2.3.5.129. Vitale Giovanni
VITALE Giovanni è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica, con l’aggravante di esserne stato uno dei promotori.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico numerosissimi precedenti penali per emissione di assegni a vuoto, nonché una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 14-12-1984, che ha condannato l’imputato, in concorso con SPARACIO Rosario , per una estorsione tentata alla SUD CAR avvenuta il 14-7-1983, e, in concorso con persone non identificate, per un’altra estorsione consumata ai danni di tale INCARDONA Vincenzo, titolare di un esercizio di parrucchiere per signora, reato commesso nel giugno 1983; una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 11-1-1994 per il reato di falsità materiale commessa da privato in atti pubblici, in relazione alla scoperta, nel corso di una perquisizione domiciliare, avvenuta il 28-9-1990, di un falso provvedimento di sequestro della Procura della repubblica di Messina; e una sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 17-1-1996 per il reato di usura continuata in concorso in relazione a fatti commessi dal marzo al settembre 1991, ai danni di tale LA FAUCI (tale vicenda è stata esaminata quando si è trattata la posizione di SETTINERI Vincenza ). Va, altresì, menzionata la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990 che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, ha assolto l’imputato dall’accusa di aver fatto parte del clan “INGEMI”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che VITALE Giovanni fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 14-7-1983 al 16-4-1988. Fu ristretto in diverse carceri, ma dal 14-7-1983 al 4-7-1987 e poi dal 7 al 14 ottobre 1987 e dal 20-10-1987 in poi il luogo di detenzione fu la Casa Circondariale di Messina.
Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova esaustiva della colpevolezza di VITALE Giovanni in ordine ai due reati associativi contestati, anche se la condotta va riqualificata come “partecipazione” all’associazione, escludendo, così, l’aggravante contestata di essere stato promotore del sodalizio.
Il VITALE è collaboratore di giustizia e, sentito all’udienza del 25-10-1996, ha affermato di conoscere SPARACIO Luigi da moltissimi anni, sin da quando questi frequentava il cognato SOLLIMA Letterio. Con lo stesso ebbe rapporti di carattere illecito e insieme si resero autori nel 1982 e nel 1983 di alcune rapine ed estorsioni nell’ambito dell’attività di un piccolo gruppo del quale facevano parte anche SPARACIO Rosario e NUNNARI Gioacchino . Nel venne arrestato per un’estorsione e rimase detenuto fino all’aprile 1988, periodo durante il quale la sua famiglia venne sostenuta economicamente dallo SPARACIO. Quando riottenne la libertà egli iniziò ad operare per il gruppo facendo da intermediario nell’acquisto di droga e armi e tenendo i contatti con le persone vittime di usura, ma senza rendersi autore di fatti di sangue. Più in particolare, il collaboratore ha riferito di avere acquistato insieme a SPARACIO Luigi , a Milano, due kalashnikov; di avere, altresì, acquistato delle armi nella provincia di Messina insieme a TIMPANI Santi, avvalendosi di un porto d’arma falso; di avere acquistato a Milano due autovetture blindate, Alfa 6, per conto di SPARACIO Luigi , una delle quali “l’ho acquistata io e era intestata a me”; di avere tenuto i contatti, su incarico dello SPARACIO, con le vittime di usura, cui “stavo addosso io per recuperare i soldi; di aver fatto da intermediario per l’acquisto di droga sia a Palermo, dove si recò una volta insieme a SPARACIO per comprare un chilo di cocaina in parte scomparsa successivamente in una vicenda nella quale venne ucciso Domenico CAMINITI, sia a Milano, dove si recò una volta insieme a SPARACIO per acquistare mezzo chilo di cocaina, sia a Reggio Calabria, dove si recò tre volte per comprare mezzo chilo di eroina per volta; di avere ogni tanto effettuato qualche telefonata estorsiva su incarico di SPARACIO Luigi . Non è noto esattamente quando il VITALE abbia iniziato a collaborare con la giustizia, ma ciò dovete avvenire tempo dopo rispetto ad un complotto ordito nel 1994, al fine di screditare un magistrato della Procura della Repubblica di Messina. Il VITALE ha, infatti, riferito che egli entrò in contatto con alcuni collaboratori e, in particolare, mandò dei messaggi a RIZZO Rosario nel carcere di Bicocca a Catania e si incontrò con SURACE Salvatore presso l’hotel Europa di Messina, dove quest’ultimo si trovava alloggiato insieme a SPARACIO Luigi (si tratta di una vicenda esaminata in precedenza quando si è parlato dei contatti equivoci intrattenuti dallo SPARACIO dopo essere stato sottoposto a programma di protezione e del ruolo avuto dal VITALE in tale vicenda). Trasmise, quindi, un memoriale alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nel quale manifestava la volontà (non sincera) di collaborare con la giustizia e formulava delle false accuse nei confronti di un magistrato. Vanno, infine, richiamate, senza che sia necessario esaminarle ulteriormente, le dichiarazioni del VITALE prima esaustivamente analizzate, con riferimento all’associazione “SPARACIO” in generale, e, più specificatamente, con riferimento al reato di usura.
