2.3.5.11.  Calafiore Carmelo

CALAFIORE Carmelo  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risulta a suo carico un solo precedente penale, a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 30-9-1988 che ha condannato RIPINTO Giuseppe per i delitti di detenzione e porto di armi comuni e clandestine, nonché CALAFIORE Carmelo , INSANA Romualdo  e FOTI Mario, tutti soggetti ritenuti affiliati al MARCHESE o, comunque, a questo vicini (riguardo alla collocazione criminale dell’INSANA all’epoca dei fatti contestati in detta sentenza, vedi quello che si è detto in occasione dell’omicidio di MORGANA Natale, pag. 965 e segg., mentre riguardo ai rapporti tra FOTI Mario e MARCHESE Mario , vedi quello che si è detto a proposito del duplice omicidio BONSIGNORE e SPINA, pag. 1005 e segg. e a proposito dell’omicidio di CAVO’ Domenico, pag. 1240 e segg.) per un tentativo di estorsione compiuto in data 11 settembre 1987 ai danni di tale FIUMARA Giuseppe, titolare dell’Hotel Touring di Messina.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CALAFIORE Carmelo  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dall’11-9-1987 sino al 29-7-1990 e in tale periodo fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.

Nel presente procedimento è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro (capi “34” e “35”, fatto avvenuto l’8-10-1986, vedi pag. 1005 e segg.), dell’omicidio di GALEANI Gianfranco (capi “36” e “37”, fatto avvenuto il 14-12-1986, vedi pag. 1114 e segg.) ed ha riportato condanna per entrambi gli episodi delittuosi.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) ha elencato CALAFIORE Carmelo  tra coloro che facevano parte del clan “MARCHESE” ed ha affermato che questi si rese responsabile dei due omicidi dei quali è imputato nel presente processo.

MARCHESE Mario  ha affermato (vedi udienza del 20-9-1996) che CALAFIORE Carmelo  faceva parte della famiglia “COSTA”, ma era particolarmente vicino a lui tanto che era suo figlioccio. Il collaboratore lo ha, quindi, (vedi udienza del 23-9-1996) elencato tra coloro che facevano parte del suo gruppo quando questo era diretto da lui e da CAVO’ Domenico. Venendo, poi, a parlare specificamente dell’imputato, il MARCHESE ha dichiarato (vedi udienza del 1-10-1996) di aver conosciuto CALAFIORE Carmelo  in quei pochi mesi nei quali egli stette libero dopo le scarcerazioni del luglio 1986; in quel periodo “faceva parte a me, era pure un…, come si chiama nel gergo malavitoso, figlioccio”. Questi era un killer e “faceva coppia” con ROMEO Carmelo, tanto che “li chiamavano nell’ambiente “i due Carmeli””. Successivamente, il CALAFIORE, “da quando l’hanno arrestato fino alla fine, […] non c’è stato più, diciamo, in nessun gruppo, so che si era distaccato, si era sposato e se n’era andato definitivamente da Messina”.

ROMEO Carmelo  ha dichiarato (vedi udienza dell’11-6-1996) che CALAFIORE Carmelo  faceva parte insieme a lui del gruppo capeggiato da MARCHESE Mario  ed egli lo conobbe intorno alla metà del 1986 “tramite Romualdo INSANA”. Il collaboratore non ha specificato quale fosse la principale attività illecita svolta dal CALAFIORE all’interno del gruppo, ma lo ha accusato di entrambi gli omicidi dei quali è imputato nel presente processo ed ha affermato, altresì, che questi si interessò anche, insieme a INSANA Carmelo, dell’estorsione ai danni di IRRERA Orazio, titolare di una gioielleria sita in via Palermo (vedi a pag. 1917 e seg., capo “52”). Su domanda, poi del difensore dell’imputato, il collaboratore ha specificato (vedi udienza del 24-6-1996) di aver conosciuto il CALAFIORE “dopo un po’ di giorni” che aveva conosciuto Romualdo INSANA, a pazza Cairoli, e subito nacque sia con il primo che con il secondo “un rapporto stretto”. I due iniziarono a raccontargli gli affari illeciti che perpetravano e, in particolare, il CALAFIORE gli confidò che aveva fatto un tentato omicidio “in una traversa che esattamente lì c’è un negozio di BELLAMACINA”. Quando, successivamente, egli fu presentato al MARCHESE, furono Romualdo INSANA e Carmelo CALAFIORE a dire a quest’ultimo “che di me c’era da fidarsi”.

