2.3.5.23.  Centorrino Salvatore

CENTORRINO Salvatore  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico numerosi precedenti penali per rapina, detenzione e porto illegali di armi, violazione della disciplina degli stupefacenti, ricettazione, associazione di tipo mafioso. L’unica pronuncia che risulta relativa a un fatto commesso nel periodo nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “MARCHESE” è quella emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 18-10-1988, che ha condannato CENTORRINO Salvatore , insieme, tra gli altri, a CAMBRIA SCIMONE Antonio , per un traffico di sostanze stupefacenti, del quale, secondo quanto si legge in sentenza, egli si rese “organizzatore”, accertato a seguito delle accuse mosse da MESSINA Giuseppa, madre di VILLARI Antonino, giovane tossicodipendente deceduto il 24-5-1986 a seguito di un’overdose di eroina. Va, altresì, segnalata la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania in data 14-12-1994, che ha condannato il CENTORRINO per associazione di tipo mafioso, detenzione abusiva di armi e falsità materiale, in relazione alla sua partecipazione all’associazione catanese di tipo mafioso promossa da PILLERA Salvatore e CAPPELLO Salvatore e organizzata e diretta da PACE Mario, PIACENTE Giovanni e DI STEFANO Antonino, fatto accertato sino al febbraio 1992.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CENTORRINO Salvatore  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 19-11-1986 al 22-1-1987 e in tale periodo fu sempre ristretto nella Casa di Reclusione di Noto. La lettura dei dati contenuti nell’archivio informatico del D.A.P. non è, per il periodo successivo, viceversa, agevole poiché sembra che il CENTORRINO sia stato nuovamente arrestato solo il 4-7-1990. In verità è sufficiente leggere la sentenza della Corte di Appello di Messina sopra del 18-10-1988, sopra citata, per apprendere che il CENTORRINO, alla data in cui venne emessa detta sentenza, si trovava detenuto nella Casa Circondariale di Messina, essendo stato arrestato il 26-2-1987.

Nel presente procedimento è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche dell’estorsione ai danni di SOFFLI Andrea (capo “39”, vedi pag. 1936 e segg.), fatto contestato come avvenuto sino al febbraio 1993 e per il quale il CENTORRINO ha riportato condanna, riqualificato, però, come violenza privata.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) ha dichiarato di conoscere personalmente CENTORRINO Salvatore  ma di non sapere “indicare cosa faceva”, mentre il Pubblico Ministero gli ha contestato che nelle precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti aveva affermato che si trattava di un affiliato al clan “MARCHESE”. In sede di controesame (vedi udienza del 1-3-1996) il collaboratore ha sostenuto addirittura di non avere “parlato proprio di CENTORRINO Salvatore ”.

MARCHESE Mario  ha affermato (vedi udienza del 23-9-1996) che CENTORRINO Salvatore  faceva parte del suo gruppo. Questi, infatti, (vedi udienza del 2-10-1996) “è stato fuori con me nell’86, quando siamo usciti alla scadenza (dei termini di custodia preventiva nel maxiprocesso “dei 290”), lui per quei tre mesi lì era sempre con me”. Poi fece parte (vedi udienza del 23-9-1996) del gruppo che era diretto da lui e da CAVO’ Domenico. Ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 2-10-1996) che CENTORRINO Salvatore  fu una di quelle poche persone che, quando egli tornò, nel maggio 1988, nel carcere di Messina, dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico, rimase con lui nella cella, mentre molti di coloro che stavano normalmente con lui si erano allontanati. Ha, infine, specificato che nell’anno 1990 il CENTORRINO non faceva parte più del suo gruppo “perché lui era passato con dei catanesi, si sentiva più, diciamo, col gruppo Turi CAPPEDDU che con me, ma dico io l’ho scaricato.., pure che io con Turi CAPPEDDU andavo d’accordo, diciamo, eravamo amici, eravamo in buoni rapporti, però lui si sentiva più con loro perché, come ho spiegato io, che l’ho mandato io a Catania quand’era latitante, gli ho fatto avere l'appoggio di queste persone, lui si è stretto con questo gruppo qua, per cui non.., insomma, con noi non.., noi eravamo in guerra, lui era dentro, però quando è uscito è venuto a trovarmi, insomma..[…], non è che io ce l’avevo con lui, lui quando è uscito dopo è venuto a casa mia, solo...[…], non è che c’erano rapporti brutti fra me e lui, solo che lui ormai, insomma, Messina, dice non gli interessava più, Messina per lui era.., era fuori di Messina, non gli interessava”. Dalle parole del MARCHESE sembra, invero, che il CENTORRINO, ancor prima di avvicinarsi al sodalizio catanese di Turi CAPPELLO, godeva di una certa autonomia, poiché, come si è visto a proposito dell’estorsione ai danni di SOFFLI Andrea, (vedi udienza del 20-9-1996 e, più ampiamente, udienza del 2-10-1996), già nel 1986, nel 1987, mentre egli si trovava in carcere, CENTORRINO Salvatore , MESSINA, Rosario e Giovanni, BONASERA Michele “erano assieme, […] facevano parte dello stesso gruppo”, “avevano una zona loro, di Camaro, e tutto quello che c’era lì da prendere lo prendevano loro, si gestivano il loro gruppo” e, nello stesso tempo, “facevano parte a me”.

