2.3.5.24.  Ciraolo Claudio

CIRAOLO Claudio  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica, con l’aggravante di esserne stato uno di coloro che hanno promosso, diretto ed organizzato l’associazione.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, quasi tutti per furti commessi intorno alla metà degli anni ’70 ed uno per rapina, consumata il 16-2-1991, nessuno, comunque, per reati perpetrati nel periodo nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “MARCHESE”. Va segnalato che con sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990 il CIRAOLO è stato assolto, a conclusione del cosiddetto processo “dei 290”, dall’accusa di aver fatto parte della famiglia “COSTA”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CIRAOLO Claudio  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 19-11-1986 al 21-1-1987, quando ottenne gli arresti domiciliari; dal 19-8-1987 al 22-8-1987, quando ottenne nuovamente gli arresti domiciliari; dal 5-1-1988 al 15-1-1988, quando gli furono ancora concessi gli arresti domiciliari, mentre venne completamente liberato solo il 20-5-1988. In tale periodo fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina. Successivamente venne ristretto solo per pochi giorni, dal 6-9-1988 al 12-9-1988, nel carcere di Busto Arsizio.

Nel presente procedimento è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche dell’omicidio di CACIOTTO Giuseppe, fatto avvenuto il 29-4-1984 (vedi capi “15” e “16” a pag. 890 e segg.), dell’omicidio di DE DOMENICO Antonino, fatto avvenuto l’8-9-1987 (vedi capi “32” e “33” a pag. 1195 e segg.), dell’omicidio di CAVO’ Domenico, fatto avvenuto il 1-3-1988 (vedi capi “79” e “80” a pag. 1240 e segg.), del tentato omicidio di GALLO Giovanni, fatto avvenuto il 29-11-1983 (vedi capi “45”, “46” e “47” a pag. 837 e segg.), dell’estorsione a danni di GIUTTARI Placido, titolare dell’esercizio commerciale “MUSCHIO E MIELE” (vedi capo “53” a pag. 1951 e segg.), ed ha riportato condanna per tutti i reati suindicati, ad eccezione di quelli relativi all’omicidio di CAVO’ Domenico, dai quali è stato, viceversa, assolto.

Come si è visto esaminando il reato associativo in generale, sono stati acquisiti gli album fotografici relativi ai due matrimoni di CAVO’ Domenico e di VITI Massimo, quest’ultimo coniugato con la sorella di PIMPO Salvatore, celebrati rispettivamente il 15-9-1987 ed il 28-10-1987 (vedi documenti acquisiti ai n. 139, allegato 4 bis, e 140 dell’ordinanza del 19 luglio 1997, attestanti la data dei suindicati matrimoni, ed i fascicoli fotografici sopra menzionati, al n. 153 dei documenti acquisiti con la citata ordinanza), dai quali risulta la partecipazione del CIRAOLO e di numerosi personaggi di spicco della criminalità organizzata messinese, quali GALLI Luigi, PIMPO Salvatore, CAVO’ Domenico, SPARACIO Luigi , i fratelli RIZZO, MULE’ Giuseppe  e molti altri.

