2.3.5.127.  Venuto Giuseppe

VENUTO Giuseppe  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per i reati di associazione per delinquere, detenzione illegale di armi e munizioni, estorsione. L’unica sentenza per fatti commessi nel periodo di tempo in cui è contestata la partecipazione di VENUTO Giuseppe  al clan “LEO” è quella pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 28-6/20-7-1991, la quale ha condannato ANTONUCCIO Aldo, VENUTO Giuseppe , LEO Giovanni , ZANTE Giovanni e BRIGANDI’ Antonio  per il reato di tentata estorsione ai danni di CAMARDA Michele, amministratore unico dell’impresa edile S.IMM.I. s.r.l., fatto commesso da gennaio a luglio 1989, mentre ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di VALVERI Sebastiano in ordine ai reati a lui ascritti in relazione a detta vicenda, per essere i medesimi estinti per morte del reo. Tale vicenda è stata ampiamente esaminata quando si è parlato del clan “LEO” in generale e si è osservato in quella sede, anche attraverso gli elementi di conoscenza offerti dalla sentenza di primo grado, che è stata acquisita in atti, che essa appare espressione del tipico modo di operare dell’organizzazione criminale nel settore delle estorsioni. Va, inoltre, menzionata la sentenza della Corte di Appello di Messina sezione minori pronunciata l’8-5-1989, che ha condannato il VENUTO per il reato di associazione per delinquere in relazione alla medesima vicenda che portò all’arresto in Milazzo il 16-11-1981, dei siracusani BOTTARO Angelo e VENEZIANO Antonio, entrambi latitanti, dei barcellonesi BELLINVIA Antonino e TORRE Paolo, quest’ultimo parimenti latitante, e dei messinesi LEO Giovanni  e VENUTO Giuseppe , all’epoca minorenne. Vi è, infine, in atti (tale documento è stato prodotto dalla difesa dell’imputato VENTURA Carmelo  all’udienza del 14-7-1997 e trovasi inserito nella cartella degli atti acquisiti ai sensi dell’art. 507 c.p.p. autonomamente rispetto all’ordinanza del 19-7-1997) sentenza non ancora irrevocabile della Corte di Assise di Messina pronunciata il 10-10-1996, con la quale VENTURA Carmelo  è stato assolto dall’accusa di essere stato autore dell’omicidio di PATTI Antonino avvenuto in Messina il 20-9-1988, mentre VENUTO Giuseppe  è stato condannato.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che VENUTO Giuseppe  fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dall’11-11-1983 al 13-5-1987 e poi dal 6-7-1989 al 1-10-1989, quando ottenne gli arresti domiciliari, mentre venne completamente liberato il 28-6-1991.

Nel presente procedimento VENUTO Giuseppe  è chiamato a rispondere, oltre che dei due reati associativi, dell’omicidio di CAVO’ Domenico, commesso il 1-3-1988 (vedi capi “79” e “80” a pag. 1240 e segg.); dell’omicidio di CAMBRIA Placido e del contestuale tentato omicidio di SPASARO Giuseppina , avvenuti il 18-1-1989 (vedi capi “82” e “83” a pag. 1528 e segg.); del tentato omicidio di VILLARI Antonino, avvenuto il 29-4-1989 (vedi capi “97” e “98” a pag. 1701 e segg.); dei reati di porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, in relazione a delle armi acquistate a Catania in epoca prossima all’aprile 1989 (vedi capo “94” a pag. 2250 e segg.), venendo condannato solo per il tentato omicidio di VILLARI Antonino e venendo, viceversa, assolto dagli altri reati.

Il VENUTO fu, nel periodo in considerazione, oggetto di un attentato alla vita, verificatosi in epoca prossima al giugno 1989. Tale fatto è stato oggetto di accertamento nel presente procedimento (vedi capi “28” e “29” a pag. 1726 e segg.) e di esso sono stati ritenuti responsabili GIORGIANNI Salvatore  e TRISCHITTA Pietro .

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) ha affermato che VENUTO Giuseppe  faceva parte del clan “LEO” ed ha aggiunto che questi “era il figlioccio di LEO Giuseppe” e si occupava di omicidi e di estorsioni. Si era, infatti, reso responsabile dell’omicidio di Nino PATTI e di un “ragazzo che hanno ammazzato al Fondo Pugliatti”, mentre aveva commesso estorsioni “assieme al fratello di LEO Giuseppe, Giovanni”. In sede di controesame, il collaboratore ha precisato (vedi udienza del 1-3-1994) che il VENUTO rimase a far parte del clan “LEO” fino a che LEO Giuseppe non venne ucciso, poiché in seguito transitò nel gruppo “SPARACIO”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 2-3-1994) che VENUTO Giuseppe  fu uno di coloro che aderirono al clan “LEO” sin dalla sua costituzione.