ROMEO Carmelo  ha indicato (vedi udienza dell’11-6-1996) CENTORRINO Salvatore  tra coloro che facevano parte del gruppo capeggiato da MARCHESE Mario . Ha, quindi, specificato che “il Salvatore CENTORRINO e il GIANNINO Santino, insieme al MARCHESE Mario  avevano dei giri a livello di droga”. Ha, infine, affermato che il CENTORRINO partecipò alla riunione indetta da MARCHESE Mario , nella quale si prese la decisione di assassinare BONSIGNORE Pietro.

PARATORE Vincenzo ha (vedi udienza del 16-1-1996) indicato CENTORRINO Salvatore  tra le persone facenti parte del gruppo “SPARACIO”, “nel 1986, appena usciti dal carcere”, ma ha, poi, chiarito (vedi udienza del 12-4-1996) che egli aveva inteso riferirsi al gruppo “SPARACIO – CAVO’ – MARCHESE” ed ha precisato che CENTORRINO Salvatore , così come alcuni altri soggetti da lui elencati come affiliati di detto clan, era un “uomo di MARCHESE”, vale a dire uno di coloro “che poi sono rimasti sempre fedeli a MARCHESE”. Il collaboratore ha, infatti, inserito (vedi udienza del 4-2-1996) il nome del CENTORRINO anche nell’elenco degli appartenenti al clan “MARCHESE” ed ha affermato che questi era, anzi, uno dei personaggi al vertice del gruppo. Parlando, poi, specificamente di CENTORRINO Salvatore , il collaboratore ha affermato (vedi udienza del 4-2-1996) che questi “all'epoca era molto vicino a Mario MARCHESE, diciamo. E’ una persona che ha un certo carisma, si occupa anche lui di estorsioni, droga, rapine.. Io con CENTORRINO Salvatore , diciamo, ero molto amico, infatti, dopo che ho ammazzato PARISI Corrado, lui aveva una villetta a Rometta, mi ha ospitato, diciamo, in questa sua villetta. […] Poi è stato quello che insieme a Natale APRILE ha fatto l’estorsione, cioè, che prendeva i soldi da quello delle granite, diciamo, e non mi ricordo altro. Poi, ah sì, andava anche, non so, in Calabria per trafficare armi, oppure a Catania, ecco, per armi”. Il PARATORE ha, infine, ricordato (vedi udienza del 12-4-1996) che mentre egli si trovava latitante (dal contesto del racconto sembra chiaro che i fatti vanno collocati alla fine del 1986, prima dell’arresto di MARCHESE Mario  e di CENTORRINO Salvatore ) fece prelevare dal cognato del CENTORRINO (verosimilmente si tratta di MARCHESE Giovanni, più volte citato anche da MARCHESE Mario ) in Calabria, presso tale MORABITO Mario, cento grammi di cocaina, che poi egli incaricò di consegnare a CENTORRINO Salvatore , a MARCHESE Mario  o a CIRAOLO Claudio  “che se la sbrigano loro a venderla”, in quanto erano costoro, evidentemente, che gestivano nell’ambito del gruppo il traffico di stupefacenti.

MANCUSO Giorgio  (vedi udienza del 28-6-1996) ha affermato che nel 1989, mentre egli si trovava in semilibertà, MARCHESE Mario  gli mandò “Natale APRILE, CENTORRINO e Gino LEARDO” a tendergli un’imboscata, la quale, però, fallì perché egli fu informato da una persona “che loro conoscono molto bene”.

