2.3.5.13. Calarese Aurelio
CALARESE Aurelio , fratello dei coimputati Antonio e Salvatore, è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risulta a suo carico un solo lontano precedente per reati contro il patrimonio, mentre lo stesso è stato assolto, con sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, dall’accusa di aver fatto parte della famiglia “COSTA”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CALARESE Aurelio fu detenuto durante il periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 22-6-1985 al 31-7-1986; dal 27-8-1986 al 23-12-1986, quando ottenne gli arresti domiciliari fino al 30-10-1987, data nella quale fece rientro nell’istituto penitenziario fino al 4-4-1989, data nella quale venne scarcerato. In tali periodi l’imputato fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza
in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha elencato il nome di CALARESE
Aurelio
, così come quello dei fratelli CALARESE Antonio
, la cui posizione è stata già esaminata, e Salvatore, tra quelli degli
affiliati al clan “LEO”, specificando (vedi udienza del 2-3-1994) che essi
entrarono a far parte di detto sodalizio sin dalla sua costituzione. Il
collaboratore ha aggiunto che l’imputato
era cugino di LEO Giuseppe e che dopo la morte di quest’ultimo passò, insieme
ai fratelli Antonio e Salvatore con MANCUSO Giorgio
. Tutti i fratelli perpetravano estorsioni
e rapine, anche se il collaboratore ha specificato di non avere commesso reati insieme a CALARESE Aurelio
.
LEO Giovanni ha chiarito (vedi udienza del 24-7-1996), come si è visto a proposito di CALARESE Antonio che questi ed i fratelli Aurelio e Salvatore erano suoi cugini in quanto la propria madre era sorella di loro padre. Il collaboratore ha, inoltre, elencato (vedi udienza del 9-7-1996) CALARESE Antonio , CALARESE Aurelio e CALARESE Salvatore tra gli affiliati al clan “LEO”.
VENTURA Salvatore
(vedi udienza del 29-5-1996) ha affermato che i fratelli CALARESE, “Antonio e Salvatore, mi sembra che c’era pure
il fratello Aurelio” faceva parte del clan “LEO”, anche se
“corrispondevano più a MANCUSO Giorgio
”.
MANCUSO Giorgio
non ha tuttavia, citato tra gli affiliati al clan “LEO”
CALARESE Aurelio
, mentre ha indicato esclusivamente (vedi udienza del 24-6-1996) che i cugini CALARESE Antonio
e
CALARESE Giuseppe, cugini anche del defunto Pippo LEO.
COSTANTINO Giovanni (vedi udienza del 25-10-1996) ha, analogamente, dichiarato che CALARESE Aurelio non faceva parte “di nessun gruppo”.
MARCHESE Mario ha indicato (vedi udienza del 24-9-1996) CALARESE Aurelio , tra gli affiliati al clan “LEO”, ma solo in modo dubitativo (“mi sembra che c’era pure”).
SPARACIO Luigi
(vedi udienza del 9-10-1996) ha accomunato la posizione di
CALARESE Aurelio
a quella del fratello Antonio ed ha affermato che i
fratelli CALARESE Antonio
e
Aurelio facevano parte del clan “LEO” e, in particolare “erano col MANCUSO”,
per conto del quale spacciavano droga, perché “là, bene o male spacciavano
tutti”.
GIORGIANNI Salvatore ha affermato (vedi udienza del 29-10-1996) di non conoscere CALARESE Aurelio , il cui nome gli venne sottoposto dagli inquirenti, quale affiliato al clan “LEO”.
RIZZO Rosario ha dichiarato (vedi udienza del 4-6-1996) che “i CALARESE” appartenevano al gruppo “LEO”, anche se ha detto nulla di specifico sul conto di Aurelio.
CASTORINA Pasquale
(vedi udienza del 20-5-1996) ha affermato che i fratelli CALARESE facevano parte del clan “LEO”.
LA TORRE Guido (vedi udienza del
30-4-1996) ha indicato CALARESE Aurelio
tra
gli affiliati al clan “LEO”, ma ha precisato di conoscerlo solo “di
nome”.
PARATORE Vincenzo ha elencato (vedi udienza del 4-2-1996) CALARESE Aurelio , insieme agli altri due fratelli ed al cugino CALARESE Giuseppe, tra coloro che appartenevano al gruppo diretto da LEO Giuseppe ed ha affermato di sapere “che trafficano in sostanze stupefacenti”, anche se (vedi udienza del 9-4-1996) non appartenendo al loro gruppo criminoso non sapeva dove si rifornissero di droga e le sue notizie erano state colte “nell’ambiente della malavita”. Più precisamente il collaboratore ha affermato (vedi udienza del 12-4-1996) che “quando ero fuori, che ero latitante, sentivo solamente che i fratelli CALARESE, che erano da me ben conosciuti, spacciavano droga, però io, diciamo, non gli ho dato mai niente a loro”.
