2.3.5.121. Trischitta Pietro
TRISCHITTA Pietro è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per rapina, omicidio volontario, detenzione e porto illegali di armi e munizioni, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, furto tentato, minaccia a pubblico ufficiale. Vanno, in particolare, ricordate, anche se non tutte riferibili a fatti commessi nel periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione del TRISCHITTA al clan “SPARACIO”: 1) la sentenza della Corte di Appello sezione minori di Messina dell’8-10-1984, che ha condannato l’imputato per due episodi, uno nel quale il TRISCHITTA fu sorpreso il 19 giugno 1980 in possesso di un sacchetto di plastica contenente una bomba carte con miccia e detonatore, cinque cartucce per fucile da caccia e un coltello di genere, mentre si trovava nel villaggio di Santa Lucia sopra Contesse, vicino ad un’autovettura, in compagnia di SPARTA’ Antonino, SPARTA’ Giacomo e MAZZEO Giuseppe; il secondo episodio, verificatosi il 3 maggio 1981, nel quale il TRISCHITTA ed altri quattro giovani identificati per SPARTA’ Antonino, MAZZEO Giuseppe, PASTURA Antonio e BARILE Andrea, nel corso di una rapina ad un metronotte, tale MALAPONTI Vito, al quale volevano sottrarre la pistola di cui lo stesso era armato, sparavano un colpo di pistola indirizzato verso il MALAPONTI, ma che, accidentalmente, feriva mortalmente il complice BARILE Andrea; 2) la sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina del 10-6-1991, che ha condannato il TRISCHITTA per il reato di porto e detenzione di arma, in relazione ad un episodio avvenuto il 17 maggio 1989 nel quale un ignoto soggetto, poi identificato in TRISCHITTA Pietro , a quel tempo latitante, era sfuggito a bordo di una moto di grossa cilindrata al controllo di una pattuglia della Polizia di Stato, non esitando a sparare due colpi di pistola contro la motocicletta con a bordo personale appartenente alle forze dell’ordine; 3) la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 20-7-1994 che ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di minaccia a pubblico ufficiale, con riferimento al fatto esaminato nell’ultima sentenza che aveva condannato il TRISCHITTA solo per i reati in materia di armi; 4) la sentenza della Corte di Appello di Messina del 7/17-12-1990, che ha condannato TRISCHITTA Pietro in concorso con LENTINI Stellario e ARNONE Umberto per i reati di detenzione e porto aggravati di armi comuni da sparo clandestine, con riferimento all’episodio verificatosi il 22-2-1990, nel quale i tre soggetti suindicati, a quel tempo latitanti, vennero arrestati, dopo un breve inseguimento, mentre si trovavano insieme e tutti armati di pistola a bordo di un’autovettura nel comune di Terme Vigliatore, nonché con riferimento alle numerose altre armi rinvenute dalle forze dell’ordine il giorno successivo in un appartamento sito in località Tonnarella di Furnari, adibito dagli imputati a loro ricovero e base operativa. Va, poi, menzionata la sentenza, anche se non vi è prova che sia divenuta definitiva, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Messina il 30-9-1996, che ha condannato TRISCHITTA Pietro in concorso con LENTINI Stellario e ARNONE Umberto per l’omicidio dei fratelli Giuseppe e Daniele GIANNETTO. Si deve, infine, ricordare la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990, la quale ha assolto l’imputato (che era stato, viceversa, condannato in primo grado), all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, dall’accusa di aver fato parte dell’associazione per delinquere denominata clan “COSTA”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che TRISCHITTA Pietro fu detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi dal 10-5-1985 sino al 14-2-1989, quando ottenne un permesso di cinque giorni alla cui scadenza, il 19-2-1989, non tornò in carcere e venne arrestato nuovamente il 22-2-1990. In tale periodo fu ristretto in diversi istituti penitenziari e, in particolare, fu rinchiuso nella casa Circondariale di Messina dall’11-5-1985 al 4-5-1987, nonché dal 22-2-1988 in poi.
