2.3.5.15. Calogero Placido
CALOGERO Placido è accusato di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per diserzione, rapina con armi e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi. Gli unici reati contro il patrimonio perpetrati dal CALOGERO nel periodo di tempo nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “MARCHESE”, sono quelli accertati con sentenza della Corte di appello di Messina del 17-6-1988 che ha condannato l’imputato per tre rapine con armi commesse il 6 novembre 1986 presso il negozio ELECTROCAR ed il 6 e 17 gennaio successivi in danno delle persone presenti presso il circolo ricreativo GRUPPO 80. Come è stato evidenziato in occasione della trattazione dell’associazione “MARCHESE” in generale, in detta pronuncia viene indicata l’esistenza di stretti rapporti di amicizia tra il predetto CALOGERO, CUSCINA’ Francesco e ARRIGO Salvatore, quest’ultimo ucciso il 7-3-1987, tutti soggetti ritenuti appartenenti al clan “MARCHESE”. Va, peraltro, osservato che le indagini per le dette rapine presero spunto da quelle sull’omicidio dell’ARRIGO, durante le quali emerse chiaramente l’esistenza di rapporti di amicizia anche tra l’ucciso e l’imputato DE DOMENICO Giuseppe , altro personaggio che si assume fosse affiliato al clan “MARCHESE”, tanto che il primo, poco prima di venire assassinato, aveva ricevuto in prestito l’autovettura del secondo e si era, successivamente, rivolto a quest’ultimo per avere in prestito anche del denaro necessario per pagare l’avvocato (vedi quello che si è detto in proposito quando si è trattato l’omicidio di ARRIGO Salvatore a pag. 1170 e segg.).
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CALOGERO Placido fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 14-3-1987 sino al 26-12-1990 e in tale periodo fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina, ad eccezione di un breve periodo dal 30-6-1987 al 20-7-1987, nel quale fu ristretto nella Casa Circondariale di Palermo.
Nel presente procedimento è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche dell’omicidio di MORGANA Natale (capi “43” e “44”, fatto avvenuto il 9 settembre 1986, vedi pag. 965 e segg.), per il quale ha riportato condanna.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) ha elencato CALOGERO Placido tra coloro che facevano parte del clan “MARCHESE” ed ha affermato di averlo conosciuto bene, mentre si trovava in carcere, in quanto lavorava insieme a lui in cucina. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che il CALOGERO si occupava “di omicidi” e si rese responsabile dell’uccisione dell’avvocato D’UVA e di quella di MORGANA Natale. Ha, infine, precisato (vedi anche udienza del 9-2-1994) che il CALOGERO transitò successivamente nel gruppo “GALLI” a causa di contrasti, non meglio precisati, con il MARCHESE.
MARCHESE Mario ha (vedi udienza del 23-9-1996) elencato CALOGERO Placido tra coloro che facevano parte del suo gruppo quando questo era diretto da lui e da CAVO’ Domenico. Venendo, poi, a parlare specificamente dell’imputato, il MARCHESE ha dichiarato (vedi udienza del 2-10-1996) che all’epoca dell’omicidio di MORGANA Natale, il CALOGERO era affiliato a COSTA Gaetano , così come tutti a quel tempo, ma l’imputato “conosceva prima di più lui COSTA che me”. Il collaboratore, nel descrivere, poi, ciò che avvenne nel carcere di Messina dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico, ha affermato che quando egli tornò ad essere ristretto a Messina nel maggio 1988, “ho visto che persone che erano con me, come, diciamo, GALLETTA, come Pietro SQUADRITO, erano passati nella cella con MULE’, che allora era lui il responsabile di PIMPO; […] CALOGERO era passato pure con loro”, così facendo intendere che prima di tale periodo il CALOGERO era affiliato al suo clan, mentre successivamente se ne allontanò per avvicinarsi al clan diretto da PIMPO.