E’ stato, poi, escusso al dibattimento il maresciallo LAISA Angelo, il quale, all’udienza del 1-12-1995, ha diffusamente discusso in ordine ad un complesso controllo effettuato dalle forze dell’ordine nei pressi dell’abitazione di MANCUSO Giorgio , in via Anastasio Cocco a Gravitelli, in un periodo nel quale era particolarmente accesa la lotta tra i clan cittadini, subito dopo l’uccisione di SARNATARO Sabatino. Tale servizio di avvistamento, sul quale ci si è più ampiamente soffermati quando si è esaminata l’associazione “LEO” in generale, si protrasse per circa un mese e in un’occasione, il 7 agosto 1989, fu notata anche la presenza di CALARESE Aurelio insieme a MANCUSO Giorgio , CUNSOLO Vittorio, CUCINOTTA Giuseppe , PULLIA Carmelo .
L’imputato CALARESE Aurelio
, sentito all’udienza dell’11-11-1996, ha
negato di aver mai fatto parte del clan “LEO” ed ha sostenuto che le accuse
mosse nei suoi confronti da SANTACATERINA Umberto sono state motivate da ragioni
di astio sorte per non meglio chiariti motivi, ma sfociate anche in una
colluttazione avvenuta davanti all’ospedale Piemonte nel 1992.
L’imputato ha, quindi, ricordato di
essere stato detenuto dal 1985 al 1989 e di non avere mai avuto a che fare con
LEO Giuseppe, che era suo cugino. Ha riferito di essere stato arrestato prima
nel procedimento cosiddetto “dei 290” e, pochissimo tempo dopo la
scarcerazione, ottenuta in quel processo, come molti altri imputati, il 31
luglio 1986, fu nuovamente arrestato perché accusato di tentato omicidio, reato
dal quale fu successivamente assolto.
Sono stati, infine, sentiti, su richiesta della difesa dell’imputato, i testi IMPOCO Giovambattista, parroco della chiesa di Gravitelli Superiore, il quale ha ricordato di aver celebrato il matrimonio dell’imputato ed il battesimo di qualcuno dei figli, nonché RIMI Anna, SANO’ Pietro, ABATE Pietro, MADDALENA Gaetano, BOTTARI Angela, COSENTINO Giuseppina, FUSCO Giuseppina, DE TOMMASO Giovanni, i quali, escussi all’udienza del 20-11-1996, hanno tutti affermato di aver acquistato del pesce dall’imputato che esercitava l’attività lavorativa di pescivendolo, con posto fisso all’angolo tra la via Tommaso Cannizzaro e la circonvallazione e, per un certo periodo, con negozio nella vicina piazzetta di fronte all’Orto Botanico. Gli stessi testi hanno, inoltre, ricordato che il CALARESE si occupava anche di vendita porta a porta di articoli da corredo e D’ANGELO Carmela, cognata dell’imputato, sentita all’udienza del 16-9-1997, ha spiegato di essere stata titolare di un’attività commerciale di vendita ambulante di abbigliamento (la difesa dell’imputato ha prodotto copia della licenza rilasciata dal Comune di Messina e intestata a D’ANGELO Carmela – vedi documenti acquisiti al N. 40 dell’ordinanza del 19-7-1997) e di essere stata coadiuvata in tale attività, dalla sorella, la quale, a sua volta, veniva collaborata dal marito, vale a dire l’odierno imputato.
La difesa dell’imputato ha, infine, prodotto documenti vari (acquisiti tutti al N. 40 dell’ordinanza del 19-7-1997), tra i quali un estratto della sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Messina, con la quale l’imputato vene condannato per il tentato omicidio di VISALLI Giuseppe; copia di posizione giuridica dell’imputato; copia di carta delle prescrizioni imposte all’imputato in data 4-4-1989 a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e relativi visti di controllo.
Ritiene questa Corte che l’accusa mossa a CALARESE Aurelio non sia adeguatamente provata. Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, benché provenienti da soggetto sufficientemente attendibile, non sono state, infatti, idoneamente riscontrate, poiché MANCUSO Giorgio e COSTANTINO Giovanni , i quali avrebbero dovuto conoscere meglio di qualsiasi altro collaboratore quale parte avesse avuto CALARESE Aurelio nel clan “LEO”, non lo hanno neppure indicato tra gli affiliati, mentre le generiche dichiarazioni di accusa di LEO Giovanni o quelle ancora più dubitative di VENTURA Salvatore non appaiono tali da fornire, in assenza di più specifici elementi, prova della sua affiliazione al clan “LEO”, specie se si considera che la sua posizione può essere stata facilmente accomunata, in modo arbitrario, a quella del fratello Antonio, del quale questa Corte ha, viceversa, affermato la piena colpevolezza. Ancora minore valore deve essere, poi, attribuito alle dichiarazioni provenienti da soggetti appartenenti a clan diversi da quello diretto da LEO Giuseppe, in quanto appare molto elevato il rischio che questi si siano fatti portatori di mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale, mentre la circostanza che il CALARESE sia stato, in un’occasione, notato dalle forze dell’ordine in compagnia di altri affiliati al clan “LEO”, non appare elemento inequivocabilmente sintomatico di una sua adesione a detto clan, anche perché si è trattato di un episodio del tutto occasionale. I precedenti penali dell’imputato non offrono, infine, alcun elemento di conferma all’ipotesi dell’accusa, in quanto molto antichi e certamente estranei alle attività criminose del sodalizio, mentre sembra, dalle deposizioni dei testi escussi su richiesta della difesa dell’imputato, che il CALARESE fosse dedito ad una normale attività lavorativa e non avesse un tenore di vita particolarmente elevato.
L’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., stante la contraddittorietà delle fonti, per non aver commesso il fatto.