2.3.5.16.  Cambria Scimone Antonio

CAMBRIA SCIMONE Antonio , fratello del coimputato CAMBRIA SCIMONE Giuseppe , è accusato di aver fatto parte, a partire dal maggio 1986, dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per furto, rapina pluriaggravata, violazione della disciplina sugli stupefacenti, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e, da ultimo, per omicidio. Gli unici reati perpetrati da CAMBRIA SCIMONE Antonio  nel periodo di tempo nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “MARCHESE”, sono, però, quelli accertati: a) con sentenza della Corte di Appello di Messina del 18-10-1988 che ha condannato l’imputato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito delle accuse mosse contro di lui e contro altri spacciatori, tra i quali CENTORRINO Salvatore , definito in sentenza “organizzatore del traffico”, da MESSINA Giuseppa, madre di VILLARI Antonino, giovane tossicodipendente deceduto il 24-5-1986 a seguito di un’overdose di eroina; b) con sentenza della Corte di Appello di Messina del 14-4-1992 che ha condannato il CAMBRIA SCIMONE per aver detenuto e portato in luogo pubblico un fucile a canne mozzate, in relazione ad un episodio, avvenuto il 5-9-1986, nel quale l’imputato aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro l’abitazione di tale ROSSANO Lorenzo, con il quale aveva avuto poco prima un diverbio; c) con sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina dell’8-3-1995, che ha condannato l’imputato per l’omicidio, avvenuto il 5 maggio 1986, di tale ARMALEO Angelo, soggetto estraneo agli ambienti della criminalità organizzata, ucciso nella sua abitazione estiva di Rometta Marea, dove la vittima condusse il suo carnefice per consumare un rapporto sessuale.

Risulta, inoltre, dalla sentenza pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Messina in data 25-11-1995/12-1-1996 nei confronti dell’imputato e di altri soggetti accusati nel procedimento cosiddetto “Peloritana 1” di fatti delittuosi commessi durante la loro minore età, (tale sentenza, irrevocabile per il solo PAGANO Antonino , è stata acquisita al N. 2 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997) che CAMBRIA SCIMONE Antonio  è imputato di aver fatto parte dal 1983 fino al 14-4-1986 di un’associazione di tipo mafioso, finalizzata, altresì, alla perpetrazione di delitti di traffico illecito di stupefacenti, composta dai medesimi soggetti che sono nel presente processo coimputati del reato associativo. Egli risulta, inoltre, imputato dell’omicidio di PATTI Antonino, commesso nella notte tra il 22 ed il 23 marzo 1986, fatto per il quale la sopra citata sentenza lo ha assolto, nonché del tentato omicidio di GIANNETTO Giuseppe, fatto per il quale l’imputato ha, viceversa, riportato in primo grado condanna. Va evidenziato che l’esame delle imputazioni relative ai reati associativi nel presente procedimento ed in quello celebrato davanti al Tribunale per i minorenni, fa comprendere che tempus commissi delicti indicato nella contestazione dei due reati per i quali questa Corte è chiamata a giudicare CAMBRIA SCIMONE Antonio , discende esclusivamente dalla circostanza che questi divenne maggiorenne il 15-4-1986.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CAMBRIA SCIMONE Antonio  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 4-10-1986 al 2-2-1987, data nella quale gli furono concessi gli arresti domiciliari; venne nuovamente condotto in carcere il 26-2-1987 e fu scarcerato l’11-3-1989. In tale periodo fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) ha indicato i due fratelli CAMBRIA SCIMONE Antonio  e CAMBRIA SCIMONE Giuseppe  nell’elenco degli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha affermato che i due operavano prevalentemente nella zona di Santa Lucia e si occupavano di rapine, consumate ai danni di uffici postali, ed estorsioni. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 1-3-1994) che “CAMBRIA SCIMONE Antonio  era figlioccio di Mario MARCHESE” ed egli aveva saputo che erano associati perché “me l’ha detto MARCHESE e loro stessi”. Il collaboratore ha, infine, precisato (vedi udienza del 3-3-1994) di aver conosciuto CAMBRIA SCIMONE Antonio  “in carcere quando l’hanno arrestato insieme a MARCHESE” ed ha affermato che questi lavorava ai conti correnti (è stata acquisita attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina dalla quale risulta che CAMBRIA SCIMONE Antonio  svolse nel primo periodo di detenzione l’attività lavorativa di “spesino” – vedi documento N. 38 acquisito con ordinanza del 19-7-1997 e prospetto riepilogativo degli emolumenti percepiti contenuto nel documento N. 50 unitamente al prospetto delle rimesse economiche, tutte di modeste rilievo, pervenute all’imputato dai congiunti durante la sua detenzione).

