2.3.5.34.  Crupi Luigi

CRUPI Luigi  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per diversi furti commessi, però, nel 1971, quando l’imputato era ancora minorenne o aveva da poco raggiunto la maggiore età, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, per maltrattamenti, per violazioni delle disposizioni sul controllo delle armi, per favoreggiamento personale e reale, tutti reati commessi in epoca anteriore a quella nella quale egli avrebbe partecipato all’associazione “LEO” ed in concorso con soggetti nessuno dei quali risulta accusato di aver fatto parte di detta associazione. E’, infine, da menzionare la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, che ha assolto l’imputato dall’accusa di aver fatto parte del clan “CARIOLO”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CRUPI Luigi  fu detenuto in carcere, nel periodo che interessa con riferimento alla imputazione per i due reati associativi, dal 13-10-1984 al 7-8-1987 e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.

Nel presente procedimento il CRUPI è chiamato a rispondere anche del reato di cui agli artt. 71 e 74 legge N. 685/1975 in relazione ad un traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti a lui contestato nel capo “84” della rubrica (vedi pag. 2221 e segg.), per il quale ha riportato condanna, in concorso con VENTURA Carmelo , anche se nei suoi confronti è stata esclusa l’aggravante di cui al 2° comma dell’art. 74 legge citata.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha inserito CRUPI Luigi  nel novero dei soggetti affiliati a LEO Giuseppe. Ha, quindi, specificato che si occupava di droga (con evidente riferimento all’altro fatto per il quale è imputato nel presente processo), e “poi quand’era latitante Carmelo VENTURA era lui che curava i suoi affari”, gestendo le “estorsioni per conto di VENTURA Carmelo ”, il quale “aveva la zona di Camaro, che li prendeva lui i soldi”. Il collaboratore ha, infine, precisato (vedi udienza del 3-3-1994) di aver conosciuto molto bene CRUPI Luigi , sia in carcere, avendo lavorato insieme a lui in cucina, che fuori dal carcere. Ha ricordato (vedi udienze del 4-2-1994 e del 1-3-1994), inoltre, di aver visto CRUPI Luigi, così come numerose altre persone appartenenti a clan diversi, in una bisca di Nizza di Sicilia gestita dalla malavita, dove il CRUPI e gli altri “guardavano, stavano lì”.

LEO Giovanni  (vedi udienza del 9-7-1996) ha affermato che “CRUPI Luigi  era una delle persone fidate di VENTURA, che insieme a VENUTO erano gli unici che sapevano dove abitava VENTURA [Carmelo] latitante” e avrebbe accompagnato quest’ultimo in occasione dell’esecuzione dell’omicidio di CAVO’ Domenico.

VENTURA Salvatore  (vedi udienza del 29-5-1996) ha affermato che CRUPI Luigi  accompagnò il fratello VENTURA Carmelo  quando questi perpetrò l’omicidio ai danni di CAVO’ Domenico.

COSTANTINO Giovanni  (vedi udienza del 25-10-1996) ha affermato di non sapere se CRUPI Luigi  facesse parte di qualche gruppo organizzato.

SPARACIO Luigi  ha indicato (vedi udienza del 9-10-1996) CRUPI Luigi  tra le persone affiliate al clan “LEO”, ma ha, poi, specificato (vedi udienza del 15-10-1996) che questi era “associato al gruppo di VENTURA”, era “vicino a Carmelo VENTURA, Salvatore VENTURA”, i quali, a loro volta “erano affiliati con Pippo LEO”. Ha, quindi, aggiunto che “CRUPI Luigi  è dall’81, ’82 che era sempre con loro e […] la sua mansione fino al ’92 era solo che faceva estorsioni e ritirava pizzo dai cantieri”.

MARCHESE Mario  ha dichiarato (vedi udienza del 2-10-1996) che CRUPI Luigi  “era amico intimo con VENTURA Carmelo ” e “noi parlavamo di questo qua quando c’era il gruppo LEO nell’83”. Da allora in poi, tuttavia, non seppe più nulla di tale persona.

PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienza del 4-2-1996) che CRUPI Luigi  faceva parte del clan “LEO” e si occupava “di sostanze stupefacenti”. Il collaboratore ha, nondimeno, precisato (vedi udienza del 12-4-1996) di non conoscere alcun fatto specifico sul conto dell’imputato.

L’imputato CRUPI Luigi non si è sottoposto all’esame ed è stato acquisito, su richiesta del Pubblico Ministero, il verbale delle dichiarazioni rese al G.I.P. il 15-5-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza del 6-11-1996). In quella sede il CRUPI ha protestato la propria innocenza ed ha affermato di aver conosciuto quasi tutti i suoi coindagati nei reati associativi mentre si trovava in carcere, ma non aveva intrattenuto con loro alcun rapporto durante lo stato di libertà.