Come si è osservato quando si è effettuata, all’inizio della presente sentenza, una descrizione storica delle vicende della criminalità organizzata messinese, pochi giorni dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico, il 17-3-1988, CIRAOLO Claudio  venne ferito da numerosi colpi di arma da fuoco, mitra e pistola, esplosi da due persone mentre egli percorreva la via Palermo a bordo di un’autovettura Fiat 500, ma riuscì a salvarsi dandosi alla fuga. Nell’immediatezza dei fatti, su indicazione dello stesso CIRAOLO, il quale aveva dichiarato di essere riuscito a riconoscere in uno dei due esecutori materiali il cognato FEDERICO Francesco , furono arrestati per tale delitto quest’ultimo e PIMPO Salvatore, additato quale mandante. Il FEDERICO, che venne in seguito condannato con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria il 28-11-1991 (nei confronti del PIMPO fu, invece, dichiarato non doversi procedere essendo i reati a lui ascritti estinti per morte del reo), ha ammesso sia con atto scritto redatto nel corso del procedimento instaurato per tale delitto, sia con dichiarazione orale nel corso del dibattimento del presente processo (vedi udienza del 22-10-1996), di essersi reso autore dell’attentato, ma ha sostenuto di essere stato spinto ad agire da un movente personale di tipo passionale, assumendo che il cognato gli aveva molestato la moglie. Già con la citata sentenza l’indicato movente non venne, tuttavia, ritenuto credibile con argomentazione apprezzabile che si ritiene opportuno riprodurre nei passi più significativi: “Il movente passionale del delitto è stato introdotto nel processo dall’imputato con la lettera con la quale confessava di essere l’autore del delitto ed ha trovato conforto nelle dichiarazioni della donna. In contrario, però, va osservato, intanto, che l’imputato non è credibile, non avendo mai del tutto rivelato la verità (assume di aver sparato da solo con due pistole) e inoltre che tutte le circostanze del fatto escludono il movente passionale. L’aggressione, infatti, è stata opera di due killer ed ha i connotati tipici della esecuzione mafiosa; la stessa vittima, poi, nella immediatezza del fatto, oltre ad accusare il FEDERICO, ha rivelato chi era il mandante, segno che ben conosceva l’origine e la causa dell’attentato ai suoi danni. Pertanto, la inattendibilità dell’imputato, le modalità tipicamente mafiose dell’agguato, il numero degli aggressori, l’accusa della vittima nei confronti di un mandante estraneo alla dedotta causale, porta necessariamente a concludere che il movente dell’attentato, ancorché non provato con certezza, è probabilmente collegato ad attività illecite dei protagonisti, tutti pregiudicati, e comunque è del tutto estraneo al fatto passionale”. Non vi è dubbio, pertanto, che l’essere stato vittima di un agguato in un periodo nel quale, a seguito della morte del CAVO’ poteva ritenersi aperta una guerra di mafia, diretta a colmare il vuoto di potere che si era venuto creando con la suddetta uccisione, costituisce un elemento altamente sintomatico dell’organica adesione del CIRAOLO ad uno dei gruppi organizzati in conflitto che si contendevano il potere nella criminalità mafiosa cittadina.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) ha indicato CIRAOLO Claudio  nel novero delle persone affiliate a MARCHESE Mario, del quale era un uomo di fiducia. Ha, quindi, aggiunto che era soprannominato “piparello” e “si occupava di estorsioni e di droga”, a livello di “grosso spaccio”, e fu autore “dell’omicidio di DE DOMENICO Antonino”. “Prima faceva gruppo assieme allo SPARACIO e a CAMBRIA, poi si è messo con MARCHESE”, in quanto (vedi udienza del 1-3-1994) “si è bisticciato con CAMBRIA Placido”. Egli lo conobbe nel 1982, prima che uccidessero BRUGARELLO Pietro e fu anche detenuto insieme a lui. Infatti “nell’85 eravamo nella stessa stanza” e a quell’epoca il CIRAOLO “ancora faceva parte del gruppo CAMBRIA Placido”. “Poi gli hanno sparato una volta e ha fatto delle chiamate in correità sia al FEDERICO e sia al PIMPO”, fatto a seguito del quale “se n’è andato a Roma, […] però era sempre in contatto con MARCHESE”.

