanto, al singolo un più facile accesso al sodalizio, come è attestato dal fatto che numerosi affiliati erano tra loro parenti.
Le accuse dei due collaboratori sopra menzionati, concordanti tra loro e confermate da elementi esterni di riscontro, possono considerarsi, ad avviso di questa Corte, sufficienti per ritenere adeguatamente provata la colpevolezza dell’imputato, ma sono state ulteriormente corroborate dalle dichiarazioni, in verità piuttosto stringate, di numerosi altri collaboratori, alcuni dei quali, come RIZZO Rosario e PAGANO Antonino , di precipua affidabilità, poiché si trattava di soggetti appartenenti al medesimo gruppo di delinquenza organizzata diretto dal PIMPO. Parimenti rilevanti appaiono, comunque, le analoghe accuse provenienti da SPARACIO Luigi , che fu, come si è visto, molto vicino al PIMPO sia nel periodo in cui entrambi facevano parte di quel sistema composito di organizzazioni minori del quale CAVO’ Domenico aveva assunto la guida, sia successivamente, fino alla uccisione di CAMBRIA Placido. Sono, infine, da menzionare le dichiarazioni di LA TORRE Guido e di GIORGIANNI Salvatore che furono a lungo, come si è visto più volte in precedenza, molto vicini a PIMPO Salvatore e che dovevano certamente essere molto ben informato su chi fossero i soggetti affiliati a quest’ultimo. Le dichiarazioni dei suindicati collaboratori, omogenee e perfettamente collimanti tra loro, forniscono, pertanto, indiscutibile conferma a quelle dei primi due collaboratori, formando così, un quadro probatorio coerente e persuasivo. Va, infine, evidenziato che lo SQUADRITO è stato condannato, con la sopra citata sentenza della Corte di Appello di Messina emessa il 22-3-1989, per una rapina che, per le modalità esecutive, può difficilmente ritenersi espressione delle iniziative illecite del clan. Nondimeno, va ribadito che il mancato accertamento di specifiche attività delittuose compiuta dallo SQUADRITO nell’ambito del clan “GALLI”, non osta all’affermazione della sua responsabilità per il reato associativo, poiché ciò può dipendere unicamente dall’inefficienza degli strumenti di repressione penale e, comunque, il contributo del singolo alla vita dell’associazione può realizzarsi, secondo quanto si è detto quando si sono esaminati gli elementi costitutivi del reato associativo, nei modi più vari, anche attraverso il compimento di attività non propriamente illecite (tale è, di regola, il contributo offerto dal singolo all’interno della struttura carceraria), e persino attraverso la mera disponibilità a porsi al servizio dell’associazione per la perpetrazione di future condotte illecite.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta piena prova della partecipazione dell’imputato al clan “GALLI”, sodalizio che si può qualificare ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità dello SQUADRITO solo per il primo di detti reati, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste. Quanto al tempus commissi delicti vanno richiamate le considerazioni svolte quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale e si è affermato che questa nacque solo nel marzo del 1987 in concomitanza con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali il PIMPO (come si è visto uno dei capi del clan “GALLI – PIMPO”), e l’esautoramento del COSTA da parte di CAVO’ Domenico. La prova dell’esistenza di un rapporto associativo può, inoltre, ritenersi raggiunta solo fino al giugno 1988, poiché per il periodo successivo MARCHESE Mario, che costituisce la fondamentale fonte di accusa, ha chiaramente affermato che lo SQUADRITO si allontanò, almeno temporaneamente, dal clan “GALLI” e si avvicinò allo stesso MARCHESE. E’ pertanto solo dal marzo del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputato per il reato associativo, mentre il termine finale va individuato nel giugno 1988. Per il periodo successivo, essendovi elementi, sulla base delle parole del MARCHESE, per potere affermare che la condotta contestata allo SQUADRITO, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.