2.3.5.27.  Cosenza Letterio

COSENZA Letterio  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti non risulta a suo carico alcun precedente penale, mentre dai dati forniti dal D.A.P. risulta che COSENZA Letterio  fu detenuto in carcere, prima di essere ristretto in relazione al presente procedimento, solo dal 4-6-1984 al 16-6-1984, quando l’imputato era minorenne.

Nel presente procedimento il COSENZA è chiamato a rispondere anche del reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. N. 309/90 in relazione ad un traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti perpetrato nella seconda metà dell’anno 1990, a lui contestato nel capo “19” della rubrica (vedi pag. 2136 e segg.), ma dal quale è stato assolto.

Come si è visto quando si è esaminata la posizione dell’imputato con riferimento al reato a lui contestato nel capo “19” della rubrica, SANTACATERINA Umberto, lo ha accusato (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 7-2-194 e del 3-3-1994) di aver custodito in casa notevoli quantità di droga di pertinenza di quest’ultimo, che venivano, poi, rivendute, come lo stesso SANTACATERINA ha confessato, a piccoli spacciatori. La difesa dell’imputato ha, invero, fatto balenare la possibile esistenza di ragioni di acredine tra il SANTACATERINA ed il COSENZA (genero del primo ma attualmente separato dalla moglie), che potrebbero inficiare gravemente la credibilità del collaboratore, ma, a prescindere dalla attendibilità che va attribuita alle sue accuse, appare decisivo il rilievo che le dichiarazioni del SANTACATERINA sono rimaste isolate e prive del necessario vaglio dei riscontri esterni e, di conseguenza, è stata pronunciata sentenza di assoluzione dal reato ascritto al capo “19” della rubrica per non aver commesso il fatto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., non risultando che le accuse mosse dal SANTACATERINA contro il COSENZA siano state chiaramente smentite da altre fonti.

Le conclusioni già formulate con riferimento al reato di traffico di sostanze stupefacenti, vanno ribadite anche con riferimento ai due reati associativi contestati al COSENZA, in relazione ai quali non vi sono elementi probatori ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati, i quali non sembra, peraltro, che possano porsi a fondamento dell’accusa relativa alla sua partecipazione al clan “LEO”. E’ sufficiente osservare che il SANTACATERINA ha affermato di aver acquistato la droga che custodiva a casa del COSENZA da CASTORINA Pasquale , vale a dire da uno dei più autorevoli esponenti del clan “SPARACIO”, sicché la condotta attribuita al COSENZA potrebbe, al più, ritenersi agevolatrice del commercio di sostanze stupefacenti realizzato nell’ambito del clan “SPARACIO”. Può, inoltre, fondatamente presumersi, anche non volendo considerare i vincoli temporali della contestazione del reato di cui al capo “19”, che tali fatti riferiti dal SANTACATERINA si siano in realtà verificati solo dopo la morte di LEO Giuseppe, quando il SANTACATERINA strinse più stretti legami con DI BLASI Domenico, del quale il CASTORINA era il braccio destro, sicché anche sotto questo profilo non possono considerarsi sintomatici di un’affiliazione relativa ad un periodo antecedente. Anche nel caso, infine, che risultasse provato (ma non lo è) che il COSENZA custodiva a casa propria sostanza stupefacente di pertinenza del clan “LEO”, tale comportamento non importa necessariamente un suo organico inserimento in detto clan, anche in considerazione del fatto che la condotta illecita si sarebbe, verosimilmente, realizzata in virtù del rapporto di affinità esistente con il SANTACATERINA e ben difficilmente potrebbe, pertanto, considerarsi un concreto contributo causale alla vita dell’associazione ed al perseguimento dei suoi scopi illeciti nel traffico di stupefacenti.

