2.3.5.25. Comandè Salvatore
COMANDE’ Salvatore è accusato di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA”, contestata ai capi “99” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “100” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato penale in atti risultano a suo carico diversi precedenti penali per rapina e detenzione e porto illegali di armi e munizioni, ma sono tutti piuttosto risalenti nel tempo perché l’ultimo è quello derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Messina del 22-4-1983, irrevocabile il 9-5-1984, che ha condannato il COMANDE’ per una rapina a mano armata in concorso commessa il 28-1-1981. L’imputato venne, viceversa, assolto con sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, dove era imputato di aver fatto parte del clan “CARIOLO”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che COMANDE’ Salvatore fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 28-2-1981 al 15-2-1987 ed in tale periodo fu ristretto in diversi istituti di pena, tra i quali anche la Casa Circondariale di Messina dal 28-3-1986 al 15-2-1987.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza
in sede di incidente probatorio del 15-2-1994) ha elencato
COMANDE’ Salvatore
tra
gli affiliati al clan “FERRARA”.
FERRARA Sebastiano
(vedi udienza del 16-9-1996) ha indicato COMANDE’ Salvatore
come
uno dei suoi affiliati dal 1985 in poi.
FERRARA Carmelo (vedi udienza
dell’8-5-1996) ha indicato COMANDE’
Salvatore
quale affiliato al clan diretto dal fratello FERRARA
Sebastiano
ed ha aggiunto che “COMANDE’
Salvatore
assieme al TAMBURELLO, al SANTORO e ad altri due, che non sono
in questo processo, hanno fatto una rapina ad un’alfetta blindata. Poi il
COMANDE’, con me, abbiamo sequestrato due persone e stavamo per ucciderli, poi
pure droga”. Con riferimento, poi, all’attività da lui stesso e da
altri affiliati realizzata nel settore del traffico di stupefacenti il FERRARA
ha specificato che COMANDE’ Salvatore
era
uno di coloro che vendevano la droga “ad altre persone che poi la spacciavano
al minuto” e, partecipava, al pari degli altri, alla suddivisione degli utili
derivanti da tale illecito traffico. Il collaboratore ha, infine, ricordato
che nella “sparatoria di CIRAOLO Claudio
, noi abbiamo aiutato il PIMPO”,
mandando “due ragazzi che ci interessavano a noi, sarebbero il SANTORO ed il
COMANDE’”.
SANTORO Angelo (vedi udienza del 22-10-1996) ha dichiarato che egli era vicino al FERRARA, nel senso che “quando lui mi chiedeva un favore io glielo facevo, […] solo di estorsioni e c’è qualche rapina” ma non faceva parte del suo gruppo, al quale aderì organicamente nel 1991. Ha, nondimeno, affermato che egli già nel 1988 perpetrava delle estorsioni e già si è visto come le giustificazioni addotte dal collaboratore per spiegare perché tali delitti non rientrassero nel programma delinquenziale del clan appaiono ridicole ed offendono l’intelligenza di chi giudica. Il SANTORO ha, infatti, sostenuto che le estorsioni, perpetrate insieme ad altri soggetti ritenuti appartenenti al clan “FERRARA”, fossero un affare privato di quel ristretto gruppo di persone che se ne rendevano responsabili e non rientrassero negli interessi del FERRARA, il quale “non è che sapeva oppure prendeva soldi” (ma successivamente dirà che egli consegnava al FERRARA una quota dei proventi illeciti), per poi dovere riconoscere, in parte contraddicendosi, che “[FERRARA Sebastiano ] ci portava anche dei..., una base, una cosa (vale a dire le informazioni sui soggetti da estorcere)” e che, comunque, “poi ce lo dicevamo [al FERRARA]”, senza, però, riuscire a dare una valida spiegazione del motivo per il quale tenevano informato il FERRARA, asserendo che ritenevano opportuno farlo “perché c’erano certe persone che interessavano a lui e poi noi glielo dicevamo ugualmente”. Lo stesso SANTORO ha, quindi, affermato, per quel che interessa con specifico riferimento all’imputato, che per riscuotere la tangente, “certe volte andavo io, certe volte andavamo assieme con LIBRO Stellario, COMANDE’”, indicando, in particolare, un tentativo di estorsione (così fu, almeno, percepito il fatto dalla vittima) perpetrata nel 1987 da lui e dal COMANDE’ ai danni di un commerciante che vendeva giubbotti nel viale San Martino. Il SANTORO ha, quindi, aggiunto che già negli anni 1986, 1987, 1988, il COMANDE’ era “vicino” al FERRARA e si occupava di estorsioni, ed ha ulteriormente specificato che “COMANDE’ dall’86 fino all’89 camminava con noi”, riferendo che nel 1988 egli, insieme ad altre cinque o sei persone, tra le quali vi era anche il COMANDE’, spacciava droga, che acquistava da TROVATO Antonino, mentre a tale affare illecito non partecipava il FERRARA. Il collaboratore ha, infine, ricordato, assumendosi le proprie responsabilità, l’episodio nel quale venne ferito CIRAOLO Claudio , menzionato da diversi altri collaboratori, anche se non ha parlato di una partecipazione del COMANDE’.