Nel presente procedimento TRISCHITTA Pietro è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche dell’omicidio di COSTA Antonino, avvenuto il 28-12-1988 (vedi capi “10” e “11” a pag. 1489 e segg.), dell’omicidio ai danni di SARNATARO Sabatino e del concomitante tentato omicidio ai danni di COSTANTINO Giovanni , avvenuto il 16-7-1989 (vedi capi “12”, “13” e “14” a pag. 1747 e segg.), del tentato omicidio di BONAFFINI Rosario avvenuto il 14-8-1989 e della connessa estorsione ai danni del BONAFFINI (vedi capi “23”, “24”, “25” e “26” della rubrica a pag. 1885 e segg.), del tentato omicidio di VENUTO Giuseppe avvenuto in epoca prossima al giugno 1989 (vedi capi “28” e “29” a pag. 1726 e segg.), riportando condanna per i reati riferibili a tutti gli episodi delittuosi suindicati, ad eccezione di quelli relativi al tentato omicidio ai danni di BONAFFINI Rosario ed alla connessa estorsione, per i quali è stato, viceversa, assolto.
Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova imponente della colpevolezza di TRISCHITTA Pietro in ordine ai due reati associativi contestati, anche se va affermata la sua responsabilità solo dal marzo 1988.
Il TRISCHITTA ha, invero, sostanzialmente confessato la propria responsabilità. Egli ha, infatti, spontaneamente dichiarato, all’udienza dell’11-11-1996, di essere stato latitante insieme al GIORGIANNI per circa un anno e che insieme a loro furono latitanti anche il LENTINI e l’ARNONE. Tali dichiarazioni hanno, poi, trovato numerosissimi elementi di conferma, che, da un lato, valgono a fugare qualsiasi sospetto di intendimento autocalunniatorio e, dall’altro lato fanno comprendere come l’imputato sia stato indotto a renderle quando ormai si era formato nei suoi confronti un quadro probatorio omogeneo ed insuperabile. Vanno ricordate non solo le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che hanno parlato dei latitanti del clan “SPARACIO”, ma anche le parole del coimputato LENTINI Stellario , il quale, resosi, probabilmente, conto anche lui dell’evidenza della prova, ha affermato, quando è stato esaminato all’udienza del 22-9-1997, di essere evaso dagli arresti domiciliari il 20 luglio 1989 e di essersi rivolto a SPARACIO Luigi , che conosceva da molti anni, e del quale “poi sono diventato amico”, rimanendo con lui in buoni rapporti “fino al ’90, quando mi hanno arrestato”. Questi gli offrì, allora, ospitalità in un appartamento presso la clinica C.O.T. di Messina, dove incontrò e conobbe GIORGIANNI Salvatore e TRISCHITTA Pietro , che lì si nascondevano poiché si trovavano pure loro in stato di latitanza. Quanto ai collaboratori di giustizia, si devono menzionare, innanzi tutto, le dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore , il quale ha riferito all’udienza del 25-10-1996 e, soprattutto, all’udienza del 28-10-1996, di essere stato latitante insieme al TRISCHITTA, al LENTINI e all’ARNONE e di avere in quel periodo spacciato della droga che gli forniva SPARACIO Luigi e quelle di ARNONE Marcello, fratello di ARNONE Umberto, il quale ha, analogamente, affermato, all’udienza dell’8-5-1996, che TRISCHITTA Pietro era insieme a suo fratello, a LENTINI Stellario ed a GIORGIANNI Salvatore uno dei latitanti dei quali egli si occupava per conto del clan “SPARACIO”, facendo “da vivandiere”. Alcuni collaboratori si sono, poi, soffermati a parlare in ordine al luogo nel quale i quattro latitanti si nascosero per sottrarsi alle ricerche delle forze dell’ordine. A tal proposito, il collaboratore di giustizia COLAFATI Vincenzo (vedi udienza del 20-5-1996) ha riferito che “in un primo tempo erano in via Acqua del Conte (evidentemente si tratta dello stesso alloggio indicato dal LENTINI nei pressi della clinica C.O.T., dove questi trovò rifugio all’inizio della latitanza), poi si sono spostati a Tonnarella, sempre in una casa di questa SALVO Cettina, che li copriva durante la latitanza e dopodiché a Bordonaro nell’appartamento di