2.3.5.128.  Vinci Rosario

VINCI Rosario  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Nel presente procedimento è, altresì, imputato del tentato omicidio di BARRESI Domenico, avvenuto il 14-4-1979, (capi “3” e “4” della rubrica, vedi pag. 583 e segg.), fatto per il quale ha riportato condanna.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico numerosi precedenti penali per furto, detenzione e porto illegali di armi e munizioni, violazione della disciplina degli stupefacenti, associazione per delinquere, omicidio in concorso (quello di GIAMO Santi, fatto che è oggetto di accertamento anche nel presente processo, vedi pag. 604 e segg.), omicidio tentato, oltraggio a pubblico ufficiale. L’unico episodio delittuoso accertato con sentenza definitiva di condanna, che risulta commesso da VINCI Rosario  nel periodo di tempo nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “SPARACIO”, è, però, quello di cui alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 26-11-1990, che ha condannato VINCI Rosario , CUCE’ Giovanni , MENTO Maurizio ed altri (vedi anche la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Messina in data 2-2-1990), per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e posto in vendita a diversi tossicodipendenti sostanze stupefacenti del tipo eroina, in Messina sino al 25-11-1988. Tale sentenza, relativa ad un traffico di stupefacenti svolto nel rione S. Chiara e venuto alla luce attraverso meticolose indagini delle forze dell’ordine, che hanno eseguito lunghi appostamenti, corredati da riprese fotografiche, è stata già menzionata quando si è trattato il reato associativo in generale. Si è, in particolare, evidenziato, in primo luogo, che tra i tossicodipendenti che acquistavano la sostanza stupefacente dal VINCI, dal CUCE’, dal MENTO e dagli altri, serpeggiava un diffuso timore che li spingeva, nella gran parte dei casi nei quali venivano sentiti dagli organi inquirenti, a non rivelare utili elementi di conoscenza, non solo trincerandosi dietro il silenzio, ma anche rendendo dichiarazioni palesemente difformi dal vero, incuranti di andare, così, incontro anche a responsabilità per favoreggiamento o per falsa testimonianza. Si legge, in particolare, nella suindicata sentenza, (vedi pag. 5 e segg.) che “molti dei tossicodipendenti fermati e subito sentiti a sommarie informazioni testimoniali si erano poi subito rifiutati di fornire agli agenti elementi utili alla individuazione dello spacciatore dal quale nella circostanza erano stati riforniti della droga trovata in loro possesso, altri spesso avevano reso ai Carabinieri dichiarazioni da queste riconosciute subito false e fantasiose”. Nella pronuncia di primo grado relativa alla medesima vicenda criminosa vi è traccia, peraltro, di un efficace controllo del territorio esercitato con la violenza, al fine di poter perpetrare l’attività delittuosa di spaccio al riparo dai possibili interventi repressivi delle forze dell’ordine. In tale sentenza si afferma, infatti, (vedi pag. 11) che “i militari hanno constatato che gli stessi [coloro che gestivano il traffico di droga], a turno, vigilavano attentamente, in ciò agevolati dalla descritta situazione dei luoghi, per contattare i clienti in arrivo e prevenire sorprese indesiderate” ed ancora che “la circostanza (riferita come notoria da FORESTIERI Luigi e in relazione ad un acquisto di droga da MARCHESE e MACELI) che per gli sconosciuti “era meglio non domandare al villaggio Giostra dove si poteva comprare droga perché si poteva essere bastonati duramente”, [...] dimostra come, in taluni casi, era predisposto anche tale tipo di servizio”. E’, infine, da menzionare la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Catania, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 69” che ha condannato l’imputato oltre che per l’omicidio di GIAIMO Santi, anche per aver fatto parte del sodalizio criminoso denominato “clan COSTA”. Lo stesso VINCI Rosario  è stato, viceversa, assolto, con sentenza della Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, dall’accusa di aver fatto parte del clan “COSTA” nel periodo di tempo intercorrente dal 29-9-1982 in poi, successivo a quello preso in considerazione dalla sentenza precedente citata.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che VINCI Rosario  fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione con riferimento ai reati associativi, dal 5-8-1981 all’8-8-1987 e poi dal 7-12-1988 al 2-2-1990. Nel periodo di tempo compreso tra gli anni 1986 e 1989 fu quasi sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina, ad eccezione del periodo dal 1-1-1986 al 3-4-1986, quando fu rinchiuso nella casa Circondariale di Taranto, in quella di Brindisi e nella Casa di reclusione di Lecce, nonché del periodo dal 17 al 28 aprile 1989, quando fu ristretto nella Casa Circondariale di Reggio Calabria.

