2.3.5.30.  Costantino Sostine

COSTANTINO Sostine  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale, favoreggiamento personale, violenza per costringere altri a commettere un reato, violazione della disciplina dei stupefacenti. L’unico reato che risulta, nondimeno, commesso nel periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione di COSTANTINO Sostine  al clan “LEO” è quello accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Messina del 21-6-1988, che ha condannato l’imputato per un traffico di sostanze stupefacenti accertato in data 5-6-1987, quando “la Squadra Mobile della Questura di Messina, notato già in precedenza un sospetto movimento di giovani, presunti spacciatori al minuto di sostanze stupefacenti, nei pressi del posto di vendita di prodotti ortofrutticoli gestito da COSTANTINO Sostine , sulla via T. Cannizzaro di Messina, nei pressi della pasticceria Venuti”, procedevano a perquisizione dell’abitazione del COSTANTINO, dove rinvenivano “oltre ad un bilancino di precisione, un quantitativo di ben 777 grammi di eroina, in varie confezioni, come se si trattasse di una recentissima fornitura. Altri 56 grammi di sostanza stupefacente risultavano, invece, confezionati in dosi singole, pronte per essere immesse in commercio”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che COSTANTINO Sostine  fu detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi a lui contestati dal 5-6-1987 al 10-3-1991 e in tale periodo fu recluso nella Casa Circondariale di Messina, salvo che dal 28-10-1988 al 6-2-1989, quando fu ristretto nella Casa di reclusione di Augusta.

SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) che COSTANTINO Sostine , così come i fratelli Giovanni e Pietro, soprannominati “stalieddu”, facevano parte del clan “LEO” e “poi (verosimilmente il collaboratore ha inteso riferirsi al periodo successivo alla morte di LEO Giuseppe) gruppo MANCUSO”. Il SANTACATERINA ha aggiunto che COSTANTINO Giovanni  era cognato di MANCUSO Giorgio  e tutti i tre fratelli si occupavano di droga (vedi sul punto anche l’udienza del 3-3-1994). Essi si rifornivano di droga da LEO Giuseppe e “dai calabresi alla Casa dello Studente” e (vedi udienza del 2-3-1994) furono tra coloro che entrarono a far parte del clan “LEO” sin dalla sua costituzione. Il collaboratore ha, quindi, riferito, richiamando alla memoria il fatto per il quale l’imputato venne condannato con la sopra citata sentenza, che COSTANTINO Sostine  aveva apparentemente un’attività lecita, poiché vendeva frutta e verdura presso una bancarella sita in via Tommaso Cannizzaro, ma smerciava, nel contempo, proprio sul luogo di lavoro, della sostanza stupefacente.

MANCUSO Giorgio  non ha nominato COSTANTINO Sostine  tra gli affiliati del clan “LEO”, mentre COSTANTINO Giovanni  (vedi udienza del 25-10-1996) ha negato che il fratello Sostine facesse parte di un qualche gruppo criminoso.

LEO Giovanni  (vedi udienza del 9-7-1996) ha elencato COSTANTINO Sostine , insieme ai fratelli Giovanni e Pietro, tra gli affiliati al clan “LEO”..

MARCHESE Mario  (vedi udienza del 24-9-1996) ha affermato che COSTANTINO Sostine , fratello di Pietro e di Giovanni, che era il cognato di MANCUSO Giorgio , faceva parte del clan “LEO”, al cui interno si occupava di droga.

SPARACIO Luigi  ha affermato (vedi udienza del 9-10-1996) che i fratelli COSTANTINO Giovanni , Pietro e Sostine, facevano parte “di MANCUSO, però erano affiliati al clan “LEO”” e (vedi anche udienza del 16-10-1996, dove il collaboratore ha ribadito la circostanza) “spacciavano droga nella zona di Gravitelli”. Lo SPARACIO ha, infine, aggiunto (vedi udienza del 14-10-1996) che i COSTANTINO “erano cognati” di MANCUSO Giorgio .

PARATORE Vincenzo, ha inserito (vedi udienza del 4-2-1996) i fratelli COSTANTINO, Pietro, Giovanni e Sostine, tra gli affiliati del clan “LEO”, aggiungendo che “mi sembra che son parenti di MANCUSO”.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha indicato i fratelli COSTANTINO, “se non erro tre”, nel novero degli affiliati al clan “LEO”, ma ha specificato di aver conosciuto COSTANTINO Sostine  solo “di nome”.