Alla luce delle superiori considerazioni, l’accusa nei confronti di COSENZA Letterio  di aver fatto parte del clan “LEO” appare assolutamente sfornita di prova e l’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

1.1.1.1     COSTANTINO GIOVANNI

COSTANTINO Giovanni  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per rapina, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, oltraggio a pubblico ufficiale, violazione delle misure di prevenzione, estorsione tentata e continuata, omicidio. Nessuno di tali reati risulta, nondimeno, commesso nel periodo di tempo nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “LEO”. Va, comunque, menzionata la sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina del 22-7-1994 che ha condannato COSTANTINO Giovanni , in concorso con MANCUSO Giorgio  e RIZZO Rosario  per l’omicidio di DI BLASI Domenico, avvenuto il 15-5-1991.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che COSTANTINO Giovanni  fu detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi a lui contestati dal 14-6-1984 al 29-4-1986 e poi dal 26-1-1989 al 26-5-1989. In tale periodo fu sempre detenuto nella Casa Circondariale di Messina.

Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova esaustiva della colpevolezza dell’imputato in ordine ai due reati associativi contestati.

Il COSTANTINO è collaboratore di giustizia, avendo manifestato proprio nel corso del dibattimento del presente processo, quando venne sentito la prima volta, all’udienza del 2-5-1995, in relazione all’omicidio di SARNATARO Sabatino, l’intenzione di compiere tale radicale scelta non solo processuale, ma anche di vita. In seguito venne nuovamente sentito all’udienza del 25-10-1996 ed in tale occasione ha più ampiamente riferito che fece parte di un gruppo criminoso, distinto dal clan “LEO”, facente capo a MANCUSO Giorgio , del quale era cognato avendone sposato la sorella. Tra il 1986 ed il 1989 egli si rese autore, nell’ambito della suindicata associazione, di reati in materia di traffico illecito di stupefacenti, mentre non perpetrò né estorsioni, né reati di sangue. Egli, comunque, conosceva il MANCUSO da tanto tempo, “ci siamo cresciuti” e la loro collaborazione illecita cominciò con furti e rapine. Quanto all’attività nel settore degli stupefacenti, il COSTANTINO ha precisato che MANCUSO Giorgio  si procurava la droga da LEO Giuseppe o da tale MORABITO in notevoli quantità (200, 300 grammi per volta dal LEO; un chilo per volta dal MORABITO) e poi la smerciava per il tramite di “ragazzi che la spacciavano”, ai quali ne consegnava dei quantitativi medi “50, 100 grammi, quanta ne desideravano”, già tagliata e confezionata. Il COSTANTINO ha, quindi, chiarito il ruolo che rivestiva in tale traffico, riferendo che era proprio lui, insieme a CUCINOTTA Giuseppe  a consegnare tale droga agli spacciatori dove costoro abitavano o al bar “TULIPANO”, che era un luogo di incontro a Gravitelli. Il COSTANTINO ha, infine, fatto comprendere il rilievo che egli aveva assunto nel gruppo di MANCUSO Giorgio , affermando che egli ed il CUCINOTTA erano coloro che gestivano il traffico di stupefacenti e ne detenevano la “cassa” all’interno del gruppo durante i lunghi periodi di detenzione del MANCUSO