ROMEO Carmelo ha dichiarato (vedi udienza dell’11-6-1996) di aver conosciuto CALOGERO Placido a casa di INSANA Romualdo , quando casualmente andò un giorno a trovare quest’ultimo. Lì, infatti, vide, oltre al CALOGERO, anche ARRIGO Salvatore. Dopo che i due se ne andarono, l’INSANA “mi ha riferito che quei due ragazzi […] facevano parte del clan “MARCHESE””.
PARATORE Vincenzo ha riferito (vedi
udienza del 16-1-1996), anche se solo a seguito di contestazione da parte del
Pubblico Ministero delle dichiarazioni rese agli inquirenti durante la fase
delle indagini in data 1-10-1993, che CALOGERO
Placido
faceva parte del “gruppo MARCHESE Mario
, SPARACIO Luigi
e
CAVO’ Domenico fino alla morte di quest’ultimo”. Il collaboratore ha,
successivamente (vedi udienza del 4-2-1996) indicato il nome del CALOGERO tra quelli di coloro che facevano parte del clan
capeggiato da MARCHESE Mario
ed ha specificato che l’imputato
si occupava di “estorsioni, sostanze stupefacenti, usura” e si era reso
personalmente responsabile dell’uccisione dell’avvocato D’UVA e
dell’omicidio di MORGANA Natale. Il PARATORE ha, quindi, aggiunto (vedi
udienze del 9-4-1996 e del 10-4-1996) che egli
conosceva il CALOGERO, chiamato col nome “Dino”, sin dal 1986, quando,
subito dopo le scarcerazioni del 31 luglio, l’imputato gli diede una pistola
che avrebbe dovuto utilizzare nell’omicidio di PARISI e FENGHI. A quel tempo
il CALOGERO “era il figlioccio di Placido CAMBRIA, per cui io ancora senza
conoscerlo, cioè, già dal carcere gli volevo bene”. Quando, poi, il MARCHESE
decise di estromettere il CAMBRIA “ha chiamato un sacco di affiliati che in
pratica doveva buttare a Placido CAMBRIA”, tra i quali anche CALOGERO Placido
.
LA TORRE Guido (vedi udienza del
30-4-1996) ha elencato CALOGERO Placido
tra gli affiliati al clan “MARCHESE”, anche se ha
precisato di averlo conosciuto in un primo
tempo solo “di nome”, mentre lo incontrò personalmente in carcere nel 1989.
LEO Giovanni (vedi udienza del 23-7-1996) ha affermato che nel 1987 MARCHESE Mario venne isolato ed anche il suo gruppo si disperse, in quanto “gli era rimasto GALLETTA, CALOGERO Dino”, persone “che poi anche loro hanno preso, diciamo, una strada diversa”.
SPARACIO Luigi ha affermato (vedi udienza dell’8-10-1996) che CALOGERO Placido “per un periodo è stato affiliato a MARCHESE, un altro periodo affiliato al gruppo GALLI”. Il collaboratore ha, quindi, specificato (vedi udienza del 16-10-1996) “che prima il CALOGERO era figlioccio di CAMBRIA Placido, poi quando MARCHESE è uscito, diciamo, il CALOGERO gli ha mandato a dire a CAMBRIA che non lo voleva più come…, dopo l’uccisione di BONSIGNORE sempre, come padrino ed è rimasto nel gruppo di MARCHESE. Poi nel ’90, quando c’è stata l’unione con MARCHESE, questo era col gruppo “GALLI””.
GIORGIANNI Salvatore
(vedi udienza del 28-10-1996) ha
elencato CALOGERO Placido
, detto “Dino”, tra gli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha
affermato che questi si rese responsabile
dell’omicidio di tale MORGANA.