MARCHESE Mario  ha affermato (vedi udienza del 24-9-1996) che VENUTO Giuseppe  faceva parte del clan “LEO” ed era una di quelle persone che all’interno del gruppo si occupavano di omicidi e di rapine.

LEO Giovanni  (vedi udienza del 9-7-1996) ha elencato VENUTO Giuseppe  tra gli affiliati al clan “LEO” ed ha affermato che questi era “figlioccio” del fratello LEO Giuseppe. In sede di controesame il collaboratore ha specificato (vedi udienza del 23-7-1996) che egli era amico del VENUTO, “camminavamo assieme” sin dal 1980 – 1981 e restò sempre in buoni rapporti con lui. Essi vennero anche arrestati insieme nel 1981 e condannati per un reato associativo. Su espressa domanda di un difensore che ha chiesto al collaboratore se avesse avuto con il VENUTO un litigio nel carcere di Taranto, il collaboratore ha risposto “no, litigio vero e proprio no; qualche discussione così, da, sempre succede tra amici qualche battibecco”, “c’è stata una discussione così, ma non proprio vera, a bastonate” e successivamente ha aggiunto (vedi udienza del 24-7-1996) “qualche discorso non propria vera lite”. Il collaboratore ha, poi, ulteriormente ribadito che con “VENUTO ci siamo cresciuti; è stato quasi sempre imputato con me; era un ragazzo della massima fiducia, diciamo, mia; poi tramite me ha conosciuto mio fratello e gli abbiamo fatto fare, l’abbiamo fatto diventare suo figlioccio”. Il collaboratore ha, infine, affermato, su espressa domanda della Corte, che il fratello LEO Giuseppe e VENUTO Giuseppe  “qualche volta litigavano”, come quando tra i due insorse un equivoco a causa del SARNATARO (tale vicenda è stata più estesamente esaminata in occasione del tentato omicidio di VILLARI Antonino, cui si rinvia), ma “non mi risulta” che il VENUTO avesse manifestato l’intenzione di recedere dall’associazione.

MANCUSO Giorgio  (vedi udienza del 24-6-1996) ha affermato di aver conosciuto VENUTO Giuseppe  sin da bambino, poiché essi frequentavano la medesima scuola, e lo rivide successivamente in carcere quando venne arrestato per una rapina (verosimilmente si tratta dell’arresto patito insieme a LEO Giovanni  e ad altri nel procedimento nel quale il VENUTO fu condannato per il reato di associazione per delinquere, mentre alcuni coimputati anche per rapina). “Il VENUTO era amico di Giovanni LEO e l’hanno arrestato con Giovanni LEO nella rapina. Automaticamente, arrestandolo con Giovanni LEO, fratello di Pippo LEO, è del gruppo “LEO”, […] però materialmente il VENUTO per il LEO, che mi risulti a me personalmente, non ha mai fatto alcun reato. Anzi, […] quando ero fuori io il LEO neanche lo voleva vedere”. Il MANCUSO ha, successivamente, ammesso (vedi udienza del 28-6-1996) che Pippo VENUTO fu invitato al suo matrimonio (avvenuto lo stesso giorno dell’omicidio di CAVO’ Domenico il 1-3-1988), poiché “lo conosco da bambino” ed era “figlioccio” di Pippo LEO sin da quando era stato arrestato per una rapina insieme al fratello LEO Giovanni . Il collaboratore ha, tuttavia, affermato che “poi ci furono dei contrasti. […] Lui non voleva fare, in sostanza, parte di questa associazione, […] solamente che conosceva determinate persone, non poteva fare neanche il modo di evitare queste persone. […] Perché Pippo LEO voleva, dice: sì, tu fati la tua vita, però se io ho bisogno di te per farmi una determinata cosa ti chiamo e tu me la fai”.

VENTURA Salvatore , ha indicato (vedi udienza del 29-5-1996) VENUTO Giuseppe  tra i componenti del clan “LEO” ed ha affermato che egli lo conosceva dai primi anni ‘80.

COSTANTINO Giovanni  (vedi udienze del 2-5-1995) ha dichiarato che VENUTO Giuseppe  faceva parte del gruppo “LEO” ed ha specificato di essere stato insieme a lui in carcere nel 1982 - 1983.