Si è già visto, quando si è trattato il reato associativo in generale (vedi pag. 466 e segg.) che i rapporti tra i gruppi facenti capo a MANCUSO Giorgio  ed a LEO Giuseppe non potevano considerarsi paritari e caratterizzati da piena autonomia reciproca, tanto che lo stesso MANCUSO Giorgio ha affermato (vedi udienza del 28-6-1996) che “il gruppo era unico però con competenze diverse sul territorio, nel senso che [gli affiliati dei diversi sottogruppi] rappresentavano sempre Pippo LEO, andavano sotto il nome di Pippo LEO, però erano anche autonomi, però facevano parte del gruppo LEO. […] In sostanza il nostro capo su tutte e tre le zone [villaggio Aldisio, Camaro e Gravitelli] era LEO Giuseppe” e tutti gli affiliati sapevano di questa gerarchia e della loro appartenenza al gruppo “LEO”. L’affermazione del COSTANTINO, secondo cui i rapporti tra MANCUSO Giorgio  e LEO Giuseppe erano essenzialmente di natura personale, essendo il primo figlioccio del secondo, appare, allora, piuttosto riduttiva e fuorviante, forse diretta ad alleggerire la propria responsabilità, in quanto l’autonomia tra i due gruppi non si spingeva sino al punto da dare vita a due entità distinte, irriducibili in un unico clan, sia perché il ruolo direttivo del MANCUSO, che aveva un gruppo posto alle sue dirette dipendenze, non escludeva che questi fosse, comunque, subordinato a LEO Giuseppe, sia perché lo stesso COSTANTINO Giovanni  ha dovuto ammettere l’esistenza di significative sinergie tra i due gruppi in relazione al traffico della droga (gli episodi degli acquisti di droga in Calabria da tale MORABITO sembra, peraltro, che debbano essere collocati temporalmente in un’epoca successiva alla morte di LEO Giuseppe, come si è osservato esaminando il reato associativo in generale), sia perché vi era uno stretto coordinamento di attività tra i due gruppi, realizzato attraverso frequenti riunioni, alle quali ha fatto riferimento MANCUSO Giorgio  nelle sue dichiarazioni, che hanno trovato immediato riscontro nel servizio di avvistamento compiuto dalle forze dell’ordine nei pressi dell’abitazione del MANCUSO in via Anastasio Cocco, subito dopo l’uccisione di SARNATARO Sabatino, e nella relativa documentazione fotografica. Tutto ciò non poteva, d’altronde, sfuggire al COSTANTINO e le sue affermazioni, in base alle quali sembrerebbe che egli ne fu del tutto ignaro, non appaiono in alcun modo credibili, in considerazione del ruolo di responsabilità che il collaboratore rivestiva all’interno del gruppo di MANCUSO Giorgio  (dove addirittura deteneva in certi periodi la “cassa”), e della circostanza che egli partecipò personalmente ad almeno alcune di dette riunioni. Il maresciallo PUGLISI Salvatore, escusso all’udienza del 28-11-1995, ha, infatti, brevemente illustrato i risultati delle indagini in ordine all’attività del clan “LEO”, svolte dal suo ufficio ed alle quali partecipò personalmente, riferendo che l’attenzione degli inquirenti si incentrò, oltre che su LEO Giuseppe, su numerose altre persone, tra le quali anche COSTANTINO Giovanni , che, per le loro frequentazioni, si riteneva facessero parte del gruppo capeggiato dal primo. Il teste LAISA Angelo, escusso all’udienza del 1-12-1995, ha, quindi, diffusamente illustrato contenuti ed obiettivi del servizio di avvistamento sopra menzionato, protrattosi per diversi giorni nei pressi dell’abitazione di MANCUSO Giorgio . Il teste ha, in proposito, riferito che già in data 11 luglio 1989, qualche giorno prima della morte di SARNATARO Sabatino, nel corso di un normale servizio di pattuglia (non era, infatti, ancora iniziato il servizio di avvistamento di cui sopra), egli ed i suoi colleghi notarono proprio sotto l’abitazione del MANCUSO, quest’ultimo insieme a SARNATARO Sabatino, COSTANTINO Giovanni , CUNSOLO Vittorio e CUCINOTTA Giuseppe . In data 13 luglio 1989 furono notati sempre sotto l’abitazione del MANCUSO, quest’ultimo, COSTANTINO Giovanni , CUNSOLO Vittorio e CUCINOTTA Giuseppe . Va, soprattutto, ricordato l’avvistamento del 17 luglio 1989, nel quale insieme a MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , CUNSOLO Vittorio e COSTANTINO Giovanni , fu notato anche LEO Giuseppe, che giunse a bordo di un’autovettura blindata guidata da PANTO’ Pietro . Non può, pertanto, dubitarsi che il COSTANTINO ebbe contatti sia con LEO Giuseppe, sia con soggetti appartenenti al gruppo posto alle dirette dipendenze di quest’ultimo, come viene, peraltro, attestato dal fatto che egli si trovava insieme ad uno dei più fidati uomini di LEO Giuseppe, SARNATARO Sabatino, quando quest’ultimo venne ucciso (vedi capi “12”, ”13” e “14” a pag. 1747 e segg.) e tali circostanze costituiscono elementi indiziari di inequivocabile significato, che si aggiungono alle chiare affermazioni del MANCUSO, in ordine alla consapevolezza dell’imputato circa la natura dei rapporti esistenti tra il gruppo “LEO” e quello diretto da MANCUSO Giorgio .