L’imputato CALOGERO Placido ha negato gli addebiti ed ha affermato (vedi udienza del 5-7-1996) di aver conosciuto tanto il SANTACATERINA che MARCHESE Mario in carcere dopo il proprio arresto avvenuto nel 1987. Ha negato, viceversa, di aver conosciuto COSTA Gaetano , mentre l’ucciso ARRIGO Salvatore era suo cugino. L’imputato ha, quindi, riferito (vedi udienza dell’11-11-1996) di essere stato condannato a Catania alla pena dell’ergastolo in relazione all’omicidio dell’avvocato D’UVA, mentre egli si rese responsabile solo di rapine, fatti per i quali egli era stato già condannato, in un caso, da innocente, mentre per un’altra rapina in quanto ne fu realmente il responsabile.
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di CALOGERO Placido di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE” è pienamente provata, anche se solo per il periodo dal marzo 1987 al marzo 1988. Come si è rilevato in altri casi simili ed è stato evidenziato quando si è parlato del clan “MARCHESE” in generale, la nascita di detto gruppo criminoso autonomo dalla famiglia “COSTA”, può farsi risalire solo al marzo 1987, nel periodo in cui CAVO’ Domenico ed altri esponenti della criminalità organizzata messinese ottennero la libertà per decorrenza dei termini di custodia preventiva nel maxiprocesso cosiddetto “dei 290”. Occorre, pertanto, valutare se le diverse accuse nei confronti dell’imputato si riferiscano non solo al periodo antecedente al marzo 1987, nel quale i collaboratori, parlando di un clan “MARCHESE”, hanno, in realtà, inteso indicare la struttura criminosa operante a Messina in quella particolare congiuntura nella quale, come si è visto, il MARCHESE, subito dopo le scarcerazioni del luglio 1986, divenne il responsabile esterno della famiglia “COSTA”, ma anche al periodo successivo, che è quello che qui interessa, nel quale il MARCHESE fu il capo, prima insieme a CAVO’ Domenico e, dopo la morte di quest’ultimo, da solo, di un gruppo autonomo, nato dalla disgregazione del clan “COSTA”. A tal proposito va, anzitutto, rilevato che i fatti di sangue ascritti al CALOGERO, uno dei quali oggetto di accertamento nel presente procedimento, l’omicidio di MORGANA Natale, per il quale si è ritenuta la colpevolezza dell’imputato, sono senza dubbio riferibili alle attività illecite di quella struttura criminosa esistente anteriormente alla nascita dei diversi clan e, come tali, possono ritenersi sintomatici dell’avvenuta affiliazione del CALOGERO al clan “COSTA”, ma non anche al clan “MARCHESE”. Essi non appaiono, comunque, del tutto privi di rilievo, poiché concorrono a tratteggiare la personalità dell’imputato ed attestano il suo solido inserimento nella criminalità organizzata cittadina. Allo stesso modo assumono rilievo anche le dichiarazioni di quei collaboratori (PARATORE Vincenzo, SPARACIO Luigi ) i quali hanno ricordato che il CALOGERO era “figlioccio” di CAMBRIA Placido, poiché relative ad una circostanza che appare sintomatica non solo dell’avvenuta affiliazione del CALOGERO al clan “COSTA”, ma anche dei suoi legami criminali all’interno di quel sodalizio, le cui vicende appaiono utili anche per comprendere le successive scelte compiute dal CALOGERO. Alla luce delle dichiarazioni pressoché unanimi di tutti i collaboratori sentiti sul conto dell’imputato e sopra brevemente riassunte, non sembra, infatti, potersi dubitare, che il CALOGERO, dopo l’uccisione di BONSIGNORE Pietro fece, così come molti altri affiliati, una scelta di campo, abbandonando il suo precedente “padrino”, CAMBRIA Placido, e appoggiando MARCHESE Mario. Tale circostanza risulta, peraltro, confermata dalle sue frequentazioni di quel tempo, quali sono state accertate nella sentenza sopra citata della Corte di Appello di Messina del 17-6-1988, che ha condannato l’imputato per alcune rapine perpetrate proprio in tale fase di transizione, quando ormai stava