MARCHESE Mario  ha (vedi udienza del 23-9-1996) affermato che “i fratelli CAMBRIA” Antonio e Giuseppe facevano parte del suo gruppo criminoso. Ha, quindi, dichiarato (vedi udienza del 1-10-1996) che CAMBRIA SCIMONE Antonio  stette con lui in carcere per tutto il periodo in esame con riferimento ai reati associativi, aggiungendo che “però i reati si possono fare pure dentro se uno, diciamo, già è un gruppo” e spiegando che, pur non potendosi perpetrare in carcere furti o reati di tal genere, i soggetti appartenenti ad un gruppo criminoso discutono delle strategie del sodalizio, vanno “a chiarire le cose” e “se dobbiamo avere delle guerre pure interne, […] allora uno deve camminare con coltelli, insomma, essere preparato”. Il collaboratore ha, peraltro, precisato che CAMBRIA SCIMONE Antonio  “faceva già parte […] del gruppo” prima ancora di venire arrestato, ed aveva già perpetrato dei reati “per cui era uno vicino a me, vicinissimo”., tanto che “siamo stati due, tre anni in una cella” e “facevamo parte tutti di un gruppo”. Il MARCHESE ha, infine, confermato (vedi udienza del 2-10-1996) che CAMBRIA SCIMONE Antonio  era suo “figlioccio” ed ha riferito di averlo conosciuto sin dall’anno 1983, quando era ancora minorenne, in quanto era il cognato di CIRAOLO. A quel tempo “si faceva vedere insieme al cognato [CIRAOLO Claudio ], comunque, non era proprio…[…] a livello di mandarlo in qualche posto”. Il vero e proprio vincolo associativo sorse “nel periodo del processone, quando siamo usciti fuori, diciamo, che sono stato quei tre mesi fuori, tre mesi e 17 giorni, è stato proprio stretto stretto e vicino a me” ed è stato, poi, “arrestato con me” perché venne loro contestato, insieme a numerose altre persone, una ventina circa, il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 2-10-1996) che CAMBRIA SCIMONE Antonio  fu una di quelle poche persone che, quando egli tornò, nel maggio 1988, nel carcere di Messina, dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico, rimase con lui nella cella, mentre molti di coloro che stavano normalmente con lui si erano allontanati.

E’ stata acquisita, su richiesta della difesa dell’imputato (vedi documento N. 32 acquisito con l’ordinanza del 19-7-1997) anche copia delle dichiarazioni rese da MARCHESE Mario all’udienza del 16-10-1995 nel dibattimento svoltosi davanti al Tribunale per i minorenni di Messina nel processo sopra citato a carico di CAMBRIA SCIMONE Antonio  e di altri. Il MARCHESE aveva anche in quella sede sostanzialmente affermato le circostanze poi ribadite nel presente processo. Aveva riferito, infatti, di avere conosciuto l’imputato nell’84 o nell’85 (ma poi confermerà, a seguito di contestazione, che, verosimilmente, si trattava del 1983) per il tramite del cognato CIRAOLO Claudio . All’inizio “avevo a che fare con il cognato più che altro che con lui”, poi divenne un suo affiliato, dopo che egli venne scarcerato il 31 luglio 1986, a seguito della scadenza dei termini di custodia preventiva nel cosiddetto processo “dei 290”. Il MARCHESE ha, anzi, ricordato che quando egli uscì dal carcere, CAMBRIA SCIMONE Antonio  “è venuto da me”, segno evidente di “rispetto”, e “in quel periodo lì lo frequentavo” ed era un associato. Il collaboratore non ha, tuttavia, ricordato di aver commissionato reati a CAMBRIA SCIMONE Antonio  ed ha escluso che questi abbia mai spacciato. MARCHESE Mario  ha, infine, accusato CAMBRIA SCIMONE Antonio  dell’omicidio di PATTI Natalino e del tentato omicidio di GIANNETTO Giuseppe, fatti sui quali non appare utile soffermarsi, non essendo oggetto di accertamento nel presente processo.