SANTACATERINA Umberto ha affermato, (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) che VINCI Rosario  era associato al clan “SPARACIO – CAMBRIA”, ed ha, quindi, precisato che insieme a PARATORE Vincenzo, GIORGIANNI Salvatore , LENTINI Stellario  e TRISCHITTA Pietro , faceva omicidi per conto del clan.

SPARACIO Luigi  ha elencato (vedi udienza del 7-10-1996) VINCI Rosario  tra i soggetti suoi affiliati. Il collaboratore ha, quindi, riferito un episodio (vedi udienza del 9-10-1996) che vide coinvolto il VINCI, il quale, qualche tempo prima che CAMBRIA Placido venisse ucciso, avrebbe, insieme a CUCE’ Giovanni, dovuto uccidere CUSCINA’ Francesco , dove questi abitava nei pressi del viale Giostra. Lo SPARACIO ha, altresì, precisato (vedi udienza del 14-10-1996) che VINCI Rosario  era una persona fidata di CAMBRIA Placido al quale rimase fedele anche prima che CAVO’ Domenico venisse ucciso, nonostante che quest’ultimo avesse cercato in tutti i modi di isolarlo. Il CAMBRIA, infatti, “già il gruppo se lo stava formando, perché all’epoca mi ricordo io che, diciamo, CUCE’ Giovanni , VINCI Rosario  e tanti altri erano vicini a CAMBRIA, non erano vicini né a me né a CAVO’”. Il collaboratore ha, infine, (vedi udienza del 16-10-1996) attribuito al VINCI la responsabilità per l’uccisione di SPAGNOLO Giovanni, che venne fatto “sparire” da “CUCE’ Giovanni , VINCI Rosario  e CAMBRIA Placido”. Con riferimento, poi, ad un’epoca successiva, anche se non di molto, rispetto a quella oggetto della contestazione per i reati associativi, lo SPARACIO ha affermato (vedi udienza del 15-10-1996) che mentre era in corso a Catania il processo davanti alla Corte di Assise di Appello per l’omicidio di GIAIMO Santi, il VINCI gli chiese del denaro, che doveva servire per pagare un avvocato di Catania.