calando il sipario sulla storia della famiglia “COSTA” e stava iniziando una nuova fase caratterizzata dall’esistenza, all’interno della criminalità organizzata messinese, di diversi sodalizi delinquenziali in concorrenza tra loro. Ciò può fare, allora, meglio comprendere perché il CALOGERO, alla nascita dei diversi clan abbia aderito a quello facente capo al MARCHESE, anche se effettivamente diretto da CAVO’ Domenico, che doveva apparirgli, già solo per l’identità degli affiliati, la naturale prosecuzione del gruppo criminoso del quale aveva fino ad allora fatto parte e che rispondeva perfettamente a quella scelta di campo in precedenza compiuta a sostegno di MARCHESE Mario . Coerenti con tali premesse sono, pertanto, quelle dichiarazioni, secondo le quali il CALOGERO aderì, dopo la fine della famiglia “COSTA”, al clan “MARCHESE”. Le sintetiche ed equivoche accuse contenute nelle dichiarazioni del SANTACATERINA sono state, infatti, precisate e chiarite dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario , capo del sodalizio criminoso cui si ritiene che l’imputato abbia aderito. Questi, dopo aver ricordato e descritto l’attività criminosa svolta dal CALOGERO negli ultimi scorci di vita della famiglia “COSTA” e dopo averlo accusato di essersi reso responsabile dell’omicidio di MORGANA Natale, ha, invero, specificato che il CALOGERO fece parte anche del clan da lui capeggiato, ma ormai sostanzialmente diretto da CAVO’ Domenico, nato nel marzo del 1987 dalla definitiva disgregazione della famiglia “COSTA”. Orbene, tali dichiarazioni costituiscono un elemento probatorio di grande pregnanza a sostegno della colpevolezza dell’imputato, poiché, oltre a provenire da persona di sicura attendibilità, sono state confermate da quelle di numerosi altri collaboratori, tra i quali occorre ricordare PARATORE Vincenzo che ha, analogamente, inserito l’imputato tra gli affiliati al gruppo “MARCHESE – SPARACIO – CAVO’”, facendo evidente riferimento a quel periodo nel quale CAVO’ Domenico, messo da parte COSTA Gaetano , assunse la guida di quel sistema composito nel quale confluivano, oltre al gruppo che riconosceva come proprio capo MARCHESE Mario , ma in effetti diretto dallo stesso CAVO’, anche i gruppi diretti dallo SPARACIO e dal PIMPO.; LEO Giovanni , il quale ha, anzi, osservato che il CALOGERO fu uno dei più fedeli affiliati di MARCHESE Mario, perché non lo abbandonò neppure quando quest’ultimo, mentre si trovava in carcere, venne in qualche modo isolato; SPARACIO Luigi , il quale ha ribadito che il CALOGERO, dopo essersi allontanato dal CAMBRIA, che era il suo padrino, “è rimasto nel gruppo MARCHESE”.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati, sovrapponendosi perfettamente tra loro e concordando con altri sicuri elementi desumibili dalla personalità del CALOGERO, quale emerge dal ruolo che questi certamente rivestì all’interno della famiglia “COSTA”, quando si rese responsabile, verosimilmente, di due gravissimi fatti di sangue, per uno dei quali è stata accertata nel presente procedimento la sua responsabilità, mentre per l’altro l’imputato è stato condannato con sentenza ancora non definitiva alla pena dell’ergastolo, forniscono piena prova della partecipazione del CALOGERO al clan “MARCHESE”. Non osta, d’altronde, con le suesposte conclusioni la circostanza che il CALOGERO fu detenuto durante tutto il periodo nel quale si ritiene che sia stato affiliato al clan di MARCHESE Mario. Si deve, infatti, ritenere che egli abbia palesato, anche all’interno del carcere di Messina, dove si trovava ristretto, piena adesione a detto clan, mentre la questione relativa alla qualificazione giuridica di tale comportamento va risolta richiamando quanto si è più volte esposto in casi simili. In realtà, la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Anche dal carcere si può, infatti, partecipare all’associazione, in