ROMEO Carmelo  ha (vedi udienza dell’11-6-1996) inserito il nome di CAMBRIA SCIMONE Antonio  nell’elenco delle persone affiliate del clan “MARCHESE”.

PARATORE Vincenzo ha (vedi udienza del 16-1-1996) indicato CAMBRIA SCIMONE Antonio  tra le persone facenti parte del gruppo “SPARACIO”, “nel 1986, appena usciti dal carcere”, ma ha, poi, chiarito (vedi udienza del 12-4-1996) che egli aveva inteso riferirsi al gruppo “SPARACIO – CAVO’ – MARCHESE” ed ha precisato che CAMBRIA SCIMONE Antonio , così come alcuni altri soggetti da lui elencati come affiliati di detto clan, era un “uomo di MARCHESE”, vale a dire uno di coloro “che poi sono rimasti sempre fedeli a MARCHESE”. Il collaboratore ha, infatti, inserito (vedi udienza del 4-2-1996) i nomi dei due fratelli CAMBRIA SCIMONE Antonio  e Giuseppe anche nell’elenco degli appartenenti al clan “MARCHESE” ed ha affermato che gli stessi, cognati di CIRAOLO Claudio , si occupavano “di estorsioni, di sostanze stupefacenti, di usura”, anche se ha precisato (vedi udienza del 12-4-1996) di non avere una specifica conoscenza personale di alcun fatto delittuoso commesso dai due fratelli CAMBRIA SCIMONE, che egli conobbe personalmente anche fuori dal carcere.

CASTORINA Pasquale  (vedi udienza del 20-5-1996) ha elencato i fratelli CAMBRIA SCIMONE tra le persone “legate a MARCHESE Mario ”.

MANCUSO Giorgio  ha, parimenti (vedi udienza del 24-6-1996), inserito i fratelli CAMBRIA SCIMONE tra gli affiliati al gruppo di MARCHESE Mario , ed ha precisato (vedi udienza del 28-6-1996) di averli conosciuti entrambi in carcere, ma di non aver avuto con loro mai rapporti di frequentazione fuori dal carcere.

SPARACIO Luigi  ha elencato (vedi udienza dell’8-10-1996) i nomi dei fratelli CAMBRIA SCIMONE Antonio  e Giuseppe tra quelli degli affiliati al gruppo “MARCHESE” ed ha precisato che CAMBRIA Antonino si occupava di rapine e, in un periodo precedente, si era reso responsabile, insieme a CENTORRINO Salvatore , del tentativo di omicidio di GIANNETTO Giuseppe. Il collaboratore ha, successivamente, chiarito (vedi udienza del 14-10-1996) che “CAMBRIA SCIMONE faceva parte del gruppo “MARCHESE” anche prima dell’86 e l’89. Perché all’epoca eravamo io, il CIRAOLO, il MARCHESE, eravamo tutti un gruppo e il CAMBRIA era affiliato a MARCHESE”. Egli, infatti, lo vedeva “sempre a casa di MARCHESE e MARCHESE ne parlava sempre”. Tuttavia, “anche nell’86, ’87, ’89, […] sapevo che questo faceva parte del gruppo MARCHESE” e lo stesso doveva dirsi per il periodo “dopo l’89”, quando il MARCHESE era stato scarcerato e vi erano “i clan uniti”. L’imputato “era cognato di CIRAOLO”, ma tale frequentazione da parte del MARCHESE non era una conseguenza di tale parentela e derivava, invece, dal rapporto di affiliazione. Oltre, però, al tentato omicidio di GIANNETTO Giuseppe, egli non aveva conoscenze precise sull’attività delittuosa posta in essere dall’imputato ed ha affermato di sapere solo “che il CAMBRIA qualche volta faceva qualche rapina, […] ma niente di preciso”.

GIORGIANNI Salvatore  (vedi udienza del 28-10-1996) ha elencato CAMBRIA SCIMONE Antonio  tra gli affiliati al clan “MARCHESE”, ma ha affermato di averlo conosciuto in carcere e di non sapere alcun fatto concreto del quale si sia reso autore il CAMBRIA SCIMONE per conto del MARCHESE.