SPARACIO Luigi  ha inserito (vedi udienza dell’8-10-1996) il nome di CENTORRINO Salvatore  nell’elenco degli affiliati al gruppo “MARCHESE” ed ha precisato che CENTORRINO Salvatore  si rese responsabile insieme a CAMBRIA SCIMONE Antonio , del tentativo di omicidio di GIANNETTO Giuseppe, ma ha ammesso di non potere indicare altri fatti specifici riferibili all’imputato, salvo che per il periodo successivo al 1989. Il collaboratore ha, tuttavia, affermato che CENTORRINO Salvatore , era “intimissimo” di BONSIGNORE Pietro e aveva acquistato insieme a quest’ultimo grossi quantitativi di eroina, che avevano, probabilmente, determinato interessi che possono aver influito sulla morte del BONSIGNORE. Lo SPARACIO ha, quindi, spiegato (vedi udienza del 15-10-1996) che il CENTORRINO “è stato sempre una persona ambigua”, in quanto “prima era figlioccio di COSTA Antonino, […] poi è stato vicino a CAMBRIA Placido e poi, quando è stato scarcerato BONSIGNORE, lui era fuori, hanno trattato grosse quantità di droga con BONSIGNORE, e questo è una mia supposizione, l'omicidio BONSIGNORE, l'artefice dell'omicidio BONSIGNORE è stato anche lui, perché dovevano pagare dei grossi quantitativi di droga a VALENTI Salvatore, un palermitano. Siccome la droga se l'aveva preso BONSIGNORE, però era il CENTORRINO che la vendeva, perciò alla morte di BONSIGNORE la droga gli è rimasta a CENTORRINO. E' stato un omicidio anche per lui opportuno, che gli è rimasto questi soldi qua. E' stato sempre vicino a MARCHESE, però negli ultimi periodi era più autonomo, non gli interessava più di tanto stare né vicino a MARCHESE e né vicino ad altri”.

GIORGIANNI Salvatore  (vedi udienza del 28-10-1996) ha elencato CENTORRINO Salvatore  tra gli affiliati al clan “MARCHESE”, ed ha affermato che “si dedicava allo spaccio di droga”, come egli seppe direttamente da lui in carcere, quando ebbe una discussione su un traffico di sostanza stupefacente che “arrivava qui a Messina” e “un po’ se la prendeva CENTORRINO, un po’ D’ARRIGO Marcello ”. Il collaboratore ha, altresì, ricordato (si è fatto riferimento a tale episodio in occasione della trattazione dell’omicidio di BONASERA Michele e di INSANA Carmelo) che (vedi udienza del 4-11-1996) mentre egli era latitante, nel 1989, ebbe diversi incontri con CENTORRINO Salvatore  ed APRILE Natale  allo scopo di “dividerci alcuni compiti”: avevano, infatti, progettato “che loro si interessavano di alcune persone e noi di altre persone”. L’obiettivo era quello di creare un gruppo ma non in contrasto o in contrapposizione con i rispettivi gruppi di appartenenza, poiché ciò avveniva “sempre con l’accordo dello SPARACIO, lo SPARACIO lo sapeva” ed anche “MARCHESE era consapevole di questo fatto e lo [ad APRILE] ha mandato a parlare con noi. […] Infatti il CENTORRINO e l’APRILE Natale  sono saliti a san Giovannello, in un forno, hanno chiamato a questo fornaio per dirgli di mettersi in contatto con noi, perché sapevano che lui era a conoscenza di dove eravamo noi e così poi avvenne, diciamo, l’incontro. Ero io, APRILE Natale , […] CRUPI Rosario, […] c’era pure TABBONE”.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha indicato CENTORRINO Salvatore  nell’elenco degli affiliati al clan “MARCHESE”, ma ha affermato di conoscerlo solo “di nome”.