SPARACIO Luigi ha indicato (vedi udienza del 9-10-1996), anche se solo a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini il 25-3-1994, COMANDE’ Salvatore tra quelle persone che “hanno sempre parte del gruppo “FERRARA””. Il collaboratore aveva, peraltro, già in precedenza sostenuto (vedi udienza dell’8-10-1996) che il COMANDE’ partecipò, insieme a SANTORO Angelo , su mandato di FERRARA Sebastiano , all’attentato ai danni di CIRAOLO Claudio perpetrato insieme a FEDERICO Francesco poco tempo dopo l’agguato mortale a CAVO’ Domenico (tale fatto avvenne, come si è visto, il 17-3-1988).
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) ha elencato COMANDE’ Salvatore tra gli appartenenti al clan “FERRARA” ed ha solo precisato che si trattava del fratello di Melina MAZZITELLI.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha dichiarato, ma solo a seguito di contestazione del contenuto del verbale di dichiarazioni rese in sede di indagini il 16-4-1994, che COMANDE’ Salvatore era un affiliato al clan “FERRARA”, ma ha precisato che all’epoca lo conosceva solo di nome, mentre “quasi tutti” i soggetti da lui indicati come appartenenti al clan “FERRARA” “li conobbi dopo il ‘90”. Il collaboratore ha, tuttavia, sostenuto di aver visto il COMANDE’ a casa di PIMPO Salvatore insieme a FERRARA Sebastiano ed al SANTORO, quando “il PIMPO gli chiese il favore di uccidere il Claudio CIRAOLO”.
GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 28-10-1996) ha sostenuto di non avere mai avuto contatti con FERRARA Sebastiano per affari illeciti, ha ma riferito di avere incontrato il COMANDE’, insieme a SANTORO Angelo a casa di PIMPO Salvatore quando “si stava parlando del fatto di sparare a CIRAOLO Claudio ”
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di COMANDE’ Salvatore di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA” è pienamente provata. Le dichiarazioni, ancorché del tutto generiche, del SANTACATERINA hanno, infatti, trovato piena conferma in quelle di diversi altri collaboratori di sicura attendibilità.
