2.3.5.118.  Tamburella Rosario

TAMBURELLA Rosario  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA”, contestata ai capi “99” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “100” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico tre soli precedenti penali, uno per furto, uno per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ex art. 650 c.p., ed uno per detenzione e porto illegali di armi, ma in nessun caso l’accertamento giurisdizionale ha riguardato una condotta delittuosa perpetrata nel periodo che viene in considerazione per il reato associativo.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che TAMBURELLA Rosario  non fu mai stato detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 15-2-1994) ha elencato TAMBURELLA Rosario  tra gli affiliati al clan “FERRARA”. Su domanda, poi, del Pubblico Ministero se egli conoscesse l’imputato, il collaboratore ha risposto positivamente, affermando di averlo conosciuto fuori dal carcere. In sede di controesame ha, tuttavia, precisato (vedi udienza del 3-3-1994) di avere frequentato “poco” l’imputato, il quale si dedicava alle estorsioni o alle rapine “che facevano” quelli del clan “FERRARA”.

FERRARA Sebastiano  (vedi udienza del 16-9-1996) ha affermato che “TAMBURELLA è stato uno che è stato aggregato a noi dal ’90 in poi”, “dal ’90 in poi TAMBURELLA rientra anche lui nel mio gruppo”. Il collaboratore ha, inoltre, ricordato la partecipazione del TAMBURELLA ad un’estorsione perpetrata nel 1991 ai danni di LEONE Giuseppe.

FERRARA Carmelo (vedi udienza dell’8-5-1996) ha inserito TAMBURELLA Rosario  nel novero dei soggetti appartenenti al clan diretto dal fratello FERRARA Sebastiano ed ha, quindi, riferito che questi si occupava di estorsioni e rapine. Quanto alle rapine, ne “ha fatto una nella Alfetta blindata ferendo il metronotte”; quanto alle estorsioni il collaboratore ha ricordato, anche se dubitativamente, la partecipazione dell’imputato a quella perpetrata ai danni di LEONE Giuseppe.

SANTORO Angelo  (vedi udienza del 22-10-1996) ha dichiarato che egli era vicino al FERRARA, nel senso che “quando lui mi chiedeva un favore io glielo facevo, […] solo di estorsioni e c’è qualche rapina” ma non faceva parte del suo gruppo, al quale aderì organicamente nel 1991. Ha, quindi, affermato che TAMBURELLA Rosario  era una delle altre persone vicine al FERRARA, ma non lo ha indicato tra coloro che erano associati al FERRARA già dal 1986, così implicitamente asserendo che anche il TAMBURELLA aderì al gruppo solo nel 1991.

ZOCCOLI Giuseppe  (vedi udienza del 22-10-1996) ha affermato, come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza, di essere stato per dieci anni dal 1978 al 1988 un tossicodipendente. Scarcerato nell’agosto 1988 (fu detenuto dal 21-3-1988 al 27-8-1988 - vedi tabulato D.A.P.), iniziò a frequentare FERRARA Sebastiano , che abitava nello stesso quartiere e che conosceva da moltissimi anni, trascorrendo con lui molte ore del giorno. Nell’ambito di questo rapporto di amicizia, nell’estate del 1989 lavorò per conto del FERRARA, insieme al cognato di questo, MAIMONE Pasquale , vendendo in fiera capi di abbigliamento in pelle, mentre solo successivamente, dopo il 1990, questo legame si trasformò in un vincolo malavitoso che lo portò a commettere insieme a lui dei reati. Egli non poteva, pertanto, riferire chi fossero “le persone che erano vicine al FERRARA” negli anni dal 1986 al 1988, mentre poteva solo dire chi fossero le persone che gravitavano attorno al FERRARA dai primi mesi del 1989, nessuno dei quali, però, imputati nel presente processo. Alla domanda, allora, se almeno conoscesse qualcuna delle persone indicate nell’ordinanza di custodia cautelare come facenti parte del clan “FERRARA”, il collaboratore ha risposto che pur “essendo coabitante del villaggio C.E.P., nel periodo ’86, ’87, ’88, non sapevo assolutamente dell’esistenza…, e anche ’89 devo dire, […] dell’esistenza di tale […] TAMBURELLA Rosario : addirittura questo credo di averlo conosciuto nel ‘90”.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di TAMBURELLA Rosario  di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA” non sia adeguatamente provata.

Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, oltre ad essere piuttosto generiche e di modesta attendibilità intrinseca, in quanto provenienti da un soggetto estraneo al clan “FERRARA” e che non risulta aver mai intrattenuto rapporti con tale sodalizio, sono molto generiche, specie sotto il profilo temporale dell’accusa. Il collaboratore ha affermato, infatti, di aver conosciuto l’imputato fuori dal carcere, ma, tenuto conto che il SANTACATERINA fu detenuto fino al marzo 1989, tale conoscenza dovette necessariamente risalire ad un’epoca successiva, verosimilmente posteriore anche rispetto ai limiti temporali dell’imputazione. Sia FERRARA Sebastiano , sia SANTORO Angelo , sia ZOCCOLI Giuseppe  hanno, poi, sostenuto che i legami del TAMBURELLA con il clan “FERRARA” ebbero inizio solo dal 1990 o dal 1991, così scagionando l’imputato. Certamente può sorgere il dubbio, in considerazione della scarsa affidabilità dei suindicati collaboratori, che essi abbiano voluto attenuare od escludere la responsabilità dell’imputato, ma non vi sono elementi per poter sostenere che essi abbiano detto il falso, mentre le dichiarazioni di FERRARA Carmelo non forniscono elementi idonei a fare chiarezza, superando ogni dubbio, sul momento nel quale l’imputato aderì al clan “FERRARA”, non essendo certamente sufficiente, per affermare la colpevolezza dell’imputato con riferimento al periodo di tempo fino all’anno 1989, il solo fatto che quest’ultimo collaboratore abbia indicato il suo nome, senza alcuna ulteriore specificazione, nell’elenco dei soggetti affiliati a detto clan dal 1986 al 1989.

Alla luce delle superiori considerazioni, l’accusa nei confronti di TAMBURELLA Rosario  di aver fatto parte del clan “FERRARA” nel periodo dal 1986 al 1989 non appare sufficientemente provata e l’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti per non aver commesso il fatto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., attesa la contraddittorietà delle fonti.