L’imputato CENTORRINO Salvatore  non si è sottoposto all’esame ed è stato acquisito, su richiesta del Pubblico Ministero, il verbale delle dichiarazioni dallo steso rese al G.I.P. il 16-8-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza dell’8-11-1996). In quella sede il CENTORRINO si è protestato innocente ed ha affermato di aver conosciuto dei suoi coimputati solamente MARCHESE Mario  in carcere nel 1986 – 1987 ma di non averlo più rivisto in seguito; APRILE Natale  in carcere nel 1988, ma di non aver goduto alcun periodo di libertà insieme a lui; MULE’ in carcere, dove lavorò insieme a lui nel 1988; CAMBRIA SCIMONE Antonio  in quanto coimputato in un altro processo; CUSCINA’, BONASERA e GALLETTA in carcere negli anni passati.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di CENTORRINO Salvatore  di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE” è pienamente provata, anche se solo per il periodo dal marzo 1987. Come si è rilevato in altri casi simili ed è stato evidenziato quando si è parlato del clan “MARCHESE” in generale, la nascita di detto gruppo criminoso autonomo dalla famiglia “COSTA” può, infatti, farsi risalire solo al marzo 1987, nel periodo in cui CAVO’ Domenico ed altri esponenti della criminalità organizzata messinese ottennero la libertà per decorrenza dei termini di custodia preventiva nel maxiprocesso cosiddetto “dei 290”. Occorre, pertanto, valutare se le diverse accuse nei confronti dell’imputato si riferiscano non solo al periodo antecedente al marzo 1987, nel quale i collaboratori, parlando di un clan “MARCHESE”, hanno, in realtà, inteso indicare la struttura criminosa operante a Messina in quella particolare congiuntura nella quale, come si è visto, il MARCHESE, subito dopo le scarcerazioni del luglio 1986, divenne il responsabile esterno della famiglia “COSTA”, ma anche al periodo successivo, che è quello che qui interessa, nel quale il MARCHESE fu il capo, prima insieme a CAVO’ Domenico e, dopo la morte di quest’ultimo, da solo, di un gruppo autonomo, nato dalla disgregazione del clan “COSTA”. A tal proposito va, anzitutto, rilevato che il tentato omicidio di GIANNETTO Giuseppe, l’unico fatto di sangue del quale il CENTORRINO è stato accusato (vedi dichiarazioni di SPARACIO Luigi ), avvenuto il 19-1-1986, può essere riferibile, ove positivamente accertato, alle attività illecite di quella struttura criminosa esistente anteriormente alla nascita dei diversi clan e, come tale, può essere ritenuto, eventualmente, sintomatico dell’avvenuta affiliazione del CENTORRINO al clan “COSTA”, ma non anche al clan “MARCHESE”. Gli elementi di conoscenza offerti dai collaboratori su tale fatto sono, comunque, talmente poveri da non consentire di pervenire a qualsiasi conclusione, neppure per qualificare la successiva condotta del CENTORRINO. Ben più ampie e interessanti sono le notizie riferite dai diversi collaboratori sulle attività e sui legami criminali dell’imputato nell’anno 1986, le quali assumono precipuo rilievo, poiché concorrono a tratteggiare la personalità del CENTORRINO ed attestano il suo solido inserimento nella criminalità organizzata cittadina. Assumono, così, rilievo non secondario le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale ha affermato che l’imputato era “figlioccio” di COSTA Antonino, fratello di COSTA Gaetano , capo indiscusso della famiglia “COSTA”, poiché, come si è già osservato, i rapporti di “comparaggio” appaiono indiscutibilmente sintomatici di un rapporto di affiliazione, tendendo a rinsaldare i legami interpersonali essenziali per assicurare la necessaria coesione all’interno degli organismi delinquenziali in esame. Lo stesso SPARACIO Luigi  ha ricordato che il CENTORRINO fu, in seguito, particolarmente vicino a CAMBRIA Placido, che era a quel tempo il personaggio più autorevole della famiglia “COSTA”, ed ha aggiunto che l’imputato svolse attività criminose nello smercio di sostanze stupefacenti insieme a BONSIGNORE Pietro, uomo fidatissimo di MARCHESE. Tali affermazioni trovano, peraltro una indiretta conferma nelle affermazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha riferito (vedi udienza del 16-1-1996) che BONSIGNORE Pietro e CAMBRIA Placido avevano acquistato una partita di eroina, della quale si appropriò, dopo la morte del primo, CENTORRINO Salvatore . Il fatto definitivamente accertato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 18-10-1988, con