MARCHESE Mario  ha affermato (vedi udienza del 20-9-1996) che CIRAOLO Claudio  faceva parte del suo gruppo. Ha, quindi, aggiunto che quando nel 1985 vi furono gli arresti per il maxiprocesso “dei 290” ed egli si trovava al carcere di Enna, il CIRAOLO già “non aveva buoni rapporti con il CAMBRIA Placido e allora ne sparlava di lui con questo DE DOMENICO [Antonino]. Il DE DOMENICO invece faceva il doppio giuoco, […] raccontava tutto a CAMBRIA”; quest’ultimo, allora, chiamò il CIRAOLO “e lo voleva mandare alle celle perché si era comportato così, l’ha preso a schiaffi. […] Comunque, quando siamo stati tutti scarcerati, […] il primo troncone, che eravamo una novantina, […] loro erano vicino a me, sia il DE DOMENICO, sia il CIRAOLO”. Il CIRAOLO, ebbe il suddetto contrasto con il CAMBRIA perché “era dalla mia parte, perché lui quello che diceva lo diceva per me, parlava nei miei confronti bene”. Il collaboratore ha, altresì, affermato che il CIRAOLO poi fece parte (vedi udienza del 23-9-1996) del gruppo che era diretto da lui e da CAVO’ Domenico.

ROMEO Carmelo  ha affermato (vedi udienza dell’11-6-1996) che, dopo essere entrato in contatto, per il tramite di INSANA Romualdo, del gruppo criminoso che era allora capeggiato da MARCHESE Mario, conobbe, tra gli altri, anche CIRAOLO Claudio . Ha, successivamente, aggiunto che il CIRAOLO partecipò alla riunione indetta da MARCHESE Mario , nella quale si prese la decisione di assassinare BONSIGNORE Pietro.

SPARACIO Luigi  ha dichiarato (vedi udienza dell’8-10-1996) che CIRAOLO Claudio , soprannominato “piparello”, faceva parte del gruppo “MARCHESE”, ma non gli risultava che avesse mai spacciato della droga, mentre “la sua professione era solo i furti”, anche se, a causa del rapporto di amicizia con il MARCHESE, si era anche prestato a compiere degli omicidi senza “scopo di lucro, anzi può essere che lui ci perdeva con MARCHESE”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 15-10-1996) che egli conosceva il CIRAOLO da moltissimo tempo, in quanto “era vicino a me, vicino a MARCHESE…, più che affiliato era un amico nostro, camminava con noi, era nel nostro gruppo”.

VITALE Giovanni  (vedi udienza del 25-10-1996) ha ricordato che CIRAOLO Claudio  era un uomo di CAMBRIA Placido.

PARATORE Vincenzo ha (vedi udienza del 16-1-1996) indicato CIRAOLO Claudio  tra le persone facenti parte del gruppo “SPARACIO”, “nel 1986, appena usciti dal carcere”, ma ha, poi, chiarito, in sede di controesame, (vedi udienza del 12-4-1996) che egli aveva inteso riferirsi al gruppo “SPARACIO – CAVO’ – MARCHESE” ed ha precisato che CIRAOLO Claudio , così come alcuni altri soggetti da lui elencati come affiliati di detto clan, era un “uomo di MARCHESE”, vale a dire uno di coloro “che poi sono rimasti sempre fedeli a MARCHESE”. Già nel corso dell’esame, tuttavia, il PARATORE aveva chiaramente riferito (vedi udienza del 16-1-1996) che il CIRAOLO “era affiliato a MARCHESE dall’86” ed “è rimasto, dopo la morte di CAVO’, […] fedele a MARCHESE Mario ”. Il collaboratore ha, quindi, inserito (vedi udienza del 4-2-1996) il nome del CIRAOLO anche nell’elenco degli appartenenti al clan “MARCHESE” ed ha affermato che questi era, anzi, uno dei personaggi al vertice del gruppo. Parlando, poi, specificamente dell’imputato, il collaboratore ha affermato (vedi udienza del 4-2-1996) che questi “era un killer, si occupava di usura, di estorsioni, di spaccio di sostanze stupefacenti” e lo ha accusato, in particolare, dell’omicidio di DE DOMENICO Antonino e dell’estorsione ai danni del titolare del negozio “MUSCHIO E MIELE”. Il PARATORE ha, infine, ricordato (vedi udienza del 12-4-1996) che mentre egli si trovava latitante (dal contesto del racconto sembra chiaro che i fatti vanno collocati alla fine del 1986, prima dell’arresto di MARCHESE Mario ) fece prelevare dal cognato del CENTORRINO (verosimilmente si tratta di MARCHESE Giovanni, più volte citato anche da MARCHESE Mario ) in Calabria, presso tale MORABITO Mario, cento grammi di cocaina, che poi egli incaricò di consegnare a CENTORRINO Salvatore , a MARCHESE Mario  o a CIRAOLO Claudio  “che se la sbrigano loro a venderla”, in quanto erano costoro, evidentemente, che gestivano nell’ambito del gruppo il traffico di stupefacenti.