CROCE Pietro  (vedi udienza del 5-11-1996) ha affermato di avere conosciuto personalmente CAMBRIA SCIMONE Antonio , che era del suo stesso villaggio, ma con il quale aveva solo un rapporto superficiale, che si limitava al saluto quando si incontravano per strada. Sapeva genericamente che “faceva furti d’appartamento”, ma nulla di più specifico.

LA BOCCETTA Emanuele  (vedi udienza del 13-10-1997) ha dichiarato di conoscere CAMBRIA SCIMONE Antonio  da molti anni, circa quindici, e di aver avuto con lui “pure dei rapporti, nel senso che andavamo a rubare, furti, queste cose qua, piccoli reati”. A tal proposito va rilevato che vi è in atti sentenza di condanna pronunciata il 18-1-1988 dalla Corte di Appello di Messina nei confronti di CAMBRIA SCIMONE Antonio, LA BOCCETTA Emanuele e CASPO Raimondo per il delitto di rapina aggravata in concorso ai danni di un minore, CALATABIANO Nunzio, al quale i tre imputati avevano, in data 9 maggio 1985, sottratto il portafogli dopo averlo minacciato ed aggredito con calci e pugni. Il collaboratore ha aggiunto che tali reati non si inserivano, però, nell’attività delittuosa di qualche sodalizio criminoso, poiché a quel tempo “non appartenevamo a nessun gruppo” e la loro conoscenza era dovuta al fatto che entrambi abitavano nella stessa zona, a Santa Lucia sopra Contesse.

L’imputato CAMBRIA SCIMONE Antonio  ha negato gli addebiti ed ha affermato (vedi udienza del 6-11-1996) di aver conosciuto MARCHESE Mario  fuori dal carcere il 15 o il 18 agosto 1986, ma di non avere mai avuto rapporti con lui, negando, altresì, di aver mai preso del denaro da parte del MARCHESE, mentre la circostanza che entrambi furono a lungo detenuti nella medesima cella non era dipesa da una sua scelta, ma da una decisione delle guardie. Ha riferito che solo “in una circostanza che c’è stato un posto di blocco proprio qui, di fronte al carcere, all’aula bunker e hanno fermato una Panda; io ero…, mi trovavo qui al bar e c’era…, e hanno fatto la perquisizione e hanno sequestrato questa macchina e c’era MARCHESE Mario  che era senza patente, […] e c’era la moglie che aveva…, una signora che aveva delle borse, aveva quattro o cinque borse della spesa; io, giustamente, ho visto questa signora con queste borse in carcere, […] mi ha detto gentilmente se la potevo accompagnare a casa, e […] ho favorito questa signora con queste borse”. L’imputato ha, infine, confermato di essere cognato dei coimputati CIRAOLO Claudio  e FEDERICO Francesco .