PARATORE Vincenzo ha, anzitutto (vedi udienza del 9-1-1996) affermato che VINCI Rosario  fu una di quelle persone, insieme a CUCE’ Giovanni , MENTO Maurizio, SPARACIO Luigi , CARIOLO Antonio , VILLARI Antonino, PATTI Nino, COSENZA Carmelo, FERRANTE Santi , TRISCHITTA Pietro , BONASERA Angelo , che furono in rapporti di buona amicizia con CAMBRIA Placido quando questi venne scarcerato nel 1987 (dai dati forniti dal D.A.P. risulta, come si è visto più volte in precedenza, che CAMBRIA Placido ottenne gli arresti domiciliari l’8-4-1987 e fu completamente liberato il 20-5-1988). Il collaboratore ha, quindi, ricordato (vedi udienza del 9-1-1996) alcune attività illecite svolte da VINCI Rosario , affermando che l’imputato percepiva insieme a MENTO Maurizio e CUCE’ Giovanni  la “tangente” di un’estorsione ai danni di una ditta di pulizie in via Palermo, tale MANGANO o MANGANARO. Svolgeva, poi, insieme a CUCE’ Giovanni  e MENTO Maurizio, un’attività di spaccio di sostanza stupefacente, che veniva fornita loro da CAMBRIA Placido e che veniva acquistata a Milano da GENTILE Bruno  dallo stesso PARATORE, anche se il collaboratore ha precisato che essendo tutti i tre soggetti sopra menzionati, tossicodipendenti, “noi davamo dieci grammi di eroina” alla volta e non di più. I proventi di tale attività di spaccio venivano, quindi, divisi tra tutti coloro che vi partecipavano, tra i quali anche il VINCI. Parlando, poi, specificamente dell’imputato, PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienza del 16-1-1996) che il VINCI, soprannominato “u’ murtizzu” e “u’ topu”, faceva parte dell’associazione “SPARACIO” ed “era un killer”, tanto che si rese responsabile dell’omicidio di SPAGNOLO Giovanni, inoltre “vendeva la droga per conto mio e di Placido CAMBRIA e per conto del gruppo, si interessava alle estorsioni, alla droga, agli omicidi”. Ha, quindi, precisato (vedi udienza del 3-4-1996) che egli ebbe intensi rapporti personali con il VINCI Rosario , chiamato normalmente Sarino, in quanto “era uno spacciatore di droga per conto mio e di CAMBRIA” e, quanto alle estorsioni, ha riferito (vedi, non solo quello che ha dichiarato il PARATORE all’udienza del 16-1-1996, con specifico riferimento al CUCE’, e all’udienza del 3-4-1996 con riferimento al VINCI, ma anche gli ulteriori particolari forniti in sede di controesame all’udienza del 10-4-1996) che oltre a quella prima menzionata ai danni del titolare di una ditta di pulizie, il VINCI partecipò alle estorsioni che egli fece a tale CAPONE, titolare di un supermercato a Minissale, ed a tale GEMELLI, titolare di una fabbrica di cucine. In sede di controesame il PARATORE ha, altresì, meglio spiegato come si svolgesse il traffico di stupefacenti del quale anch’egli si rese protagonista insieme a CAMBRIA Placido ed al quale partecipò anche VINCI Rosario . Il collaboratore ha, infatti, dichiarato (vedi udienze del 9-1-1996, per l’esame, e del 9-4-1996, per il controesame) che nell’anno 1988 e fino al proprio arresto (avvenuto, come si è visto, il 10-11-1988) egli operò in tale settore di attività illecite insieme al CAMBRIA, acquistando droga a Milano da GENTILE Bruno  e commercializzandola a Messina attraverso quel gruppo di persone che a quel tempo erano molto vicine a CAMBRIA Placido, precisamente, attraverso VINCI Rosario , CUCE’ Giovanni , MENTO Maurizio, mentre era lo stesso CAMBRIA Placido che preparava le “bustine” per gli spacciatori. Egli si recò a Milano diverse volte in un periodo nel quale GENTILE Bruno  si trovava in semilibertà (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che GENTILE Bruno  ottenne la semilibertà il 29-4-1988), acquistando complessivamente (vedi su questo punto l’udienza del 15-1-1996) circa tre chili di droga. I guadagni (vedi udienza del 10-4-1996) venivano, poi, suddivisi in parti uguali, “tutta la droga che si vendeva la dividevamo sempre noi, tutti assieme: tanto io e tanto loro (intendendo riferirsi al VINCI, al CUCE’ ed al MENTO)”. Il PARATORE ha, infine, riferito (vedi udienza del 13-4-1996) che l’imputato partecipò alla riunione avvenuta subito dopo l’omicidio di PATTI Antonino, perpetrato il 20 settembre 1988, nella quale i due capi del clan, SPARACIO Luigi  e CAMBRIA Placido, insieme ad altri esponenti del sodalizio, come lo stesso PARATORE Vincenzo, VILLARI Antonino, CUCE Giovanni, MENTO Maurizio, commentarono quello che era accaduto al “figlioccio” di SPARACIO. Il collaboratore ha, inoltre, accennato al fatto che VINCI Rosario  era uno dei soggetti “stipendiati” dal clan, quando si è trovato a parlare del contenuto lettera rinvenuta dagli inquirenti nel cappotto di SPASARO Giuseppina  il giorno nel quale CAMBRIA Placido venne ucciso e la stessa SPASARO fu gravemente ferita. Come si è visto quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale (vedi pag. 298 e segg.), il teste SPERANZA Vincenzo, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Messina, escusso all’udienza del 22-12-1995, ha, infatti, riferito che nella tasca di un cappotto di montone che SPASARO Giuseppina , convivente del CAMBRIA, indossava al momento dell’agguato mortale, furono rinvenute due lettere, una delle quali attribuita, per il contenuto e per la firma (“tuo fratello Enzo”), al pregiudicato PARATORE Vincenzo, inteso “Enzo scheggia”. Una perizia grafica confermò, quindi, la predetta ipotesi e lo stesso PARATORE Vincenzo, divenuto collaboratore di giustizia, ha ammesso (vedi udienza del 1-4-1996) di aver mandato, poco prima dell’omicidio sopra menzionato, dal carcere di Messina dove si trovava detenuto, a CAMBRIA Placido, tramite la propria moglie, una lettera costituita da due fogli, nella quale lo informava di quanto stava succedendo in carcere. SCILIBERTO Maria, moglie del PARATORE, sentita all’udienza del 13-10-1997 ha confermato di essersi prestata, in quella circostanza, così come faceva tutte le settimane, a trasmettere una lettera del marito al CAMBRIA, precisando però di non aver trovato quest’ultimo e di aver dovuto consegnare la lettera alla SPASARO perché la recapitasse al convivente. Le parole del collaboratore hanno, peraltro, trovato un ulteriore riscontro nell’accertamento compiuto da questa Corte, dal quale è risultato che il PARATORE fruì, proprio in data 18-1-1989, data dell’uccisione del CAMBRIA, di un colloquio con la propria moglie (vedi attestato della Casa Circondariale di Messina, acquisito al n. 97 dei documenti di cui all’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in data 19-7-1997). Si è già osservato che non è stato rinvenuto il verbale di sequestro della lettera né il documento originale, bensì solo una fotocopia che è stata prodotta dal Pubblico Ministero e che è stata acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento all’udienza del 13-4-1996. Nondimeno, possono sussistere ben pochi dubbi circa il fatto che la suddetta copia riproduca fedelmente il documento originale e che questo si identifichi proprio nella lettera che avrebbe mandato il PARATORE al CAMBRIA, tenuto conto che il primo, avuta la possibilità di prendere visione del documento, ha riconosciuto (vedi udienza del 13-4-1996) la propria scrittura ed ha esposto (vedi udienza del 1-4-1996), sia pure sinteticamente e con alcune incertezze della memoria, pienamente giustificabili in considerazione del lungo tempo trascorso, quale ne fosse il contenuto. Indiscutibile è, poi, l’ammissibilità della prova, dovendosi sul punto richiamare le argomentazioni già esposte in precedenza.