LA TORRE Guido ha indicato (vedi udienza del 30-4-1996) CIRAOLO Claudio  tra gli affiliati al clan “MARCHESE”, ma ha, quindi, specificato di averlo conosciuto solo in carcere nel 1993.

GIORGIANNI Salvatore  ha affermato (vedi udienza del 28-10-1996) che CIRAOLO Claudio  apparteneva al gruppo “MARCHESE” e si era reso autore dell’omicidio di DE DOMENICO, inteso “u’ surici” e di estorsioni, come quella ai danni del negozio “MUSCHIO E MIELE”.

VENTURA Salvatore  (vedi udienza del 29-5-1996) ha inserito CIRAOLO Claudio nell’elenco degli affiliati a MARCHESE Mario.

LEO Giovanni  (vedi udienza del 9-7-1996) ha descritto quale fosse la posizione di CIRAOLO Claudio  nel tempo che precedette l’omicidio di CAVO’ Domenico, dicendo che questi “fece finta […] che abbandonò MARCHESE” e si avvicinò al PIMPO, al RIZZO, anche perché era cognato di FEDERICO Francesco . In realtà “era come infiltrato, però a MARCHESE gli raccontava tutti i movimenti che loro facevano”.

FERRARA Sebastiano  (vedi udienza del 17-9-1996) ha dichiarato che CIRAOLO Claudio  faceva parte del gruppo di MARCHESE e poi “è stato allontanato per il fatto che ha fatto arrestare FEDERICO Francesco .