riferimento ad un’attività di spaccio di medie dimensioni organizzata proprio da CENTORRINO Salvatore , fornisce, d’altronde, formidabile riscontro all’ipotesi di una sua affiliazione alla famiglia “COSTA, in quanto appare indizio sicuro di un ormai stabile inserimento dell’imputato in detto sodalizio criminoso. Non sembra, poi, potersi dubitare, che il CENTORRINO, dopo le scarcerazioni del maxiprocesso “dei 290”, sia in breve tempo divenuto, almeno dopo la morte di BONSIGNORE Pietro, uno tra gli uomini più fidati di MARCHESE Mario . Ciò è stato chiaramente affermato dallo stesso MARCHESE, ma è stato ribadito anche da SPARACIO Luigi  e, soprattutto, da PARATORE Vincenzo, il quale ha ricordato che il CENTORRINO gestiva insieme al MARCHESE il traffico di droga del gruppo ed ha ricordato di essere stato ospitato proprio da lui in una villetta di Rometta all’inizio della propria latitanza. ROMEO Carmelo , dal canto suo, ha sostanzialmente confermato le parole del PARATORE, dicendo che CENTORRINO Salvatore , MARCHESE Mario  e GIANNINO Santino “avevano dei giri a livello di droga”, mentre assume rilievo non secondario la circostanza, ricordata anche da SPARACIO, secondo la quale il CENTORRINO partecipò alla riunione indetta da MARCHESE Mario , di fondamentale importanza per i successivi assetti all’interno della famiglia “COSTA”, nella quale si decise l’uccisione del BONSIGNORE. Il maresciallo LAISA Angelo, escusso all’udienza del 21-11-1995, ha, infine, affermato di aver controllato, in data 27-9-1986, in una via di Messina, nei pressi del panificio gestito dai familiari di CENTORRINO Salvatore , quest’ultimo in compagnia oltre che di CAVO’ Salvatore, anche di MARCHESE Mario e di GIANNINO Santi e tale circostanza costituisce una indiscutibile conferma del fatto che il CENTORRINO intratteneva, nel periodo in cui venne commesso l’omicidio del BONSIGNORE, stretti rapporti con MARCHESE Mario , a favore del quale si sarebbe, da lì a poco tempo, chiaramente schierato. Tali premesse possono, allora, aiutare a comprendere e ad interpretare anche le dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia relative al periodo successivo, le quali, nell’affermare l’adesione dell’imputato al clan facente capo al MARCHESE, appaiono coerenti con la storia criminale del CENTORRINO e perfettamente rispondenti a quella scelta di campo compiuta a sostegno di MARCHESE Mario , quando ancora quest’ultimo operava all’interno della famiglia “COSTA”. Su tale punto, le sintetiche ed equivoche accuse contenute nelle dichiarazioni del SANTACATERINA, che ha, almeno, in parte, ritrattato le dichiarazioni rese agli inquirenti nella fase delle indagini, sono state precisate e chiaramente espresse da MARCHESE Mario , capo del sodalizio criminoso cui si ritiene che l’imputato abbia aderito. Questi, dopo aver ricordato che CAMBRIA SCIMONE Antonio  era vicinissimo a lui sin da epoca anteriore al periodo per il quale sono stati contestati i reati associativi, ha sostenuto con forza che l’imputato fece parte del suo gruppo criminoso anche successivamente all’arresto del novembre 1986 e durante la detenzione da questo patita, quando il sodalizio era, all’esterno del carcere, diretto dal CAVO’. Dopo la morte del CAVO’, il CENTORRINO fu, inoltre, una delle poche persone che gli rimase fedele, come ha manifestato chiaramente non allontanandosi dalla cella nella quale era ristretto insieme al MARCHESE. Solo successivamente, intorno, probabilmente, al 1990, il CENTORRINO iniziò progressivamente ad allontanarsi dal MARCHESE, per stringere più intensi rapporti con gruppi criminosi catanesi, come è, peraltro, attestato dalla sentenza ormai irrevocabile con la quale è stato condannato per aver fatto parte di un sodalizio di stampo mafioso operante in detta città. Orbene, tali dichiarazioni costituiscono un elemento probatorio di grande pregnanza a sostegno della colpevolezza dell’imputato, poiché, oltre a provenire da persona di sicura attendibilità, forniscono elementi che danno concretezza alle accuse, come, ad esempio, la circostanza relativa alla collocazione in carcere del CENTORRINO dopo la morte del CAVO'. Come si è, infatti, più volte rilevato, in una situazione nella quale i rapporti di forza all’interno del carcere sono certamente condizionati anche dal numero degli adepti che vi si trovano ristretti, la comunione di vita durante la detenzione, che si manifesta agli occhi degli