2.3.5.31.  Cotugno Giovanni

COTUGNO Giovanni  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico due precedenti penali, il primo relativo ad un episodio delittuoso commesso il 25-1-1981, quando l’imputato era ancora minorenne, per furto omicidio colposo, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, a seguito del quale fu condannato con sentenza della Corte di appello sezione minori di Messina del 16-4-1983 ad un pena condizionalmente sospesa, il secondo accertato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 4-4/26-5-1990 e relativo ad un episodio già esaminato quanto si è trattato il reato associativo in generale. Si legge nella citata sentenza che “l’1-8-1989 nella Caserma dei Carabinieri di Messina Sud si costituiva COTUGNO Giovanni , da tempo ricercato in quanto perseguito dall’ordine di arresto n. 325-A/89 emesso dalla Procura della Repubblica di Messina in data 22-3-1989. Si concludeva, così, una puntigliosa operazione dei Carabinieri che aveva portato alla scoperta di un arsenale di armi e di altro materiale di provenienza furtiva ed aveva consentito di assicurare alla giustizia alcuni attivi esponenti della delinquenza organizzata messinese”. In data 18-3-1989 era stato, infatti, eseguito l’arresto in flagranza di reato nei confronti di GALLI Luigi , GATTO Giuseppe  e PAPALE Domenico , poiché trovati in possesso di numerose armi da sparo, mentre un quarto uomo, il COTUGNO, era riuscito a far perdere le sue tracce. In relazione a tale fatto, i tre predetti imputati immediatamente arrestati furono giudicati con il rito direttissimo e condannati con sentenza della Corte di Appello di Messina del 19-1/1-2-1990. Quest’ultima sentenza contiene nella motivazione un’ampia esposizione dell’operazione di polizia che condusse anche all’identificazione del COTUGNO con il quarto complice degli arrestati ed appare, pertanto, opportuno riportarne un breve stralcio. Si legge in tale sentenza che “nel corso di indagini finalizzate alla repressione della criminalità organizzata, erano stati eseguiti degli appostamenti il 16 ed il 17 marzo 1989 nei pressi di alcune baracche, site sul greto del torrente S. Michele ed addossate al muro d’argine, circa duecento metri a monte della locale chiesetta; che in tal modo era stato notato alle ore 17,40 del primo giorno, l’arrivo di GALLI Luigi  con la Fiat “Uno” ME 484283, di proprietà e condotta da GATTO Giuseppe  ed entrambi, dopo essersi introdotti nella terza di dette baracche per chi procedeva verso monte, se ne allontanavano una diecina di minuti dopo; che l’indomani, alle ore 17,25 gli stessi GALLI e GATTO ritornavano sul posto e si introducevano nella stessa baracca, dalla quale si allontanavano una ventina di minuti dopo sempre con la Fiat “Uno” del secondo; che in considerazione di quanto notato e dell’atteggiamento circospetto tenuto dai due, veniva eseguito ulteriore appostamento la notte sul 18 marzo 1989. [...] Verso le ore 4,00 il personale operante vedeva sopraggiungere a piedi quattro persone, riconoscendole per GALLI Luigi , GATTO Giuseppe , COTUGNO Giovanni  e PAPALE Domenico . Aperta la porta di accesso, i primi tre vi si introducevano, mentre il quarto restava fuori a fare da “palo”. I militari, fatti affluire rinforzi, intervenivano decisamente, ma i quattro si davano a precipitosa fuga essendo stati avvertiti del pericolo dal PAPALE. Nella baracca si rinvenivano quattro motocicli, tre fucili, di cui uno con matricola abrasa ed altro con canne mozzate, tre pistole, di cui una da guerra, numerose munizioni, polvere da sparo, tre passamontagna, una scatola di guanti da chirurgo ed altro. [...]”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che COTUGNO Giovanni  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 12-5-1985 al 20-10-1986 e poi dal 1-8-1989 al 25-1-1991 e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.

Nel presente procedimento è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche di violazione dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90 sulla disciplina degli stupefacenti, in Messina sino al 1992 (vedi capo “69” a pag. 2207 e segg.) e dell’omicidio di CAMBRIA Placido con contestuale tentato omicidio di SPASARO Giuseppina , fatto avvenuto il 18-1-1989 (vedi capi “82” e “83” a pag. 1528 e segg.) ed ha riportato condanna per entrambi gli episodi delittuosi.

