2.3.5.20. Cariolo Antonio
CARIOLO Antonio è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per rapina, estorsione, violenza carnale, emissione di assegni a vuoto, violazione delle norme sul controllo delle armi, associazione per delinquere, truffa, omicidio premeditato. L’unico reato perpetrato da CARIOLO Antonio nel periodo di tempo nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “SPARACIO”, è, però, quello accertato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 10-3-1989, che ha condannato il CARIOLO in relazione ad un episodio nel quale fu sorpreso da una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Messina, in data 28 luglio 1988, in un periodo nel quale imperversava la lotta tra i diversi clan, insieme a PATTI Antonino ed a COSTANTINO Salvatore, nel pieno centro cittadino, a bordo di un’autovettura dove si trovavano abilmente occultate due pistole cariche, una delle quali con il colpo in canna. Va menzionata, comunque, anche la sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina, pronunciata in data 22-3-1995, che ha condannato CARIOLO Antonio , con la concessione dell’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, per l’omicidio premeditato di SALVO Alessandro, fatto avvenuto il 14-10-1992. La difesa dell’imputato ha, altresì prodotto sentenze ancora non definitive emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina, in data 17-5-1996, e dalla Corte di Assise di Appello di Messina in data 3-3-1997, entrambe relative al tentato omicidio di VITALE Nicola e del figlio Giuseppe, avvenuto il 20-6-1991, fatto da lui confessato nei minimi particolari dopo essere divenuto collaboratore di giustizia e per il quale ha meritato la concessione dell’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (tali documenti si trovano inseriti nella cartella degli atti acquisiti dopo il 19-7-1997).
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CARIOLO Antonio fu detenuto dal 2-11-1984 al 18-12-1986, periodo nel quale fu ristretto nella Casa Circondariale di Caltanissetta; dal 28-7-1988 al 25-12-1990, periodo nel quale fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento CARIOLO Antonio è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del tentato omicidio di LEO Giuseppe, fatto avvenuto il 13-6-1988 (vedi capi “8” e “9” della rubrica a pag. 1429 e segg.), per il quale ha riportato condanna.
Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova esaustiva della colpevolezza di CARIOLO Antonio in ordine ai due reati associativi contestati, anche se va affermata la sua responsabilità solo dal marzo 1988.
Il CARIOLO è collaboratore di giustizia e, sentito all’udienza del 1-7-1996, ha ampiamente ammesso le proprie responsabilità. Ha dichiarato, come si è riferito più ampiamente quando si sono sinteticamente esposte alcune notizie su ciascuno dei collaboratori escussi nel presente procedimento (vedi pag. 163 e segg.), che sino alla morte di CAVO’ Domenico fu un “avvicinato” di una famiglia di Cosa Nostra catanese, mentre dopo la morte del CAVO’ si affiancò a SPARACIO Luigi , che egli conosceva sin da minorenne e col quale aveva già avuto rapporti illeciti nel 1983 per conto della famiglia SANTAPAOLA, aiutandolo in tal modo a rompere l’isolamento nel quale si trovava dopo detto omicidio, atteso che in quel periodo erano detenute le persone a lui più fedeli. Entrò, quindi, a far parte organicamente del gruppo “SPARACIO - CAMBRIA”, partecipando alle riunioni operative del clan. Godette sempre della riconoscenza dello SPARACIO per il sostegno precedentemente offerto, tanto che riceveva una quota dei proventi illeciti superiore a quella normalmente corrisposta agli altri affiliati. Il collaboratore ha, quindi, ampiamente descritto quali fossero le strutture organizzative e le attività illecite del clan, come può facilmente desumersi dalla gran mole di notizie sull’associazione “SPARACIO” tratte dalle sue dichiarazioni.
