2.3.5.126.  Ventura Salvatore

VENTURA Salvatore  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali numerosi dei quali per detenzione e porto illegali di armi, nonché per ricettazione, evasione, associazione per delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale. Nessuna sentenza riguarda, tuttavia, fatti commessi nel periodo di tempo in cui è contestata la partecipazione di VENTURA Salvatore  al clan “LEO”. Vanno, comunque, menzionate la sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina del 28-11-1985 che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 69”, ha condannato l’imputato ritenuto responsabile di aver fatto parte dell’associazione per delinquere denominata clan “COSTA”, reato contestato come consumato fino al 5-8-1981, e la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, che ha condannato l’imputato quale capo del medesimo sodalizio suindicato per il periodo successivo al 5-8-1981.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che VENTURA Salvatore  fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi a lui contestati, dal 27-12-1982 al 12-1-1991, con solo un periodo di latitanza a seguito di evasione, dal 12-2-1989 al 9-7-1989.

Nel presente procedimento l’imputato è chiamato a rispondere, altresì, del tentato omicidio di TERRAZZINO Giovanni commesso il 31-8-1982 (vedi capi “130” e “131” della rubrica a pag. 763 e segg.) e del tentato omicidio dell’avvocato CARRABBA Giuseppe Salvatore, commesso il 28-9-1982 (vedi capi “132” e “133” della rubrica a pag. 782 e segg.), ed è stato condannato per entrambi gli episodi delittuosi, anche se l’azione criminosa nei confronti del TERRAZZINO è stata riqualificata come reato di lesioni personali gravi aggravate.

Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova esaustiva della colpevolezza dell’imputato in ordine ai due reati associativi contestati.

VENTURA Salvatore  è collaboratore di giustizia, avendo egli stesso dichiarato che nel febbraio 1995, nel corso del dibattimento per un processo a suo carico tenutosi davanti al Tribunale per i Minorenni di Messina, relativamente a fatti originariamente oggetto del presente procedimento e successivamente stralciati, espresse la volontà di collaborare con la giustizia (è stata acquisita in atti sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado relative al procedimento indicato dal collaboratore, il quale, all’esito del giudizio, è stato condannato perché ritenuto responsabile del tentato omicidio di NUNNARI Tommaso, fatto sul quale ci si è soffermati a proposito del tentato omicidio di LOMBARDO Francesco e di MESINA Rosario). L’imputato, esaminato alle udienze del 29-5-1996 e del 3-6-1996, ha, quindi, ricordato che fu a lungo detenuto e, in particolare, fu ininterrottamente ristretto in carcere dal 1982 al 1989, quando, non rientrato da un permesso, si rese latitante per alcuni mesi. Ha dichiarato di essersi reso responsabile di gravi delitti di sangue e di aver fatto parte di un gruppo criminoso diretto da LEO Giuseppe, che operò sin dai primi anni ottanta all’interno della più ampia associazione capeggiata da COSTA Gaetano  e che poi, intorno al 1986, si rese indipendente da questa. Egli fu, anzi, tra i primi a seguire il LEO quando questi, tra il 1982 ed il 1983, all’interno del carcere, a causa di contrasti insorti con altri personaggi appartenenti al clan COSTA, prese la decisione di rendere visibile il suo dissenso trasferendosi insieme ad un gruppo di persone, come VALVERI Sebastiano, del quale il VENTURA era figlioccio, MANCUSO Giorgio , i fratelli PANTO’ Nunzio  e Pietro , al primo piano del reparto “cellulari”. I rapporti con il LEO, tuttavia, si incrinarono dopo il 1989 e alla morte di quest’ultimo egli si avvicinò al gruppo di SPARACIO Luigi .Vanno, infine, richiamate, senza che sia necessario esaminarle ulteriormente, le dichiarazioni del VENTURA prima esaustivamente analizzate, sia con riferimento all’associazione “LEO” in generale, sia con riferimento ai singoli delitti in ordine ai quali il collaboratore ha dato il proprio contributo.