Si è già visto più volte che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. La valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone, allora, negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. Nel caso di specie non può, invero dubitarsi dell’attendibilità della confessione del VITALE, sia perché accompagnata dall’offerta di un contributo conoscitivo non trascurabile in ordine all’organizzazione del clan “SPARACIO”, ai suoi contatti con i fornitori di armi e di droga e, soprattutto, in ordine all’attività di usura, nella quale il VITALE era direttamente impegnato, sia perché coerente con la personalità dell’imputato quale emerge dai suoi precedenti penali che attestano l’esistenza di consolidati rapporti con soggetti vicinissimi a SPARACIO Luigi , come il fratello SPARACIO Rosario o la suocera SETTINERI Vincenza , sia perché trova corrispondenza in diversi elementi istruttori comprovanti i legami, verosimilmente di natura anche illecita, tra SPARACIO Luigi , soggetti affiliati a quest’ultimo e l’imputato. Così i testi DE VUONO Antonio e LAISA Angelo, escussi all’udienza del 21-11-1995, hanno riferito di aver controllato in data 22 maggio 1988 VITALE Giovanni insieme a SPARACIO Luigi e ad altri soggetti, tutti, verosimilmente appartenenti al clan “SPARACIO”, quali PATTI Antonino, GIANNINO Santi e CARIOLO Antonio , nei pressi di una discoteca di Taormina. Si è già visto, inoltre, che in occasione delle indagini svolte dalle forze dell’ordine subito dopo la sparatoria avvenuta il 13-6-1988 al villaggio Aldisio (vedi capi “8” e “9” concernenti il tentato omicidio di LEO Giuseppe, a pag. 1429 e segg.), sulle quali ha riferito al dibattimento il vice questore SPERANZA Vincenzo, escusso all’udienza del 12-5-1995, nel corso di una perquisizione all’interno di un appartamento sito nel villaggio S. Margherita, che era stato preso in locazione da tale CANNAVO’ Gaetano, ma dove vennero trovati PATTI Antonino, COSTANTINO Salvatore e BRIGANDI’ Angela, furono rinvenute N. 6 pallottole, di cui N. 2 calibro 38 special e N. 4 calibro 38 corto, nonché una carpetta contenente numeroso carteggio, lettere ed altro, appartenenti al pregiudicato VITALE Giovanni .
La confessione del VITALE trova, infine, piena corrispondenza nelle accuse che sono state mosse all’imputato, anche in epoca anteriore alla sua scelta di collaborare con la giustizia.
Così SANTACATERINA Umberto ha
affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) che VITALE Giovanni
faceva parte del clan “SPARACIO” e all’interno del
gruppo si occupava in particolare, insieme a SETTINERI Vincenza
, SPARACIO Gino e SPARACIO Rosario
, dei fatti di usura. Il collaboratore
ha aggiunto di aver conosciuto
personalmente l’imputato, il quale “aveva un negozio di ricambi di auto, era
in società col fratello dello SPARACIO”.
MARCHESE Mario ha (vedi udienza del 23-9-1996) confermato il contenuto delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 26-2-1993, nelle quali aveva affermato che VITALE Giovanni faceva parte del gruppo “MARCHESE - CAVO’ - SPARACIO”
PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienza del 16-1-1996) che VITALE Giovanni faceva parte del clan “SPARACIO” e “si interessava alla droga e alle truffe”. Il collaboratore ha, inoltre, riferito (vedi udienza del 9-1-1996), in perfetta corrispondenza con quanto dichiarato, come si è visto, dal VITALE, di avere acquistato, insieme a SPARACIO Luigi , nell’estate del 1988, un chilo di cocaina a Palermo, pagandola 90.000.000 di lire in contanti, mentre VITALE Giovanni si recò a Palermo a prelevare la sostanza stupefacente. Il PARATORE ha, infine, dichiarato (vedi udienza del 13-4-1996) che VITALE Giovanni era una di quelle persone facenti parte del clan “SPARACIO”, dedite all’usura.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996), ha inserito VITALE Giovanni nel novero degli affiliati a SPARACIO Luigi, ma ha aggiunto di non averlo conosciuto personalmente fino al 1992, ma sapeva che nell’ambito del gruppo si occupava di truffe e di usura.
GIORGIANNI Salvatore
ha elencato (vedi udienza del 25-10-1996) VITALE Giovanni
tra
gli affiliati al clan “SPARACIO” ed ha affermato che questi si occupava di
usura.