In detta lettera, per certi versi di difficile lettura e la cui piena ermeneusi è stata resa possibile solo dai chiarimenti sul suo contenuto forniti dal PARATORE al dibattimento, si fa ripetutamente riferimento, per quel che qui interessa, a somme di denaro che il CAMBRIA dava mensilmente a diversi personaggi, anche detenuti (“ho avuto una discussione con Gianni riguardo al fatto perché tu non hai dato i soldi e Saro si è un po’ lamentato”, “Gianni gli ha detto che tu non hai portato soldi a casa sua”, “Gianni mi ha detto se ti potevo dire di portargli i soldi del mese”), lasciando così chiaramente intendere che vi fosse, almeno di regola, una periodica retribuzione per tutti gli affiliati, e lo stesso PARATORE ha chiarito (vedi udienza del 1-4-1996) che la persona di nome “Saro” o “Sarino”, era proprio l’imputato VINCI Rosario. Il collaboratore ha, in particolare, riferito che “Gianni sta a CUCE’ Giovanni , cioè in quel periodo c’era una discussione con Sarino, sarebbe, Sarino sarebbe Rosario VINCI, che era un po’, diciamo, demoralizzato del comportamento di Placido. Allora io cercavo, diciamo.., perché Rosario Vinci, quando stavamo tutti quanti  fuori, ha commesso, diciamo, a parte lo spaccio che faceva tutti i giorni, ha commesso solamente l’omicidio di SPAGNOLO Giovanni e dopodiché non ha fatto più niente. Automaticamente Placido gli ha dimezzato, diciamo, lo stipendio, ecco, cioè nel senso, dice: “se non fa niente, vuoi solamente i soldi, allora nemmeno quelli ti do”. Allora io avvisavo a Placido che era un po’ depresso, diciamo, perché avevo io parlato con VINCI, diciamo, con Sarino, […] e mi aveva  promesso che quando usciva calava di brutto, cioè noi usiamo dire calare quando.., è come dire, pi diri: "vai  ad ammazzare"”. L’esposizione fornita dal PARATORE in ordine ad alcuni passi della lettera suddetta, appare, invero, pienamente soddisfacente ed affidabile, anche perché presenta, proprio sul punto relativo alla vicenda che interessò “Sarino”, straordinari elementi di corrispondenza con il contenuto del documento, ricordato dal collaboratore in modo molto accurato e fedele.