Si è già visto più volte che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. La valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone, allora, negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. Nel caso di specie non può, invero dubitarsi dell’attendibilità della confessione del VENTURA, sia perché accompagnata dall’offerta di un contributo conoscitivo non del tutto trascurabile in ordine alle attività illecite del gruppo diretto da LEO Giuseppe, sia perché coerente con la personalità dell’imputato quale emerge dai suoi gravissimi precedenti penali, in base ai quali può tranquillamente affermarsi che l’imputato era, prima della disgregazione del clan “COSTA”, uno dei personaggi di maggior rilievo del sistema criminale messinese, sia, infine, perché trova piena corrispondenza nelle accuse che sono state mosse da più parti al VENTURA anche in epoca anteriore alla sua scelta di collaborare con la giustizia.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) ha affermato che i fratelli VENTURA Salvatore  e VENTURA Carmelo  facevano parte del clan “LEO” e vi rimasero fino al 1990, mentre “dopo la morte di LEO sono passati con lo SPARACIO”. Parlando, poi, specificatamente del gruppo “LEO”, il SANTACATERINA (vedi udienza del 9-2-1994), dopo aver inserito i fratelli VENTURA Salvatore  e Carmelo nel novero degli affiliati a LEO Giuseppe, ha dichiarato che entrambi si occupavano di omicidi, estorsioni e droga. Quanto agli omicidi dei quali si sarebbe reso responsabile il VENTURA, il collaboratore ha ricordato quello ai danni di Nuccio CAMBRIA ed ha, quindi, riferito che l’imputato partecipò anche al tentato omicidio dell’avvocato CARRABBA ed all’attentato nei confronti della guardia penitenziaria TERRAZZINO Giovanni. In sede di controesame il collaboratore ha aggiunto (vedi udienza del 2-3-1994) che VENTURA Salvatore  fu uno di coloro che aderirono al clan “LEO” sin dalla sua costituzione, anche se (vedi udienza del 3-3-1994) non poté svolgere attività criminale in quanto detenuto.

MARCHESE Mario  ha affermato (vedi udienza del 24-9-1996) che VENTURA Salvatore , soprannominato “carosello”, faceva parte del clan “LEO” e si era, in precedenza, reso autore di rapine. Il collaboratore ha, altresì, riferito (vedi udienza del 23-9-1996) che VENTURA Salvatore  partecipò in carcere, durante il maxiprocesso “dei 290”, alla riunione tra tutti i maggiorenti della famiglia “COSTA”, nella quale si decise di estromettere COSTA Gaetano dalla guida dell’associazione.

LEO Giovanni  (vedi udienza del 9-7-1996) ha elencato VENTURA Salvatore  tra gli affiliati al clan “LEO” ed ha, quindi, specificato (vedi udienza del 24-7-1996) che l’imputato fu uno di coloro che seguirono il LEO sin da quando quest’ultimo diede vita, all’interno della famiglia “COSTA”, ad un proprio gruppo.

MANCUSO Giorgio  (vedi udienza del 24-6-1996) ha inserito i due fratelli VENTURA Carmelo  e VENTURA Salvatore  nel novero degli affiliati al gruppo “LEO” che operavano nella zona di Camaro, della quale “era responsabile VALVERI Sebastiano e poi i due fratelli VENTURA”. Il collaboratore ha, tuttavia, aggiunto successivamente (vedi udienza del 28-6-1996) che VALVERI e VENTURA erano i responsabili, nell’ambito del clan “LEO”, della zona di Camaro.

COSTANTINO Giovanni  (vedi udienze del 2-5-1995) ha dichiarato che VENTURA Salvatore  faceva parte del gruppo “LEO”.

SPARACIO Luigi  ha indicato (vedi udienza del 9-10-1996) VENTURA Salvatore  nell’elenco degli affiliati al clan “LEO” ed ha aggiunto che l’imputato era uno dei killer del gruppo, mentre (vedi udienza del 15-10-1996) dopo la morte di LEO Giuseppe “si è associato con me”.

GIORGIANNI Salvatore  ha elencato (vedi udienza del 25-10-1996) VENTURA Salvatore  tra gli associati a LEO Giuseppe.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha affermato di aver conosciuto VENTURA Salvatore  in carcere e “per sentito dire” e sapeva che faceva parte del clan “LEO”.

PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) ha affermato che VENTURA Carmelo  e VENTURA Salvatore , intesi “carosello”, facevano parte del clan “LEO” ed ha, quindi, aggiunto che VENTURA Salvatore  era un killer, si occupava di traffico di sostanze stupefacenti, faceva estorsioni, dava soldi a usura.

PIETROPAOLO Pasquale  (vedi udienza del 14-5-1996) ha affermato di avere conosciuto personalmente VENTURA Salvatore  all’interno del carcere di Messina e di avere saputo che questi faceva parte del clan “LEO”.

RIZZO Rosario  (vedi udienza del 4-6-1996) ha affermato che egli conosceva soltanto “quelli che contavano di più” all’interno del clan “LEO”, i “più esperti” e tra questi ha posto i fratelli VENTURA.

Alla luce delle superiori considerazioni e dell’esame delle dichiarazioni sopra esposte dei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali fecero parte dello stesso clan “LEO”, tutte sostanzialmente collimanti con le ammissioni di responsabilità dell’imputato, non può, allora, dubitarsi che VENTURA Salvatore  abbia fatto parte del sodalizio diretto da LEO Giuseppe, mentre non può attribuirsi in contrario alcun rilievo al fatto che egli sia stato detenuto per lunga parte del periodo che occorre prendere in considerazione per i due reati associativi. Già si è più volte rilevato che la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Il carcere, infatti, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. Tale capacità di perseguire gli scopi dell’associazione anche in una situazione di privazione della libertà si può, peraltro, apprezzare in modo significativo proprio in coloro che rivestivano, come il VENTURA, una posizione di prestigio all’interno del clan, poiché è indubbio che costoro non cessavano di tessere le loro strategie per il solo fatto di essere detenuti. MARCHESE Mario  ha, d’altronde, riferito un fato, quello relativo alla riunione svoltasi in carcere e finalizzata alla estromissione di COSTA Gaetano , cui partecipò anche VENTURA Salvatore , che dimostra aldilà di ogni possibile dubbio, la fondatezza delle superiori conclusioni.

Va, pertanto, affermata la responsabilità dell’imputato per entrambi i reati associativi a lui contestati, tenuto conto che il clan “LEO”, del quale VENTURA Salvatore  fu un affiliato, si deve qualificare, per quello che si è detto sopra, sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685.

A VENTURA Salvatore  non può essere, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta e decisiva attività di collaborazione con la giustizia sia con riferimento al fatto per il quale invoca l’attenuante, sia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso.

Nel caso di specie la scelta collaborativa è, tuttavia, intervenuta quando si era già formato a carico dell’imputato un rilevante quadro probatorio, ed erano state disvelate, attraverso numerosi altri contributi collaborativi, la vita e le attività illecite del clan “LEO”. Il contributo probatorio del VENTURA non appare, pertanto, significativo, se non per aspetti marginali e poco rilevanti attinenti al reato associativo, mentre è risultato per molti versi insoddisfacente con riferimento ad altre fattispecie delittuose, come l’omicidio di CAVO’ Domenico o il tentato omicidio di GIORGIANNI Salvatore , sulle quali ha riferito, come si è visto, notizie generiche ed imprecise, se non addirittura lacunose e fuorvianti, così da non apparire in alcun modo “decisive”, ai sensi del citato art. 8 (così interpretandosi il termine “concretamente”), per la ricostruzione dell’associazione “LEO”. Non sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, i requisiti per la concessione dell’attenuante speciale sopra indicata, mentre la scelta di collaborare con la giustizia e l’ampia confessione resa, anche con riferimento ad altri gravi delitti oggetto di accertamento nel presente processo, possono essere positivamente valutate come elementi sintomatici di una più ridotta pericolosità sociale che merita la concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle contestate e sussistenti aggravanti.

Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale in relazione alla sentenza di condanna emesse dalla Corte di Appello di Messina il 5-10-1984, irrevocabile il 15-3-1985 per i reati di detenzione e porto illegali di armi, nonché in relazione alla condanna pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Messina in data 28-11-1985 per il reato di associazione per delinquere.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.