2.3.5.22. Catanzaro Franco
CATANZARO Franco è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risulta a suo carico un solo precedente penale per un tentativo di estorsione commesso l’11 gennaio 1993.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CATANZARO Franco fu detenuto durante il periodo che viene in considerazione per i reati associativi solo per tre giorni, dal 12 al 15 dicembre 1987.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha affermato che CATANZARO Franco era fratello dell’ucciso CATANZARO Gaetano, ed era un associato del gruppo “LEO”, aggiungendo che “lui mi dava della droga per spacciarla al villaggio Aldisio”, così come anch’egli dava a lui della droga destinata allo spaccio. Il collaboratore ha, quindi, specificato (vedi udienza del 3-3-1994) che riteneva il CATANZARO un affiliato perché LEO Giuseppe gli forniva la sostanza stupefacente, anche se ha precisato di non avere mai assistito a tali consegne di droga.
LEO Giovanni , dopo avere, in un primo tempo, trascurato di indicare l’imputato tra gli affiliati al clan “LEO”, ha affermato (vedi udienza del 24-7-1996) che anche CATANZARO Francesco faceva parte di detto sodalizio.
COSTANTINO Giovanni
(vedi udienza del 25-1-1996)
ha, viceversa, escluso che CATANZARO Franco
facesse parte di qualche gruppo criminoso.
SPARACIO Luigi (vedi udienza del 9-10-1996) ha inserito il nome di CATANZARO Francesco tra quelli degli aderenti al clan “LEO”.
PARATORE Vincenzo (vedi
udienza del 13-4-1996) ha affermato di non
sapere chi fosse CATANZARO Franco
.
Ritiene questa Corte che l’accusa nei confronti di CATANZARO Franco di aver fatto parte del clan “LEO” non sia adeguatamente provata. Le dichiarazioni del SANTACATERINA, pur provenendo da un soggetto che apparteneva al medesimo sodalizio criminoso e che, come tale, poteva conoscere meglio di altri chi fossero gli affiliati di detto clan, non appaiono del tutto affidabili, poiché danno conto esclusivamente della circostanza che l’imputato trafficava in droga, ma non specificano né in quale tempo ciò sia avvenuto, né, soprattutto, in base a quali elementi il collaboratore abbia ritenuto che tale sostanza stupefacente fosse fornita da LEO Giuseppe e che tra quest’ultimo e l’imputato si fosse instaurato un rapporto tale da potersi ravvisare un organico e necessario inserimento del CATANZARO nel suddetto clan. Anche nel caso, infatti, in cui si fosse appurato che la sostanza stupefacente, così come sostenuto dal SANTACATERINA, era fornita da LEO Giuseppe o da suoi uomini, ciò non importa necessariamente, come si è visto in altri casi simili, un organico inserimento del singolo spacciatore nel clan da quest’ultimo diretto. Certamente la condotta di spaccio realizza, di regola, un concreto contributo causale alla vita dell’associazione ed al perseguimento dei suoi scopi illeciti nel traffico di stupefacenti, poiché costituisce il mezzo più diretto attraverso il quale la droga procacciata dal gruppo perviene al mercato dei consumatori, realizzando quel tramite tra fornitore ed utente finale che è essenziale per l’esistenza stessa del traffico di stupefacenti. Perché, tuttavia, il singolo spacciatore possa essere ritenuto responsabile del reato associativo non sembra sufficiente un simile contributo causale, ma occorre un suo più intimo collegamento con l’associazione, tale da poter essere ritenuto un elemento inserito nella sua organizzazione e, soprattutto, occorre che sussista la sua piena consapevolezza di svolgere una tale funzione, non essendo sufficiente la vaga percezione dell’esistenza di un fenomeno associativo attraverso cui la droga giunge all’ultimo anello della catena distributiva. In tal caso, però, le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto non offrono alcuna prova né dell’uno, né dell’altro elemento ed appaiono, pertanto, inidonee a sostenere adeguatamente la fondatezza dell’ipotesi dell’accusa. Le dichiarazioni di LEO Giovanni , estremamente laconiche, e quelle di SPARACIO Luigi , di ancora minore pregnanza probatoria, provenendo da un soggetto appartenente ad un diverso clan, non possono, allora costituire sufficiente riscontro alle parole del SANTACATERINA, già di per sé del tutto insoddisfacenti, specie se si considera che la posizione dell’imputato può essere stata facilmente accomunata a quella del fratello Gaetano, certamente affiliato a LEO Giuseppe ed ucciso nella successiva guerra di mafia, mentre va sottolineato che COSTANTINO Giovanni , pur appartenendo al clan “LEO”, ha escluso che l’imputato fosse un affiliato. Va, infine, osservato che i precedenti penali e giudiziari del CATANZARO non offrono alcun riscontro alle parole del SANTACATERINA neppure in ordine alla circostanza che l’imputato fosse dedito al traffico di stupefacenti e, in genere, ad attività criminose, in quanto il suo primo ed unico reato giudizialmente accertato risale solo al 1993, molto tempo dopo il periodo nel quale egli avrebbe partecipato al clan “LEO”.
Alla luce delle superiori considerazioni, l’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., stante la contraddittorietà delle fonti, per non aver commesso il fatto.