E’, allora, evidente che il COSTANTINO, pur avendo affermato di aver fatto parte esclusivamente del clan “MANCUSO”, ma non di quello “LEO”, ha implicitamente fatto riferimento ad una situazione nella quale la sua adesione al gruppo di MANCUSO Giorgio  importava, pressoché automaticamente, la sua disponibilità ad agire per il più ampio clan di LEO Giuseppe, attraverso delle sinergie operative che ben possono qualificare il suo comportamento come quello di un affiliato di quest’ultimo sodalizio. Le dichiarazioni del COSTANTINO costituiscono, in definitiva, una sorta di confessione della sua appartenenza al clan “LEO”, spettando certamente alla Corte e non all’imputato la qualificazione giuridica della condotta e la verifica della sua rispondenza, oltre che alla fattispecie astratta di riferimento, anche alla descrizione che di essa è stata fatta nel capo di imputazione.

Si è già visto più volte che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. La valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone, allora, negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. Nel caso di specie non può, invero dubitarsi dell’attendibilità della confessione del COSTANTINO, sia perché accompagnata dall’offerta di un contributo conoscitivo non del tutto trascurabile in ordine alle attività illecite del gruppo diretto da MANCUSO Giorgio , sia perché coerente con la personalità dell’imputato quale emerge dai suoi gravissimi precedenti penali, in modo particolare, dall’affermazione della sua responsabilità con riferimento all’omicidio di DI BLASI Domenico, sia, infine, perché trova piena corrispondenza nelle accuse che sono state mosse al COSTANTINO anche in epoca anteriore alla sua scelta di collaborare con la giustizia.

Così SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) che COSTANTINO Giovanni , così come i fratelli Pietro e Sostine, soprannominati “stalieddu”, facevano parte del clan “LEO” e “poi (verosimilmente il collaboratore ha inteso riferirsi al periodo successivo alla morte di LEO Giuseppe) gruppo MANCUSO”. Il SANTACATERINA ha aggiunto che COSTANTINO Giovanni  era cognato di MANCUSO Giorgio  e si occupava, oltre che di droga, come gli altri fratelli, anche (vedi sul punto udienza del 3-3-1994) di estorsioni. Tutti i tre fratelli si rifornivano di droga da LEO Giuseppe e “dai calabresi alla Casa dello Studente” e (vedi udienza del 2-3-1994) furono tra coloro che entrarono a far parte del clan “LEO” sin dalla sua costituzione.

MANCUSO Giorgio  ha affermato (vedi udienza del 24-6-1996) che COSTANTINO Giovanni  faceva parte del gruppo di persone facenti capo al clan “LEO” che operava nella zona di Gravitelli e del quale lo stesso MANCUSO era il responsabile. Il collaboratore ha, quindi, specificato (vedi udienza del 28-6-1996) che COSTANTINO Giovanni  era suo cognato, avendo sposato sua sorella MANCUSO Rosa. Con riferimento, poi, al traffico di droga, il COSTANTINO, insieme a CUNSOLO Vittorio ed a CUCINOTTA Giuseppe , dopo aver ricevuto dal MANCUSO la sostanza stupefacente, “provvedevano a dividerla agli altri [ai diversi spacciatori] per quanto riguarda Gravitelli”.

VENTURA Salvatore  (vedi udienza del 29-5-1996) ha indicato il COSTANTINO, “quello che sta collaborando”, tra gli affiliati del clan “LEO”.

LEO Giovanni  (vedi udienza del 9-7-1996) ha elencato COSTANTINO Giovanni , insieme ai fratelli Pietro e Sostine, tra gli affiliati al clan “LEO” ed ha, quindi, specificato (vedi udienza del 24-7-1996) che questi, in origine, era vicino a VINCI Paolo, il quale era in un primo tempo il responsabile della zona di Gravitelli. Successivamente il VINCI venne ucciso e “il vero assoluto è diventato MANCUSO”, il quale assunse la direzione di coloro che un tempo erano vicini al VINCI, tra i quali anche COSTANTINO Giovanni .