Sono stati accertati dalle forze dell’ordine rapporti di frequentazione tra il COTUGNO ed alcuni coimputati. In particolare, il maresciallo GATTO Biagio, escusso all’udienza dell’11-12-1995, ha dichiarato di aver controllato in data 27-8-1987, GALLI Luigi  e COTUGNO Giovanni  a bordo di un’autovettura “Regata” nei pressi di Villa Salus. Il maresciallo DE VUONO Antonino, escusso all’udienza dell’11-12-1995, ed il maresciallo GATTO Biagio, escusso all’udienza dell’11-12-1995 (ma quest’ultimo teste è stato sentito in parte sui medesimi fatti anche all’udienza del 21-11-1995) hanno riferito di aver controllato in data 14 dicembre 1987 MULE’ Giuseppe , GALLI Luigi , PAPALE Domenico , COTUGNO Giovanni , GATTO Giuseppe  ed altri nella zona di viale Giostra, dove erano soliti stazionare, non lontano dalle loro abitazioni. Il maresciallo DE VUONO Antonino ha, ancora, riferito di avere controllato in data 5-6-1988, in viale Giostra, nei pressi delle baracche del rione Volano, COTUGNO Giovanni , GALLI Giovanni, RIGANO Antonino  e tale SPIDALIERI. Il maresciallo PUGLISI Salvatore ha, infine, riferito di aver controllato in data 7-8-1988, sul viale Giostra, GALLI Luigi , GATTO Giuseppe , PAPALE Domenico , COTUGNO e RIGANO Antonino .

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha elencato COTUGNO Giovanni , soprannominato “marocchino” tra gli affiliati al clan “GALLI”. Ha riferito che questi era “figlioccio” di GALLI Luigi  e genero di MICALIZZI Lorenzo . Nell’ambito del gruppo si occupava di “estorsioni, usura e droga”. Quanto alla droga, il COTUGNO procurava la sostanza stupefacente che poi il MICALIZZI spacciava, come egli aveva saputo da loro stessi e, in particolare (vedi udienza del 2-3-1994) da MICALIZZI Lorenzo .

RIZZO Rosario  (vedi udienza del 4-6-1996) ha indicato il nome di COTUGNO Giovanni  tra quelli degli affiliati al clan “GALLI”. Ha, quindi, affermato che pur essendo GALLI Luigi  contrario allo spaccio della droga, COTUGNO Giovanni  si occupava di stupefacenti, “però […] non è che spacciava droga; la faceva arrivare lui tramite amici suoi calabresi e gliela dava, diciamo a MICALIZZI e spacciava MICALIZZI”. Il RIZZO ha specificato (vedi udienza del 10-6-1996) che egli seppe ciò dallo stesso COTUGNO, che conosceva da bambino, e il periodo di tempo in cui collocare tali fatti è tra il 1988 ed il 1991, quando “sono stato con loro”.

PAGANO Antonino  (vedi udienza dell’8-5-1996) ha affermato che COTUGNO Giovanni  faceva parte del clan “GALLI”.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha inserito COTUGNO Giovanni  nel novero degli appartenenti al clan “GALLI”, ma sul suo conto ha ricordato soltanto l’omicidio di CAMBRIA Placido.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza dell’8-10-1996) ha affermato che COTUGNO Giovanni  faceva parte del clan “GALLI” e si occupava di estorsioni. Ha, quindi, precisato (vedi udienza del 15-10-1996) che egli non commise mai reati insieme al COTUGNO, né vide il COTUGNO commetterne, ma sapeva che faceva parte del clan “GALLI” perché, dopo la morte di CAVO’ Domenico, nel 1988, “facevamo delle riunioni assieme, […] io, COTUGNO, GALLI, CAMBRIA Placido, a casa della SPASARO”.

MARCHESE Mario  (vedi udienza del 23-9-1996) ha inserito COTUGNO Giovanni  nell’elenco delle persone affiliate a GALLI Luigi .

PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) ha indicato il nome di COTUGNO Giovanni , inteso “u’ marocchino”, nella lista di persone affiliate al clan “GALLI” ed ha specificato che partecipò all’omicidio di CAMBRIA Placido e spacciava droga.

Non vengono, infine, riportate le più ampie informazioni fornite dai diversi collaboratori in ordine alla partecipazione del COTUGNO all’omicidio di CAMBRIA Placido ed al reato in materia di stupefacenti contestato al capo “69” della rubrica, in quanto appare sufficiente rinviare a quanto si è detto in occasione della trattazione di tali episodi delittuosi.

L’imputato COTUGNO Giovanni , esaminato all’udienza dell’8-11-1996, ha contestato la fondatezza delle accuse nei suoi confronti ed ha addirittura negato l’esistenza di associazioni malavitose a Messina, tenendo così un comportamento processuale che solitamente connota l’agire mafioso, tendente a negare l’esistenza stessa del fenomeno, anche di fronte alla sua evidenza. Ha, quindi, ammesso di essere inteso come “marocchino” ed ha riferito di essere stato condannato già da minorenne per furto. Ha dichiarato, inoltre, di aver conosciuto RIZZO Rosario , che abitava vicino a casa sua, e GALLI Luigi , con il quale condivideva la passione per i cavalli. Inoltre MICALIZZI Lorenzo  era suo suocero e SQUADRITO Pietro  suo cognato, per avere questi sposato sua sorella.