LA TORRE Guido ha affermato (vedi udienza del 30-4-1996) che VINCI Rosario , da lui conosciuto personalmente e inteso “u’ surici” o “pidduzzu”, apparteneva al clan “SPARACIO” e nell’ambito del gruppo si occupava di “omicidi e droga ed estorsioni”.

GIORGIANNI Salvatore  ha (vedi udienza del 25-10-1996 e, analogamente, udienza del 4-11-1996) inserito VINCI Rosario  nell’elenco delle persone affiliate al clan capeggiato da SPARACIO Luigi .

CASTORINA Pasquale  (vedi udienza del 20-5-1996) ha elencato VINCI Rosario  tra gli aderenti all’associazione “SPARACIO”.

MARCHESE Mario  ha indicato (vedi udienza del 23-9-1996), VINCI Rosario  tra coloro che facevano parte del clan “SPARACIO – CAMBRIA” ed ha aggiunto che era tra le persone che all’interno del clan vendevano la droga.

CARIOLO Antonio  (vedi udienza del 17-1-1996) ha affermato che VINCI Rosario  apparteneva al gruppo capeggiato da CAMBRIA Placido ed era, insieme a PARATORE Vincenzo ed a CAMBRIA Placido uno di coloro che si recavano alle riunioni del clan dopo l’alleanza con SPARACIO Luigi .

Vanno, infine, ricordate, con riferimento all’episodio relativo alla scomparsa di SPAGNOLO Giovanni, la cui responsabilità è stata da più parti attribuita a VINCI Rosario  e a CUCE’ Giovanni , le dichiarazioni della teste PROSPERO Concetta, escussa all’udienza del 18-9-1997 (in atti vi sono anche le sue dichiarazioni rese all’udienza del 17-5-1997 nel corso del procedimento n. 22-23/96 R.G. contro AMANTE Bruno + 78, che sono state acquisite nel corso dell’udienza del 18-9-1997, su richiesta del Pubblico Ministero e senza l’opposizione delle altre parti e si trovano inserite nella cartella degli atti acquisiti dopo il 19-7-1997). La teste ha, in particolare, riferito che il pomeriggio nel quale il marito scomparve, questi aveva un appuntamento con VINCI Rosario , al quale avrebbe dovuto pagare la somma di £ 800.000 per l’acquisto di una partita di droga, mentre dopo la sua morte, il VINCI la minacciò, facendola intimorire così da indurla a porre per iscritto le sue preoccupazioni in un diario che venne poi trovato e sequestrato dagli inquirenti. Nelle dichiarazioni rese all’udienza del 17-5-1997 nel corso del procedimento n. 22-23/96 R.G., la PROSPERO ha ancora più chiaramente affermato che, avendo saputo il fatto che il marito avrebbe dovuto incontrarsi con il VINCI, “sono andata a chiedere a questa persona che cos’era successo a mio marito” ed il VINCI, per il tramite di “una seconda persona, mi ha mandato a dire che se non stavo zitta poteva succedere qualcosa a me e al mio bambino”.