L’imputato CIRAOLO Claudio  (vedi esame all’udienza del 6-11-1996 e confronto con SPARACIO Luigi  all’udienza dell’11-10-1997) ha negato gli addebiti, affermando di aver conosciuto MARCHESE e VITALE Giovanni  nel giugno del 1976, all’interno della Galleria Vittorio Emanuele, dove il MARCHESE lavorava insieme al VITALE in una discoteca pizzeria gestita da quest’ultimo. Dopo essersi trasferito per qualche tempo a Milano con la famiglia, egli fece ritorno a Messina, dove lavorò da RODRIGUEZ e alla SAPIEM, società per il metanodotto, e da LUVARA’, rivenditore PIAGGIO, che lo trattava come un figlio, anche se non smise mai di rubare, essendo stato arrestato per furto sin da minorenne. Conobbe, oltre al MARCHESE, anche SPARACIO Luigi , quest’ultimo al ristorante “LA MACINA”, ma “ho camminato sempre da solo, per conto mio, non ho avuto mai a che fare, cioè non frequentavo nessuno”. Ha aggiunto che sia con MARCHESE Mario  che con SPARACIO Luigi  “ho rimesso dei soldi”. Lo SPARACIO, infatti, lo mandò in protesto per alcune cambiali, mentre al MARCHESE “compravo il mangiare”, una volta “gli ho dato 155.000 lire” somma necessaria per potere ritirare la macchina dal meccanico, “gli ho fatto la spesa io da NUNNARI, gli ho comprato il parmigiano”, “gli ho comprato questi mobili: un soggiorno, camera da letto e a cucina”, spendendo “intorno ai quindici, sedici milioni”, aggiungendo che “gli ho fatto questo regalo a MARCHESE perché in galera mi piangeva sempre”. Il CIRAOLO ha, infine, ammesso di essere stato testimone alle nozze civili del MARCHESE insieme a FUMIA, SPARACIO e PUGLISI.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di CIRAOLO Claudio  di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE” è pienamente provata, anche se solo per il periodo dal marzo 1987. Gli elementi a carico dell’imputato appaiono, invero, imponenti. Si è già visto quando si è trattato il tentato omicidio di GALLO Giovanni, fatto per il quale è stato affermata la responsabilità dell’imputato, che già a quell’epoca CIRAOLO Claudio  doveva certamente essere inserito nell’ambito della criminalità organizzata messinese, dove all’epoca operava la famiglia “COSTA”, in tutte le sue varie articolazioni. L’imputato venne, invero, assolto per insufficienza di prove, con sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 3 aprile 1987, confermata dalla Corte di Appello in data 23 aprile 1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, dall’accusa di aver fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “clan COSTA”, ma le suddette sentenze non possono in alcun modo vincolare questa Corte, poiché non viene in considerazione, nel caso di specie, alcun effetto preclusivo del giudicato. I giudici che hanno esaminato nel procedimento suddetto la posizione del CIRAOLO non disponevano, invero, del contributo probatorio fornito oggi dai collaboratori di giustizia, che ben può condurre questa Corte, ai soli fini, evidentemente, di un accertamento della responsabilità dell’imputato nel delitto in esame, a conclusioni diverse da quelle raggiunte nelle citate sentenze, specie se si considera che l’assoluzione dal reato associativo, venne pronunciata con formula dubitativa. Alle accuse formulate allora dall’INSOLITO, il quale affermò che il CIRAOLO raggiunse, all’interno dell’organizzazione “COSTA”, il grado di “camorrista”, e da IANNELLI Rosario, il quale lo elencò tra gli appartenenti alla famiglia “COSTA”, accuse rimaste allora prive di riscontro, si sono aggiunte recentemente quelle convergenti ed omogenee di MARCHESE Mario  e di SPARACIO Luigi , i quali, muovendo proprio dal presupposto che il CIRAOLO fosse appartenente al clan “COSTA”, gli hanno attribuito una partecipazione attiva nell’attentato ai danni di GALLO Giovanni e nell’estorsione ai danni dell’esercizio commerciale “MUSCHIO E MIELE” gestito da GIUTTARI Placido, fatto risalente pressappoco alla stessa epoca. SANTACATERINA Umberto (vedi udienza del 1-3-1994, in sede di incidente probatorio) e VITALE Giovanni  (vedi udienza del 25-10-1996) hanno, parimenti, riferito, come si è visto, che il CIRAOLO fu affiliato al clan “COSTA”, all’interno del quale fece parte del gruppo diretto da CAMBRIA Placido, anche se i due predetti collaboratori non hanno indicato con precisione il periodo temporale cui riferire tali accuse (hanno genericamente parlato di un periodo anteriore a quello nel quale il CIRAOLO entrò a far parte del gruppo capeggiato da MARCHESE Mario ). Va, soprattutto, rilevato che, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza prima citata emessa il 3 aprile 1987, il CIRAOLO fu più volte controllato in compagnia