2.3.5.131.  Zoccoli Giuseppe

ZOCCOLI Giuseppe  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA”, contestata ai capi “99” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “100” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per furto, violazione della disciplina degli stupefacenti, estorsione tentata continuata. Solo in un caso, tuttavia, l’accertamento giurisdizionale è relativo a fatti commessi nel periodo in cui è contestata la partecipazione dell’imputato al clan “FERRARA”. Lo ZOCCOLI è stato, infatti, condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina dell’11-3-1991 per essersi reso responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti nell’agosto del 1987, sulla base delle dichiarazioni di due tossicodipendenti, CALDERONE Giuseppe e NUCCIO Antonino, i quali hanno affermato di avere acquistato eroina dallo ZOCCOLI.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che ZOCCOLI Giuseppe  fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 12-3-1988 al 15-3-1988 e poi dall’11-3-1988 al 27-8-1988, sempre nella Casa Circondariale di Messina.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 15-2-1994) ha elencato ZOCCOLI Giuseppe  tra gli affiliati al clan “FERRARA”. Su domanda, poi, del Pubblico Ministero se egli conoscesse l’imputato, il collaboratore ha risposto positivamente, affermando di averlo conosciuto in carcere e di sapere sul suo conto che aveva perpetrato una estorsione (ma non ha saputo dire quale) e che lavorava nel ristorante di Iano FERRARA. In sede di controesame ha precisato (vedi udienza del 15-3-1994) di non conoscere il fratello dello ZOCCOLI di nome Ivan, nonostante che il difensore dell’imputato gli abbia contestato che nelle dichiarazioni rese agli inquirenti aveva identificato lo ZOCCOLI proprio quale fratello di Ivan.

FERRARA Sebastiano  (vedi udienza del 16-9-1996) ha affermato che ZOCCOLI Giuseppe  iniziò a fare parte del suo gruppo nel 1992 e si interessava di estorsioni, mentre precedentemente (vedi udienza del 17-9-1996) “era solamente un amico mio”.

FERRARA Carmelo (vedi udienza dell’8-5-1996) ha inserito ZOCCOLI Giuseppe  nel novero dei soggetti appartenenti al clan diretto dal fratello FERRARA Sebastiano .

SANTORO Angelo  (vedi udienza del 22-10-1996) ha dichiarato che egli era vicino al FERRARA, nel senso che “quando lui mi chiedeva un favore io glielo facevo, […] solo di estorsioni e c’è qualche rapina” ma non faceva parte del suo gruppo, al quale aderì organicamente nel 1991. Ha, quindi, affermato che egli conobbe ZOCCOLI Giuseppe  nel 1990, ma questi già nel 1989 “camminava insieme” al FERRARA. Il collaboratore, nel riferire in ordine alla manovra diretta ad inquinare le prove ordita da FERRARA Sebastiano  dopo che questi aveva manifestato l’intenzione di collaborare con la giustizia, ha affermato che una delle persone che non dovevano essere accusate secondo i disegni del FERRARA era proprio ZOCCOLI Giuseppe  con riferimento ad un’estorsione che egli aveva perpetrato insieme a lui nel 1991. Di tale manovra si è già parlato diffusamente nella parte introduttiva della presente sentenza, quando si sono fornite alcune essenziali notizie su SANTORO Angelo  (vedi pag. 170 e segg.). Si è allora sottolineato che ulteriori particolari dell’episodio sono emersi dalle dichiarazioni rese da TURRISI Antonino, ZOCCOLI Giuseppe , FERRARA Sebastiano  e dallo stesso SANTORO Angelo  nel corso del dibattimento di primo grado del procedimento penale n. 7/96 R.G. contro FRENI Daniele ed altri (cosiddetta Operazione “FAIDA”), celebrato davanti alla seconda sezione della Corte di Assise di Messina, ed i cui verbali sono stati acquisiti agli atti del presente procedimento (vedi documenti acquisiti al n. 39 dell’ordinanza del 19 luglio 1997). Non occorre qui riportare neppure brevemente ciò che si è già detto, ma solo rilevare che il SANTORO è l’unico soggetto ad aver riferito che lo ZOCCOLI rientrava nel suddetto progetto di depistaggio.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 9-10-1996) ha inserito ZOCCOLI Giuseppe  nel novero degli affiliati al clan diretto da FERRARA Sebastiano  ed ha, quindi, precisato, in sede di controesame (vedi udienza del 15-10-1996) che “quando io nel ’90 andavo a trovare FERRARA, c’era sempre questo ZOCCOLI, il cognato di FERRARA, MAIMONE, TURRISI, che tante volte mi accompagnavano da FERRARA”. Non sapeva, viceversa, se in precedenza lo ZOCCOLI avesse commesso qualche reato perché “non avevo nessun rapporto”.