L’imputato VINCI Rosario  non si è sottoposto all’esame dibattimentale ed è stato acquisito, su richiesta del Pubblico Ministero, il verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese al G.I.P. il 13-5-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza del 18-11-1996). In quella sede il VINCI ha protestato la propria innocenza, dichiarando di aver conosciuto in carcere SPARACIO Luigi , SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario  e COSTA Gaetano , quest’ultimo “durante il processone”, quando egli fu addirittura ristretto in una gabbia insieme a lui. Melchiorre ZAGARELLA era, invece, “cugino di mia madre”, anche se “con lo stesso ho avuto soltanto rapporti determinati dalla parentela e non di altro genere”. L’imputato ha, infine, negato di aver effettuato delle confidenze a PROSPERO Concetta, moglie di SPAGNOLO Giovanni, che egli non ha conosciuto.

Ritiene questa Corte che è stata raggiunta prova imponente della partecipazione del VINCI al clan “SPARACIO” sin dal momento in cui CAMBRIA Placido, al cui gruppo egli apparteneva, si alleò con SPARACIO Luigi  dando così vita ad un sodalizio unitario. La posizione dell’imputato è per molti versi analoga a quella già esaminata di CUCE’ Giovanni , sia per quanto riguarda la collocazione criminale, sia per quanto attiene alle fonti di prova che hanno spesso accomunato i due imputati, sicché questa Corte, per valutare la fondatezza dell’accusa nei confronti del VINCI, si avvarrà di considerazioni ed argomenti in gran parte espressi anche nei confronti del CUCE’. Le stringate accuse di SANTACATERINA Umberto nei confronti dell’imputato sono state, invero, precisate ed approfondite dalle dichiarazioni di altri collaboratori di sicura attendibilità. Non può, in particolare, dubitarsi che VINCI Rosario  facesse parte di quel gruppo di persone che erano vicine a CAMBRIA Placido anche prima che questi si alleasse a SPARACIO Luigi , quando pativa l’isolamento imposto contro di lui da CAVO’ Domenico. Ciò è stato, infatti, concordemente affermato da SPARACIO Luigi , il quale dovette essere bene informato, in quanto era il capo di una delle componenti di quel più ampio sodalizio nel quale, poco dopo l’uccisione del CAVO’, confluì il gruppo diretto da CAMBRIA Placido (vedi su tali questioni quello che si è detto quando si è tracciato un quadro storico della criminalità organizzata messinese prima della trattazione dei singoli delitti, a pag. 239 e segg.) e da PARATORE Vincenzo, il quale fu uno di coloro che, come il VINCI, non tradì la fedeltà al CAMBRIA neppure nei momenti più difficili. E’, allora, perfettamente comprensibile e pressoché inevitabile che quando CAMBRIA Placido si alleò con SPARACIO Luigi , anche il VINCI fece parte dell’ampio sodalizio capeggiato dai due capi clan. Numerose e articolate sono, comunque, le dichiarazioni in ordine all’attività che il VINCI svolse all’interno del clan “SPARACIO – CAMBRIA”. Accanto, infatti, a quei collaboratori che si sono limitati ad inserire il nome del VINCI tra gli affiliati a detto clan (CASTORINA Pasquale , MARCHESE Mario , GIORGIANNI Salvatore ), vi sono stati altri collaboratori che hanno con maggior precisione descritto il ruolo che rivestì il VINCI nel sodalizio, sia con riferimento all’attività estortiva svolta dal gruppo (vedi, in proposito, le ampie dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, la cui affidabilità discende, anzitutto, come si è prima rilevato, dalla circostanza che il collaboratore seguì un percorso criminale analogo a quello del VINCI), sia con riferimento al traffico di sostanze stupefacenti. Le dichiarazioni, invero piuttosto laconiche, sul coinvolgimento del VINCI in tale settore di attività illecite, provenienti da MARCHESE Mario  e da LA TORRE Guido e quelle ben più dettagliate di PARATORE Vincenzo, che ha illustrato con dovizia di particolari come si articolasse il suddetto traffico, al quale egli stesso partecipò, hanno, peraltro, trovato indiscutibile e chiara conferma