SPARACIO Luigi  ha dichiarato (vedi udienza dell’8-10-1996) che VENUTO Giuseppe  era un affiliato di LEO Giuseppe”. Il collaboratore ha, quindi, indicato (vedi udienza del 9-10-1996) VENUTO Giuseppe  nell’elenco degli affiliati al clan “LEO” ed ha aggiunto che l’imputato era uno dei killer del gruppo. Alla domanda della Corte se VENUTO Giuseppe  fosse transitato nel clan “SPARACIO” dopo la morte di LEO Giuseppe, lo SPARACIO ha specificato (vedi udienza del 16-10-1996) che “c’è stato un avvicinamento con VENUTO, però non è che è stato mai utilizzato per niente, però non faceva parte del mio gruppo; c’è stato un avvicinamento con me persona, no col mio gruppo” e, comunque, il VENUTO non gli disse che voleva allontanarsi da Messina, né che voleva allontanarsi dall’ambiente malavitoso.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha affermato che VENUTO Giuseppe  apparteneva al clan di Giuseppe LEO, ma egli lo aveva conosciuto solo di nome, non personalmente. Sapeva, comunque, che era stato arrestato, insieme a GENTILE Nicola, al fratello di LEO Giuseppe di nome Giovanni e ad un’altra persona, per una estorsione.

PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) ha affermato che VENUTO Giuseppe  faceva parte del clan “LEO” ed ha, quindi, aggiunto che l’imputato era “una persona […] molto di fiducia di LEO Giuseppe” e si occupava “di traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, è un killer”. Il VENUTO sparò, infatti, a VILLARI Antonino, partecipò all’omicidio di CAVO’ Domenico, uccise Nino PATTI. In sede di controesame il collaboratore ha, tuttavia, specificato (vedi udienza del 12-4-1996) di non aver mai frequentato il VENUTO fuori dal carcere, in quanto “lui apparteneva a un gruppo, io a un gruppo diciamo contro a lui”.

PIETROPAOLO Pasquale  (vedi udienza del 14-5-1996) ha affermato che VENUTO Giuseppe , da lui conosciuto personalmente, faceva parte del gruppo “LEO”.

FERRARA Sebastiano  (vedi udienza del 16-9-1996) ha inserito VENUTO Giuseppe  nell’elenco degli affiliati al clan “LEO”.

ROMEO Carmelo  (vedi udienza dell’11-6-1996) ha affermato che VENUTO Giuseppe  faceva parte del clan “LEO” ma ha, poi, precisato di non sapere niente sul suo conto e di averlo conosciuto nel carcere di Gazzi.

Non vengono, infine, riportate le ulteriori informazioni fornite dai diversi collaboratori sul VENUTO in relazione ai diversi episodi delittuosi dei quali è accusato nel presente processo, poiché appare sufficiente rinviare a quanto si è detto in occasione della trattazione dei singoli reati.

