2.3.5.124.  Vadalà Campolo Pietro

VADALA’ CAMPOLO Pietro  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico diversi precedenti penali per furto, rapina, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto illegali di armi, detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti. L’unico fatto accertato con sentenza definitiva di condanna, commesso nel periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione di VADALA’ CAMPOLO Pietro  al clan “SPARACIO”, è, però, quello di cui alla sentenza della Corte di Appello di Messina dell’11-10-1995 (vi è in atti la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Messina il 30-9-1994 e confermata in appello), che ha condannato VADALA’ CAMPOLO Pietro  per avere illecitamente detenuto, all’interno della Casa Circondariale di Messina, in data 14-7-1987, modica quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina. Va menzionata, altresì, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, che ha assolto l’imputato dall’accusa di aver fatto parte di un’associazione per delinquere denominata famiglia “COSTA”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che VADALA’ CAMPOLO Pietro  fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 30-3-1987 al 21-4-1988 e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.

Nel presente procedimento VADALA’ CAMPOLO Pietro  è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del reato di estorsione per due episodi contestati nel medesimo capo di imputazione, uno ai danni di D’ANGELO Francesco, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento, e l’altro ai danni di FAMULARI Giuseppe, titolare di una pasticceria, contestati come commessi sino al febbraio 1993 (vedi capo “7” della rubrica a pag. 1899 e segg., nonché a pag. 1914 e segg.), ma è stato assolto con riferimento ad entrambi gli episodi.

SANTACATERINA Umberto ha confermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994), a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, il contenuto di precedenti dichiarazioni agli inquirenti, nelle quali aveva affermato che VADALA’ Ferdinando e Pietro facevano parte del gruppo “SPARACIO”. Il collaboratore ha, quindi, specificato (vedi udienza del 1-3-1994) che VADALA’ CAMPOLO Pietro  spacciava droga e perpetrava estorsioni. Quanto alla droga era stato lo stesso imputato a parlargliene, benché non vi fosse stato tra loro alcuno scambio di sostanza stupefacente, mentre per quanto riguarda le estorsioni, si era reso responsabile, secondo confidenze ricevute sempre dall’imputato, di quella ai danni di D’ANGELO sul viale Europa.

MARCHESE Mario  ha dichiarato (vedi udienza del 24-9-1996) che CAMPOLO VADALA’ Ferdinando e CAMPOLO VADALA’ Pietro facevano parte del gruppo “DI BLASI”, il quale operava assieme a SPARACIO.

PARATORE Vincenzo ha inserito (vedi udienza del 16-1-1996) CAMPOLO VADALA’ Ferdinando e CAMPOLO VADALA’ Pietro nell’elenco di persone facenti parte del clan “SPARACIO” ed ha, quindi, specificato che VADALA’ CAMPOLO Pietro , che egli conosceva personalmente e con il quale aveva avuto rapporti di amicizia, era un killer e “si interessava alle estorsioni”. In sede di controesame il collaboratore ha specificato (vedi udienza del 10-4-1996) che VADALA’ CAMPOLO Pietro “era cu Gino SPARACIU, era cu so frati, pi diri, cu CASTORINA, pi diri, e tutti quanti”. Vanno, infine, richiamate le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo in ordine a quel passo della lettera rinvenuta nella tasca del cappotto di SPASARO Giuseppina  il giorno dell’omicidio di CAMBRIA Placido, riguardante i fratelli CAMPOLO, e sul quale ci si è già soffermati quando si è esaminata la posizione di VADALA’ CAMPOLO Ferdinando . E’ verosimile, nondimeno, che il PARATORE, che ha indicato solo il cognome dei fratelli CAMPOLO, non abbia inteso in detta lettera riferirsi espressamente a VADALA’ CAMPOLO Pietro , in considerazione del fatto che all’epoca in cui la lettera venne scritta, nel gennaio 1989, questi non era detenuto insieme al PARATORE.

LA TORRE Guido ha affermato (vedi udienze del 30-4-1996) che VADALA’ Pietro era il fratello di VADALA’ Ferdinando, ed era “sempre per gli omicidi di BONAFFINI Salvatore e poi…, dal ’92 in poi”. Il collaboratore ha, inoltre precisato di non avere conosciuto personalmente VADALA’ Pietro ma “queste cose li seppi tramite il PATTI Antonino e il PARATORE”.

GIORGIANNI Salvatore  ha (vedi udienza del 25-10-1996) inserito VADALA’ Pietro nell’elenco di soggetti affiliati al clan “SPARACIO”.

SPARACIO Luigi  ha confermato (vedi udienza del 7-10-1996) il contenuto di precedenti dichiarazioni agli inquirenti rese il 28-1-1994, nelle quali aveva affermato che VADALA’ CAMPOLO Ferdinando  e Pietro erano “molto vicini a CASTORINA Pasquale , ma non posso dire che facevano parte del mio gruppo”. Il collaboratore ha, quindi, precisato che i fratelli VADALA’ Ferdinando e Pietro “erano vicini a DI BLASI Domenico” e non avevano mai operato per il suo gruppo. Lo SPARACIO ha, infine, precisato che DI BLASI Domenico, con il quale egli era “intimissimo”, aveva un proprio gruppo, del quale facevano parte, tra gli altri, CASTORINA Pasquale  e VADALA’ CAMPOLO Ferdinando , mentre il fratello di quest’ultimo, Pietro, “fiancheggiava il DI BLASI”.