altri reclusi come rapporto di affiliazione, costituisce, senza dubbio, un concreto ed efficace contributo causale alla vita di un gruppo criminoso come quello in esame, anche a prescindere dalla perpetrazione di singoli delitti. Essa, inoltre, appare idonea ad assicurare reciproca protezione dalle aggressioni dei soggetti appartenenti a clan rivali, specie se si considera che il CENTORRINO mostrò piena fedeltà al MARCHESE anche in un momento nel quale essa assumeva uno specifico rilievo, poco tempo dopo la morte di CAVO’ Domenico, quando MARCHESE Mario , come lo stesso collaboratore ha ricordato, si trovò, all’interno del carcere, in una situazione di particolare debolezza, testimoniata dall’episodio, in precedenza ricordato, relativo al “pestaggio” di SPAGNOLO Giovanni, cugino del MARCHESE, avvenuto all’interno della Casa Circondariale di Messina il 20-5-1988 (vedi a pag. 239 e segg. quello che si è detto nella parte introduttiva ai singoli delitti, dedicata ad un excursus storico delle vicende della criminalità organizzata messinese). Le accuse del MARCHESE, oltre ad apparire, per quello che si è detto sopra, pienamente affidabili, sono state confermate da quelle di PARATORE Vincenzo, di SPARACIO Luigi  e di MANCUSO Giorgio . Il primo collaboratore ha, infatti, analogamente, inserito l’imputato tra gli affiliati al gruppo “MARCHESE – SPARACIO – CAVO’”, facendo evidente riferimento a quel periodo nel quale CAVO’ Domenico, messo da parte COSTA Gaetano , assunse la guida di quel sistema composito nel quale confluivano, oltre al gruppo che riconosceva come proprio capo MARCHESE Mario , ma in effetti diretto dallo stesso CAVO’, anche i gruppi diretti dallo SPARACIO e dal PIMPO. SPARACIO Luigi , dal canto suo, ha sostenuto che il CENTORRINO fu sempre vicino al MARCHESE anche negli anni successivi al 1986, benché “negli ultimi periodi era più autonomo”. MANCUSO Giorgio  ha, infine, ricordato di aver subito un attentato da parte del CENTORRINO e di altri aderenti al clan “MARCHESE”, atto criminoso che costituisce chiara espressione delle iniziative delittuose di tale sodalizio e che qualifica la condotta dei suoi autori come quella di soggetti affiliati al clan.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati, sovrapponendosi perfettamente tra loro e concordando con altri sicuri elementi desumibili dalla personalità di CENTORRINO Salvatore , quale emerge dal ruolo che questi certamente rivestì all’interno della famiglia “COSTA”, in stretto collegamento con MARCHESE Mario , forniscono piena prova della partecipazione dell’imputato al clan “MARCHESE”, nel quale, peraltro, dovette rivestire una posizione di notevole prestigio, come ha affermato PARATORE Vincenzo, se è vero che egli poté godere di tale autonomia da dirigere un gruppo operante nella zona di Camaro (vedi dichiarazioni di MARCHESE Mario ), da gestire un traffico di sostanze stupefacenti (vedi dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore ) e, addirittura, da potersi distaccare dal clan per avvicinarsi ad altri sodalizi criminosi operanti in altre città. L’accertamento del fatto contestato al CENTORRINO può riguardare, per quello che si è detto prima, solo il periodo successivo al marzo 1987, mentre per il periodo antecedente, per il quale vi sono numerosi elementi attestanti la sua partecipazione alla famiglia “COSTA”, si può fondatamente affermare che la condotta contestata all’imputato, pur non integrando il reato a lui ascritto, possa essere interpretata come adesione ad un gruppo associativo diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, sicché vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

Va, inoltre, rilevato che l’associazione “MARCHESE” si può qualificare, come è stato osservato quando si è trattato in generale tale sodalizio, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità dell’imputato solo per il primo di detti reati, fatto commesso dal marzo 1987, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste.

Sussiste, infine, la contestata recidiva avuto riguardo alla sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 1-6-1983, irrevocabile il 3-2-1984, che ha condannato l’imputato per rapina continuata e detenzione e porto illegali di armi e munizioni, nonché alla citata sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 18-10-1988, divenuta irrevocabile il 17-11-1988.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.