2.3.5.12.  Calarese Antonio

CALARESE Antonio , fratello dei coimputati Aurelio e Salvatore, è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico diversi precedenti penali, per furti e rapine anche con armi, ma nessuno di tali reati fu, tuttavia, perpetrato nel periodo in cui è contestata la sua partecipazione al clan “LEO”. Va solo segnalata la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Messina il 23-2-1994 ed orami irrevocabile che ha condannato il CALARESE per l’omicidio volontario commesso in concorso con il proprio cognato ROMEO Simone e con il coimputato PULLIA Carmelo , del pregiudicato DE PASQUALE Filippo, ucciso mediante numerosi colpi di pistola, secondo lo stile della tipica esecuzione mafiosa, a Messina l’11 giugno 1992. L’imputato è stato, infine, assolto, anche se solo per insufficienza di prove, con sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, dall’accusa di aver fatto parte della famiglia “COSTA”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CALARESE Antonio  fu detenuto durante tutto il periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 17-6-1983 al 27-6-1990, data nella quale venne scarcerato. Gli elementi tratti dagli archivi informatici del Ministero di Grazia e Giustizia sui luoghi di detenzione non appaiono di agevole lettura, ma sembra che il CALARESE rimase nella Casa Circondariale di Messina sino al 24-4-1987, per poi essere trasferito in quella di Caltanissetta.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha elencato il nome di CALARESE Antonio , così come quello dei fratelli Aurelio e Salvatore, tra quelli degli affiliati al clan “LEO”, specificando che l’imputato era cugino di LEO Giuseppe e che dopo la morte di quest’ultimo passò, insieme ai fratelli Aurelio e Salvatore con MANCUSO Giorgio . Tutti i fratelli perpetravano estorsioni e rapine, mentre Antonio, in particolare, “spacciava […] droga a Gravitelli” e si rese autore di un omicidio per il quale venne condannato. Il collaboratore ha, successivamente specificato (vedi udienza del 2-3-1994) che i fratelli CALARESE fecero parte del clan “LEO” sin dalla sua nascita.

LEO Giovanni  ha chiarito (vedi udienza del 24-7-1996) che CALARESE Antonio  ed i fratelli Aurelio e Salvatore erano suoi cugini in quanto la propria madre era sorella di loro padre. Il collaboratore ha, inoltre, elencato (vedi udienza del 9-7-1996) CALARESE Antonio  e CALARESE Aurelio  tra gli affiliati al clan “LEO”.

MANCUSO Giorgio  ha affermato (vedi udienza del 24-6-1996) che i cugini CALARESE Antonio  e CALARESE Giuseppe, cugini anche del defunto Pippo LEO, facevano parte di quell’articolazione del clan “LEO” che era da lui diretta e che aveva il centro dei suoi interessi nel rione Gravitelli. Il collaboratore ha, quindi, sostenuto (vedi udienza del 28-6-1996) che CALARESE Antonio  entrò a far parte del clan “LEO” sin dalla sua creazione, anche se “non l’abbiamo mai intromesso in fatti di sangue e altri fatti delittuosi, […] fino a quando non è passato con il mio gruppo e per difesa personale ha dovuto commettere degli omicidi, […] dopo la morte di LEO Giuseppe”.

COSTANTINO Giovanni  (vedi udienza del 25-10-1996) ha dichiarato che CALARESE Antonio  faceva parte del gruppo “MANCUSO”.

VENTURA Salvatore  (vedi udienza del 29-5-1996) ha affermato che i fratelli CALARESE, “Antonio e Salvatore, mi sembra che c’era pure il fratello Aurelio” faceva parte del clan “LEO”, anche se “corrispondevano più a MANCUSO Giorgio ”.