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di CAMBRIA SCIMONE Antonio  di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE” è pienamente provata, anche se solo a partire dal marzo 1987. Come si è rilevato in altri casi simili ed è stato evidenziato quando si è parlato del clan “MARCHESE” in generale, la nascita di detto gruppo criminoso autonomo dalla famiglia “COSTA” può, infatti, farsi risalire solo al marzo 1987, nel periodo in cui CAVO’ Domenico ed altri esponenti della criminalità organizzata messinese ottennero la libertà per decorrenza dei termini di custodia preventiva nel maxiprocesso cosiddetto “dei 290”. Occorre, pertanto, valutare se le diverse accuse nei confronti dell’imputato si riferiscano non solo al periodo antecedente al marzo 1987, nel quale i collaboratori, parlando di un clan “MARCHESE”, hanno, in realtà, inteso indicare la struttura criminosa operante a Messina in quella particolare congiuntura nella quale, come si è visto, il MARCHESE, subito dopo le scarcerazioni del luglio 1986, divenne il responsabile esterno della famiglia “COSTA”, ma anche al periodo successivo, che è quello che qui interessa, nel quale il MARCHESE fu il capo, prima insieme a CAVO’ Domenico e, dopo la morte di quest’ultimo, da solo, di un gruppo autonomo, nato dalla disgregazione del clan “COSTA”. A tal proposito va, anzitutto, rilevato che i fatti di sangue ascritti al CAMBRIA SCIMONE nel procedimento che si è svolto contro di lui davanti al Tribunale per i minorenni di Messina, sono senza dubbio riferibili alle attività illecite di quella struttura criminosa esistente anteriormente alla nascita dei diversi clan e, come tali, possono ritenersi sintomatici, se positivamente accertati, dell’avvenuta affiliazione del CAMBRIA SCIMONE al clan “COSTA”, ma non anche al clan “MARCHESE”, mentre l’omicidio per il quale lo stesso ha riportato condanna definitiva non sembra in alcun modo riferibile alle attività criminose di qualche gruppo delinquenziale. Le notizie riferite dai diversi collaboratori sulla collocazione criminale dell’imputato nell’anno 1986 e negli anni precedenti, quando ancora era minorenne, nonché sui fatti di sangue dei quali il CAMBRIA SCIMONE si sarebbe reso responsabile nell’anno 1986, non appaiono, comunque, del tutto prive di rilievo, poiché concorrono a tratteggiare la personalità dell’imputato ed attestano il suo solido inserimento nella criminalità organizzata cittadina. Assumono, così, rilievo non secondario anche le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto e dello stesso MARCHESE Mario , i quali hanno ricordato che CAMBRIA SCIMONE Antonio  era “figlioccio” di MARCHESE Mario , poiché relative ad una circostanza che appare sintomatica non solo dell’avvenuta sua affiliazione al clan “COSTA”, ma anche dei suoi legami criminali, all’interno di quel sodalizio, con il MARCHESE. Parimenti vanno sottolineate le dichiarazioni, sempre di MARCHESE Mario  e di SPARACIO Luigi , i quali, in modo più generico, ma non meno chiaro, hanno sostenuto che CAMBRIA SCIMONE Antonio  era, anche da minorenne, “vicino” al MARCHESE o, addirittura, un soggetto che “faceva parte del gruppo” da quest’ultimo diretto. Quest’ultima affermazione può, invero, almeno per il primo periodo, apparire eccessiva, poiché il MARCHESE ha negato di avere utilizzato CAMBRIA SCIMONE Antonio  in attività illecite e LA BOCCETTA Emanuele , suo compagno di imprese delinquenziali, ha escluso che a quel tempo (è verosimile che si tratti di un periodo anteriore al 1986, poiché successivamente il LA BOCCETTA si avvicinerà, come da lui stesso ammesso, ai gruppi di criminalità organizzata, mentre il CAMBRIA SCIMONE verrà arrestato; la sentenza sopra citata relativa ad una rapina commessa in concorso dal LA BOCCETTA e da CAMBRIA SCIMONE Antonio riguarda, peraltro, un fatto commesso nel 1985 e costituisce, pertanto, una conferma del superiore assunto) le attività criminose da loro perpetrate fossero riconducibili ad un qualche gruppo malavitoso. Non può escludersi, allora, che all’inizio il CAMBRIA SCIMONE si accostò al MARCHESE quale semplice cognato del ben più noto CIRAOLO Claudio , personaggio che già all’epoca possedeva un notevole spessore delinquenziale, mentre solo gradualmente entrò a far parte del gruppo di persone diretto dal MARCHESE. Sembra, comunque, di poter affermare che le accuse mosse nei confronti dell’imputato per i due fatti di sangue a lui contestati nel processo a suo carico davanti al Tribunale per i minorenni, anche se non è possibile in questa sede verificarne compiutamente la fondatezza (per l’omicidio di PATTI Natalino gli unici elementi di prova acquisiti nel presente processo sono le dichiarazioni