2.3.5.33.  Crupi Luciano

CRUPI Luciano  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per rapina continuata in concorso, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, lesioni personali (tutti reati riferibili ad una rapina a mano armata perpetrata all’interno di un ufficio postale in data 28-2-1980), per violazione della disciplina degli stupefacenti e per detenzione abusiva di munizioni. L’unica vicenda delittuosa per la quale vi è sentenza definitiva di condanna per fatti commessi nel periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione di CRUPI Luciano  al clan “SPARACIO”, è, però, quella accertata con sentenza della Corte di Appello di Messina del 6-2-1991, che ha condannato il CRUPI per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stato accertato, sulla base delle dichiarazioni di SMEDILE Giuseppe, che questi era solito acquistare da TROVATO Antonio dell’eroina in quantità di cinque grammi per volta.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CRUPI Luciano  fu detenuto dal 7-11-1984 al 23-6-1986 e dal 18-4-1989 all’11-5-1989 e in tale periodo fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina e nella Casa Mandamentale di Lipari (in quest’ultima struttura dal 2-5-1986 al 23-6-1986).

Nel presente procedimento CRUPI Luciano  è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del reato di spaccio di sostanze stupefacenti contestato al capo “20” ed al capo “22” della rubrica come commesso sino a tutto il 1992 (vedi pag. 2162 e segg., nonché, per il reato di cui al capo “22”, riferibile, però, al medesimo fatto di cui al capo precedente, vedi pag. 2181 e segg.) per il quale è stato, però, assolto.

Come si è visto quando si è esaminata la posizione dell’imputato con riferimento al reato a lui contestato nel capo “20” della rubrica, SANTACATERINA Umberto, lo ha accusato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) di aver fatto parte di quelle persone che svolgevano l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto del clan “SPARACIO” ed ha, quindi, aggiunto (vedi udienze del 4-2-1994, del 7-2-1994 e del 1-3-1994) che CRUPI Luciano  frequentava in via San Cosimo e spacciava “davanti al circolo SOLLIMA”, che si trovava poco distante dal luogo suindicato. CRUPI Luciano  è stato, poi, accusato da SPARACIO Luigi  che ha accomunato la sua posizione a quella dei fratelli NACCARI, trattandosi di un tossicodipendente che vendeva droga per conto di VILLARI Antonino. Analogamente, GIORGIANNI Salvatore  ha affermato (vedi udienza del 4-11-1996) che CRUPI Luciano  era un tossicodipendente che “per quel che risultava a me trafficava in droga”. Infine, PARATORE Vincenzo ha elencato CRUPI Luciano  tra coloro che si occupavano di droga nel clan “SPARACIO”. Si è, invero, già sottolineato che il PARATORE ha fatto esclusivo riferimento a semplici notizie, la cui affidabilità non si può controllare, apprese all’interno del suo stesso gruppo criminoso, senza fornire, però, alcuna spiegazione in ordine ai soggetti che gli parlarono di tale attività delittuosa ed alle circostanze nelle quali tali fatti gli furono riferiti, mentre SPARACIO Luigi  ha stranamente affermato di non aver avuto alcun rapporto personale con CRUPI Luciano , benché ciò risulti poco verosimile tenuto conto della struttura verticistica del gruppo da lui diretto. Al carente quadro probatorio risultante dalle suddette accuse non aggiungono nulla le affermazioni di GIORGIANNI Salvatore , che sono ancora più laconiche e che non fanno comprendere in qual modo il collaboratore sia venuto a conoscenza delle generiche circostanze riferite. Si è, pertanto, concluso che le dichiarazioni dei suddetti collaboratori non forniscono sufficiente riscontro a quelle del SANTACATERINA e non sono, di conseguenza, idonee ad affermare la colpevolezza dell’imputato.

Le conclusioni già formulate con riferimento al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, vanno ribadite anche con riferimento ai due reati associativi contestati al CRUPI, in relazione ai quali non vi sono elementi probatori ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati, salvo la generica affermazione di MARCHESE Mario  (vedi udienza del 23-9-1996), resa, peraltro, solo a seguito di contestazione delle precedenti dichiarazioni agli inquirenti, secondo cui CRUPI Luciano  faceva parte del gruppo “SPARACIO”.

La circostanza, poi, che il CRUPI sia stato condannato con la sentenza sopra citata perché ritenuto colpevole del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti non costituisce, invero, un elemento univocamente significativo della sua affiliazione al clan “SPARACIO” e non può neppure essere utilizzato come semplice riscontro alle parole del SANTACATERINA (il quale sembra, peraltro, che si sia riferito ad un periodo successivo rispetto a quello nel quale si verificò la detenzione a fini di spaccio sopra indicata) sia perché i correi del CRUPI e, in particolar modo, il suo fornitore non risulta che fossero inseriti in tale sodalizio criminoso, sicché sembra da escludere che la droga smerciata fosse di pertinenza del clan “SPARACIO”, sia perché, anche nel caso in cui si fosse appurato che la sostanza stupefacente, così come sostenuto dal SANTACATERINA, era fornita da SPARACIO Luigi  o da suoi uomini, ciò non importa necessariamente, come si è già evidenziato in qualche caso simile, un organico inserimento del singolo spacciatore nel clan da quest’ultimo diretto. Certamente la condotta di spaccio realizza, di regola, un concreto contributo causale alla vita dell’associazione ed al perseguimento dei suoi scopi illeciti nel traffico di stupefacenti, poiché costituisce il mezzo più diretto attraverso il quale la droga procacciata dal gruppo perviene al mercato dei consumatori, realizzando quel tramite tra fornitore ed utente finale che è essenziale per l’esistenza stessa del traffico di stupefacenti. Perché, tuttavia, il singolo spacciatore possa essere ritenuto responsabile del reato associativo non sembra sufficiente un simile contributo causale, ma occorre un suo più intimo collegamento con l’associazione, tale da poter essere ritenuto un elemento inserito nella sua organizzazione e, soprattutto, occorre che sussista la sua piena consapevolezza di svolgere una tale funzione, non essendo sufficiente la vaga percezione dell’esistenza di un fenomeno associativo attraverso cui la droga giunge all’ultimo anello della catena distributiva. In tal caso, manca però, la prova sia dell’uno che dell’altro elemento, mentre la semplice circostanza affermata dallo SPARACIO secondo cui il CRUPI vendeva droga per conto di VILLARI Antonino, non sembra potersi ritenere idonea da sola a provare quel rapporto organico e necessario con il sodalizio criminoso, indispensabile per la stessa configurabilità di un vero e proprio atto di associazione. Sembra, infatti, che tali contatti con il VILLARI, esponente di primo piano del clan “SPARACIO”, per la realizzazione di affari illeciti nel traffico di sostanze stupefacenti non fossero continuativi, ma si inserissero in una serie di rapporti analoghi con altri fornitori estranei al clan “SPARACIO” e in qualche modo in concorrenza con esso (come risulta comprovato dalla sentenza di condanna sopra citata), cosicché può ben difficilmente ipotizzarsi che il CRUPI, tossicodipendente (come dallo stesso ammesso nelle dichiarazioni rese al G.I.P. l’8-5-1993 ed acquisite agli atti del dibattimento, non essendosi l’imputato sottoposto all’esame – tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza dell’8-11-1996) e, probabilmente, per tale motivo anche piccolo spacciatore, si sia proposto il consapevole obiettivo di agevolare il clan “SPARACIO” nello smercio della sostanza stupefacente e, comunque, di ciò non vi è sufficiente prova.

L’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., stante la contraddittorietà delle fonti, per non aver commesso il fatto.