2.3.5.19.  Cardubbo Carmelo

CARDUBBO Carmelo  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risulta a suo carico un solo precedente penale, essendo stato condannato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 23-12-1987 per violazione della disciplina degli stupefacenti e, in particolare per quell’episodio, sul quale si è già parlato quando si è trattato in generale il clan “LEO”, avvenuto in data 16 ottobre 1984, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Messina intercettarono, presso il casello autostradale di Tremestieri - Messina, un’autovettura condotta da LEO Giovanni  con a bordo CARDUBBO Carmelo , all’interno della quale furono rinvenuti due sacchetti di plastica contenenti rispettivamente 220 grammi e 120 grammi di eroina. L’episodio, come si è visto, venne “dagli inquirenti messo in correlazione con le indagini di polizia giudiziaria da tempo svolte in Messina, Napoli e Palermo e interessanti un vasto traffico di droga” che “aveva il suo epicentro a Palermo, dove un ben organizzato gruppo di spacciatori, facenti capo a tale Francesco Paolo SINAGRA, era entrato in contatto con altri gruppi di trafficanti di droga napoletani e messinesi, creando una vasta rete di spaccio tra le tre menzionate città”. Le indagini trovarono significativa conferma, tra l’altro, in intercettazioni di conversazioni telefoniche, dal cui esame si accertò che, attraverso un linguaggio cifrato nel quale si faceva apparente riferimento a commercio di pesce, veniva, in realtà, trattato l’acquisto di sostanze stupefacenti. Le intercettazioni telefoniche evidenziarono, inoltre, che interessati al suddetto traffico di stupefacenti erano, oltre ai palermitani SINAGRA Francesco Paolo e SPATARO Antonino ed ai due corrieri LEO Giovanni  e CARDUBBO Carmelo , anche i messinesi BONAFFINI Giuseppe e POLLARA Gaetano.

Il CARDUBBO è stato, viceversa assolto, anche se solo per insufficienza di prove, con sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, dall’accusa di aver fatto parte della famiglia “COSTA”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CARDUBBO Carmelo  fu detenuto, durante il periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 16-10-1984 sino al 2-3-1993 e venne ristretto nei penitenziari di Messina, Palermo, Augusta Locri e Mistretta.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha indicato, anche se solo dopo che il Pubblico Ministero gli ha contestato il contenuto di sue precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti nella fase delle indagini, il nome di CARDUBBO Carmelo , soprannominato “favuzza”, tra quelli degli affiliati al clan “LEO”, specificando che questi di recava insieme a LEO Giovanni  a Palermo a prelevare della droga e fu anche per tale motivo arrestato. “Dopo il suo arresto insieme a LEO Giovanni  è stato in carcere un po’ di tempo, però era sempre affiliato al clan “LEO”, del quale entrò a far parte negli anni 1982 – 1983. All’interno del clan si occupava di droga, ma svolgeva anche un’attività lecita in quanto “lavorava come postino a Milano”.

Va, nondimeno, rilevato che né LEO Giovanni , né VENTURA Salvatore , né MANCUSO Giorgio  hanno accusato il CARDUBBO di aver fatto parte del clan “LEO” e solo COSTANTINO Giovanni  tra i collaboratori di giustizia che fecero parte di detto sodalizio criminoso lo ha indicato (vedi udienza del 25-10-1996), senza, peraltro, alcuna specificazione, come un affiliato.

MARCHESE Mario  ha indicato (vedi udienza del 24-9-1996), anche lui, però, solo a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese agli inquirenti nella fase delle indagini, CARDUBBO Carmelo  come un aderente al clan “LEO”, ma sul suo conto ha saputo dire soltanto che venne arrestato insieme a LEO Giovanni per droga ed ha aggiunto (vedi udienza del 2-10-1996) che anche in carcere era una persona vicina a LEO.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 9-10-1996) ha affermato che CARDUBBO Carmelo  “era vicino a LEO Giovanni  che a suo tempo hanno spacciato della droga, e tale è rimasto finché me lo ricordo io”. Ha, in seguito (vedi udienza del 15-10-1996) ribadito che CARDUBBO Carmelo  era un associato di Pippo LEO anche prima del periodo in considerazione per i reati associativi ed anche se egli non ebbe mai a che fare con lui, sapeva che era una persona vicina al clan “LEO”.