questa SALVO Cettina” ed ha specificato che l’appartamento in via Acqua del Conte “credo che sia di MEO, quello dei viaggi”. Tali dichiarazioni hanno trovato perfetta corrispondenza nelle parole del collaboratore VITALE Giovanni (vedi udienza del 25-10-1996), il quale ha ricordato che erano nella disponibilità di SPARACIO Luigi , diversi alloggi “uno a Bordonaro, che ci ha un appartamento che è una casa popolare; una casa in via Acqua del Conte che mi sembra che è di un certo MEO Matteo; [...] un appartamento di BERTOLONE Luigi, sempre nella disposizione di SPARACIO a Furnari”, e questi li utilizzava per dare ricovero ai latitanti, tra i quali vi era anche TRISCHITTA Pietro . Va rilevato che le dichiarazioni di VITALE Giovanni , assumono importanza anche per comprendere che l’appoggio del clan non si limitava al fatto di mettere a disposizione degli alloggi sicuri dove i latitanti potevano rifugiarsi, ma consisteva anche nel fornire loro delle armi, droga e quant’altro potesse servire per la perpetrazione di azioni illecite. A tal proposito, VITALE Giovanni ha affermato che le persone del clan “SPARACIO” che trattavano droga erano, oltre al cugino VILLARI Antonino ed a CARIOLO Antonio , anche ARNONE, GIORGIANNI, TRISCHITTA, LENTINI, quando costoro erano latitanti, ed ha narrato un episodio nel quale egli e SPARACIO Luigi portarono della droga ai quattro latitanti. In piena corrispondenza con tali dichiarazioni sono, poi, quelle, cui si è prima accennato, di GIORGIANNI Salvatore , il quale ha ammesso (vedi udienze del 25-10-1996 e del 28-10-1996) che quando egli si trovava latitante insieme a TRISCHITTA Pietro , LENTINI Stellario e ARNONE Umberto, andò a trovarli SPARACIO Luigi , il quale consegnò loro un certo quantitativo di droga, circa 50 o 100 grammi di eroina, che essi provvidero a smerciare attraverso altre persone. VITALE Giovanni ha, altresì, ricordato che vennero consegnati ai latitanti anche due kalashnikov da lui prelevati in Calabria per conto di SPARACIO Luigi , e sotto questo profilo le sue parole hanno trovato generico ma non meno significativo riscontro nelle dichiarazioni di LA BOCCETTA Emanuele, il quale ha affermato (vedi udienza del 13-10-1997) che egli “dopo la morte di CAMBRIA, dopo circa un mesetto, ho iniziato a portare armi, a spostare latitanti, portare le mogli dei latitanti” Va, infine, osservato che TRISCHITTA Pietro , ARNONE Umberto e LENTINI Stellario vennero arrestati il 22 febbraio 1990, nel comune di Terme Vigliatore, mentre si trovavano a bordo di un’autovettura, dopo un breve inseguimento ingaggiato con una pattuglia dei carabinieri che riuscì a bloccarli (vedasi verbale di arresto acquisito con ordinanza del 19-7-1997 al N. 22 dei documenti). Addosso ai tre vennero trovate delle pistole mentre diverse altre armi, verosimilmente di pertinenza di un potente ed agguerrito gruppo criminoso, vennero rinvenute in un appartamento sito in località Tonnarella di Furnari, identificato il giorno dopo come quello adibito dai latitanti a loro ricovero e base operativa. Dalla lettura della sentenza sopra citata emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 7-12-1990, che condannò i predetti per il porto e la detenzione delle armi scoperte al momento del loro arresto si possono, allora, trarre ulteriori elementi che confermano, senza possibilità di equivoci, che i tre trascorrevano insieme la loro latitanza e che in quel periodo si nascondevano in un appartamento sito in località Tonnarella di Furnari, di proprietà proprio di quella SALVO Cettina, coniugata con tale BERTOLONE Luigi, indicata, come si è visto, da taluno come persona che li “copriva” durante la latitanza. Quest’ultima, sentita al dibattimento all’udienza del 13-10-1997, ha, invero, recisamente smentito di essere stata mai a conoscenza che il proprio appartamento fosse stato utilizzato dai predetti latitanti fino a che costoro non furono arrestati ed ha precisato di essere stata