PARATORE Vincenzo ha riferito (vedi udienze del 16-1-1996 e del 4-2-1996) che CALAFIORE Carmelo  faceva parte del gruppo capeggiato da MARCHESE Mario  ed “era soprattutto un killer, poi si occupava di estorsioni”. Quanto ai fatti di sangue dei quali si sarebbe reso protagonista l’imputato, il collaboratore ha ricordato l’omicidio di BONSIGNORE Pietro, quello di GALEANI Gianfranco ed il ferimento di un giornalista dell’emittente televisiva locale RTP, Mino LICORDARI. Sempre in relazione al periodo nel quale il CALAFIORE fece parte di detto clan, il collaboratore ha, altresì riferito (vedi udienza del 10-4-1996) che l’imputato fu, insieme a ROMEO Carmelo , PIMPO Salvatore, AMANTE Natale e tanti altri, tra coloro che accompagnarono CAVO’ Domenico nell’incontro che egli ebbe con quest’ultimo dopo che era fallito l’attentato da lui perpetrato contro il CAVO’. Il PARATORE ha, infine, ricordato (vedi udienza del 9-4-1996) che quando egli venne arrestato (ciò si verificò, come risulta dai dati forniti dal D.A.P., il 10-11-1988), CALAFIORE Carmelo  era “uscito dal clan “MARCHESE”” e “aveva intenzione di sistemarsi onestamente, di andarsene a Siracusa con sua moglie e di rifarsi una nuova vita. […] Allora Carmelo CALAFIORE è diventato amico mio perché sapeva, giustamente, che solamente io potevo evitare di farlo ammazzare da CAMBRIA Placido”, una volta che, uscito fuori, non aveva più la protezione del clan di MARCHESE Mario, mentre era prevedibile che il CAMBRIA volesse vendicare la morte del BONSIGNORE, ucciso dal CALAFIORE. Egli ritenne, nondimeno, che le ragioni esposte dall’imputato fossero “una cosa giusta, perché Carmelo CALAFIORE di quel fatto là non ne aveva nessunissima colpa, perché era andato su incarico di MARCHESE Mario , per cui se qualcuno doveva essere ammazzato, doveva essere ammazzato MARCHESE Mario  e non Carmelo CALAFIORE”.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha elencato CALAFIORE Carmelo  tra gli affiliati al clan “MARCHESE”, anche se ha precisato di averlo conosciuto in un primo tempo solo “di nome”, mentre lo incontrò personalmente in carcere nel 1989.

VENTURA Salvatore  (vedi udienza del 29-5-1996) ha inserito il nome dell’imputato nell’elenco degli affiliati al gruppo diretto da MARCHESE Mario .

SPARACIO Luigi  ha affermato (vedi udienza dell’8-10-1996) che CALAFIORE Carmelo  “era un affiliato del clan di MARCHESE e […] per conto di loro ha fatto degli omicidi”, citando i due fatti di sangue dei quali è imputato nel presente processo. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 15-10-1996) di conoscere il CALAFIORE “da oltre quindici anni, da ragazzini” e che, quando egli seppe in carcere di quali imprese criminose si era reso protagonista, ne fu sorpreso. CALAFIORE Carmelo  e ROMEO Carmelo , infatti, “sono usciti fuori con MARCHESE, prima di MARCHESE non erano con nessuno. Successivamente, però, il CALAFIORE venne arrestato e un giorno, uscito in licenza dal carcere, “è venuto a trovarmi a casa mia e mi aveva detto che non voleva avere più a che fare con nessuno, che si era nauseato […] di queste situazioni, che si stava sposando con una ragazza di Siracusa e si voleva sistemare. Successivamente, in effetti, se n’è andato a Siracusa, sicché “il CALAFIORE ha avuto solo a che fare con MARCHESE e con me e CAVO’ quando noi siamo usciti, perché […] quando sono uscito io e il CAVO’ dal carcere, a marzo, tante persone che erano affiliate con MARCHESE dipendevano da me e CAVO’, […] si sono affiancate a noi”.