sia nelle parole della teste PROSPERO Concetta, la quale ha asserito che il marito, tossicodipendente, aveva acquistato della droga dal VINCI, sia nella sentenza di condanna sopra citata emessa dalla Corte di Appello di Messina il 26-11-1990, nei confronti del VINCI per reati in materia di stupefacenti. Vanno, in particolar modo, segnalate due circostanze che emergono dalla lettura di detta pronuncia. La prima riguarda il fatto che correi del VINCI nell’attività di spaccio furono quel CUCE’ Giovanni  e quel MENTO Maurizio che si ritiene facessero parte del medesimo gruppo diretto da CAMBRIA Placido e che, secondo le parole del PARATORE, furono i protagonisti di tale traffico, insieme a lui ed a CAMBRIA Placido (occorre precisare che in detta pronuncia è stato, però, escluso che vi fosse la prova di un accordo tra tutti gli imputati, ma solo la prova – vedi pag. 9 - di “un concorso tra essi con la presenza di due o tre persone per ogni episodio” di spaccio); la seconda attiene alla capacità di intimidazione (in qualche modo confermata anche dalle dichiarazioni della teste PROSPERO Concetta) che tale gruppo di persone riusciva ad esercitare sui tossicodipendenti, indotti a dire palesemente il falso agli organi inquirenti, ed il controllo del territorio che riusciva a realizzare per lo svolgimento di tale attività criminosa al riparo da possibili interventi delle forze dell’ordine, entrambi elementi sintomatici dell’esistenza di una potente struttura associativa, della quale il VINCI e gli altri imputati erano i rappresentanti, anche se in detta sentenza tali elementi, in mancanza del contributo probatorio oggi offerto dai collaboratori di giustizia, non vennero ritenuti sufficienti per la prova della sussistenza del reato associativo, che richiede “la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone teso al compimento di un numero indeterminato di delitti attinenti al campo degli stupefacenti; la preorganizzazione di ruoli e la distribuzione di compiti; una struttura associativa di base; attività di reperimento di droga e di clienti per lo spaccio”. Significative per disegnare il ruolo, non certo secondario, del VINCI nell’ambito del gruppo sono, poi, le dichiarazioni di quei collaboratori i quali hanno accusato l’imputato di aver partecipato ad azioni di sangue rientranti senza dubbio nella strategia malavitosa del clan “SPARACIO – CAMBRIA”, in quanto dirette a colpire i clan contrapposti, quali l’omicidio di SPAGNOLO Giovanni, cugino di MARCHESE Mario  (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo e di SPARACIO Luigi , le quali trovano straordinari elementi di conferma nella drammatica e coraggiosa deposizione della teste PROSPERO Concetta), o l’agguato ai danni di CUSCINA’ Francesco , esponente del clan “MARCHESE” (vedi dichiarazioni di SPARACIO Luigi ). Sia PARATORE Vincenzo, sia CARIOLO Antonio  hanno, inoltre, fatto riferimento ad una partecipazione del VINCI ad alcuni momenti fondamentali e particolarmente delicati per la vita del sodalizio (il primo con specifico riferimento alla riunione effettuata dopo l’uccisione di PATTI Antonino, il secondo con riferimento alle riunioni svoltesi subito dopo l’alleanza tra SPARACIO Luigi e CAMBRIA Placido, nelle quali si studiava e deliberava la strategia del gruppo), nei quali si discuteva ai livelli più elevati quali dovessero essere gli obiettivi criminosi da perseguire, evidenziando così il ruolo non meramente esecutivo svolto dall’imputato nel clan. Ulteriore prova, infine, della colpevolezza dell’imputato discende dalla copia della lettera prima citata rinvenuta nella tasca del cappotto di SPASARO Giuseppina  il giorno stesso dell’uccisione di CAMBRIA Placido, che, alla luce della persuasive spiegazioni del suo contenuto fornite da PARATORE Vincenzo, fornisce straordinaria conferma documentale del pieno coinvolgimento dell’imputato nelle questioni interne al gruppo di CAMBRIA Placido e attesta senza ombra di dubbio il suo rapporto di affiliazione.