Ritiene questa Corte che, sulla base dell’istruttoria compiuta, è stata raggiunta la piena prova della colpevolezza dell’imputato CRUPI Luigi  in ordine alla sua partecipazione al clan “LEO”, sicché sussiste e va affermata la sua responsabilità per entrambi i reati associativi contestatigli. Non può dubitarsi, sulla base delle dichiarazioni concordanti di SANTACATERINA Umberto e di LEO Giovanni , entrambi appartenenti al medesimo sodalizio al quale si assume che fu affiliato il CRUPI, che quest’ultimo era particolarmente legato ai fratelli VENTURA Carmelo  e Salvatore, esponenti di primo piano del clan “LEO”, i quali operavano con una qualche autonomia nella zona di Camaro. Ciò è stato, peraltro, ribadito dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi  e di MARCHESE Mario , le quali, pur provenendo da soggetti appartenenti a clan diversi dall’associazione “LEO”, non appaiono prive di rilievo in considerazione del livello criminale dei due collaboratori che, per il ruolo che rivestirono a lungo nella criminalità organizzata messinese, ebbero sicuramente occasione più volte di entrare in contatto con persone affiliate a clan diversi dal proprio o, comunque, di conoscerne l’identità, anche solo al fine di sapere chi potessero essere i loro potenziali nemici. Va, inoltre, osservato che, secondo quanto è stato affermato da SANTACATERINA Umberto ed è stato confermato da SPARACIO Luigi , i due fratelli VENTURA si avvicinarono dopo la morte di LEO Giuseppe al clan capeggiato da SPARACIO Luigi  (vedi quello che si dirà quando si esaminerà la posizione dei due imputati sopra menzionati) sicché quest’ultimo dovette essere anche per questo motivo molto ben informato su chi fossero gli uomini sui quali costoro potessero contare per le loro imprese illecite. Anche le dichiarazioni di LEO Giovanni e di VENTURA Salvatore  in ordine al ruolo che il CRUPI avrebbe rivestito nell’omicidio di CAVO’ Domenico appaiono, infine, sintomatiche dell’esistenza di rapporti talmente stretti tra il VENTURA ed il CRUPI, ancora nel marzo del 1988, da giustificare una cooperazione dei due imputati nell’esecuzione di un delitto così efferato, pur dovendosi ritenere tali accuse complessivamente poco convincenti in quanto strettamente collegate ad una ricostruzione del suddetto fatto criminoso che questa Corte non ha ritenuto di accogliere (vedi pag. 1240 e segg.). VENTURA Carmelo  ha, d’altronde, ammesso (vedi udienza dell’11-11-1996) di aver conosciuto molto bene CRUPI Luigi , con il quale “ci siano frequentati, […] in carcere e fuori; ci siamo anche frequentati fuori fino all’84, […] poi lui è stato arrestato, non lo so, per una rapina, ricettazione, non mi ricordo, e poi non l’ho più rivisto”, mentre va osservato che tali dichiarazioni contraddicono palesemente quelle del coimputato CRUPI Luigi , il quale, negando gli addebiti, aveva, viceversa, sostenuto, in modo palesemente falso, di non avere intrattenuto alcun rapporto, durante lo stato di libertà, con le persone che risultavano coindagate con lui nel reato associativo (vedi dichiarazioni rese dal CRUPI al G.I.P. in data 15-5-1993, che sono state acquisite agli atti del fascicolo del dibattimento, su richiesta del Pubblico Ministero, non essendosi l’imputato sottoposto all’esame – il verbale di tali dichiarazioni trovasi allegato al verbale dell’udienza del 6-11-1996). I suesposti elementi, tutti omogenei e concordanti, convergono, pertanto, nel fornire la prova dell’esistenza di un rapporto particolarmente stretto tra CRUPI Luigi  ed i due fratelli VENTURA, che si esplicava anche attraverso la perpetrazione di azioni illecite (vedi dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto e di SPARACIO Luigi  sui compiti affidati al CRUPI nella gestione delle estorsioni per conto dei VENTURA) e che, comunque, costituiva un concreto contributo al raggiungimento degli obiettivi illeciti perseguiti dai fratelli VENTURA. Tale legame veniva, altresì, a sostanziare, ad avviso di questa Corte, un vero e proprio rapporto di affiliazione al clan “LEO”. L’intimo collegamento di tutti gli uomini “vicini” ai fratelli VENTURA con l’associazione capeggiata da LEO Giuseppe (vedi quello che si è detto in proposito quando si è trattata l’associazione “LEO “ in generale a pag. 466 e segg.) era tale, infatti, da poter ritenere che tutti costoro fossero elementi inseriti nell’organizzazione del sodalizio, mentre non può dubitarsi che l’imputato avesse la piena consapevolezza di svolgere, con la propria condotta, una funzione essenziale nel perseguimento degli scopi illeciti dell’associazione. Il CRUPI era, infatti, soggetto profondamente inserito negli ambienti malavitosi messinesi, essendo stato, peraltro, a lungo detenuto in carcere sin dagli anni ’70 ed avendo potuto, così, conoscere tutti i protagonisti della scena delinquenziale cittadina. Egli non poteva, allora, ignorare, anche per questo motivo oltre che per quello che si è detto sopra, quale fosse la collocazione criminale di VENTURA Salvatore  e di VENTURA Carmelo  all’interno della criminalità organizzata e, in particolare, all’interno del clan “LEO”, a prescindere dal fatto che numerosi collaboratori hanno affermato la totale integrazione in detto clan di quel gruppo di persone operanti a Camaro sotto la guida dei due fratelli VENTURA. L’adesione del CRUPI a tale gruppo importava, pertanto, inevitabilmente, la sua piena e consapevole adesione anche all’associazione “LEO”, della quale il primo costituiva una mera articolazione.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta prova chiara della partecipazione dell’imputato al clan “LEO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di CRUPI Luigi  per entrambi i reati associativi a lui contestati.

Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1982, irrevocabile il 27-4-1982, che ha condannato l’imputato per detenzione illegale di armi e munizioni.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.