GIORGIANNI Salvatore  ha dichiarato (vedi udienze del 25-10-1996, contenente solo un’elencazione degli affiliati al clan “LEO”, e del 4-11-1996) che CARDUBBO Carmelo  era associato al clan LEO, anche se è stato,…, ha sofferto periodi lunghi di carcerazione”. Infatti, “nell’84 già lo vedevo in compagnia di loro ed è stato arrestato insieme a LEO Giovanni ”. Il collaboratore ha, quindi, chiarito che lo riteneva “associato perché […] lo hanno arrestato insieme a LEO Giovanni  e in carcere frequentava sempre con loro e era nelle celle insieme a loro”.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha elencato, anche se solo a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, il nome del CARDUBBO tra gli affiliati al clan “LEO”, ma ha, nel contempo, svuotato tale accusa di significato, sottolineando di averlo conosciuto solo “dopo il ‘90”.

PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienza del 4-2-1996) di sapere soltanto che CARDUBBO Carmelo  era un ragazzo residente a Milano che si occupava di rapine e di sostanze stupefacenti e che era affiliato al clan “LEO”. Il collaboratore ha, poi, precisato (vedi udienza del 13-4-1996) che egli lo conobbe in carcere, ma non parlò con lui di affari illeciti perché entrambi sapevano di appartenere a clan contrapposti, sicché egli poteva formulare esclusivamente delle ipotesi, sulla base “di quello che ho sentito dire”, in ordine al tipo di contributo che forniva l’imputato al clan.