MARCHESE Mario  (vedi udienza del 24-9-1996) ha affermato che COSTANTINO Giovanni  era il cognato di MANCUSO Giorgio  e faceva parte del clan “LEO”, al cui interno si occupava di droga.

SPARACIO Luigi  ha affermato (vedi udienza del 9-10-1996) che i fratelli COSTANTINO Giovanni , Pietro e Sostine, facevano parte “di MANCUSO, però erano affiliati al clan “LEO”” e (vedi anche udienza del 16-10-1996, dove il collaboratore ha ribadito la circostanza) “spacciavano droga nella zona di Gravitelli”. Lo SPARACIO ha, infine, aggiunto (vedi udienza del 14-10-1996) che i COSTANTINO “erano cognati” di MANCUSO Giorgio .

PARATORE Vincenzo, ha inserito (vedi udienza del 4-2-1996) i fratelli COSTANTINO, Pietro, Giovanni e Sostine, tra gli affiliati del clan “LEO”, aggiungendo che “mi sembra che son parenti di MANCUSO”.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha indicato i fratelli COSTANTINO, “se non erro tre”, nel novero degli affiliati al clan “LEO”, ma ha specificato di aver conosciuto COSTANTINO Giovanni  solo “di nome”.

GIORGIANNI Salvatore  ha elencato (vedi udienza del 25-10-1996) COSTANTINO Giovanni  tra gli affiliati al clan “LEO”.

Alla luce delle superiori considerazioni e dell’esame delle dichiarazioni sopra esposte dei collaboratori di giustizia, sostanzialmente collimanti con le ammissioni di responsabilità dell’imputato non può, allora, dubitarsi che COSTANTINO Giovanni  abbia fatto parte del sodalizio diretto da LEO Giuseppe e va, pertanto affermata la responsabilità dell’imputato per entrambi i reati associativi a lui contestati.

A COSTANTINO Giovanni  non può essere, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta e decisiva attività di collaborazione con la giustizia sia con riferimento al fatto per il quale invoca l’attenuante, sia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso.

Nel caso di specie la scelta collaborativa è, tuttavia, intervenuta solo dopo l’inizio del dibattimento del presente processo, quando si era già formato a carico dell’imputato un imponente quadro probatorio, ed erano state disvelate, attraverso numerosi altri contributi collaborativi, la vita e le attività illecite del clan “LEO”. Il contributo probatorio del COSTANTINO non appare, pertanto, significativo, se non per aspetti marginali e poco rilevanti attinenti al reato associativo, mentre è risultato del tutto carente con riferimento a tutte le altre fattispecie delittuose. Le dichiarazioni del collaboratore sono, inoltre, apparse a tratti lacunose e fuorvianti, così da non apparire in alcun modo “decisive”, ai sensi del citato art. 8 (così interpretandosi il termine “concretamente”), per la ricostruzione dell’associazione “LEO”. Il comportamento processuale tenuto dal COSTANTINO non sembra, poi, positivamente valutabile, poiché il collaboratore ha fornito notizie estremamente generiche sui suoi correi e tale condotta rivela, verosimilmente, specie con riferimento al fratello COSTANTINO Sostine  o al fratello del proprio cognato, MANCUSO Daniele , la cui affiliazione, affermata da questa Corte, è stata negata dal collaboratore, l’intento di coprire le altrui responsabilità, in contrasto con lo spirito di leale collaborazione al quale egli avrebbe dovuto, viceversa, attenersi, avvalendosi in modo distorto dell’autorevolezza che derivava alle sue parole dall’avere egli compiuto la scelta di collaborare con la giustizia per sovvertire subdolamente la realtà dei fatti. Tale ambiguo e deprecabile comportamento processuale non può, allora, meritare la concessione né dell’attenuante speciale sopra indicata, né delle attenuanti generiche, poiché svuota di significato la stessa confessione.

Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 7-5-1982, irrevocabile il 26-1-1984, che ha condannato il COSTANTINO per rapina in concorso e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, nonché con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 10-12-1982, irrevocabile il 5-11-1984, che ha condannato l’imputato per violazioni delle disposizioni sul controllo delle armi.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.