assolta nel processo penale contro di lei instaurato nel quale era stata accusata del reato di favoreggiamento, ma le sue dichiarazioni, anche alla luce di quelle poc’anzi ricordate rese da alcuni collaboratori di giustizia, suscitano, come si è già osservato non poche perplessità. Va, allora, osservato che già le circostanze suesposte forniscono piena prova della colpevolezza dell’imputato, poiché il solo fatto che i soggetti suindicati, tra i quali vi era il TRISCHITTA, abbiano potuto permanere a lungo in stato di latitanza, avvalendosi degli appoggi e delle protezioni del clan, che provvedeva anche a rifornirli di droga, la cui vendita serviva a procurare i mezzi economici per vivere, e ad armarli, è segno inequivocabile del loro organico inserimento nel sodalizio e del preventivo affidamento degli altri associati sul loro apporto al servizio dell’associazione, a prescindere dalla perpetrazione di singoli reati. Va, peraltro, rilevato che diversi collaboratori hanno affermato che i latitanti venivano utilizzati da SPARACIO Luigi per la perpetrazione di azioni di sangue, in quanto la loro condizione li proteggeva sia dalle forze dell’ordine, che avrebbero avuto maggiori difficoltà a svolgere indagini nei loro confronti, sia dai clan contrapposti, che non potevano realizzare contro di loro azioni di ritorsione o di vendetta. Con specifico riferimento all’imputato, SANTACATERINA Umberto, (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) dopo aver inserito, anche se solo a seguito di contestazione del contenuto di precedenti dichiarazioni agli inquirenti, il nome di TRISCHITTA Pietro tra quelli degli affiliati al clan “SPARACIO”, ha, infatti, affermato che questi era “per gli omicidi” ed ha, quindi, indicato gli omicidi di SARNATARO Sabatino e di COSTA Antonino, nonché il tentato omicidio di VENUTO Giuseppe , quali azioni di sangue ascrivibili all’imputato; MARCHESE Mario ha, allo steso modo, inserito (vedi udienza del 23-9-1996) TRISCHITTA Pietro nel novero dei soggetti aderenti al clan “SPARACIO – CAMBRIA” ed ha specificato che questi era un killer. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che GIORGIANNI, LENTINI e TRISCHITTA erano tre latitanti sui quali SPARACIO Luigi faceva completo affidamento, poiché “gli facevano, diciamo, qualsiasi cosa”. PIETROPAOLO Pasquale (vedi udienza del 14-5-1996) ha affermato che TRISCHITTA Pietro era uno dei killer del clan “SPARACIO”. VITALE Giovani (vedi udienza del 25-10-1996) ha dichiarato che TRISCHITTA Pietro aveva il compito di killer. PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 13-4-1996) ha, allo stesso modo, affermato che TRISCHITTA Pietro era una persona “di iniziativa”, che sapeva compiere qualsiasi azione illecita e, in particolare, (vedi udienza del 16-1-1996) “è un killer, […] si occupa di estorsioni, di usura”. LA TORRE Guido (vedi dichiarazioni del 30-4-1996) ha, infine, dichiarato che TRISCHITTA Pietro , soprannominato “zozzu”, da lui conosciuto nel 1989, si occupava di “omicidi, droga e pure estorsioni”. Tali dichiarazioni hanno, peraltro, trovato conferma nelle sentenze di condanna che hanno accertato, in diverse occasioni, la detenzione ed il porto di armi da parte dell’imputato, il quale non aveva, evidentemente, alcuna remora ad usarle, e nell’affermazione di responsabilità effettuata con la presente sentenza in relazione a diversi fatti di sangue certamente riconducibili alle strategie malavitose del clan “SPARACIO”.
Occorre ancora soffermarsi sulle dichiarazioni dei diversi collaboratori non solo per meglio comprendere quale fosse la caratura criminale dell’imputato, ma anche per determinare con precisione il tempo in cui questi aderì al clan “SPARACIO”.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza del 4-2-1994) ha affermato che TRISCHITTA Pietro “era prima vicino a CAMBRIA e a SPARACIO; poi, dopo la morte di CAMBRIA è stato molto vicino allo SPARACIO e ha commesso degli omicidi”.