Ritiene questa Corte che l’accusa mossa a CARDUBBO Carmelo  non sia adeguatamente provata. Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto appaiono, invero, equivoche, perché, pur avendo il collaboratore asserito (anche se solo a seguito di contestazione) che l’imputato faceva parte del clan “LEO”, non ha saputo indicare altri elementi in base ai quali potere ragionevolmente giungere a tale conclusione se non la circostanza, notoria nell’ambiente delinquenziale cittadino, che il CARDUBBO venne arrestato insieme a LEO Giovanni  mentre trasportava un certo quantitativo di droga da Palermo a Messina, in un’epoca, che è, però, molto anteriore rispetto a quella nella quale può propriamente ritenersi che sia sorto un clan “LEO” autonomo rispetto alla famiglia “COSTA”. Certamente tale episodio delittuoso, compiutamente accertato con la sopra citata sentenza di condanna, attesta l’esistenza di rapporti piuttosto stretti tra il CARDUBBO e LEO Giovanni , componente di rilievo del clan diretto dal fratello LEO Giuseppe, ma la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, che ha assolto l’imputato dall’accusa di aver fatto parte del clan “COSTA”, non lo ha ritenuto sufficiente per “dare fondamento alla responsabilità dell’imputato, il quale, tra l’altro, dall’anno 1980, ha lavorato stabilmente a Milano (benché ciò non risulti dai certificati anagrafici – vedi documento N.150 acquisito con ordinanza del 19-7-1997), quale “operatore trasporti” presso l’Ufficio Poste e Telegrafi, facendo ritorno a Messina saltuariamente e per brevi periodi in occasione delle ferie”. A maggior ragione quel lontano episodio non può, allora, essere utilizzato come elemento decisivo per affermare la colpevolezza dell’imputato con riferimento alla sua partecipazione ad un clan nato solo in un’epoca successiva, anche se non può escludersi che i legami tra il CARDUBBO e LEO Giovanni  possano aver indotto l’imputato, mentre si trovava in carcere, ad aderire, quando nacque il clan “LEO”, a tale sodalizio. Non vi sono, tuttavia, dati istruttori che autorizzino a formulare sul punto qualcosa in più di mere ipotesi, le quali sono, ad avviso di questa Corte, suffragate solo da dichiarazioni di incerto valore probatorio. Le accuse nei confronti del CARDUBBO di aver partecipato a traffici di droga o di aver perpetrato rapine (vedi dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, di PARATORE Vincenzo) si riferiscono, infatti, certamente alla sua condotta prima che venisse arrestato nel 1984, in un periodo di tempo che non può costituire oggetto di valutazione nella presente sentenza. Più interessanti sono le dichiarazioni di alcuni collaboratori (MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi  e LA TORRE Guido) i quali hanno, viceversa, ricordato che il CARDUBBO palesò in carcere, attraverso il proprio comportamento e, in particolare, attraverso la frequentazione di altri affiliati, la propria appartenenza al clan “LEO”. Orbene, questa Corte ha più volte rilevato che la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale, in quanto l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. La comunione di vita durante la detenzione non può essere, tuttavia, ritenuta, ad avviso di questa Corte, da sola sufficiente ad attestare in modo univoco il rapporto di affiliazione, ancorché si manifesti come tale agli occhi degli altri reclusi, quando ad essa non corrisponda qualche ulteriore elemento in base al quale si possa affermare che il soggetto diede, anche in carcere, un concreto ed efficace contributo causale alla vita del gruppo criminoso. Occorre, invero, accertare fondamentalmente, secondo quanto si è visto quando si è esaminata quale sia la condotta punibile nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, se gli altri affiliati abbiano fatto preventivo e pieno affidamento nel contributo del singolo recluso alla realizzazione degli scopi dell’associazione, anche a prescindere dalla perpetrazione di singoli delitti. E’, allora, evidente che grandissima importanza rivestono, necessariamente, in tale indagine le dichiarazioni di coloro che fecero parte di quel clan e che sono, pertanto, gli unici in grado di confermare che il singolo detenuto era ritenuto in carcere “uno di loro”, mentre non sembrano ugualmente significative le dichiarazioni provenienti dagli affiliati di clan diversi e spesso contrapposti, i quali potrebbero essere stati indotti a trarre conclusioni affrettate ed arbitrarie sulla base di mere apparenze. Significativa può essere, altresì, la condotta tenuta dal singolo detenuto dopo aver ottenuto la libertà, poiché la eventuale perpetrazione di reati nell’interesse del sodalizio o anche solo il suo stabile inserimento nell’ambiente della criminalità organizzata sono certamente elementi sintomatici di una perdurante disponibilità ad offrire il proprio apporto alle sorti del clan, la quale non aveva potuto concretizzarsi in precedenza solo a causa dello stato di detenzione. Nel caso di specie non si ravvisa, nondimeno, alcuno degli elementi sopra indicati, poiché, ad eccezione del SANTACATERINA, le cui dichiarazioni presentano, come si è visto, evidenti limiti, in quanto non consentono di distinguere l’attività che avrebbe svolto il CARDUBBO quando era ancora operante la famiglia “COSTA” e quella successiva, quando il clan “LEO” acquisì piena autonomia, nessun altro collaboratore affiliato al sodalizio criminoso del quale si assume che abbia fatto parte l’imputato, lo ha accusato di avere aderito a detto clan, mentre le accuse provenienti dagli altri collaboratori, non avendo costoro riferito alcun fatto specifico, si sono dovute necessariamente basare esclusivamente sulle apparenze della vita carceraria. Non risulta, inoltre, che il CARDUBBO abbia continuato a far parte del clan “LEO” o anche semplicemente del sistema di criminalità organizzata esistente a Messina anche dopo la sua lunga carcerazione, non essendosi più macchiato di altri reati.

Alla luce delle superiori considerazioni, l’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., stante la contraddittorietà delle fonti, per non aver commesso il fatto.