Ritiene questa Corte che è stata raggiunta prova evidente della colpevolezza dell’imputato. Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto che lo hanno accusato di aver fatto parte del clan “GALLI” hanno trovato, infatti, conferma nelle dichiarazioni di RIZZO Rosario , che faceva parte del medesimo sodalizio criminoso al quale si assume che il COTUGNO sia stato affiliato e che, rivestendo in esso un ruolo di primo piano, doveva conoscere molto bene chi fossero tutti coloro che aderivano al clan. Altrettanto significative sono le accuse provenienti da PAGANO Antonino , anche se il collaboratore, pure lui appartenente all’associazione “GALLI”, aveva uno spessore criminale indubbiamente inferiore rispetto a quello del RIZZO. Degne di menzione sono, infine, le dichiarazioni di SPARACIO Luigi  che, nella sua veste di capo clan, fu per qualche tempo, come si è visto nella parte introduttiva di carattere storico che precede la trattazione dei singoli delitti (vedi pag. 239 e segg.) alleato del clan “GALLI” dopo la morte di CAVO’ Domenico e poté, di conseguenza, in numerose occasioni venire in contatto con soggetti affiliati a detto sodalizio, nonché quelle di MARCHESE Mario, pure lui personaggio di primo piano della criminalità organizzata messinese, che in determinate congiunture, ad esempio dopo la morte di CAMBRIA Placido, fu in buoni rapporti con il clan “GALLI”. Le suddette convergenti accuse trovano conforto, poi, nell’accertamento compiuto con riferimento all’attività svolta dal COTUGNO nel traffico di stupefacenti, che appare sintomatica dell’esistenza di un rapporto di affiliazione, poiché essa, pur non potendo qualificare da sola, secondo quanto si è prima osservato, il sodalizio diretto da GALLI Luigi  come un’associazione ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, in quanto espressione di un’iniziativa delittuosa autonoma sia sotto il profilo organizzativo, che sotto quello funzionale, poteva essere, verosimilmente, realizzata solo con l’indispensabile protezione del clan, in un mercato nel quale lo smercio della droga era controllato dalle principali organizzazioni mafiose cittadine. Ancora più decisiva conferma dell’esistenza del rapporto di affiliazione viene fornita dall’accertamento relativo alla partecipazione di COTUGNO Giovanni  all’omicidio di CAMBRIA Placido, fatto che avrebbe segnato, per il rilievo della vittima, le stesse strategie malavitose del clan “GALLI” e la cui esecuzione non è neppure pensabile che sia stata affidata a soggetti estranei al sodalizio. Ulteriore conferma alle accuse viene, infine, fornita dai rapporti di frequentazione tra il COTUGNO e lo stesso GALLI Luigi , insieme al quale il primo venne, come si è visto, spesso controllato dalle forze dell’ordine. Tali rapporti appaiono, infatti, difficilmente giustificabili al di fuori di comuni interessi malavitosi e la spiegazione fornita dall’imputato, secondo il quale essi si fondavano esclusivamente sulla comune passione per i cavalli, appare risibile e palesemente contraddetta dal fatto che COTUGNO Giovanni  e GALLI Luigi , insieme a PAPALE Domenico  e GATTO Giuseppe , tutti soggetti ritenuto appartenenti al clan “GALLI”, vennero condannati con la sentenza prima citata emessa dalla Corte di Appello di Messina del 4-4-1990, per un grave episodio che attesta oltre ogni possibile dubbio la cooperazione criminale esistente tra i suddetti imputati. E’, invero, da ritenere che la baracca che era nella disponibilità dei soggetti sopra menzionati fosse una sorta di “base operativa” del gruppo, come dimostra il rinvenimento al suo interno, oltre che di armi, anche di capi di vestiario ed altra attrezzatura utili per camuffamento e preordinati all’esecuzione di gravi imprese criminose. Tale fatto, che appare già da solo di notevole significato per la prova dell’esistenza di un gruppo criminoso organizzato ed armato, fornisce, allora, indiscutibile prova della partecipazione del COTUGNO a tale gruppo e si salda coerentemente con gli altri omogenei elementi di conoscenza forniti dai collaboratori di giustizia, formando uno stringente quadro probatorio a sostegno della fondatezza dell’accusa.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta piena prova della partecipazione dell’imputato al clan “GALLI”, sodalizio che si può qualificare ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità del COTUGNO solo per il primo di detti reati, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste. Quanto al tempus commissi delicti vanno richiamate le considerazioni svolte quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale e si è affermato che questa nacque solo nel marzo del 1987 in concomitanza con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali il PIMPO (come si è visto uno dei capi del clan “GALLI – PIMPO”), e l’esautoramento del COSTA da parte di CAVO’ Domenico. E’ pertanto solo dal marzo del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputato per il reato associativo accertato, mentre, per il periodo antecedente, non vi sono elementi in base ai quali poter ritenere che l’imputato abbia aderito ad un qualche gruppo associativo, anche diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio.

Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina sezione minori del 16-4-1983, irrevocabile il 27-1-1986, che ha condannato l’imputato per furto, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e omicidio colposo.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.