L’imputato CALAFIORE Carmelo  ha reso dichiarazioni spontanee all’udienza del 24-6-1996 con le quali ha affermato di aver già pagato con il carcere per il fatto di aver contravvenuto alle leggi e di non essersi reso responsabile di altri delitti. Durante la detenzione subita, comprese “che non era vita che faceva per me, così con buona volontà ho messo la testa a posto, facendo buona condotta e partecipando a tutte le attività sociali che il carcere ti può offrire. […] Dopo aver scontato fino all’ultimo giorno, ho deciso di sposarmi e farmi una famiglia e lavorare onestamente; […] mi sono trasferito a Siracusa per evitare di frequentare amici del passato”. L’imputato ha, quindi, evidenziato che se avesse fatto parte di un gruppo criminoso o avesse commesso dei fatti di sangue, non avrebbe potuto dare una svolta alla propria vita, “non perché gli altri non glielo permettono, ma perché se una persona commette dei reati di sangue, prima o poi gli amici o i parenti lo vendicano e l’unica soluzione per campare più a lungo è stare vicino alle persone del gruppo, per fare vedere agli altri che non si è mai soli”.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di CALAFIORE Carmelo  di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE” è pienamente provata, anche se solo per il periodo dal marzo 1987 all’11 settembre 1987. Si deve, infatti, premettere che la nascita di detto gruppo criminoso autonomo dalla famiglia “COSTA”, secondo quanto è stato evidenziato quando si è parlato del clan “MARCHESE” in generale, può farsi risalire solo al marzo 1987, nel periodo in cui CAVO’ Domenico ed altri esponenti della criminalità organizzata messinese ottennero la libertà per decorrenza dei termini di custodia preventiva nel maxiprocesso cosiddetto “dei 290”. Occorre, pertanto, valutare se le diverse accuse nei confronti dell’imputato si riferiscano non solo al periodo antecedente al marzo 1987, nel quale i collaboratori, parlando di un clan “MARCHESE”, hanno, in realtà, inteso indicare la struttura criminosa operante a Messina in quella particolare congiuntura nella quale, come si è visto, il MARCHESE, subito dopo le scarcerazioni del luglio 1986, divenne il responsabile esterno della famiglia “COSTA”, ma anche al periodo successivo, che è quello che qui interessa, nel quale il MARCHESE fu il capo, prima insieme a CAVO’ Domenico e, dopo la morte di quest’ultimo, da solo, di un gruppo autonomo, nato dalla disgregazione del clan “COSTA”. A tal proposito va, anzitutto, rilevato che i fatti di sangue ascritti al CALAFIORE ed oggetto di accertamento nel presente procedimento, l’omicidio di BONSIGNORE Pietro e l’omicidio di GALEANI Gianfranco, per i quali si è ritenuta la colpevolezza dell’imputato, sono senza dubbio riferibili alle attività illecite di quella struttura criminosa esistente anteriormente alla nascita dei diversi clan e, come tali, possono ritenersi sintomatici dell’avvenuta affiliazione del CALAFIORE al clan “COSTA”, negli ultimi scorci di vita di tale organizzazione criminale, ma non anche al clan “MARCHESE”. Non possono esservi dubbi, tuttavia, ad avviso di questa Corte, sul fatto che il CALAFIORE aderì, dopo la fine della famiglia “COSTA”, al clan “MARCHESE”. Le sintetiche ed equivoche accuse contenute nelle dichiarazioni del SANTACATERINA sono state, infatti, precisate e chiarite dalle dichiarazioni, ben più ampie e dettagliate, di MARCHESE Mario , capo del sodalizio criminoso cui si ritiene che l’imputato abbia aderito. Questi ha, anzitutto, ricordato e descritto gli ultimi scorci di vita della famiglia “COSTA”, quando egli già rivestiva in essa un ruolo preminente e conobbe in tale sua veste l’imputato che si accostò proprio in quel periodo alla criminalità organizzata messinese, divenendo in breve tempo un pericoloso killer ed un suo uomo di fiducia, tanto da meritarsi l’appellativo di “figlioccio”, che appare molto significativo, come si è già osservato più volte, dell’esistenza di un rapporto di affiliazione. Il collaboratore ha, altresì, specificato che quando si consumò, nel marzo del 1987, la definitiva disgregazione della famiglia “COSTA”, il