provenienti da MARCHESE Mario  rese nel processo davanti al Tribunale per i minorenni, mentre per il tentato omicidio di GIANNETTO Giuseppe alle parole del MARCHESE si sono aggiunte quelle concordanti di SPARACIO Luigi ), e, soprattutto, il fatto definitivamente accertato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 18-10-1988, con riferimento ad un’attività di spaccio perpetrata in stretto collegamento con CENTORRINO Salvatore , altro personaggio di rilievo del clan “COSTA” (vedi quello che si dirà quando si tratterà la sua posizione con riferimento al reato associativo), siano indizio sicuro di un ormai stabile inserimento dell’imputato in detto sodalizio criminoso. Non sembra, poi, potersi dubitare, che il CAMBRIA SCIMONE, dopo le scarcerazioni del maxiprocesso “dei 290”, fosse tra gli uomini più fidati di MARCHESE Mario  e significativa appare, a tal proposito, la circostanza, riferita dal MARCHESE, secondo la quale l’imputato gli andò a fare visita subito dopo la scarcerazione, così manifestando deferenza nei suoi confronti. E’ certo, poi, che in quel periodo il CAMBRIA SCIMONE frequentò assiduamente il MARCHESE, in quanto ciò è stato affermato da MARCHESE Mario  e, implicitamente, da PARATORE Vincenzo, il quale ha ricordato (vedi udienza del 9-4-1996) che l’imputato si trovò insieme al MARCHESE e ad altri uomini fidati di quest’ultimo quando egli, dopo aver perpetrato l’omicidio ai danni di PARISI Corrado e FENGHI Gregorio, fu condotto in una casa di CENTORRINO Salvatore  a Rometta per rifugiarsi durante la latitanza. Lo stesso CAMBRIA SCIMONE Antonio  non ha, peraltro, potuto negare di avere incontrato il MARCHESE nell’agosto del 1986 (anche se ha affermato di averlo conosciuto solo in quell’occasione) e di avere, poco tempo dopo tale conoscenza, fatto una cortesia alla moglie del MARCHESE, accompagnandola a casa. Si tratta, invero, di due circostanze che sembrano confermare il superiore assunto, anche perché si sarebbero verificate proprio nel breve periodo di tempo intercorrente tra le scarcerazioni del 31 luglio 1986 e l’arresto del CAMBRIA SCIMONE avvenuto il 4-10-1986. Tali premesse possono, allora, aiutare a comprendere e ad interpretare anche le dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia relative al periodo successivo, le quali, nell’affermare l’adesione dell’imputato al clan facente capo al MARCHESE, appaiono coerenti con la storia criminale del CAMBRIA SCIMONE e perfettamente rispondenti a quella scelta di campo compiuta a sostegno di MARCHESE Mario , quando ancora quest’ultimo operava all’interno della famiglia “COSTA”. Su tale punto, le sintetiche ed equivoche accuse contenute nelle dichiarazioni del SANTACATERINA, che non sembra distinguere tra periodo antecedente e successivo al marzo 1987, sono state precisate e chiarite dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario , capo del sodalizio criminoso cui si ritiene che l’imputato abbia aderito. Questi, dopo aver ricordato che CAMBRIA SCIMONE Antonio  era vicinissimo a lui sin da epoca anteriore al periodo per il quale sono stati contestati i reati associativi, ha sostenuto con forza che l’imputato fece parte del suo gruppo criminoso anche successivamente all’arresto dell’ottobre 1986 e durante la lunga detenzione da questo patita. Orbene, tali dichiarazioni costituiscono un elemento probatorio di grande pregnanza a sostegno della colpevolezza dell’imputato, poiché, oltre a provenire da persona di sicura attendibilità, sono state confermate da quelle di PARATORE Vincenzo e di SPARACIO Luigi . Il primo collaboratore ha, infatti, analogamente, inserito l’imputato tra gli affiliati al gruppo “MARCHESE – SPARACIO – CAVO’”, facendo evidente riferimento a quel periodo nel quale CAVO’ Domenico, messo da parte COSTA Gaetano , assunse la guida di quel sistema composito nel quale confluivano, oltre al gruppo che riconosceva come proprio capo MARCHESE Mario , ma in effetti diretto dallo stesso CAVO’, anche i gruppi diretti dallo SPARACIO e dal PIMPO. Lo SPARACIO Luigi , dal canto suo, ha sostenuto che il CAMBRIA SCIMONE fece parte del clan “MARCHESE” anche negli anni successivi al 1986 e fin dopo il 1989.