2.3.5.122. Trovato Salvatore
TROVATO Salvatore è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per i reati di furto, detenzione e porto abusivi di armi, guida senza patente, violazione della disciplina degli stupefacenti. Solo in un caso, tuttavia, l’accertamento giurisdizionale ha riguardato fatti commessi nel medesimo periodo di tempo nel quale l’imputato avrebbe partecipato all’associazione “LEO” e, precisamente, quello compiuto con sentenza della Corte di Appello di Messina dell’11-3-1991, che ha condannato il TROVATO per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 72 legge 685/75, in relazione ad un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti realizzata fino al 1986 e venuta alla luce a seguito delle dichiarazioni di alcuni tossicodipendenti che hanno rivelato i nomi dei loro abituali fornitori di eroina. E’, infine, da menzionare la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, che ha assolto l’imputato, anche se con formula dubitativa, dall’accusa di aver fatto parte del clan “COSTA”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che TROVATO Salvatore fu detenuto in carcere, nel periodo che interessa con riferimento alla imputazione per i due reati associativi, dal 22-6-1985 al 31-7-1986; dal 27-2-1987 al 17-4-1987; dal 21-3-1988 al 7-6-1988 e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento il TROVATO è chiamato a rispondere anche del reato di cui agli artt. 71 e 74 legge N. 685/1975 in relazione ad un traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti a lui contestato nel capo “84” della rubrica (vedi pag. 2221 e segg.), dal quale è stato, però, assolto.
Le accuse nei confronti del TROVATO muovono esclusivamente dalle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994), il quale ha affermato che questi avrebbe partecipato tra il 1984 ed il 1985 ad un traffico di stupefacenti di ingenti dimensioni in concorso con VENTURA Carmelo e CRUPI Luigi . Già si è visto, tuttavia, quando si è esaminata l’imputazione di cui al capo “84” della rubrica, avente ad oggetto proprio la suddetta attività delittuosa, che le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, benché pienamente credibili, non hanno trovato alcun riscontro e non possono, pertanto, ritenersi sufficienti a fondare l’affermazione della responsabilità dell’imputato. Tali considerazioni vanno ribadite anche con riferimento ai due reati associativi, rispetto ai quali l’imputato, nelle dichiarazioni rese al G.I.P. il 15-5-1993 (il verbale di tali dichiarazioni è stato acquisito su richiesta del Pubblico Ministero agli atti del dibattimento, non essendosi il TROVATO sottoposto all’esame, e trovasi allegato al verbale dell’udienza dell’8-11-1996), si è dichiarato totalmente estraneo, sottolineando di vivere in situazione di assoluta indigenza e di abitare in una baracca, insieme alla moglie ed ai due figli, costretti a dormire tutti nel medesimo ambiente. Non sono stati, d’altronde, acquisiti elementi probatori ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati ed anzi SPARACIO Luigi ha escluso (vedi udienza del 9-10-1996) l’esistenza di un rapporto di affiliazione del TROVATO al clan “LEO”, riferendo che questi era, viceversa, inserito, insieme al fratello, in un gruppo malavitoso operante nel rione Mangialupi. Emerge, allora, con ancora maggiore prepotenza l’infondatezza dell’accusa, essendo sufficiente rilevare che il SANTACATERINA non ha mai affermato che il TROVATO fosse stato affiliato al clan “LEO” e che la suindicata vicenda delittuosa si verificò, secondo le parole dello stesso SANTACATERINA, prima ancora della nascita del clan “LEO”, sicché, se anche fosse stata positivamente accertata la responsabilità dell’imputato, tale accertamento non avrebbe potuto incidere in alcun modo sulla prova dei reati associativi. La condanna subita dall’imputato per fatti di droga non appare, infine, sintomatica dell’asserito rapporto di affiliazione, anche perché non vi è alcun elemento in base al quale potere anche solo sospettare che l’attività di spaccio compiuta dal TROVATO si sia inserita nell’ambito delle attività illecite del clan “LEO”.
Ritiene, pertanto, questa Corte che l’accusa mossa a TROVATO Salvatore sia rimasta totalmente priva di prova e l’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti per non aver commesso il fatto.