CALAFIORE rimase nel gruppo da lui capeggiato, ma ormai sostanzialmente diretto da CAVO’ Domenico, il quale si trovava in libertà e poteva, pertanto, meglio gestire gli interessi del clan. Tali dichiarazioni, oltre a provenire da persona di sicura attendibilità, sono state confermate da quelle di numerosi altri collaboratori, tra i quali particolare rilievo rivestono quelle di SPARACIO Luigi , il quale conosceva bene l’imputato ed ha, analogamente, riferito che il CALAFIORE iniziò ad aderire ad un gruppo criminoso nell’estate del 1986, quando MARCHESE Mario  assunse la guida della famiglia “COSTA”, ma l’imputato continuò ad operare nel gruppo diretto da CAVO’ quando questi uscì dal carcere nel marzo del 1987. Sia il MARCHESE che lo SPARACIO hanno affermato, poi, che il CALAFIORE agiva spesso in coppia con ROMEO Carmelo , sicché grande importanza rivestono anche le dichiarazioni di quest’ultimo, il quale ha sostanzialmente confermato che il CALAFIORE era già inserito nell’organizzazione criminosa diretta nella seconda metà del 1986 da MARCHESE Mario , ma ha ribadito che l’imputato rimase, poi, nel clan da lui denominato, in modo particolarmente significativo, “MARCHESE – CAVO’”, in quel periodo nel quale CAVO’ Domenico, messo da parte COSTA Gaetano , assunse la guida di quel sistema composito nel quale confluivano, oltre al gruppo che riconosceva come proprio capo MARCHESE Mario , ma che veniva sostanzialmente diretto dallo stesso CAVO’, anche i gruppi diretti dallo SPARACIO e dal PIMPO. Il ROMEO ha ricordato, altresì, che il CALAFIORE partecipò all’attività estorsiva di tale clan “occupandosi” per qualche tempo dell’estorsione ai danni del gioielliere IRRERA Orazio. Lo stesso ROMEO ha, infine, accusato il CALAFIORE, nella lettera da lui fatta pervenire alla Corte il 3-4-1995 ed acquisita all’udienza del 21-6-1996, al cui verbale trovasi allegata, di aver partecipato insieme a lui, su mandato di CAVO’ Domenico e di ALFANO Michelangelo, al ferimento del giornalista Mino LICORDARI, fatto che si verificò il 20-6-1987 (vedi sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina il 21-2-1997 ed ormai irrevocabile che ha condannato il ROMEO per tale delitto – tale documento, acquisito con ordinanza del 19-7-1997, trovasi nella cartella dei provvedimenti relativi al ROMEO) e che, senza dubbio, si iscriveva nelle attività criminose di detto clan. Del ferimento del giornalista LICORDARI ha, poi, parlato anche PARATORE Vincenzo, il quale ha pure accusato di tale delitto il CALAFIORE. Il PARATORE ha, peraltro, menzionato un episodio, quello relativo all’incontro tra lui ed il CAVO’, nel quale quest’ultimo giunse spalleggiato, tra gli altri, anche da CALAFIORE Carmelo , che attesta, senza possibilità di equivoci, l’adesione dell’imputato a quel gruppo criminoso diretto all’epoca dal CAVO’. Le accuse provenienti dai collaboratori sopra indicati appaiono, poi, corroborate dall’accertamento compiuto con la sopra citata sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 30-9-1988, che ha condannato RIPINTO Giuseppe per i delitti di detenzione e porto di armi comuni e clandestine, nonché CALAFIORE Carmelo , INSANA Romualdo  e FOTI Mario, per un tentativo di estorsione compiuto in data 11 settembre 1987 ai danni di tale FIUMARA Giuseppe, titolare dell’Hotel Touring di Messina. Il fatto delittuoso per il quale il CALAFIORE è stato condannato consisteva, infatti, in quella particolare forma di estorsione tipica della criminalità mafiosa e che assume la veste del racket, nella quale alla vittima viene estorta una prestazione in cambio di una garanzia di sicurezza per la sua attività imprenditoriale. E’, allora, evidente che il CALAFIORE si proponeva alla vittima come appartenente ad un’organizzazione criminosa capace non solo di esercitare violenza, ma anche di offrire protezione contro minacce eventualmente provenienti da altri, mentre la circostanza che tutti i coimputati fossero soggetti ritenuti affiliati al MARCHESE o, comunque, a questo vicini, fa comprendere come il gruppo di riferimento fosse proprio quello capeggiato da MARCHESE Mario  e da CAVO’ Domenico.

