2.3.5.120. Tavilla Nicola
TAVILLA Nicola è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risulta che l’imputato è totalmente incensurato, mentre dai dati forniti dal D.A.P. risulta che nel periodo di tempo nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “SPARACIO”, egli non fu mai detenuto.
Nel presente procedimento TAVILLA Nicola è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del reato di spaccio di sostanze stupefacenti contestato al capo “22” della rubrica come commesso sino a tutto il 1992 (vedi pag. 2181 e segg.) per il quale è stato, però, assolto.
SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) che “TAVILLA Nicola era un cugino, mi sembra, di CAVO’ Domenico; dopo la sua morte, di CAVO’, è passato con lo SPARACIO e spacciava cocaina a Provinciale e me l’ha data a me”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 7-2-1994) che egli ne acquistò da lui “tre o quattro grammi” a Provinciale, al rifornimento IP, dove il TAVILLA si trovava a bordo di una PEUGEOT 405 di colore bianco.
MARCHESE Mario
ha confermato (vedi udienza del 23-9-1996), a seguito di
contestazione del Pubblico Ministero, il contenuto di sue precedenti
dichiarazioni rese agli inquirenti il 26-2-193, nelle quali aveva affermato che TAVILLA
Nicola
faceva parte del clan “SPARACIO”. In sede di
controesame il collaboratore ha, tuttavia, specificato (vedi udienza del
2-10-1996) che egli conobbe il TAVILLA
solo nel 1991 e che non poteva dire nulla di specifico sul suo conto, se non il
fatto che “quando c’è stato l’omicidio CAVO’, lui era il suo autista”
e “all’epoca era affiliato a SPARACIO”, perché “camminava con loro, era
con loro” e “addirittura si diceva che è il cugino di CAVO’”. Il
collaboratore ha, nondimeno, dovuto ammettere che non
sapeva con esattezza se il TAVILLA fosse affiliato al CAVO’ “perché io ne
ho sentito parlare dopo l’omicidio di CAVO’”, mentre “subito dopo era
con SPARACIO”, come egli apprese dallo stesso SPARACIO Luigi
.
SPARACIO Luigi
ha affermato (vedi udienza del 7-10-1996) che TAVILLA Nicola
“era
affiliato con noi nel…, quando c’era CAVO’, […] dalla scarcerazione di
CAVO’ fino alla sua morte, cioè da marzo 1987 fino a marzo 1988”. In
sede di controesame il collaboratore ha aggiunto (vedi udienza del 14-10-1996)
che TAVILLA Nicola
era
cugino di CAVO’ e vendeva fiori in via Catania. Egli lo conosceva da tanti
anni ma ebbe con lui rapporti solo “quando è uscito suo cugino”, al quale
“faceva l’autista”. Per tale sua funzione il TAVILLA partecipò a qualche
riunione, in quanto seguiva il CAVO’ ovunque, ma non aveva alcun potere
decisionale. Dopo la morte del CAVO’ il TAVILLA invece, scomparve, in quanto
rimase terrorizzato. Lo SPARACIO ha, infine, dichiarato di
non essere a conoscenza che il TAVILLA avesse mai spacciato droga.
PARATORE Vincenzo ha dichiarato
solamente (vedi udienza del 13-4-1996) di
sapere che TAVILLA Nicola
era
autista di CAVO’ Domenico, ma di non conoscerlo se non per nome.
L’imputato non si è
sottoposto all’esame, ma ha effettuato, all’udienza del 25-11-1996, delle
dichiarazioni spontanee, nelle quali ha respinto le accuse ed ha sostenuto che gli addebiti formulati dal SANTACATERINA nei suoi confronti sarebbero
motivati da ragioni di astio determinate dal fatto che egli pretese, alcuni anni
prima, il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo dell’acquisto,
da parte del collaboratore, di piante e fiori presso il suo negozio. Su
richiesta del Pubblico Ministero è stato, poi, acquisito il verbale delle
dichiarazioni rese dal TAVILLA al G.I.P. in data 8-5-1993 (tale documento
trovasi allegato al verbale dell’udienza del 16-10-1996). In quella sede
l’imputato ha affermato di essere stato
autista di CAVO’ Domenico, in quanto questi era sprovvisto di patente ed egli
era al lui legato da rapporti di natura familiare, avendo sposato sua cugina. Ha
sostenuto di non essersi mai accorto che il CAVO’ potesse avere traffici
illeciti e dopo la sua morte egli lavorò sempre come floricoltore.
Si è osservato, quando si è esaminata la posizione dell’imputato con riferimento al reato a lui contestato nel capo “20” della rubrica, che le parole del SANTACATERINA con riferimento allo svolgimento da parte dell’imputato di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, sono rimaste totalmente prive di riscontri, sicché, a prescindere dalla fondatezza degli argomenti addotti dal TAVILLA a propria difesa, privi, in verità, di qualsiasi sostegno probatorio, non possono essere ritenute sufficienti a fondare la prova della responsabilità dell’imputato, in quanto l’accusa di chi è imputato dello stesso fatto o, come nel caso di specie, di reati collegati, richiede necessariamente il vaglio dei riscontri esterni che, viceversa, mancano totalmente.
Le conclusioni già formulate con riferimento al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, vanno ribadite anche con riferimento ai due reati associativi contestati al TAVILLA, in relazione ai quali non vi sono elementi probatori ulteriori rispetto a quelli già evidenziati, salvo la generica affermazione di MARCHESE Mario , resa, peraltro, solo a seguito di contestazione delle precedenti dichiarazioni agli inquirenti, secondo cui TAVILLA Nicola faceva parte del gruppo “SPARACIO”. Il collaboratore non ha saputo, tuttavia, indicare alcun fatto specifico attribuibile all’imputato ed ha affermato solamente che questi si affiliò a SPARACIO Luigi dopo la morte del CAVO’. Su tale punto il collaboratore è stato, tuttavia, palesemente smentito dallo stesso SPARACIO, il quale ha, viceversa, affermato che i rapporti con il TAVILLA furono da lui mantenuti solo durante il tempo in cui CAVO’ Domenico lo utilizzò, prima di morire, come suo autista. E’, invero, unanime l’affermazione secondo cui il TAVILLA svolse le funzioni di autista del CAVO’ e tale circostanza è stata, d’altronde, ammessa anche dall’imputato. Tale elemento non può, tuttavia, essere ritenuto sufficiente per affermare l’esistenza di un rapporto di affiliazione del TAVILLA al clan “SPARACIO”, anche in considerazione del fatto che quest’ultimo sodalizio godeva di una qualche autonomia rispetto al gruppo diretto da CAVO’ Domenico e da MARCHESE Mario e che, pertanto, gli stretti rapporti tra l’imputato ed il CAVO’, mentre possono essere ritenuti, eventualmente, sintomatici dell’appartenenza dell’imputato a tale gruppo (salvo a valutare se costituiscano prova adeguata), non giustificano una simile inferenza anche con riferimento al clan “SPARACIO”.
L’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., stante la contraddittorietà delle fonti, per non aver commesso il fatto.