2.3.5.18.  Caputo Luigi

CAPUTO Luigi  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risulta a suo carico precedenti penali per furto (riferibili a fatti commessi negli anni 1963, 1964, 1967, 1969, 1979, 1980), per favoreggiamento personale, guida senza patente, per violazione della disciplina degli stupefacenti. L’unico reato che risulta perpetrato da CAPUTO Luigi  nel periodo di tempo nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “SPARACIO”, è, però, quello accertato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 7-12-1994, che ha condannato il CAPUTO per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stato accertato dalle forze dell’ordine, durante un servizio di appostamento, che questi aveva ricevuto da TROVATO Salvatore  e da CARTICIANO Stellario (quest’ultimo in precedenza condannato insieme a CAPUTO Luigi  per un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti svoltosi nel luglio del 1984 in via La Farina nei pressi della chiesa dei SS. Pietro e Paolo – vedi sentenza della Corte di Appello di Messina del 9/24-5-1986) ventuno dosi di eroina, che erano state poco prima prelevate a casa di TROVATO Antonio.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CAPUTO Luigi  fu detenuto dal 27-2-1987 al 19-3-1990 e in tale periodo fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.

Nel presente procedimento CAPUTO Luigi  è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del reato di spaccio di sostanze stupefacenti contestato al capo “20” della rubrica come commesso sino a tutto il 1992 (vedi pag. 2162 e segg.) per il quale è stato, però, assolto.

Come si è visto quando si è esaminata la posizione dell’imputato con riferimento al reato a lui contestato nel capo “20” della rubrica, SANTACATERINA Umberto, lo ha accusato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) di aver fatto parte di quelle persone che svolgevano l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto del clan “SPARACIO” ed ha, quindi, aggiunto (vedi udienze del 4-2-1994, del 7-2-1994 e del 1-3-1994) che INSANA Romualdo  e CAPUTO Luigi  spacciavano, così come i fratelli NACCARI, in via San Cosimo. CAPUTO Luigi  è stato, poi, accusato anche da SPARACIO Luigi , il quale, pur avendo affermato che non si trattava di un suo affiliato, ha dichiarato che questi era uno spacciatore ed “era amico di DE LUCA Antonino , si può dire che era un affiliato di DE LUCA Antonino ”, poiché “abitavano nella stessa zona”. Si è, invero, già rilevato che, in base alle parole di SPARACIO Luigi non si comprende chiaramente quali siano gli elementi che hanno indotto il collaboratore ad affermare che il CAPUTO era uno spacciatore, mentre la semplice circostanza che fosse amico di DE LUCA Antonino , senza alcuna ulteriore specificazione su eventuali attività illecite svolte insieme dai due, non fornisce alcuna certezza in ordine al fatto che la droga spacciata, per ipotesi, dal CAPUTO fosse di pertinenza del clan “SPARACIO”. Si è, pertanto, concluso che le dichiarazioni di SPARACIO Luigi  non forniscono sufficiente riscontro a quelle del SANTACATERINA e non sono, di conseguenza, idonee ad affermare la colpevolezza dell’imputato.

Le conclusioni già formulate con riferimento al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, vanno ribadite anche con riferimento ai due reati associativi contestati al CAPUTO, in relazione ai quali non vi sono elementi probatori ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati, mentre le parole di SPARACIO Luigi  sembrano scagionare l’imputato, piuttosto che aggravare la sua posizione. La circostanza che il CAPUTO sia stato condannato con le due sentenze sopra citate (una delle quali per un fatto commesso durante il periodo che viene in considerazione per i reati associativi) perché ritenuto colpevole del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti non costituisce, invero, un elemento univocamente significativo della sua affiliazione al clan “SPARACIO” e non può neppure essere utilizzato come semplice riscontro alle parole del SANTACATERINA (il quale sembra, peraltro, che si sia riferito ad un periodo successivo rispetto a quelli nei quali si verificarono i reati sopra indicati) sia perché i correi del CAPUTO non risulta che fossero inseriti in tale sodalizio criminoso, sicché sembra da escludere che la droga smerciata fosse di pertinenza del clan “SPARACIO”, sia perché, anche nel caso in cui si fosse appurato che la sostanza stupefacente, così come sostenuto dal SANTACATERINA, era fornita da SPARACIO Luigi  o da suoi uomini, ciò non importa necessariamente un organico inserimento del singolo spacciatore nel clan da quest’ultimo diretto. Certamente la condotta di spaccio realizza, di regola, un concreto contributo causale alla vita dell’associazione ed al perseguimento dei suoi scopi illeciti nel traffico di stupefacenti, poiché costituisce il mezzo più diretto attraverso il quale la droga procacciata dal gruppo perviene al mercato dei consumatori, realizzando quel tramite tra fornitore ed utente finale che è essenziale per l’esistenza stessa del traffico di stupefacenti. Perché, tuttavia, il singolo spacciatore possa essere ritenuto responsabile del reato associativo non sembra sufficiente un simile contributo causale, ma occorre un suo più intimo collegamento con l’associazione, tale da poter essere ritenuto un elemento inserito nella sua organizzazione e, soprattutto, occorre che sussista la sua piena consapevolezza di svolgere una tale funzione, non essendo sufficiente la vaga percezione dell’esistenza di un fenomeno associativo attraverso cui la droga giunge all’ultimo anello della catena distributiva. In tal caso, manca però, la prova sia dell’uno che dell’altro elemento, mentre la semplice circostanza affermata dallo SPARACIO secondo cui il CAPUTO era vicino a DE LUCA Antonino  (soggetto per il quale non vi è prova, peraltro, che fosse un affiliato al clan “SPARACIO”, almeno sino alla morte di DI BLASI Domenico, avvenuta 15-5-1991), non sembra potersi ritenere idonea a provare quel rapporto organico e necessario con il sodalizio criminoso, indispensabile per la stessa configurabilità di un vero e proprio atto di associazione. Altrettanto irrilevante appare, infine, la circostanza, sempre riferita dallo SPARACIO (vedi udienza del 15-10-1996), secondo cui CAPUTO Luigi fu suo complice quando, ancora minorenne, si rese responsabile di una rapina ai danni di un caseificio nei pressi del ristorante “IL PADRINO”, in quanto si tratta di un fatto che attesta esclusivamente l’esistenza di una vecchia conoscenza tra SPARACIO Luigi e CAPUTO Luigi ma che non può ritenersi sintomatico dell’esistenza di un rapporto di affiliazione, essendo sufficiente osservare che esso si verificò quando ancora non esisteva un clan “SPARACIO”, mentre non risulta che simili rapporti continuarono in seguito.

L’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., stante la contraddittorietà delle fonti, per non aver commesso il fatto.