Si è già visto più volte che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. La valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone, allora, negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. Nel caso di specie non può, invero dubitarsi dell’attendibilità della confessione, sia perché accompagnata, come si è potuto apprezzare nel corso dell’esame delle diverse imputazioni, dall’offerta di un contributo conoscitivo di notevolissimo valore in ordine a numerosi delitti, sia perché coerente con la personalità dell’imputato quale emerge dai suoi gravissimi precedenti penali e giudiziari, sia, infine, perché trova piena corrispondenza nelle accuse che sono state mosse all’imputato, anche in epoca anteriore alla sua scelta di collaborare con la giustizia. Vanno, a tal proposito, ricordate le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto il quale ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) che CARIOLO Antonio era un soggetto “molto vicino allo SPARACIO, che spaccia droga di grossa quantità, che ha partecipato all’omicidio di LA ROSA”; le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha riferito (vedi udienza del 9-1-1996) che CARIOLO Antonio partecipava alle suddivisioni dei proventi delle estorsioni, commerciava con la droga insieme a SPARACIO, era “capace a fare qualsiasi cosa”, ed ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 16-1-1996) che “era un killer, si interessava di droga, di estorsioni e tutto”; le dichiarazioni di LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996), il quale ha sostenuto che CARIOLO Antonio si occupava all’interno del clan “SPARACIO” di “omicidi e droga” e si rese responsabile dell’omicidio di LA ROSA Francesco; le dichiarazioni di CASTORINA Pasquale (vedi udienza del 20-5-1996), di VENTURA Salvatore (vedi udienza del 29-5-1996), di MARCHESE Mario (vedi udienza del 23-9-1996), i quali hanno tutti elencato il CARIOLO tra gli affiliati al clan “SPARACIO”; le dichiarazioni, infine, di SPARACIO Luigi , il quale ha confermato (vedi udienze del 7-10-1996 e del 9-10-1996) che CARIOLO Antonio era un suo affiliato e che iniziò a far parte del suo gruppo dopo la morte di CAVO’ Domenico. Un ulteriore elemento non trascurabile a conforto dell’ipotesi dell’accusa ed attestante lo stretto legame esistente tra SPARACIO Luigi e CARIOLO Antonio è costituito dal controllo effettuato dalle forze dell’ordine in data 22-5-1988 a Giardini Naxos, davanti alla discoteca “TOUT VA”, dove notarono alcuni tra i più fidati affiliati al clan “SPARACIO”, vale a dire lo stesso SPARACIO Luigi insieme a VITALE Giovanni , PATTI Antonino, GIANNINO Santi e CARIOLO Antonio (vedi deposizione del teste LAISA Angelo all’udienza del 21-11-1995). Va, infine, osservato che SPARACIO Luigi fu testimone alle nozze del CARIOLO (vedi documento N. 145 acquisito con l’ordinanza del 19-7-1997) celebrate il 7 marzo 1991 e ciò costituisce un altro indizio dell’esistenza di un rapporto di affiliazione, poiché, come si è osservato, i rapporti di “comparaggio”, anche se di tipo religioso, appaiono in certi ambienti malavitosi chiaramente tesi a rinsaldare i legami interpersonali che costituiscono un importante elemento di coesione negli organismi delinquenziali oggetto di esame nel presente processo.
Alla luce delle superiori considerazioni va, pertanto affermata la responsabilità dell’imputato per entrambi i reati associativi a lui contestati, anche se l’accertamento può riguardare, per quello che si è detto prima, solo il periodo successivo al marzo 1988, quando CARIOLO Antonio decise di appoggiare SPARACIO Luigi e aderire al suo gruppo (vedi in proposito le dichiarazioni dello stesso CARIOLO che appaiono confermate da quelle di SPARACIO Luigi ), mentre per il periodo antecedente, per il quale vi sono numerosi elementi attestanti la sua partecipazione ad altra organizzazione criminale catanese, si può fondatamente affermare che la condotta contestata all’imputato, pur non integrando il reato a lui ascritto, possa essere interpretata come adesione ad un gruppo associativo diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, sicché vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.
A CARIOLO Antonio va concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, da considerare prevalente sulle contestate e sussistenti aggravanti. Nel caso di specie ricorrono, invero, tutti i requisiti richiesti dalla norma e più approfonditamente analizzati nella parte introduttiva della presente sentenza. Il CARIOLO si è, infatti, dissociato dal mondo criminale di appartenenza ed ha reso ampie dichiarazioni rivelatesi di grande importanza non solo per la conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, che hanno contribuito in modo decisivo a disvelare, soprattutto con riferimento alla struttura organizzativa ed alle attività illecite perseguite dal clan “SPARACIO” cui appartenevano, ma anche per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi delitti, oggetto di esame sia nel presente procedimento, che in altri procedimenti nei quali è stato parimenti valutato positivamente, ai fini della concessione dell’aggravante speciale, l’apporto conoscitivo offerto dall’imputato. Alla luce di quanto sopra esposto non possono, pertanto, esservi dubbi sulla meritevolezza del CARIOLO a ricevere il trattamento di speciale favore riservato ai collaboratori di giustizia.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.