Molto più articolate risultano le
dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale, dopo aver evidenziato che
l’imputato faceva parte di quelle persone, (vedi udienza del 9-1-1996) insieme
a VINCI Rosario
, CUCE’ Giovanni
, MENTO Maurizio, FERRANTE Santi, BONASERA
Angelo
e
tanti altri, che rimasero in buoni rapporti con il CAMBRIA anche quando
quest’ultimo, dopo la morte di BONSIGNORE Pietro, venne isolato all’interno
della famiglia “COSTA”, ha sottolineato il rilievo che aveva l’imputato
all’interno del gruppo, affermando che il
“TRISCHITTA, come CAMBRIA, come SPARACIO, come CARIOLO, come GIORGIANNI, come
Umberto ARNONE, come Pasquale CASTORINA, diciamo come tantissimi altri” era
uno di coloro “che sono capaci di fare qualsiasi cosa, cioè nel senso, io
sono capace a rubare una macchina, a rubare una moto, a fare una rapina, a
commettere un omicidio, a vendere droga, a dare soldi a interessi”,
ponendo le capacità criminali dell’imputato sullo stesso piano dei maggiori
esponenti del clan “SPARACIO”. Il PARATORE ha, poi, affermato il pieno
coinvolgimento del TRISCHITTA, che (vedi udienza del 16-1-1996) era soprannominato “Maradona” e “per me era come un fratello”, nelle attività illecite del gruppo,
anche nel periodo in cui questi si trovava in carcere, spesso approfittando dei
permessi che otteneva per uscire dalla struttura penitenziaria (risulta, invero,
dai dati forniti dal D.A.P. che dal 15-4-1987 al 14-2-1989 il TRISCHITTA
beneficiò di ben undici permessi). L’imputato ebbe, infatti, parte
nell’estorsione (vedi udienza del 9-1-1996) ai danni di “un certo GEMELLI, che è uno che ha un’azienda a Contesse di cucine
componibili. […] Abbiamo mandato in un’occasione TRISCHITTA Pietro
che
usciva in permesso dal carcere, a fare una minaccia con la pistola: in pratica
gli ha puntato la pistola alla testa e gli ha detto di pagare. Qualche giorno
dopo SPARACIO ci ha portato dieci milioni”. Il TRISCHITTA fu, altresì,
interessato, sempre secondo le parole di PARATORE Vincenzo, ad un’estorsione
ai danni di tale COSENZA, che aveva un cantiere edile a Minissale, il quale “al
mese ci dava 1.400.000 lire, che di questo cantiere all’epoca si era
interessato, cioè, per bruciare a due betoniere, non so che cos’erano,
SPARTA’ Giacomo, [...] insieme a un altro, TRIPODO Natale; [...] poi questo
qua ha chiamato Pasquale CASTORINA e Pasquale CASTORINA si faceva dare 1.400.000
al mese per poi darli a me e [...] dividevamo in parti uguali io, SPARACIO Luigi
, TRISCHITTA, CAMBRIA Placido e Santo
FERRANTE”. Va, inoltre, ricordato che il PARATORE, parlando
dell’estorsione ai danni di BONAFFINI Rosario (vedi il cosiddetto tentato
omicidio BONAFFINI, capi “23”, “24”, “25” e “26”, a pag. 1885
e segg.), avvenuta nel settembre del 1989, (il collaboratore è stato
sentito su tale episodio delittuoso alle udienze del 15-1-1996, del 9-4-1996 e
del 13-4-1996) che egli ricevette dal TRISCHITTA la somma di £ 500.000 proveniente da tale
estorsione, mentre un’uguale somma di denaro ricevette FERRANTE Santi
, tramite la sua convivente PORTOVENERO
Maria, ed il TRISCHITTA mandò a loro questi soldi, poiché essi erano “gli
unici personaggi molto più vicini al TRISCHITTA”. Il PARATORE ha,
peraltro, ripetutamente affermato (vedi udienza del 9-1-1996) non solo che il
TRISCHITTA era uno di coloro che ricevevano regolarmente una quota dei proventi
illeciti del gruppo, ma svolgeva anche il compito, dopo la morte di CAMBRIA
Placido, insieme a lui ed a FERRANTE Santi
, di ripartire il denaro delle estorsioni
tra gli affiliati. Più generiche sono, viceversa, le dichiarazioni del
PARATORE con riferimento all’attività di usura svolta dal TRISCHITTA,
essendosi il collaboratore limitato a dire che (vedi udienza del 9-1-1996) “uno
dei più accaniti” a praticare l’usura era SPARACIO Luigi
, il quale “aveva tanti soldi”, ma
ha pure sostenuto che egli stesso, CAMBRIA
Placido, FERRANTE Santi
, TRISCHITTA Pietro
e
“tanti altri facevano questo giro”. Il PARATORE ha, infine, ricordato
(vedi udienza del 12-4-1996) che “dopo
la morte di CAMBRIA Placido, sono stato io, stesso a chiamare a TRISCHITTA, che
doveva ottenere un permesso: Piero, vadda chi cca semu rovinati, così, così,
perché qua non facciamo niente, per cui, diciamo, appena cchiappi u’ permessu,
buttati latitanti e vacci addosso, picchì […] qua va a finiri chi ni mmazzunu
a tutti quanti”.