quanto, a differenza che per le associazioni di piccola criminalità, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. Sotto questo profilo, non appare priva di significato la circostanza che il CALOGERO sia stato detenuto, nel periodo che viene in considerazione, al reparto “camerotti” della Casa Circondariale di Messina, dove si trovavano ristretti, come riferito da diversi imputati, anche non appartenenti alla schiera dei “collaboratori di giustizia”, numerosi personaggi ritenuti appartenenti al clan “MARCHESE” e fu addirittura rinchiuso per qualche tempo nella stessa cella in cui si trovava il capo, MARCHESE Mario (vedi in proposito attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina acquisita al N. 61 ed al N. 95 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997). In una situazione nella quale i rapporti di forza all’interno del carcere, cui si è fatto cenno sopra, sono condizionati anche dal numero degli adepti che vi si trovano ristretti, la comunione di vita durante la detenzione, che si manifesta agli occhi degli altri reclusi come rapporto di affiliazione, costituisce, allora, un concreto ed efficace contributo causale alla vita di un gruppo criminoso come quello in esame, anche a prescindere dalla perpetrazione di singoli delitti. Essa, inoltre, appare idonea ad assicurare reciproca protezione dalle aggressioni dei soggetti appartenenti a clan rivali ed anche sotto questo profilo può considerarsi funzionale agli scopi dell’associazione. Va, peraltro, osservato che le capacità economiche dell’associazione, che solitamente continua a prestare assistenza agli affiliati detenuti ed ai loro familiari, rendono conveniente per il singolo l’instaurazione o il mantenimento del vincolo associativo, anche in assenza di un concreto attuale contributo al perseguimento dei fini dell’associazione e solo nella prospettiva della sua partecipazione ad attività criminali dopo la scarcerazione.
L’adesione a detto gruppo delinquenziale durò, tuttavia, poco tempo, poiché diversi collaboratori (SANTACATERINA Umberto, LEO Giovanni , SPARACIO Luigi ) hanno affermato che il CALOGERO si allontanò successivamente dal MARCHESE, per motivi che non sono noti, e si accostò a GALLI Luigi . Tale distacco, che assume certamente il valore di recesso dal clan “MARCHESE” in relazione al quale egli è imputato, può, invero, collocarsi, ad avviso di questa Corte, sulla base delle dichiarazioni di MARCHESE Mario , in un tempo immediatamente successivo alla uccisione di CAVO’ Domenico, avvenuta il 1 marzo 1988, quando il CALOGERO, che si trovava detenuto, cambiò cella, avvicinandosi a MULE’, responsabile in carcere del gruppo “PIMPO”. Ciò, d’altronde, non può sorprendere, poiché il comportamento del CALOGERO non fu un fatto isolato ed inspiegabile, ma si inseriva in quel clima di disaffezione nei confronti del MARCHESE che investì, come si è visto, tutti i suoi affiliati dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico, del quale il MARCHESE era ritenuto responsabile. Si deve, di conseguenza, ritenere che il fatto contestato al CALOGERO sia rimasto accertato solo dal marzo 1987 al marzo 1988, mentre per il periodo antecedente, e per quello successivo, per il quale vi sono numerosi elementi attestanti la sua partecipazione al clan “GALLI”, si può fondatamente affermare che la condotta contestata al CALOGERO, pur non integrando il reato a lui ascritto, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, sicché vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.
Va, inoltre, rilevato che l’associazione “MARCHESE” si può qualificare, come è stato osservato quando si è trattato in generale tale sodalizio, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità dell’imputato solo per il primo di detti reati, fatto commesso dal marzo 1987 al marzo 1988, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.