Va, infine, osservato che lo stesso imputato, pur protestando la propria innocenza, ha mostrato un’approfondita conoscenza delle “leggi” vigenti in certi ambienti criminali, che, verosimilmente, poteva essere stata da lui acquisita solo in quanto vi aveva fatto parte.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati, sovrapponendosi perfettamente tra loro e concordando con altri sicuri elementi desumibili dalla sentenza di condanna pronunciata contro l’imputato per un fatto delittuoso commesso nel periodo in contestazione e riferibile, senza dubbio, all’attività criminosa del sodalizio diretto da MARCHESE Mario , nonché dalla personalità del CALAFIORE quale emerge sia dalle sue parole in sede di dichiarazioni spontanee sia, soprattutto, dal ruolo che egli certamente rivestì all’interno della famiglia “COSTA”, quando si rese responsabile dei due gravissimi fatti di sangue per i quali è stata accertata nel presente procedimento la sua responsabilità, forniscono prova evidente della partecipazione del CALAFIORE al clan “MARCHESE”. L’adesione a detto gruppo delinquenziale durò, tuttavia, poco tempo, poiché tutti i collaboratori sui quali va fondata la prova della colpevolezza dell’imputato hanno affermato che dopo il suo arresto, avvenuto l’11 settembre 1987, il CALAFIORE si allontanò dal clan “MARCHESE” e, in genere, dalla criminalità organizzata messinese e, uscito dal carcere, iniziò una nuova vita, trasferendosi con la moglie a Siracusa. Tale circostanza può, pertanto, ritenersi appurata, anche perché risponde al vero che l’imputato vive da tempo non più a Messina, bensì a Siracusa e che lo stesso non ha avuto più problemi con la giustizia. Ciò non contraddice, d’altronde, la sua precedente affiliazione ad un clan criminoso di stampo mafioso, poiché tanto SPARACIO Luigi  che PARATORE Vincenzo hanno significativamente ricordato che il CALAFIORE prima di porre in atto il suo proposito di cambiare vita, si assicurò che i suoi nemici non volessero più fargli del male, promettendo in cambio un suo definitivo distacco dagli schieramenti in conflitto, mentre non può sorprendere che ciò gli sia stato consentito, non tanto perché l’imputato poteva contare, verosimilmente, sull’appoggio di SPARACIO Luigi , che lo conosceva sin da ragazzino, ma soprattutto perché l’allontanamento dall’ambiente delinquenziale messinese lo poneva in qualche modo al riparo da possibili vendette ed offriva ai clan cittadini la garanzia della sua totale neutralità rispetto alle vicende della criminalità organizzata. Va, infine, osservato che quello del CALAFIORE non sembra un caso isolato, poiché anche ROMEO Carmelo  riuscì, trasferendosi in altra città, a cancellare il proprio ricordo ed a formarsi una nuova vita e non è escluso che possano rinvenirsi anche altri esempi con riferimento a soggetti che non sono imputati nel presente procedimento. Si deve, di conseguenza, ritenere che il fatto contestato al CALAFIORE sia rimasto accertato solo fino all’11 settembre 1987, mentre per il periodo successivo egli non lo ha commesso. Quanto, viceversa, al periodo antecedente, per il quale vi sono numerosi elementi attestanti la sua partecipazione alla famiglia “COSTA”, e per potere, pertanto, affermare che la condotta contestata al CALAFIORE, pur non integrando il reato a lui ascritto, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

Va, inoltre, rilevato che l’associazione “MARCHESE” si può qualificare, come è stato osservato quando si è trattato in generale tale sodalizio, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità dell’imputato solo per il primo di detti reati, fatto commesso dal marzo 1987 al 9 settembre 1987, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste.

Possono, infine, concedersi al CALAFIORE, anche per il suddetto reato associativo le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, in base alle medesime considerazioni già svolte in occasione della trattazione dei due omicidi dei quali è stata accertata la sua responsabilità, cui si rimanda.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.