Poco rileva, infine, la circostanza, enfatizzata dalla difesa dell’imputato, che il VINCI fu a lungo detenuto, sia perché vi è prova del fatto che nei periodi di libertà ebbe l’opportunità di svolgere attività delittuose nell’interesse del clan, sia perché, come si è più volte evidenziato, la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Anche dal carcere si può, infatti, partecipare all’associazione, in quanto, a differenza che per le associazioni di piccola criminalità, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. Sotto questo profilo, non appare priva di significato la circostanza che il VINCI fu ristretto, almeno nel secondo semestre dell’anno 1988,al secondo piano “cellulare” del carcere di Messina, insieme a numerosi altri detenuti ritenuti appartenenti al clan “SPARACIO” (vedi attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina acquisita al N. 96 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997), poiché in una situazione nella quale i rapporti di forza all’interno del carcere, cui si è fatto cenno sopra, sono condizionati anche dal numero degli adepti che vi si trovano ristretti, anche la comunione di vita durante la detenzione, che si manifesta agli occhi degli altri reclusi come rapporto di affiliazione, costituisce un concreto ed efficace contributo causale alla vita di un gruppo criminoso come quello in esame, a prescindere dalla perpetrazione di singoli delitti. Essa, inoltre, appare idonea ad assicurare reciproca protezione dalle aggressioni dei soggetti appartenenti a clan rivali ed anche sotto questo profilo può considerarsi funzionale agli scopi dell’associazione. Va, peraltro, osservato che le capacità economiche dell’associazione, rendono conveniente per il singolo l’instaurazione o il mantenimento del vincolo associativo, anche in assenza di un concreto attuale contributo al perseguimento dei fini dell’associazione e solo nella prospettiva della sua partecipazione ad attività criminali dopo la scarcerazione, come può facilmente desumersi dal contenuto della sopra citata lettera del PARATORE sequestrata nelle tasche del cappotto di SPASARO Giuseppina , da cui si desume che il clan continuava a prestare al VINCI assistenza economica, facendo pervenire ai suoi familiari, una quota dei proventi illeciti e si attendeva che questi, ottenuta la libertà, si impegnasse nella perpetrazione di azioni illecite per conto del sodalizio.

Alla luce dell’esame dei suesposti elementi di prova sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dei reati associativi ascritti. Certa appare, infatti, la partecipazione dell’imputato al clan “SPARACIO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di VINCI Rosario  per entrambi i reati associativi a lui contestati. Quanto al tempus commissi delicti si deve ritenere, nondimeno che la partecipazione dell’imputato a tale associazione si debba far decorrere solo dal marzo 1988, periodo nel quale si realizzò l’alleanza tra SPARACIO Luigi  e CAMBRIA Placido. E’, infatti, da tale momento che si può ritenere che tutti gli uomini vicini al CAMBRIA siano confluiti nel clan “SPARACIO – CAMBRIA”, mentre per il periodo antecedente, essendovi elementi per potere affermare che la condotta contestata al VINCI, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con la sentenza della Corte di Appello di Messina del 7-5-1985, irrevocabile il 30-6-1987, che ha ritenuto l’imputato responsabile di detenzione e porto illegali di armi e munizioni.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.