FERRARA Sebastiano , pur essendo stato molto laconico, ha formulato un’accusa che assume, comunque, un grande rilievo, in quanto proveniente dal capo del sodalizio criminoso del quale avrebbe fatto parte l’imputato. Ancor più pregnante valore probatorio hanno le affermazioni di FERRARA Carmelo, il quale non si è limitato ad indicare il suo nome tra quelli degli affiliati, ma ha spiegato anche quale attività illecita svolgesse il COMANDE’. Benché non si abbia specifico riscontro, ad esempio attraverso accertamenti compiuti con sentenze di condanna, alle parole del collaboratore in ordine alla perpetrazione da parte dell’imputato di estorsioni e di altri reati in materia di stupefacenti, non può, invero, dubitarsi dell’affidabilità i tali dichiarazioni, specie con riferimento all’attività svolta nel traffico di stupefacenti, che fu un settore illecito in qualche modo diretto e coordinato, come si è visto parlando dell’associazione in generale (vedi pag. 520 e segg.), dallo stesso FERRARA Carmelo. Va, peraltro, osservato che l’esistenza di rapporti di natura illecita tra quest’ultimo e l’imputato, oltre ad essere stata ammessa nel presente procedimento dallo stesso FERRARA, era stata già sostenuta nel procedimento cosiddetto “dei 290” da INSOLITO Giuseppe, il quale aveva affermato che il COMANDE’ era “figlioccio” di FERRARA Carmelo. Indubbio rilievo hanno anche le accuse, seppur confuse, di SANTORO Angelo , il quale ha ribadito che l’imputato era interessato all’attività estorsiva, la quale appare certamente riconducibile, per quello che si è detto sopra, alle iniziative illecite del clan “FERRARA”. Lo stesso SANTORO ha, d’altronde, indicato il COMANDE’ tra le persone vicine al FERRARA sin dal 1986, differenziando così la sua posizione rispetto a quella di altri soggetti pure da lui accusati di aver fatto parte di detto clan, ma che si sarebbero avvicinati ad esso solo in epoca successiva. Le dichiarazioni relative ad una partecipazione dell’imputato a traffici illeciti di sostanze stupefacenti sembrano, infine, trovare significativi punti di corrispondenza in quelle di FERRARA Carmelo sul coinvolgimento del COMANDE’ nell’attività di spaccio del gruppo. Non sembra, infatti, che il SANTORO ed il FERRARA abbiano parlato di due distinti fenomeni criminosi, specie se si considera che le loro dichiarazioni appaiono sovrapponibili in relazione ai soggetti coinvolti ed al tempo in cui la condotta illecita sarebbe stata perpetrata, sicché non può dubitarsi che anche tale attività criminosa fosse riferibile al clan “FERRARA”. Non del tutto prive di valenza probatoria sono, infine, le ulteriori accuse, prive, però, di concreti elementi di valutazione, formulate dagli altri collaboratori, appartenenti, a differenza di quelli prima menzionati, a sodalizi criminosi diversi da quello del quale si assume che abbia fatto parte l’imputato. Esse, pur presentando, proprio perché estremamente generiche, un modesto livello di attendibilità, servono, comunque, a corroborare un quadro probatorio omogeneo e già del tutto persuasivo. Grande rilievo assumono, altresì, le numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia (LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , FERRARA Carmelo, SPARACIO Luigi ), che hanno affermato un coinvolgimento del COMANDE’ nell’attentato a CIRAOLO Claudio , avvenuto subito dopo la morte di CAVO’ Domenico. Come si è già osservato in precedenza, quando si esaminata la posizione del CIRAOLO, sembra, invero, del tutto plausibile la ricostruzione offerta da più parti, sostanzialmente conforme ai sagaci giudizi espressi nella sopra riportata sentenza che ha condannato il FEDERICO per tale fatto, secondo cui il suddetto attentato sarebbe stato voluto da PIMPO Salvatore, fedele alleato di CAVO’ Domenico, quale reazione all’omicidio di quest’ultimo, del quale il CIRAOLO veniva in qualche modo ritenuto responsabile. La partecipazione al fatto del SANTORO e del COMANDE’, oltre al FEDERICO, che è già stato condannato, rivela, pertanto, un’insospettata collaborazione tra PIMPO Salvatore e FERRARA Sebastiano , col quale il primo era legato da antica amicizia criminale per essere appartenuti entrambi al clan “CARIOLO”, e rende evidente che l’imputato era a quel tempo soggetto del quale FERRARA Sebastiano poteva liberamente disporre per perseguire gli scopi dell’associazione, comandandogli l’esecuzione di un gravissimo delitto, quale l’uccisione del CIRAOLO, per la cui esecuzione è da escludere che il COMANDE’ potesse avere un qualche interesse personale, mentre esso appare chiaramente riconducibile alle iniziative illecite del clan “FERRARA”. Sulla base delle superiori considerazioni può, allora, tranquillamente affermarsi la colpevolezza del CIOMANDE’ per i reati a lui ascritti ai capi “99” e “100” della rubrica, dovendosi il sodalizio diretto da FERRARA Sebastiano qualificare, come si è visto, sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685.
Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina sopra citata emessa in data 22-4-1983, irrevocabile il 9-5-1984, che ha condannato l’imputato, tra l’altro, rapina continuata in concorso.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.