di persone appartenenti al clan “COSTA” (il 4-4-1984 venne controllato dai Carabinieri mentre era insieme, tra gli altri, a MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi  e DELIA Pantaleo; il 13-4-1984 venne controllato mentre era insieme a SPARACIO Luigi  e FUMIA Giuseppe; il 14-6-1985 venne controllato mentre era in compagnia di MARCHESE Mario  e ARENA Antonino). Lo stesso CIRAOLO, peraltro, non ha potuto evitare di ammettere di avere intrattenuto stretti rapporti con MARCHESE Mario , anche se ha negato di avere avuto con lui legami di natura delinquenziale. Risulta, inoltre, che egli fu, insieme, tra gli altri, al coimputato SPARACIO Luigi , testimone di nozze al matrimonio tra MARCHESE Mario  e VENTO Grazia, celebrato pochi mesi dopo l’attentato ai danni del GALLO, il 13 marzo 1984 (vedi copia integrale dell’atto di matrimonio acquisita al n. 144 dei documenti richiesti con ordinanza del 19 luglio 1997). L’assidua frequentazione dell’imputato con esponenti di primo piano del clan “COSTA”, difficilmente giustificabile al di fuori di comuni interessi malavitosi, l’esistenza di rapporti di “comparaggio” con MARCHESE Mario , che appaiono tesi a rinsaldare i legami interpersonali già, comunque, molto stretti (di ciò vi è implicita ammissione nell’affermazione dell’imputato di aver effettuato al MARCHESE regalie del valore di diversi milioni) con un soggetto certamente affiliato a detto sodalizio, l’affermazione della sua responsabilità per reati gravissimi (tentato omicidio GALLO, omicidio CACIOTTO, estorsione ai danni di GIUTTARI Placido) che appaiono certamente riconducibili alle attività criminose di un gruppo di delinquenza organizzata costituiscono elementi probatori di indiscutibile pregnanza, sulla base dei quali può tranquillamente affermarsi che CIRAOLO Claudio  fece organicamente parte del clan “COSTA”. Come si è rilevato in altri casi simili ed è stato evidenziato quando si è parlato del clan “MARCHESE” in generale, la nascita di detto gruppo criminoso autonomo dalla famiglia “COSTA” può, tuttavia, farsi risalire solo al marzo 1987, nel periodo in cui CAVO’ Domenico ed altri esponenti della criminalità organizzata messinese ottennero la libertà per decorrenza dei termini di custodia preventiva nel maxiprocesso cosiddetto “dei 290”. Occorre, pertanto, valutare se le diverse accuse nei confronti dell’imputato si riferiscano non solo al periodo antecedente al marzo 1987, nel quale i collaboratori, parlando di un clan “MARCHESE”, hanno, in realtà, inteso indicare la struttura criminosa operante a Messina in quella particolare congiuntura nella quale, come si è visto, il MARCHESE, subito dopo le scarcerazioni del luglio 1986, divenne il responsabile esterno della famiglia “COSTA”, ma anche al periodo successivo, che è quello che qui interessa, nel quale il MARCHESE fu il capo, prima insieme a CAVO’ Domenico e, dopo la morte di quest’ultimo, da solo, di un gruppo autonomo, nato dalla disgregazione del clan “COSTA”, anche se i legami criminali dell’imputato negli anni antecedenti assumono precipuo rilievo, poiché concorrono a tratteggiare la personalità del CIRAOLO ed attestano il suo solido inserimento nella criminalità organizzata cittadina. Assumono, così, rilievo non secondario le dichiarazioni di MARCHESE Mario , il quale ha affermato che l’imputato ebbe un litigio in carcere, intorno al 1985 (risulta dai dati forniti dal D.A.P. che il CIRAOLO venne arrestato il 22-6-1985 e ottenne la libertà per decorrenza del termine di custodia preventiva il 31-7-1986) con CAMBRIA Placido e da allora in poi fu un suo fedele affiliato. Tali dichiarazioni forniscono, invero, notizie del tutto originali in ordine al momento in cui il CIRAOLO, prese le distanze da CAMBRIA Placido, con il quale era prima in buoni rapporti, attestati, come si è visto, sia dal SANTACATERINA che dal VITALE, iniziò un più stretto rapporto criminale con MARCHESE Mario , che egli già, comunque, conosceva molto bene, in base al quale assunse un ruolo di primo piano quando il MARCHESE, ottenuta la libertà il 31 luglio del 1986, assunse la conduzione del clan “COSTA”, estromettendo il CAMBRIA. A tale fase si riferiscono le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha ricordato che il CIRAOLO fu a quel tempo interessato insieme al MARCHESE al traffico di droga, e quelle di ROMEO Carmelo , il quale ha riferito la circostanza che il CIRAOLO partecipò alla riunione indetta da MARCHESE Mario , di fondamentale importanza per i successivi assetti all’interno della famiglia “COSTA”, nella quale si decise l’uccisione del BONSIGNORE. Non vi sono, invero, riscontri né alle dichiarazioni