2.3.5.17.  Cambria Scimone Giuseppe

CAMBRIA SCIMONE Giuseppe  è accusato, al pari del fratello, il coimputato CAMBRIA SCIMONE Antonio , di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per furto, diserzione, rissa, lesioni personali ed estorsione aggravata in concorso. L’unico reato perpetrato da CAMBRIA SCIMONE Giuseppe  nel periodo di tempo nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “MARCHESE”, è, però, quello accertato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 15-12-1995 che ha condannato l’imputato per il reato di estorsione nei confronti dell’imprenditore MAURO Pietro, accertato in Messina sino al 27-1-1989.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CAMBRIA SCIMONE Giuseppe  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 19-11-1986 al 21-1-1987, data nella quale ottenne gli arresti domiciliari, mentre venne completamente liberato il 21-5-1988; successivamente fu nuovamente ristretto solo per pochi giorni dal 27-11-1989 al 29-11-1989. Nel primo periodo di detenzione l’imputato fu collocato in un istituto penitenziario diverso dalla Casa Circondariale di Messina, anche se gli elementi di conoscenza offerti non consentono di stabilire con certezza se sia stato nel carcere di Palmi o in quello di Patti.

Le fonti di prova a carico dell’imputato sono in gran parte comuni al fratello Antonio. SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) ha indicato, come si è visto, i due fratelli CAMBRIA SCIMONE Antonio  e CAMBRIA SCIMONE Giuseppe  nell’elenco degli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha affermato che i due operavano prevalentemente nella zona di Santa Lucia e si occupavano di rapine, consumate ai danni di uffici postali, ed estorsioni. Il collaboratore non ha, tuttavia, ricordato alcun episodio delittuoso riferibile a CAMBRIA SCIMONE Giuseppe  e, soprattutto, non ha offerto elementi in base ai quali poter affermare che lo abbia mai conosciuto, specie se si considera che egli incontrò il fratello Antonio solo in carcere, mentre CAMBRIA SCIMONE Giuseppe  non fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina nel periodo in cui vi si trovava il SANTACATERINA.

MARCHESE Mario  ha (vedi udienza del 23-9-1996) affermato che “i fratelli CAMBRIA” Antonio e Giuseppe facevano parte del suo gruppo criminoso, ma a differenza del fratello Antonio, non ha detto che CAMBRIA SCIMONE Giuseppe  fosse a lui particolarmente vicino ed ha ricordato solamente (vedi udienza del 2-10-1996) che questi venne arrestato insieme a lui, al fratello Antonio e ad altre persone nel novembre del 1986 perché venne loro contestato il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

ROMEO Carmelo  non ha (vedi udienza dell’11-6-1996) inserito il nome di CAMBRIA SCIMONE Giuseppe , a differenza del fratello Antonio, nell’elenco delle persone affiliate del clan “MARCHESE”.

PARATORE Vincenzo ha (vedi udienza del 16-1-1996) indicato i fratelli CAMBRIA SCIMONE Giuseppe  e Antonio tra le persone facenti parte del gruppo “SPARACIO”, “nel 1986, appena usciti dal carcere”, ma ha, poi, chiarito (vedi udienza del 12-4-1996) che egli aveva inteso riferirsi al gruppo “SPARACIO – CAVO’ – MARCHESE” ed ha precisato che i fratelli CAMBRIA SCIMONE, intesi “i due Pepponi”, così come alcuni altri soggetti da lui elencati come affiliati di detto clan, erano “uomini di MARCHESE”. Il collaboratore ha, infatti, inserito (vedi udienza del 4-2-1996) i nomi dei due fratelli CAMBRIA SCIMONE Antonio  e Giuseppe anche nell’elenco degli appartenenti al clan “MARCHESE” ed ha affermato che gli stessi, cognati di CIRAOLO Claudio , si occupavano “di estorsioni, di sostanze stupefacenti, di usura”, anche se ha precisato (vedi udienza del 12-4-1996) di non avere una specifica conoscenza personale di alcun fatto delittuoso commesso dai due fratelli CAMBRIA SCIMONE, che egli conobbe personalmente anche fuori dal carcere.

CASTORINA Pasquale  (vedi udienza del 20-5-1996) ha elencato i fratelli CAMBRIA SCIMONE tra le persone “legate a MARCHESE Mario ”.

MANCUSO Giorgio  ha, parimenti (vedi udienza del 24-6-1996), inserito i fratelli CAMBRIA SCIMONE tra gli affiliati al gruppo di MARCHESE Mario , ed ha precisato (vedi udienza del 28-6-1996) di averli conosciuti entrambi in carcere, e di avere visto il fratello “Peppone” qualche volta “fuori”, ma di non aver avuto con loro mai rapporti di frequentazione fuori dal carcere.