CARIOLO Antonio (vedi udienza del 1-7-1996) ha indicato VITALE Giovanni tra i componenti del clan “SPARACIO” ed ha, quindi, affermato che VITALE Giovanni si interessava dell’usura che veniva perpetrata da SPARACIO Luigi e da SETTINERI Vincenza e “procacciava alcune volte i clienti”; si era recato a Milano per prelevare delle armi, dei fucili mitragliatori kalashnikov, che erano stati acquistati dal clan; si era recato una volta insieme alo stesso CARIOLO, a PATTI Antonino e a COSTANTINO Salvatore a Villa san Giovanni per accompagnare SPARACIO Luigi che avrebbe dovuto incontrarsi con BARRECA Filippo.
SPARACIO Luigi
, ha affermato (vedi udienza del 7-10-1996) che VITALE
Giovanni
faceva parte dei “fiancheggiatori” del gruppo ed ha,
quindi, specificato (vedi udienza del 9-10-1996) che “il VITALE era mio amico, era un fiancheggiatore del gruppo, […] io
l’ho utilizzato per determinati fatti […], era vicino a me, faceva parte del
mio gruppo, […] però non è che aveva mansioni….”. Il VITALE era un
“fiancheggiatore” perché “non […] si sedeva a riunioni, non era
stipendiato, era amico di tutti noi. […] Una volta che mi serviva a prendere
delle armi a Milano, gli ho mandato a VITALE”. Il collaboratore ha, poi,
aggiunto (vedi udienza del 15-10-1996) che VITALE
Giovanni
era
andato in Calabria a prelevare tre kalashnikov acquistati a Milano; inoltre
(vedi udienza del 16-10-1996) si era
recato insieme a lui a Milano in un’occasione nella quale egli, rischiando di
venire sorpreso dai controlli di polizia, trasportò sulla propria autovettura
della droga a Messina.
MANCUSO Giorgio (vedi udienza del 24-6-1996) ha riferito che VITALE Giovanni si interessò per un certo periodo delle bische nell’interesse di SPARACIO.
Alla luce delle superiori considerazioni e dell’esame delle dichiarazioni sopra esposte dei collaboratori di giustizia, sostanzialmente collimanti con le ammissioni di responsabilità dell’imputato non può, allora, dubitarsi che VITALE Giovanni abbia fatto parte del sodalizio diretto da SPARACIO Luigi sin dalla sua costituzione. Non possono esservi dubbi, d’altronde, che le condotte attribuite al VITALE, le cui dichiarazioni appaino adeguatamente riscontrate da quelle degli altri collaboratori, forniscono numerosi elementi che danno concretezza all’accusa mossa nei suoi confronti di aver fatto parte del clan “SPARACIO”, poiché è evidente che esse non furono espressione di un’isolata ed occasionale condotta criminosa, ma si iscrivevano nelle attività di una più ampia organizzazione delinquenziale ed erano finalizzati a rifornire quest’ultima dell’armamentario necessario per la perpetrazione di ulteriori azioni illecite, della droga necessaria per perpetrare il turpe traffico di stupefacenti. Si è visto, poi, che l’usura, nella quale fu certamente coinvolto il VITALE, costituiva uno dei settori di attività illecite più importanti del sodalizio ed è certa la connessione esistente con le iniziative illecite del clan “SPARACIO”, a nulla rilevando che i fatti di usura, proprio per essere stati gestiti direttamente dal capo o da altre persone a lui molto vicine, fossero quasi affari suoi personali. Probabilmente, però, solo ad una visione superficiale l’usura può apparire estranea agli interessi del clan, mentre un più attento esame delle dichiarazioni dei diversi collaboratori rivela come, viceversa, questa fosse una tipica attività del sodalizio criminoso in esame, sia perché serviva a finanziare il gruppo, sia perché veniva realizzata avvalendosi della capacità di intimidazione promanante dal clan (vedi quello che si è detto più ampiamente in proposito quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.). Non vi è dubbio, pertanto, che le suddette attività costituiscono un rilevante contributo causale alla vita dell’associazione ed evidenziano il ruolo essenziale che l’imputato rivestiva nel sodalizio, a nulla rilevando che SPARACIO Luigi abbia qualificato tale condotta come quella di un “fiancheggiatore”. Non spetta, infatti,al testimone o al collaboratore di giustizia attribuire il corretto nomen juris alla fattispecie oggetto di accertamento, mentre non può esservi dubbio che il tipo di condotta illecita accertata, proprio in quanto essenziale per lo stesso perseguimento dello scopo sociale, rientri tra quelle caratterizzanti il cosiddetto concorso necessario nel reato. E’ stato, d’altronde, già osservato che le affermazioni di SPARACIO Luigi e, in generale, di collaboratori di giustizia, secondo cui taluni imputati erano semplici “fiancheggiatori” del gruppo criminoso, non possono considerarsi, di per sé sole, decisive prove a discolpa, poiché vi sono dei comportamenti criminali che, pur essendo perfettamente corrispondenti al paradigma normativo che descrive la condotta di partecipazione all’associazione, sfuggono, tuttavia, allo stereotipo dell’associato e raramente incorrono nella stigmatizzazione della condizione di devianza. E’ possibile, pertanto, che la percezione della condizione di associato da parte dei vari dichiaranti si discosti in misura rilevante dalla fattispecie legale a seconda che si riferisca a soggetti facenti parte della struttura “militare” del gruppo, incaricati di compiere azioni di sangue o, comunque, preposti al compimento di attività tradizionalmente illecite, ovvero si riferisca a soggetti tendenzialmente incaricati di curare l’aspetto finanziario del gruppo o che erano dediti, nell’ambito del sodalizio, ad attività illecite scarsamente stigmatizzanti (come, ad esempio, le attività illecite perpetrate nel settore dell’usura o del gioco d’azzardo) o ad attività che, comunque, sfuggivano allo stereotipo dell’associato.