MARCHESE Mario  ha indicato (vedi udienza del 24-9-1996) CALARESE Antonio , inteso “ntoni astru”, tra gli affiliati al clan “LEO” ed ha affermato che questi si era sempre occupato dello spaccio della droga.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 9-10-1996) ha affermato che i fratelli CALARESE Antonio  e Aurelio facevano parte del clan “LEO” e, in particolare “erano col MANCUSO”, per conto del quale spacciavano droga, perché “là, bene o male spacciavano tutti”.

GIORGIANNI Salvatore  ha affermato (vedi udienza del 29-10-1996) di non conoscere CALARESE Antonio , il cui nome gli venne sottoposto dagli inquirenti, quale affiliato al clan “LEO”.

RIZZO Rosario  ha dichiarato (vedi udienza del 4-6-1996) che “i CALARESE” appartenevano al gruppo “LEO”, anche se ha specificato che “c’era CALARESE Antonio , mi sembra, più altro era”.

CASTORINA Pasquale  (vedi udienza del 20-5-1996) ha affermato che i fratelli CALARESE facevano parte del clan “LEO”.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha indicato CALARESE Antonio  tra gli affiliati al clan “LEO”, ma ha precisato di conoscerlo solo “di nome”.

PARATORE Vincenzo ha elencato (vedi udienza del 4-2-1996) CALARESE Antonio , insieme agli altri due fratelli ed al cugino CALARESE Giuseppe, tra coloro che appartenevano al gruppo diretto da LEO Giuseppe ed ha affermato di sapere “che trafficano in sostanze stupefacenti”, anche se (vedi udienza del 9-4-1996) non appartenendo al loro gruppo criminoso non sapeva dove si rifornissero di droga e le sue notizie erano state colte “nell’ambiente della malavita”. Più precisamente il collaboratore ha affermato (vedi udienza del 12-4-1996) che “quando ero fuori, che ero latitante, sentivo solamente che i fratelli CALARESE, che erano da me ben conosciuti, spacciavano droga, però io, diciamo, non gli ho dato mai niente a loro”.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di CALARESE Antonio  di aver fatto parte dell’associazione “LEO” è pienamente provata. Le accuse del SANTACATERINA, provenienti da un soggetto che certamente doveva conoscere molto bene chi fossero gli affiliati di detto clan, avendovi egli fatto parte a lungo, sono state, infatti, ribadite da tutti i collaboratori che furono un tempo affiliati al clan “LEO”. Oltre alle dichiarazioni, invero piuttosto laconiche, ma non per questo poco significative, di LEO Giovanni , VENTURA Salvatore  e COSTANTINO Giovanni , vanno ricordate, in particolar modo, quelle di MANCUSO Giorgio  che fu proprio il capo di quell’articolazione del clan “LEO” alla quale l’imputato aderì o, comunque, fu particolarmente vicino (vedi in tal senso le affermazioni di SANTACATERINA Umberto, VENTURA Salvatore , COSTANTINO Giovanni  e SPARACIO Luigi ). Il MANCUSO, che appare, pertanto, su tale punto, collaboratore pienamente affidabile, ha confermato la collocazione criminale del CALARESE indicata dai collaboratori sopra citati ed ha specificato che, dopo la morte di LEO Giuseppe, quando egli rimase il solo capo del suddetto sodalizio, il CALARESE dovette, per difesa personale, evidentemente connessa alle dinamiche malavitose tra clan contrapposti, commettere anche degli omicidi. Tale circostanza, anche se relativa a fatti delittuosi perpetrati in epoca successiva al periodo in cui è contestata la partecipazione dell’imputato al clan “LEO”, non appare a questa Corte priva di rilievo, poiché attesta la permanenza di un vincolo associativo sorto molto tempo prima, quando ancora il CALARESE si trovava detenuto. Essa appare, peraltro, sostanzialmente riscontrata dall’accertamento contenuto nella citata sentenza di condanna per omicidio a carico del CALARESE, in relazione ad un fatto del quale non è nota con precisione la causale, ma che sembra potersi iscrivere nell’ambito della criminalità organizzata e dei contrasti maturati al suo interno, come può desumersi, oltre che dalle modalità del fatto, anche dalla circostanza che uno dei correi è quel PULLIA Carmelo  accusato