2.3.5.14.  Calarese Salvatore

CALARESE Salvatore , fratello dei coimputati Antonio e Aurelio, è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico diversi precedenti per furto e rapina, anche con armi, tutti, comunque, relativi a fatti commessi anteriormente al periodo nel quale egli avrebbe partecipato, secondo i limiti temporali dell’imputazione, al sodalizio criminoso diretto da LEO Giuseppe.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CALARESE Salvatore  fu detenuto, durante il periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 7-12-1983al 28-11-1988, mentre non è chiaro in quale istituto penitenziario sia stato ristretto.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha elencato il nome di CALARESE Salvatore , soprannominato “Pippo Franco”, così come quello dei fratelli CALARESE Antonio  e Aurelio, la cui posizione è stata già esaminata, tra quelli degli affiliati al clan “LEO”, specificando (vedi udienza del 2-3-1994) che essi entrarono a far parte di detto sodalizio sin dalla sua costituzione. Il collaboratore ha, peraltro, ricordato che molti anni prima, nel 1978, il CALARESE gli diede anche dei proiettili e delle armi. Il SANTACATERINA ha, altresì, dichiarato che l’imputato era cugino di LEO Giuseppe e che dopo la morte di quest’ultimo passò, insieme ai fratelli Antonio e Aurelio con MANCUSO Giorgio . Tutti i fratelli perpetravano estorsioni e rapine.

LEO Giovanni  ha chiarito (vedi udienza del 24-7-1996), come si è visto a proposito di CALARESE Antonio  che questi ed i fratelli Aurelio e Salvatore erano suoi cugini in quanto la propria madre era sorella di loro padre. Il collaboratore ha, inoltre, elencato (vedi udienza del 9-7-1996) CALARESE Antonio , CALARESE Aurelio  e CALARESE Salvatore  tra gli affiliati al clan “LEO”.

VENTURA Salvatore  (vedi udienza del 29-5-1996) ha affermato che i fratelli CALARESE, “Antonio e Salvatore, mi sembra che c’era pure il fratello Aurelio” faceva parte del clan “LEO”, anche se “corrispondevano più a MANCUSO Giorgio ”.

MANCUSO Giorgio  non ha tuttavia, citato tra gli affiliati al clan “LEO” CALARESE Salvatore, mentre ha indicato esclusivamente (vedi udienza del 24-6-1996) i cugini CALARESE Antonio  e CALARESE Giuseppe, cugini anche del defunto Pippo LEO.

COSTANTINO Giovanni  (vedi udienza del 25-10-1996) ha, analogamente, dichiarato che CALARESE Salvatore  non faceva parte “di nessun gruppo”.

MARCHESE Mario  ha indicato (vedi udienza del 24-9-1996) CALARESE Salvatore , tra gli affiliati al clan “LEO”, ricordando che aveva il soprannome di “Pippo Franco”.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 9-10-1996) ha affermato che quando aveva accusato in sede di indagini CALARESE Salvatore , intendeva riferirsi all’omonimo cugino, che esercitava la professione di macellaio, ma non al fratello di Antonio e di Aurelio, che, viceversa, “vendeva pesci e non aveva niente a che vedere”.

GIORGIANNI Salvatore  ha affermato (vedi udienza del 29-10-1996) di non conoscere CALARESE Aurelio , il cui nome gli venne sottoposto dagli inquirenti, quale affiliato al clan “LEO”.

RIZZO Rosario  ha dichiarato (vedi udienza del 4-6-1996) che “i CALARESE” appartenevano al gruppo “LEO”, anche se ha detto nulla di specifico sul conto di Salvatore.

CASTORINA Pasquale  (vedi udienza del 20-5-1996) ha affermato che i fratelli CALARESE facevano parte del clan “LEO”.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha indicato CALARESE Salvatore  tra gli affiliati al clan “LEO”, ma ha precisato di conoscerlo solo “di nome”.

PARATORE Vincenzo ha elencato (vedi udienza del 4-2-1996) CALARESE Salvatore , insieme agli altri due fratelli ed al cugino CALARESE Giuseppe, tra coloro che appartenevano al gruppo diretto da LEO Giuseppe ed ha affermato di sapere “che trafficano in sostanze stupefacenti”, anche se (vedi udienza del 9-4-1996) non appartenendo al loro gruppo criminoso non sapeva dove si rifornissero di droga e le sue notizie erano state colte “nell’ambiente della malavita”. Più precisamente il collaboratore ha affermato (vedi udienza del 12-4-1996) che “quando ero fuori, che ero latitante, sentivo solamente che i fratelli CALARESE, che erano da me ben conosciuti, spacciavano droga, però io, diciamo, non gli ho dato mai niente a loro”.

L’imputato CALARESE Salvatore  non si è sottoposto all’esame dibattimentale ed è stato, pertanto, acquisito, su richiesta del Pubblico Ministero, il verbale delle sue dichiarazioni rese al G.I.P. in 4 agosto 1993, dove si era protestato innocente dei reati contestatigli, pur ammettendo di aver conosciuto i suoi coimputati residenti nella zona di Gravitelli ed il defunto Pippo LEO, che era suo cugino.

Ritiene questa Corte che l’accusa mossa a CALARESE Salvatore  sia assolutamente sfornita di prova. Vanno, in proposito richiamate le stesse argomentazioni già esposte con riferimento alla posizione di CALARESE Aurelio , in quanto le fonti di prova a suo carico sono sostanzialmente identiche e appaiono, allo stesso modo, del tutto insoddisfacenti. Va solo evidenziato che nel caso in esame non sussiste neppure a sostegno dell’accusa quell’elemento di valore indiziario che si è evidenziato con riferimento al fratello, costituito dal suo avvistamento nei pressi della casa del MANCUSO in compagnia di altri soggetti affiliati al clan “LEO”, sicché la sua incolpazione è ancor più priva di qualsiasi riscontro. Può sorgere, peraltro, il sospetto che quando i diversi collaboratori hanno accusato CALARESE Salvatore , abbiano inteso riferirsi non già all’imputato, bensì all’omonimo cugino, che è stato citato da SPARACIO Luigi  come soggetto inserito nella criminalità organizzata cittadina ed in relazione al quale va trasmessa copia della presente sentenza all’Ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale.

L’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti per non aver commesso il fatto.