CASTORINA Pasquale  (vedi udienza del 20-5-1996) ha affermando che VADALA’ CAMPOLO Pietro  fu, dal 1990 in poi, fu uno di coloro che smerciavano la sostanza stupefacente che egli acquistava insieme al DI BLASI. Va rilevato che vi è un qualche riscontro alle suddette accuse nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina il 14-1-1994 per il reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, commesso il 12-3-1993.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, l’accusa mossa nei confronti di VADALA’ CAMPOLO Pietro  di aver fatto parte del clan “SPARACIO” non è adeguatamente provata. Va, infatti, osservato che le dichiarazioni del SANTACATERINA secondo cui VADALA’ CAMPOLO Pietro  era un associato in quanto spacciava e perpetrava estorsioni, pur essendo dotate di elevata attendibilità intrinseca, in quanto provenienti da un soggetto che fu sempre molto vicino proprio al DI BLASI ed al CASTORINA, vale a dire ai capi di quel gruppo di persone del quale faceva parte, secondo le implicite affermazioni del collaboratore, anche VADALA’ CAMPOLO Pietro , non appaiono del tutto rassicuranti, poiché vi è il concreto pericolo che il SANTACATERINA abbia arbitrariamente accomunato la posizione dell’imputato a quella del ben più noto fratello VADALA CAMPOLO Ferdinando, genero di CASTORINA Pasquale  e soggetto da tempo profondamente inserito nella criminalità cittadina, in relazione al quale può ben affermarsi, secondo quanto si è già detto sopra, che fosse un affiliato al clan “SPARACIO”. Inoltre, le dichiarazioni del SANTACATERINA sono piuttosto generiche, specie sotto il profilo temporale delle accuse, e tale circostanza infirma grandemente la loro pregnanza probatoria, in presenza di altre fonti di prova, come le dichiarazioni di CASTORINA Pasquale  e di LA TORRE Guido, che hanno collocato in un tempo posteriore rispetto ai limiti dell’imputazione i medesimi fatti addebitati dal collaboratore all’imputato ed in presenza di un accertamento giurisdizionale per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti in relazione a fatti commessi solo il 12-3-1993 (oltre tre anni dopo il periodo oggetto di accertamento nel presente processo), che sembra confermare le parole del CASTORINA. Occorre, pertanto, verificare se vi siano elementi di prova sufficientemente univoci e capaci di superare i suesposti dubbi. Anche le dichiarazioni degli altri collaboratori presentano, tuttavia, analoghi motivi di perplessità, dovendosi rilevare che le accuse di MARCHESE Mario  e di GIORGIANNI Salvatore  sono ancora più generiche di quelle del SANTACATERINA; PIETROPAOLO Pasquale, le cui dichiarazioni costituiscono una fondamentale fonte d’accusa nei confronti di VADALA’ CAMPOLO Ferdinando , non ha incolpato il fratello Pietro; LA TORRE Guido e CASTORINA Pasquale  hanno ricordato, peraltro molto vagamente, fatti che sarebbero stati commessi dall’imputato solo dopo il 1989 e dei quali non è possibile valutare, per la povertà di elementi offerti, se fossero riconducibili con certezza alle attività criminose del clan “SPARACIO”; PARATORE Vincenzo ha chiaramente fatto capire di avere accostato l’imputato VADALA’ CAMPOLO Pietro  al fratello VADALA’ CAMPOLO Ferdinando , affermando che il primo “era cu so frati” e così rafforzando il dubbio che le sue accuse siano state in qualche modo condizionate dal suesposto rapporto di parentela; SPARACIO Luigi  ha, infine, differenziato la posizione di VADALA’ CAMPOLO Pietro  da quella del fratello VADALA’ CAMPOLO Ferdinando , sottolineando che il primo era certamente meno integrato del secondo nel sodalizio criminoso del DI BLASI, tanto da essere definito un “fiancheggiatore”, a differenza del fratello che era, invece, un “associato”. Va, d’altro canto, osservato che le condanne subite dall’imputato non appaiono sicuramente sintomatiche dell’esistenza di un rapporto associativo, perché talune sono riferibili a fatti molto risalenti nel tempo e commessi in concorso con soggetti non imputati nel presente processo, altre, viceversa, a fatti molto successivi e commessi, verosimilmente, in diversi contesti di criminalità organizzata. L’unica condanna subita dall’imputato per un fatto perpetrato nel periodo in esame, quella di cui alla citata sentenza del Tribunale di Messina del 30-1-1997 per il reato detenzione di sostanze stupefacenti in relazione al possesso di una dose di eroina all’interno della Casa Circondariale di Messina, accertato il 14-7-1987, non elimina il dubbio che l’imputato fosse un assuntore di droga e non uno spacciatore all’interno dell’istituto di pena, collegato, come tale, ad uno dei clan cittadini. In presenza di un quadro probatorio non del tutto rassicurante ed univoco, l’imputato va, allora, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., stante la contraddittorietà delle fonti.