GIORGIANNI Salvatore  ha inserito (vedi udienza del 25-10-1996) il nome di COSTANTINO Sostine  tra quelli degli affiliati al clan “LEO”.

L’imputato COSTANTINO Sostine  non si è sottoposto all’esame dibattimentale e su richiesta del Pubblico Ministero sono state acquisite le dichiarazioni dallo stesso rese al G.I.P. l’8 maggio 1993, con le quali si era protestato innocente dei reati contestatigli ed aveva ammesso di conoscere dei suoi coimputati solo “MANCUSO Giorgio  che è cognato di mio fratello Giovanni”, “mio fratello Pietro”, “i CALARESE perché abitano nella mia stessa zona”, “CUCINOTTA Giuseppe  perché è detenuto insieme a mio fratello Giovanni”, PULLIA Carmelo  e SAMPERI Paolo  perché ora si trovano in cella con me”.

Ritiene questa Corte che l’accusa nei confronti di COSTANTINO Sostine  di aver fatto parte del clan “LEO” è pienamente provata. Va, anzitutto, osservato che SANTACATERINA Umberto è soggetto sicuramente attendibile in quanto apparteneva al medesimo sodalizio del quale si assume che abbia fatto parte il COSTANTINO, mentre non può essere attribuito soverchio rilievo alla circostanza che né MANCUSO Giorgio , né COSTANTINO Giovanni  abbiano indicato COSTANTINO Sostine  tra gli affiliati del clan “LEO”, poiché può sospettarsi che essi abbiano voluto in qualche modo alleggerire il quadro probatorio a carico del loro congiunto. Altrettanto significative appaiono, poi, le analoghe, anche se molto laconiche, accuse mosse da LEO Giovanni , il quale doveva certamente conoscere, in virtù del ruolo rivestito all’interno del clan diretto dal fratello, chi ne fossero gli affiliati. Le dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore , che si è mostrato molto bene informato, distinguendo la posizione di COSTANTINO Pietro  da quella degli altri fratelli, nonché quelle di MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi  e PARATORE Vincenzo, presentano, poi, senza alcun dubbio, minor valore probatorio rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori sopra menzionati, in quanto provenienti da soggetti appartenenti a clan diversi da quello al quale avrebbe partecipato l’imputato, ma non sembrano solo per questo motivo del tutto prive rilievo e appaiono, comunque, idonee a corroborare ulteriormente l’accusa, nella misura in cui non si ravvisano plausibili ragioni in base alle quali debba sospettarsi che i suddetti collaboratori abbiano voluto concordemente avanzare delle accuse calunniose nei confronti dell’imputato. Formidabile riscontro alla fondatezza dell’addebito può, infine, trarsi dal fatto oggetto di esame nella sopra citata sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 21-6-1988, che ha condannato l’imputato per un’attività di medie dimensioni di spaccio di sostanze stupefacenti. Tale attività presentava, infatti, ad avviso di questa Corte, caratteristiche tali da realizzare un concreto contributo causale alla vita dell’associazione “LEO” ed al perseguimento dei suoi scopi illeciti nel traffico di stupefacenti. Essa costituiva, infatti, il mezzo più diretto attraverso il quale la droga procacciata dal gruppo perveniva al mercato dei consumatori, realizzando quel tramite tra fornitore ed utente finale che è essenziale per l’esistenza stessa del traffico di stupefacenti. Nel caso di specie, poi, non può neppure dubitarsi che l’imputato fosse pienamente consapevole di tale sua funzione, poiché egli non era il piccolo spacciatore al minuto che poteva intuire solo vagamente l’esistenza di un fenomeno associativo attraverso cui la droga giungeva a lui, ma era il distributore di notevoli quantità di droga in stretto contatto con il fratello Giovanni che, come si è visto, svolgeva un ruolo essenziale e di grande responsabilità nello smercio di sostanza stupefacente di pertinenza del gruppo diretto dal MANCUSO. Non sembra, poi, neppure immaginabile che la notevole quantità di sostanza stupefacente trovata in possesso del COSTANTINO fosse a lui pervenuta da differenti canali di rifornimento, estranei al clan “LEO”, proprio in considerazione del profondo coinvolgimento anche del fratello Giovanni in tale traffico, che poteva svolgersi solo con la protezione e l’assenso del gruppo criminoso di riferimento.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta prova evidente della partecipazione dell’imputato al clan “LEO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di COSTANTINO Sostine  per entrambi i reati associativi a lui contestati.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.