SPARACIO Luigi
ha dichiarato (vedi udienza del 7-10-1996) che TRISCHITTA
Pietro
faceva parte del suo gruppo ed era un personaggio di rilievo
nel sodalizio, tanto che talvolta questi faceva le sue veci in carcere e
provvedeva alla ripartizione tra gli affiliati dei proventi illeciti.
Inoltre (vedi udienza del 15-10-1996), il
TRISCHITTA aveva un piccolo gruppo di persone alle sue dipendenze, del quale, ad
esempio, faceva parte LA BOCCETTA Emanuele
. Il collaboratore ha, poi, ricordato che “TRISCHITTA
quando era latitante aveva delle persone che gli hanno spacciato della droga”.
Lo SPARACIO ha, infine, menzionato brevemente (vedi udienza del 16-10-1996) l’episodio
di natura estortiva narrato da PARATORE Vincenzo ai danni di tale GEMELLI, nel
quale il TRISCHITTA andò a minacciare la vittima.
LA BOCCETTA Emanuele (vedi udienza del 13-10-1997) ha affermato di essere stato vicino sin dal 1988 ad un gruppo malavitoso diretto da FERRANTE Santi , di cui facevano parte anche TRISCHITTA Pietro e SPARTA’ Antonino, per conto del quale, appena maggiorenne, commise delle rapine, estorsioni ed altri piccoli reati.
Più laconiche sono,
infine, le dichiarazioni di CASTORINA Pasquale
(vedi udienza del 20-5-1996) e di MANCUSO Giorgio
(vedi udeinza del 24-6-1996) che si sono limitati ad inserire
il nome di TRISCHITTA Pietro
nel noverso degli affiliati al clan “SPARACIO”.
Alla luce dell’istruttoria compiuta non vi può essere dubbio che l’imputato facesse parte di quel gruppo criminoso capeggiato da CAMBRIA Placido che, alla morte di CAVO’ Domenico, avvenuta il 1-3-1988, si alleò con il gruppo di SPARACIO Luigi dando vita ad un sodalizio unitario. Va, invero, osservato che TRISCHITTA Pietro , prima ancora di aderire al clan “SPARACIO – CAMBRIA”, era particolarmente vicino a CAMBRIA Placido, anche quando all’interno della criminalità organizzata cittadina assunse un ruolo di primo piano, dopo la disgregazione del clan “COSTA”, CAVO’ Domenico. In tale fase sembra, invero, da escludere che il CAMBRIA fosse a capo di un vero e proprio gruppo, ma poteva, verosimilmente, contare su alcuni uomini che lo stimavano e che lo avrebbero seguito nell’ipotesi in cui avesse deciso “prendere posizione” e creare un proprio clan, come avvenne subito dopo la morte di CAVO’ Domenico. La suddetta collocazione criminale dell’imputato è stata riferita in modo chiaro da PARATORE Vincenzo, ma può desumersi anche dalle affermazioni di SANTACATERINA Umberto, secondo il quale l’adesione del TRISCHITTA al gruppo diretto da SPARACIO Luigi avvenne solo dopo la morte di CAMBRIA Placido, mentre in precedenza era “vicino a CAMBRIA e a SPARACIO” e, soprattutto, dalle dichiarazioni di LA BOCCETTA Emanuele , il quale ha affermato l’esistenza di un gruppo criminoso (riferendosi già al 1988), del quale anch’egli fece parte, che era composto, tra gli altri da FERRANTE Santi , da TRISCHITTA Pietro e da SPARTA’ Antonio . Orbene, è sufficiente osservare quale era a quel tempo la collocazione criminale del FERRANTE (questione che è stata esaminata quando si è trattata la posizione di tale imputato) per comprendere che le persone vicine al FERRANTE, come il TRISCHITTA e lo SPARTA’ (questi ultimi due legati da rapporti malavitosi parecchio risalenti nel tempo, come attesta la sentenza sopra citata emessa dalla Corte di Appello sezione minori di Messina dell’8-10-1984, che ha condannato l’imputato, a quel tempo ancora minorenne, per due episodi, uno nel quale il TRISCHITTA fu sorpreso in possesso di un