Poiché il clan “SPARACIO” si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di VITALE Giovanni per entrambi i reati associativi a lui contestati. Quanto al tempus commissi delicti vanno richiamate le considerazioni svolte quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale e si è affermato che questa nacque solo nel marzo del 1987 in concomitanza con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali SPARACIO Luigi , e l’esautoramento del COSTA da parte di CAVO’ Domenico. E’ pertanto solo dal marzo del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputato per i suindicati reati associativi, nonostante che questi sia stato vicinissimo allo SPARACIO anche antecedentemente, componendo quel ristretto gruppo criminoso operante sotto le direttive di quest’ultimo anche all’interno della famiglia “COSTA”. Per il periodo anteriore, essendovi elementi per potere affermare che la condotta contestata al VITALE, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.
Non sembra, viceversa, che la condotta dell’imputato possa qualificarsi come un’attività di promozione, atteso che egli aderì ad un sodalizio ormai costituito e con un robusto apparato organizzativo mafioso, per il cui potenziamento la sua condotta non ha dato un contributo particolarmente rilevante; né come un’attività di organizzazione, poiché non spettava certamente al VITALE la realizzazione della struttura necessaria per assicurare stabilità e funzionalità all’associazione; né come attività di direzione, essendo stata la sua condotta subordinata alle direttive di SPARACIO Luigi .
A VITALE Giovanni non può essere, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Si è già osservato, quando si sono fornite, all’inizio della presente sentenza, alcune notizie essenziali su tutti i collaboratori di giustizia sentiti nel corso del presente processo (si rinvia, per gli opportuni approfondimenti, a quanto si è già detto a proposito di SPARACIO Luigi e di VITALE Giovanni ) che il comportamento del VITALE non è stato sempre ispirato da uno spirito di leale collaborazione, in quanto egli ha, almeno inizialmente, cercato di depistare gli organi giudiziari proponendo alcune ricostruzioni dei fatti difformi dal vero e cercando di avvalorare tali dichiarazioni attraverso quelle conformi anteriormente concordate con altri collaboratori di giustizia, manifestando, così, l’intenzione di manipolare la realtà dei fatti. Si sconosce attraverso quali mezzi la verità venne poi alla luce, sicché gli elementi a disposizione di questa Corte non consentono alcun giudizio, neppure sommario, sul merito dei fatti, ma è certo che il comportamento tenuto nella circostanza dal VITALE, anche se anteriore ad una successiva genuina scelta collaborativa, è segno di grande spregiudicatezza e manifesta in modo inquietante la sua fiducia nella possibilità di ingannare impunemente gli organi preposti all’amministrazione della giustizia, usando la dichiarazione collaborativa come strumento al fine di ostacolare l’accertamento della verità. Pur avendo, allora, il VITALE fornito un contributo non irrilevante per la comprensione delle attività e dei legami criminosi del clan “SPARACIO”, la circostanza che egli abbia tenuto un comportamento non sempre lineare, getta una grave ombra sulla sua collaborazione, intervenuta, peraltro, quando si era già formato a suo carico un imponente quadro probatorio, così da rendere vuote di effettivo significato le stesse ammissioni di responsabilità. Tale ambiguo e deprecabile comportamento processuale non può, allora, meritare la concessione dell’attenuante speciale sopra indicata, mentre la scelta di collaborare con la giustizia e l’ampia confessione resa possono essere positivamente valutate come elementi sintomatici di una più ridotta pericolosità sociale che merita la concessione delle attenuanti generiche, anche se solo equivalenti alle contestate e sussistenti aggravanti.
Sussiste, infine, la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla citata condanna subita dall’imputato per i reati di estorsione tentata e consumata, con la sentenza della Corte di Appello di Messina del 14-12-1984, irrevocabile il 28-5-1985.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.