nel presente procedimento di appartenere pure lui al clan “LEO” e, come il CALARESE, ritenuto vicino a MANCUSO Giorgio . Quanto, poi, al momento in cui l’imputato aderì al clan “LEO”, è stato affermato da più parti (vedi dichiarazioni di MANCUSO Giorgio  e di SANTACATERINA Umberto) che il CALARESE fu uno di coloro che sin dall’inizio seguì il LEO nella sua coraggiosa iniziativa di staccarsi da COSTA Gaetano  e di crearsi un gruppo autonomo, manifestando piena adesione, all’interno del carcere di Messina, dove si trovava ristretto, a tale scelta. L’assoluta convergenza delle fonti di prova non può, allora, lasciare adito a dubbi, mentre l’unica questione è quella relativa alla qualificazione giuridica del comportamento dell’imputato, potendosi obiettare che la mera palese adesione al clan “LEO” non sia sufficiente per ritenere che CALARESE Antonio  abbia dato un contributo causale alla vita dell’associazione ed al perseguimento dei suoi scopi. Occorre qui, invero, richiamare argomentazioni già sviluppate quando si è trattata l’associazione in generale e si sono esaminati alcuni casi simili. In realtà, la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Anche dal carcere si può, infatti, partecipare all’associazione, in quanto, a differenza che per le associazioni di piccola criminalità, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. Non vale, poi, rilevare che il CALARESE fu a lungo detenuto lontano dal carcere di Messina, in strutture penitenziarie nelle quali le superiori considerazioni appaiono prive di fondamento, poiché si deve sottolineare che egli fu presente in detto carcere in un momento cruciale, vale a dire quando si venne formando ed acquisì autonomia il clan “LEO”. La sua scelta di campo in favore di LEO Giuseppe, del quale era, peraltro, uno stretto congiunto, non poteva, pertanto, essere priva di significato, anche per il suo valore simbolico nei confronti degli altri reclusi, sicché non può dubitarsi che essa abbia costituito un efficace contributo causale alla nascita del clan. La circostanza che, successivamente, l’imputato non abbia potuto dare, per un lungo periodo, alcun concreto contributo all’associazione, non può, allora, da sola far ritenere cessato il vincolo associativo, poiché, di regola, pur essendo necessario verificare sempre le caratteristiche del caso concreto, è estremamente difficile recedere, anche temporaneamente, da un’associazione mafiosa senza il concorso di particolari condizioni, quali, ad esempio, la collaborazione con l’autorità giudiziaria o il carcere a vita, e può fondatamente ritenersi che il sodalizio facesse, comunque, affidamento sul contributo dell’imputato non appena questi avesse ottenuto nuovamente la libertà. Va, peraltro, osservato che le capacità economiche dell’associazione, che solitamente continua a prestare assistenza agli affiliati detenuti ed ai loro familiari, rendono conveniente per il singolo l’instaurazione o il mantenimento del vincolo associativo, anche in assenza di un concreto attuale contributo al perseguimento dei fini dell’associazione e solo nella prospettiva della sua partecipazione ad attività criminali dopo la scarcerazione. La partecipazione dell’imputato a gravi fatti di sangue, affermata da MANCUSO Giorgio  conferma, infine, che l’imputato non recedette mai dal sodalizio, tanto che alcuni anni dopo si rese responsabile di gravissimi delitti riconducibili, per quello che si è detto, alle attività criminose del gruppo.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta prova certa della partecipazione dell’imputato CALARESE Antonio  al clan “LEO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità dell’imputato per entrambi i reati associativi a lui contestati.

Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 7-12-1984, irrevocabile il 14-6-1985, che ha condannato l’imputato per rapina continuata e aggravata, detenzione illegale di armi e ricettazione.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.