sacchetto di plastica contenente una bomba carte e un altro nel quale si rese autore di un omicidio volontario, entrambi commessi in concorso, tra gli altri, con SPARTA’ Antonino), facevano in realtà parte del più ampio gruppo diretto da CAMBRIA Placido, al quale davano un sistematico e continuativo appoggio e che era, a sua volta, alleato con quello diretto da SPARACIO Luigi . Ciò assume non secondario rilievo al fine di determinare il tempus commissi delicti, poiché, come si è rilevato in altri casi simili ed è stato evidenziato quando si è parlato del clan “SPARACIO” in generale, l’affiliazione degli uomini vicini al CAMBRIA (si ritenga o meno che costoro fossero costituiti in gruppo anche prima di tale data) al clan “SPARACIO – CAMBRIA” può farsi risalire solo al marzo 1988, nel periodo successivo alla morte di CAVO’ Domenico. Le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, che risultano dotate di peculiare attendibilità sia perché provengono da persona che doveva essere certamente ben informata sia per il ruolo che rivestiva all’interno del clan SPARACIO e, più in particolare, di quell’articolazione del sodalizio facente capo a CAMBRIA Placido, sia per i solidi e antichi legami criminali con l’imputato che, come lui stesso ha affermato era “come un fratello”, tratteggiano, poi, con grande efficacia il ruolo del TRISCHITTA all’interno del clan e ne evidenziano il carisma e lo spessore criminale. Le dichiarazioni del PARATORE costituiscono, pertanto, formidabile riscontro alle accuse del SANTACATERINA, rispetto alle quali risultano ben più accurate e circostanziate e contribuiscono a formare un univoco quadro probatorio a sostegno dell’ipotesi prospettata dall’accusa. Decisivo riscontro alle parole dei due collaboratori sopra menzionati anche in relazione al ruolo di prestigio rivestito dal TRISCHITTA all’interno del clan, viene, poi, fornito dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale ha confermato che all’imputato vennero attribuiti compiti di elevata responsabilità, sia in carcere (dove ha continuato a dare il proprio contributo causale al sodalizio), sia nella ripartizione dei proventi illeciti, sia nella direzione di un piccolo gruppo di persone dotato di una qualche autonomia pure essendo sempre riconducibile al più ampio clan “SPARACIO”.
Gli elementi di prova sopra esposti non consentono, allora, di avere alcun dubbio circa la colpevolezza dell’imputato, il quale fu certamente affiliato al clan “SPARACIO”, e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di TRISCHITTA Pietro per entrambi i reati associativi a lui contestati. Quanto al tempus commissi delicti si deve ritenere, nondimeno, secondo quanto si è detto sopra, che la partecipazione dell’imputato a tale associazione si debba far decorrere solo dal marzo 1988, periodo nel quale si realizzò l’alleanza tra SPARACIO Luigi e CAMBRIA Placido. E’, infatti, da tale momento che si può ritenere che tutti gli uomini vicini al CAMBRIA siano confluiti nel clan “SPARACIO – CAMBRIA”, mentre per il periodo antecedente, essendovi elementi per potere affermare che la condotta contestata al TRISCHITTA, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.
Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con la citata sentenza della Corte di Appello sezione minori di Messina dell’8-10-1984, irrevocabile il 24-9-1985, che ha condannato l’imputato per omicidio, rapina, detenzione e porto illegali di armi, violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.