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati, sovrapponendosi perfettamente tra loro e concordando con altri sicuri elementi desumibili dalla personalità di CAMBRIA SCIMONE Antonio , quale emerge dal ruolo che questi certamente rivestì all’interno della famiglia “COSTA”, in stretto collegamento con MARCHESE Mario , forniscono piena prova della partecipazione dell’imputato al clan “MARCHESE”. Non contrasta, d’altronde, con le suesposte conclusioni la circostanza che il CAMBRIA SCIMONE fu detenuto durante gran parte del periodo nel quale si ritiene che sia stato affiliato al clan di MARCHESE Mario . Si deve, infatti, ritenere che egli abbia palesato, anche all’interno del carcere di Messina, dove si trovava ristretto, piena adesione a detto clan, mentre la questione relativa alla qualificazione giuridica di tale comportamento va risolta richiamando quanto si è più volte esposto in casi simili. In realtà, come ha sottolineato lo stesso MARCHESE, la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Anche dal carcere si può, infatti, partecipare all’associazione, in quanto, a differenza che per le associazioni di piccola criminalità, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. Sotto questo profilo, non appare priva di significato la circostanza che CAMBRIA SCIMONE Antonio  sia stato detenuto, nel periodo che viene in considerazione, al reparto “camerotti” della Casa Circondariale di Messina, dove si trovavano ristretti, come riferito da diversi imputati, anche non appartenenti alla schiera dei “collaboratori di giustizia”, numerosi personaggi ritenuti appartenenti al clan “MARCHESE” e fu addirittura rinchiuso per più di due anni nella stessa cella in cui si trovava il capo, MARCHESE Mario , come lo stesso imputato ha dovuto ammettere. In una situazione nella quale i rapporti di forza all’interno del carcere, cui si è fatto cenno sopra, sono condizionati anche dal numero degli adepti che vi si trovano ristretti, la comunione di vita durante la detenzione, che si manifesta agli occhi degli altri reclusi come rapporto di affiliazione, costituisce, allora, un concreto ed efficace contributo causale alla vita di un gruppo criminoso come quello in esame, anche a prescindere dalla perpetrazione di singoli delitti. Essa, inoltre, appare idonea ad assicurare reciproca protezione dalle aggressioni dei soggetti appartenenti a clan rivali (funzione cui ha fatto cenno anche il MARCHESE, ricordando che i contrasti tra gruppi venivano a manifestarsi anche nella struttura carceraria) ed anche sotto questo profilo può considerarsi funzionale agli scopi dell’associazione. Non sembra superfluo sottolineare quest’ultimo rilievo, sia perché, come si è visto, il CAMBRIA SCIMONE mostrò piena fedeltà al MARCHESE anche in un momento nel quale essa assumeva uno specifico rilievo, poco tempo dopo la morte di CAVO’ Domenico, quando MARCHESE Mario , come lo stesso collaboratore ha ricordato, si trovò, all’interno del carcere, in una situazione di particolare debolezza, testimoniata dall’episodio, in precedenza ricordato, relativo al “pestaggio” di SPAGNOLO Giovanni, cugino del MARCHESE, avvenuto all’interno della Casa Circondariale di Messina il 20-5-1988 (vedi a pag. 239 e segg. quello che si è detto nella parte introduttiva ai singoli delitti, dedicata ad un excursus storico delle vicende della criminalità organizzata messinese). Va, peraltro, osservato che le capacità economiche dell’associazione, che solitamente continua a prestare assistenza agli affiliati detenuti ed ai loro familiari, rendono conveniente per il singolo l’instaurazione o il mantenimento del vincolo associativo, anche in assenza di un concreto attuale contributo al perseguimento dei fini dell’associazione e solo nella prospettiva della sua partecipazione ad attività criminali dopo la scarcerazione, mentre appare indifferente la circostanza che il CAMBRIA SCIMONE non abbia ricevuto in carcere rimesse economiche da parte di altri affiliati, poiché è verosimile che tutti gli aderenti ai diversi clan malavitosi non abbiano voluto offrire un simile elementi indiziario agli inquirenti, dopo che nel procedimento cosiddetto “dei 290” i risultati ottenuti mediante analoghi accertamenti furono ampiamente utilizzati per fondare la prova della colpevolezza di alcuni imputati.

L’accertamento del fatto contestato al CAMBRIA SCIMONE può riguardare, per quello che si è detto prima, solo il periodo successivo al marzo 1987, mentre per il periodo antecedente, per il quale vi sono numerosi elementi attestanti la sua partecipazione alla famiglia “COSTA”, si può fondatamente affermare che la condotta contestata all’imputato, pur non integrando il reato a lui ascritto, possa essere interpretata come adesione ad un gruppo associativo diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, sicché vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

Va, inoltre, rilevato che l’associazione “MARCHESE” si può qualificare, come è stato osservato quando si è trattato in generale tale sodalizio, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità dell’imputato solo per il primo di detti reati, fatto commesso dal marzo 1987 al marzo 1988, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.