del primo collaboratore (che trovano una qualche eco nelle affermazioni del SANTACATERINA), né a quelle del secondo, ma esse, comunque, attestano il rilievo criminale che veniva attribuito al CIRAOLO a quel tempo, in perfetta sintonia con il ruolo di primo piano rivestito dal MARCHESE. Tali premesse aiutano, infine, a comprendere e ad interpretare anche le dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia relative al periodo successivo, le quali, nell’affermare l’adesione dell’imputato al clan facente capo al MARCHESE, appaiono coerenti con la storia criminale del CIRAOLO e perfettamente rispondenti a quella scelta di campo compiuta a sostegno di MARCHESE Mario , quando ancora quest’ultimo operava all’interno della famiglia “COSTA”. Su tale punto, le sintetiche accuse contenute nelle dichiarazioni del SANTACATERINA, sono state ribadite da MARCHESE Mario , capo del sodalizio criminoso cui si ritiene che l’imputato abbia aderito. Questi, dopo aver ricordato che CIRAOLO Claudio  era vicinissimo a lui sin da epoca anteriore al periodo per il quale sono stati contestati i reati associativi, ha sostenuto che l’imputato fece parte del suo gruppo criminoso anche successivamente all’arresto del novembre 1986 e durante la detenzione da questo patita, quando il sodalizio era, all’esterno del carcere, diretto dal CAVO’. Le accuse del MARCHESE, oltre ad apparire, per quello che si è detto sopra, pienamente affidabili, sono state confermate da quelle di PARATORE Vincenzo, il quale ha analogamente, inserito l’imputato tra gli affiliati al gruppo “MARCHESE – SPARACIO – CAVO’”, facendo evidente riferimento a quel periodo nel quale CAVO’ Domenico, messo da parte COSTA Gaetano , assunse la guida di quel sistema composito nel quale confluivano, oltre al gruppo che riconosceva come proprio capo MARCHESE Mario , ma in effetti diretto dallo stesso CAVO’, anche i gruppi diretti dallo SPARACIO e dal PIMPO. Il PARATORE ha, peraltro, specificato che il CIRAOLO fu uno di quei pochi soggetti che rimase fedele al MARCHESE anche dopo la morte di CAVO’ Domenico, analogamente a quanto sostenuto dal SANTACATERINA, il quale ha ricordato che, pur essendosi l’imputato allontanato da Messina, rimase in contatto con MARCHESE. Hanno, d’altronde, implicitamente confermato la collocazione criminale del CIRAOLO nel gruppo “MARCHESE – CAVO’” anche tutti quei collaboratori che hanno accusato l’imputato dell’omicidio di DE DOMENICO Antonino, fatto che appare perpetrato nell’ambito di strategie malavitose perseguite dal CAVO’. E’ indubitabile, poi, che il CIRAOLO fu particolarmente vicino a CAVO’ Domenico, oltre che a MARCHESE Mario , come egli stesso ha ammesso all’udienza dell’11-10-1997, quando ha negato di essere responsabile dell’omicidio del CAVO’, sostenendo con forza che questi era un suo carissimo amico, del quale fu anche testimone di nozze. Sul punto non occorre soffermarsi oltre, essendo sufficiente rinviare a quanto si è già esposto ampiamente quando si è trattato l’omicidio di CAVO’ Domenico, e rilevare che una conferma evidente della suesposta conclusione può trarsi dal fatto che il CIRAOLO fu testimone di nozze al matrimonio di CAVO’ Domenico, celebrato il 15 settembre 1987 (vedi allegato 4 bis al documento acquisito al N. 139 della citata ordinanza del 19 luglio 1997), mentre è opportuno solo sottolineare che anche tale rapporto può pienamente giustificarsi solo all’interno di un saldo legame criminale con colui che era a quel tempo il più autorevole esponente del clan. L’attentato subito dal CIRAOLO dopo la morte del CAVO’ sembra che sia stato, infine, strettamente collegato a dinamiche associative all’interno del clan “MARCHESE”, e, come tale, ulteriore elemento di conferma della collocazione criminale del CIRAOLO. I collaboratori di giustizia escussi sul punto (vedi PARATORE Vincenzo alle udienze del 9-1-1996 e del 13-4-1996; MARCHESE Mario  all’udienza del 2-10-1996; SPARACIO Luigi  alle udienze del 7-10-1996, del 15-10-1996 e nel corso del confronto con CIRAOLO Claudio  all’udienza dell’11-10-1997), dando conforto ai sagaci giudizi espressi nella sopra riportata sentenza che ha condannato il FEDERICO per tale fatto, hanno, infatti, offerto, concordemente, di tale vicenda una convincente interpretazione, affermando che esso sarebbe stato voluto da PIMPO Salvatore, fedele alleato di CAVO’ Domenico, quale reazione all’omicidio di quest’ultimo, del quale il CIRAOLO veniva in qualche modo ritenuto responsabile, per avere fomentato in carcere il livore di MARCHESE Mario  nei suoi confronti o, addirittura, per aver fornito un aiuto logistico nell’esecuzione dell’attentato.