L’imputato VENUTO Giuseppe , sentito all’udienza dell’11-11-1996, ha protestato la propria innocenza, sottolineando di non aver commesso più alcun reato dopo il 1990. Ha ammesso di essere stato amico di LEO Giovanni , insieme al quale venne arrestato due volte, nel 1981 e nel 1989, e di avere, tramite quest’ultimo, conosciuto in carcere il fratello LEO Giuseppe, ma ha rilevato che nell’anno 1993, egli mentre si trovava detenuto nel carcere di Taranto, nella stessa cella nella quale si trovava ristretto anche LEO Giovanni , litigò con lui per motivi futili e non vi fu più, da allora, una riconciliazione. L’imputato ha, inoltre, dichiarato di aver conosciuto LEO Giuseppe, così come LEO Domenico , ma di avere stretto amicizia soprattutto con il fratello Giovanni. Ha, infine, dichiarato di aver conosciuto sia SANTACATERINA Umberto, nel 1982 nel carcere di Messina, sia VENTURA Carmelo  che CRUPI Luigi  sempre in carcere, ma di non avere stretto con loro alcun rapporto di amicizia.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di VENUTO Giuseppe  di aver fatto parte del clan “LEO” è pienamente provata. Già si è osservato più volte che le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto relative a soggetti che si assumono appartenenti al clan “LEO”, sono dotate in genere di elevata attendibilità, poiché il collaboratore era soggetto non solo pienamente inserito nell’ambiente della criminalità organizzata cittadina, ma anche particolarmente legato a LEO Giuseppe, con il quale esistevano da moltissimo tempo stretti rapporti e del quale fu alcune volte autista. Il SANTACATERINA doveva, pertanto, essere ben informato sui soggetti affiliati al clan da quest’ultimo diretto, mentre non sono state evidenziate circostanze che potrebbero inficiare la genuinità delle sue dichiarazioni, sia perché il SANTACATERINA è stato il primo collaboratore a rivelare l’organigramma delle organizzazioni criminali messinesi e risulta, pertanto, remoto il pericolo che le sue accuse siano state influenzate o condizionate da fattori esterni, sia perché non sembra, in considerazione del ruolo rivestito dal SANTACATERINA all’interno del clan “LEO” e nel gruppo di DI BLASI Domenico, cui si accostò dopo la morte del LEO, che egli sia mai stato un diretto partecipe delle strategie malavitose dell’uno o dell’altro gruppo, e non può, pertanto, ragionevolmente sospettarsi che le sue accuse rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale. Le dichiarazioni del SANTACATERINA appaiono, inoltre, del tutto verosimili, in considerazione della personalità dell’imputato, il quale è stato arrestato nel 1981 insieme a LEO Giovanni in relazione alla vicenda cui si è prima fatto riferimento, accertata con sentenza della Corte di Appello sezione minori di Messina dell’8-5-1989, che ha condannato l’imputato per il reato di associazione per delinquere. Ciò attesta, invero, che il VENUTO era, già nel 1981, nonostante la giovanissima età, particolarmente vicino a LEO Giovanni , il quale ha sostenuto di essere stato a lungo amico dell’imputato, e lo stesso VENUTO Giuseppe  non ha potuto, d’altronde, negare l’esistenza di legami di amicizia con il fratello del capo clan LEO Giuseppe, e di avere intrattenuto con lui rapporti che, evidentemente, non si limitavano ad una lecita frequentazione, ma che si estendevano anche al compimento di attività illecite. Tale circostanza rende, allora, del tutto plausibile, così come ha sostenuto il MANCUSO, che il VENUTO abbia fatto parte già all’interno del clan “COSTA”, di quell’articolazione del detto sodalizio che riconosceva come proprio capo LEO Giuseppe e che poi avrebbe costituito il nucleo centrale del clan “LEO”. Coerente, poi, con tali premesse è l’affermazione del SANTACATERINA secondo cui VENUTO Giuseppe  partecipò al suddetto clan sin dalla sua costituzione. Le dichiarazioni del SANTACATERINA, dotate, per quello che si è detto sopra, di elevatissima attendibilità, hanno trovato, inoltre, numerosissimi elementi di riscontro. La più lampante conferma delle parole del collaboratore è costituita dalla condanna patita dall’imputato con la già citata sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 15-11-1990 e parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Messina in data 28-6-1991, la quale ha condannato ANTONUCCIO Aldo, VENUTO Giuseppe , LEO Giovanni , ZANTE Giovanni e BRIGANDI’ Antonio  per il reato di tentata estorsione ai danni di CAMARDA Michele, amministratore unico dell’impresa edile S.IMM.I. s.r.l., fatto commesso da gennaio a luglio 1989. Come si è visto quando si è esaminato in generale il reato associativo (vedi pag. 466 e segg.), la vicenda trattata nella predetta sentenza, manifesta in modo lampante quale fosse il tipico modo di operare delle organizzazioni criminali nella perpetrazione di estorsioni ai danni di imprese edili ed è indubbio che il fatto fosse espressione di un’attività di gruppo, sicché l’affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, nei confronti del VENUTO costituisce un indizio di notevole gravità circa la sua partecipazione anche all’organizzazione criminale alla quale era chiaramente riconducibile, anche in considerazione dell’identità dei correi, il fatto delittuoso. Altrettanto significativa è l’affermazione di responsabilità, effettuata con la presente sentenza, del