2.3.5.119.  Tavella Mario

TAVELLA Mario  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per i reati di lesioni personali, rapina, porto e detenzioni illegali di armi, oltraggio a pubblico ufficiale, ricettazione, ma nessuno di tali fati fu commesso nel periodo di tempo in cui si assume che l’imputato abbia fatto parte del clan “LEO”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che TAVELLA Mario  fu detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 3-12-1985 al 3-6-1988. In tale periodo fu destinato a diversi istituti di pena e, in particolare, fu rinchiuso nella Casa Circondariale di Messina dal 30-3-1987 al 12-4-1987, nonché dal 23-5-1987 al 3-6-1988.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha affermato che TAVELLA Mario  faceva parte del clan “LEO” ed era “figlioccio di LEO Giuseppe”. Si occupava di droga che gli forniva il LEO stesso e che poi l’imputato spacciava al rione Mangialupi. Il collaboratore ha aggiunto di avere visto il TAVELLA spacciare e di avere una volta assistito a casa di LEO Giuseppe alla consegna della droga.

LEO Giovanni  (vedi udienza del 24-7-1996) ha affermato che TAVELLA Mario  faceva parte del clan “LEO”.

VENTURA Salvatore  (vedi udienza del 29-5-1996) ha inserito TAVELLA Mario  nell’elenco degli affiliati al clan “LEO”.

COSTANTINO Giovanni  (vedi udienze del 2-5-1995) ha dichiarato che TAVELLA Mario  faceva parte del gruppo “LEO”.

SPARACIO Luigi  ha indicato (vedi udienza del 9-10-1996) TAVELLA Mario  nell’elenco degli affiliati al clan “LEO”.

GIORGIANNI Salvatore  ha elencato (vedi udienza del 25-10-1996) TAVELLA Mario  tra gli associati a LEO Giuseppe.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha confermato, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, il contenuto delle sue dichiarazioni agli inquirenti del 5-4-1994, nelle quali aveva affermato che TAVELLA Mario  faceva parte del clan “LEO”, ma ha chiarito di averlo conosciuto solo di nome.

CARIOLO Antonio  (vedi udienza del 1-7-1996) ha affermato che “all’epoca dei fatti” TAVELLA Mario  era affiliato al clan diretto da LEO Giuseppe.

PARATORE Vincenzo ha dichiarato (vedi udienza del 4-2-1996) che TAVELLA Mario  era figlioccio di LEO Giuseppe e “nell’anno 1982, mi sembra, ha ucciso […] BITTO Vincenzo”, secondo quanto era stato a lui raccontato da VENTURA Salvatore . Il collaboratore ha aggiunto che l’imputato si occupava di spaccio di sostanze stupefacenti e di estorsioni.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di TAVELLA Mario  di aver fatto parte del clan “LEO” è pienamente provata. Già si è osservato più volte che le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto relative a soggetti che si assumono appartenenti al clan “LEO”, sono dotate in genere di elevata attendibilità, poiché il collaboratore era soggetto non solo pienamente inserito nell’ambiente della criminalità organizzata cittadina, ma anche particolarmente legato a LEO Giuseppe, con il quale esistevano da moltissimo tempo stretti rapporti e del quale fu alcune volte autista. Il SANTACATERINA doveva, pertanto, essere ben informato sui soggetti affiliati al clan da quest’ultimo diretto, mentre non si ravvisano, nel caso di specie, elementi che possano pregiudicare la genuinità delle accuse, sia perché il SANTACATERINA è stato il primo a rivelare l’organigramma delle organizzazioni criminali messinesi e risulta, pertanto, remoto il pericolo che le sue dichiarazioni siano state influenzate o condizionate da fattori esterni, sia perché non sono state evidenziate ragioni di astio tra il collaboratore e l’imputato, tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose, sia perché non sembra, in considerazione del ruolo rivestito dal SANTACATERINA all’interno del clan “LEO” e nel gruppo di DI BLASI Domenico, cui si accostò dopo la morte del LEO, che egli sia mai stato un diretto partecipe delle strategie malavitose dell’uno o dell’altro gruppo, e non può, pertanto, ragionevolmente sospettarsi che le sue accuse rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale. Le dichiarazioni del SANTACATERINA non si limitano, poi, ad indicare l’imputato quale affiliato al clan “LEO”, ma forniscono elementi di conoscenza che corroborano tale affermazione. Il collaboratore ha, infatti, affermato che il TAVELLA era “figlioccio” di LEO Giuseppe e tale circostanza, confermata da PARATORE Vincenzo, è certamente sintomatica dell’esistenza tra i due di legami criminali, poiché, come si è rilevato più volte, i rapporti di “comparaggio”, tendendo in certi ambienti a rinsaldare i legami interpersonali, appaiono funzionali alla vita dell’associazione, contribuendo ad assicurare la necessaria coesione all’interno degli organismi delinquenziali in esame. Il SANTACATERINA ha, inoltre, affermato che il TAVELLA spacciava droga che gli veniva fornita direttamente da LEO Giuseppe ed anche tale circostanza che ha trovato corrispondenza nelle collimanti dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, costituisce un elemento indiziario di indiscutibile rilievo ai fini della prova del rapporto associativo, poiché è evidente, nonostante la stringatezza del racconto del SANTACATERINA, che l’attività di spaccio realizzato dal TAVELLA in stretta connessione con lo stesso capo del sodalizio criminoso era funzionale al perseguimento degli scopi illeciti dell’associazione nel traffico di stupefacenti, costituendo il mezzo più diretto attraverso il quale la droga procacciata dal gruppo perveniva al mercato dei consumatori e realizzando quel tramite tra fornitore ed utente finale che è essenziale per l’esistenza stessa del traffico di stupefacenti.

Le accuse del SANTACATERINA che rivestono, per quello che si è detto, un’elevatissima attendibilità, hanno trovato, poi, chiaro riscontro nelle collimanti accuse provenienti da altri collaboratori, tutte convergenti verso l’affermazione di responsabilità dell’imputato. Vanno segnalate, soprattutto, quelle di LEO Giovani, quelle di VENTURA Salvatore  e quelle di COSTANTINO Giovanni , le cui dichiarazioni, pur non contenendo alcun elemento di dettaglio, appaiono sufficientemente affidabili, provenendo da esponenti di primo piano del sodalizio criminoso al quale si assume che sia stato affiliato il TAVELLA e, come tali, soggetti che dovevano conoscere molto bene chi fossero gli altri adepti e quali fossero le responsabilità dell’imputato.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta prova adeguata della partecipazione dell’imputato al clan “LEO” e dovendosi tale sodalizio qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, va affermata la responsabilità di TAVELLA Mario  per entrambi i reati associativi a lui contestati.

Sussiste, altresì, la contestata recidiva specifica infraquinquennale in relazione alle condanne subite dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 30-5-1980, irrevocabile l’11-11-1981 per i reati di rapina e detenzione e porto illegali di armi, nonché con sentenza della Corte di Appello di Messina del 25-6-1986, irrevocabile il 18-12-1986, per il reato di ricettazione.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.