SPARACIO Luigi  ha elencato (vedi udienza dell’8-10-1996) i nomi dei fratelli CAMBRIA SCIMONE Antonio  e Giuseppe tra quelli degli affiliati al gruppo “MARCHESE”, ma ha precisato (vedi udienza del 14-10-1996) che CAMBRIA SCIMONE Giuseppe  “è rimasto tale fino a quando suo cognato [CIRAOLO Claudio ] è stato ferito, dopo la morte di CAVO’ e dall’epoca poi non si è più visto”.

L’imputato CAMBRIA SCIMONE Antonio  nelle sue dichiarazioni rese davanti al G.I.P. il 29 maggio 1993 (il verbale di tali dichiarazioni è stato acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento, su richiesta del Pubblico Ministero, non essendosi l’imputato sottoposto all’esame, e trovasi allegato al verbale dell’udienza del 18-11-1996) ha negato gli addebiti ed ha affermato di aver conosciuto degli altri coindagati solamente il fratello Antonio, il cognato CIRAOLO Claudio  e MARCHESE Mario , in quanto “compare” del CIRAOLO.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di CAMBRIA SCIMONE Giuseppe  di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE” non sia adeguatamente provata. Molti collaboratori hanno, invero, indicato il suo nome tra quelli degli aderenti al clan “MARCHESE”, ma nessuno di loro ha fornito notizie più specifiche sull’attività che avrebbe svolto in detto clan CAMBRIA SCIMONE Giuseppe . Ciò non può che insospettire, specie se si considera che l’imputato fu quasi sempre libero nel periodo preso in considerazione nella contestazione per il reato associativo e ben avrebbe potuto perpetrare reati per conto del MARCHESE. Vi è, inoltre, il pericolo elevato che la sua posizione sia stata, in qualche modo assimilata a quella del fratello Antonio, che, viceversa, faceva certamente parte di detto clan o che gli addebiti nei suoi confronti siano stati formulati sulla base dell’elemento di comune conoscenza costituto dal fatto che l’imputato fu arrestato insieme al MARCHESE e a molti altri il 19-11-1986, in quanto ritenuto affiliato ad un’organizzazione di stampo mafioso diretta da quest’ultimo. Guardando alle accuse nei confronti di CAMBRIA SCIMONE Giuseppe  non vi sono, invero, elementi agli atti del processo neppure per affermare che egli sia stato affiliato al clan “COSTA” o abbia aderito al gruppo di MARCHESE Mario  nel periodo in cui la famiglia “COSTA” era sostanzialmente diretta dal MARCHSE. Non risulta, infatti, che l’imputato, a differenza del fratello Antonio, abbia perpetrato reati nell’ambito delle attività criminose del clan “COSTA”, mentre non appare di significato univoco la mera circostanza che abbia frequentato il MARCHESE nel periodo che seguì le scarcerazioni del 31 luglio 1986, circostanza sulla quale non vi è, peraltro, piena certezza, anche se appare desumibile dalle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha ricordato (vedi udienza del 9-4-1996) che l’imputato si trovò insieme al fratello Antonio, al MARCHESE e ad altri uomini fidati di quest’ultimo quando egli, dopo aver perpetrato l’omicidio ai danni di PARISI Corrado e FENGHI Gregorio, fu condotto in una casa di CENTORRINO Salvatore  a Rometta per rifugiarsi durante la latitanza. Particolare rilievo assumono, poi, le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , secondo il quale l’imputato sparì dalla scena malavitosa messinese dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico ed il ferimento del cognato CIRAOLO Claudio , poiché sembrano confermare l’ipotesi che la sua vicinanza al clan “MARCHESE” non fosse espressione di un vero e proprio rapporto di affiliazione, ma solo conseguenza del rapporto di parentela con il CIRAOLO, tanto da venire meno non appena il CIRAOLO fu in qualche modo emarginato. La condanna subita dall’imputato per il reato di estorsione non appare, infine, sicuramente sintomatica dell’esistenza di un rapporto associativo, anche in considerazione del fatto che non risulta che egli abbia perpetrato detto reato in concorso con altri affiliati. L’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., stante la contraddittorietà delle fonti. La formula assolutoria deve essere quella “per non aver commesso il fatto” in relazione al reato di cui all’art. 416 bis c.p., e quella “perché il fatto non sussiste” in relazione al reato di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, in quanto, come si è visto quando si è trattata in generale l’associazione “MARCHESE” non vi sono elementi per poter affermare con certezza che questa avesse tra i suoi scopi anche la perpetrazione di più delitti in materia di sostanze stupefacenti.