VENUTO per il tentato omicidio di VILLARI Antonino, poiché anche tale fatto appare tipica espressione delle iniziative illecite del clan “LEO”, iscrivendosi nella strategia di lotta che vi era all’epoca tra il clan “SPARACIO” ed il clan “LEO”. L’imputato è stato, poi, vittima di un attentato ad opera di uomini del clan “SPARACIO”. Tale fatto, che è, analogamente al precedente, oggetto di accertamento nella presente sentenza, costituisce un ulteriore elemento indiziario di grandissimo valore sintomatico, specie alla luce delle conoscenze acquisite attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al complessivo sistema criminale operante nella città di Messina ed alle dinamiche che si agitavano in esso dopo la morte di CAMBRIA Placido, perché è di tutta evidenza che l’essere stato vittima di un agguato in piena guerra di mafia, pochissimo tempo dopo l’attentato a VILLARI Antonino e non molto tempo prima dell’omicidio di SARNATARO Sabatino, si può giustificare pienamente solo se si considera il VENUTO organicamente inserito nel clan “LEO”, che era contrapposto al sodalizio diretto da SPARACIO Luigi . Non priva di rilievo appare, poi, la circostanza, ammessa dallo steso imputato, che il VENUTO partecipò alla cerimonia nuziale di MANCUSO Giorgio , altro esponente di rilievo, come si è visto, del clan “LEO”. Il VENUTO poteva, infatti, ragionevolmente intrattenere stretti rapporti con il MANCUSO solo in virtù della comune militanza in detto clan, mentre tali legami non appaiono certamente giustificabili esclusivamente con la precorsa conoscenza reciproca in età infantile, come ha cercato, al contrario, di accreditare il MANCUSO. Tali parziali ed implicite ammissioni costituiscono, allora, significativo elemento di conferma delle accuse provenienti dal SANTACATERINA Umberto, cui forniscono indubitabile riscontro. Alcuni collaboratori (SANTACATERINA Umberto, MANCUSO Giorgio  e LEO Giovanni ) hanno, poi, affermato che VENUTO Giuseppe  era legato con il capo da un rapporto particolarmente stretto, essendone divenuto “figlioccio” e si è già visto più volte quale rilievo rivestano i rapporti di “comparaggio”, i quali appaiono indiscutibilmente sintomatici di un rapporto di affiliazione, tendendo a rinsaldare i legami interpersonali essenziali per assicurare la necessaria coesione all’interno degli organismi delinquenziali in esame. Le accuse del SANTACATERINA hanno, infine, trovato, chiaro riscontro nelle collimanti accuse provenienti da altri collaboratori, primo fra tutti LEO Giovanni , che era certamente a perfetta conoscenza della collocazione criminale dell’imputato, con il quale aveva diviso molte esperienze delinquenziali. Anche le dichiarazioni del suddetto collaboratore appaiono, pertanto, di elevatissima attendibilità, mentre non vi sono motivi fondati per potere affermare che le accuse del collaboratore siano state mosse da intenti calunniosi. L’asserito litigio verificatosi in carcere tra LEO Giovanni  e VENUTO Giuseppe  non sembra, infatti, che possa giustificare una falsa incolpazione sia perché esso fu determinato, come ha ammesso il VENUTO, da futili motivi, sia, soprattutto, perché il LEO non ha mostrato di nutrire rancore nei confronti dell’imputato che non ha esitato a scagionare in un altro grave delitto, l’omicidio di CAVO’ Domenico, nel quale questi era accusato da numerosi altri collaboratori. Le parole di LEO Giovanni assumono rilievo anche perché smentiscono chiaramente parte delle affermazioni di MANCUSO Giorgio , il quale ha sostenuto che VENUTO Giuseppe  cercò di recedere dall’associazione. Va, in proposito, rilevato che già dalle parole di quest’ultimo collaboratore non sembra che l’imputato riuscì in tale intento, sicché tale circostanza finisce con il perdere qualsiasi valore. Occorre, tuttavia, rilevare che LEO Giovanni  non ha avuto cognizione del suddetto proposito, benché egli fosse particolarmente vicino al VENUTO e, probabilmente, la persona più adatta a raccogliere simili confidenze. Il suddetto assunto si scontra, peraltro, palesemente con la successiva condotta del VENUTO, il quale, lungi dall’approfittare della morte di LEO Giuseppe per allontanarsi definitivamente dall’ambiente delinquenziale, ebbe rapporti, anche se, a quanto pare, non propriamente di natura illecita, con SPARACIO Luigi , come è stato evidenziato sia da SANTACATERINA Umberto sia dallo stesso SPARACIO Luigi . Ulteriore conforto alle superiori accuse viene, poi, dalle dichiarazioni degli altri collaboratori appartenenti ad associazioni diverse dal qual “LEO”, ma che erano ugualmente a conoscenza della collocazione criminale dell’imputato, proprio in considerazione della sua totale e notoria integrazione nel clan “LEO”.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta prova evidente della partecipazione dell’imputato al clan “LEO” e dovendosi tale sodalizio qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, va affermata la responsabilità di VENUTO Giuseppe  per entrambi i reati associativi a lui contestati.

Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale in relazione alla condanna inflitta all’imputato per i reati di rapina e detenzione e porto illegali di armi con sentenza della Corte di Appello di Messina del 5-3-1985, irrevocabile il 12-8-1985.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.