Tutti i suesposti e convergenti elemento, sovrapponendosi perfettamente tra loro forniscono, allora, piena prova della partecipazione dell’imputato CIRAOLO Claudio  al clan “MARCHESE”, nel quale, peraltro, dovette rivestire una posizione di notevole prestigio, come ha affermato PARATORE Vincenzo, almeno sino al momento in cui, dopo l’attentato di cui rimase vittima, non fece rivelazioni agli inquirenti che ne compromisero l’affidabilità agli occhi degli altri affiliati, tanto che egli fu indotto, a quanto pare, ad allontanarsi per qualche tempo da Messina. Non sembra, nondimeno, che la condotta dell’imputato possa qualificarsi come un’attività di promozione, atteso che non vi sono elementi per potere affermare che il CIRAOLO abbia dato un contributo particolarmente rilevante per la costituzione del sodalizio o per il suo potenziamento; né come un’attività di organizzazione, poiché non spettava certamente al CIRAOLO la realizzazione della struttura necessaria per assicurare stabilità e funzionalità all’associazione; né come attività di direzione, essendo stata la sua condotta subordinata alle direttive di MARCHESE Mario  e di CAVO’ Domenico.

L’accertamento del fatto contestato al CIRAOLO può riguardare, per quello che si è detto prima, solo il periodo successivo al marzo 1987, mentre per il periodo antecedente, per il quale vi sono numerosi elementi attestanti la sua partecipazione alla famiglia “COSTA”, si può fondatamente affermare che la condotta contestata all’imputato, pur non integrando il reato a lui ascritto, possa essere interpretata come adesione ad un gruppo associativo diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, sicché vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

Va, inoltre, rilevato che l’associazione “MARCHESE” si può qualificare, come è stato osservato quando si è trattato in generale tale sodalizio, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità dell’imputato solo per il primo di detti reati, fatto commesso dal marzo 1987, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste.

Sussiste, infine, la contestata recidiva specifica, in considerazione delle numerose condanne per furto subite dall’imputato.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.