PARATORE Vincenzo ha dichiarato (vedi udienza del 4-2-1996) di sapere che lo ZOCCOLI era un affiliato al clan “FERRARA”, ma egli non lo conosceva.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha riferito che “ZOCCOLI sapevo che era vicino pure al clan “FERRARA””, ma ha precisato che “quasi tutti” gli affiliati a detto clan, compreso lo ZOCCOLI, “li conobbi dopo il ‘90”.

ZOCCOLI Giuseppe  è collaboratore di giustizia e, esaminato all’udienza del 22-10-1996, ha affermato, come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza, di essere stato per dieci anni dal 1978 al 1988 un tossicodipendente. Scarcerato nell’agosto 1988, iniziò a frequentare FERRARA Sebastiano , che abitava nello stesso quartiere e che conosceva da moltissimi anni, trascorrendo con lui molte ore del giorno. Nell’ambito di questo rapporto di amicizia, nell’estate del 1989 lavorò per conto del FERRARA, insieme al cognato di questo, MAIMONE Pasquale , vendendo in fiera capi di abbigliamento in pelle, mentre solo successivamente, dopo il 1990, questo legame si trasformò in un vincolo malavitoso che lo portò a commettere insieme a lui dei reati.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di ZOCCOLI Giuseppe di aver fatto parte, nel periodo dal 1986 al 1989, dell’associazione “FERRARA” non sia adeguatamente provata.

Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, oltre ad essere piuttosto generiche e di modesta attendibilità intrinseca, in quanto provenienti da un soggetto estraneo al clan “FERRARA” e che non risulta aver mai intrattenuto rapporti con tale sodalizio, sono molto generiche, specie sotto il profilo temporale dell’accusa. Il collaboratore ha affermato, infatti, di aver conosciuto l’imputato in carcere, ma nella fase delle indagini lo aveva identificato mediante il riferimento ad un soggetto, il fratello Ivan, che al dibattimento ha negato di conoscere, così facendo sorgere seri dubbi sull’affidabilità delle sue accuse. Sia FERRARA Sebastiano , sia SANTORO Angelo , hanno, poi, sostenuto che i legami di natura criminosa dello ZOCCOLI con il clan “FERRARA” ebbero inizio solo nel 1990 o nel 1991, mentre prima essi erano meri rapporti di amicizia. Certamente può sorgere il dubbio, in considerazione della scarsa affidabilità dei suindicati collaboratori, che essi abbiano voluto attenuare od escludere la responsabilità dell’imputato, ma non vi sono elementi per poter sostenere che essi abbiano detto il falso, mentre le dichiarazioni di FERRARA Carmelo non forniscono elementi idonei a fare chiarezza, superando ogni dubbio, sul momento nel quale l’imputato aderì al clan “FERRARA”, non essendo certamente sufficiente, per affermare la colpevolezza dell’imputato con riferimento al periodo di tempo fino all’anno 1989, il solo fatto che quest’ultimo collaboratore abbia indicato il suo nome, senza alcuna ulteriore specificazione, nell’elenco dei soggetti affiliati a detto clan dal 1986 al 1989. Non può essere attribuito, poi, eccessivo rilievo al fatto che lo ZOCCOLI, secondo le affermazioni di SANTORO Angelo  rientrasse tra i beneficiari del progetto di depistaggio degli organi inquirenti ordito dal FERRARA, essendo sufficiente rilevare che l’episodio delittuoso nel quale l’imputato avrebbe dovuto essere favorito sarebbe stato commesso, comunque, nel 1991. Di ancora più ridotta utilità appaiono, infine, le laconiche accuse provenienti da soggetti che non facevano parte del clan “FERRARA”, i quali hanno, peraltro, parlato sovente di fatti (vedi dichiarazioni di SPARACIO Luigi  e di LA TORRE Guido) avvenuti nel 1990 o successivamente. Va, infine, rilevato che la discolpa dell’imputato non può essere trascurata, poiché ZOCCOLI Giuseppe  è un collaboratore di giustizia e, come tale, non aveva grande interesse ad alterare la realtà dei fatti con riferimento ad un reato la cui pena edittale non è eccessivamente elevata ed in relazione al quale vengono, in qualche modo, attribuiti gli stessi benefici della collaborazione.

Alla luce delle superiori considerazioni, l’accusa nei confronti di ZOCCOLI Giuseppe  di aver fatto parte del clan “FERRARA” nel periodo dal 1986 al 1989 non appare sufficientemente provata e l’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti per non aver commesso il fatto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., attesa la contraddittorietà delle fonti.