2.3.5.35. Cucè Giovanni
CUCE’ Giovanni è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico numerosi precedenti penali per guida senza patente, per diversi furti, lesioni personali, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, violazione della disciplina degli stupefacenti, evasione. Gli unici episodi delittuosi per i quali vi è sentenza definitiva di condanna, commessi da CUCE’ Giovanni nel periodo di tempo nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “SPARACIO”, sono, però, quello accertato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 26-11-1990, e quello, analogo, accertato con sentenza della Corte di Appello di Torino del 15-6-1992. La prima sentenza ha condannato CUCE’ Giovanni , VINCI Rosario , MENTO Maurizio ed altri (vedi anche la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Messina in data 2-2-1990), per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e posto in vendita a diversi tossicodipendenti sostanze stupefacenti del tipo eroina, in Messina sino al 25-11-1988. Tale sentenza, relativa ad un traffico di stupefacenti svolto nel rione S. Chiara e venuto alla luce attraverso meticolose indagini delle forze dell’ordine, che hanno eseguito lunghi appostamenti, corredati da riprese fotografiche, è stata già menzionata quando si è trattato il reato associativo in generale. Si è, in particolare, evidenziato, in primo luogo, che tra i tossicodipendenti che acquistavano la sostanza stupefacente dal CUCE’, dal VINCI, dal MENTO e dagli altri, serpeggiava un diffuso timore che li spingeva, nella gran parte dei casi nei quali venivano sentiti dagli organi inquirenti, a non rivelare utili elementi di conoscenza, non solo trincerandosi dietro il silenzio, ma anche rendendo dichiarazioni palesemente difformi dal vero, incuranti di andare, così, incontro anche a responsabilità per favoreggiamento o per falsa testimonianza. Si legge, in particolare, nella suindicata sentenza, (vedi pag. 5 e segg.) che “molti dei tossicodipendenti fermati e subito sentiti a sommarie informazioni testimoniali si erano poi subito rifiutati di fornire agli agenti elementi utili alla individuazione dello spacciatore dal quale nella circostanza erano stati riforniti della droga trovata in loro possesso, altri spesso avevano reso ai Carabinieri dichiarazioni da queste riconosciute subito false e fantasiose”. Nella pronuncia di primo grado relativa alla medesima vicenda criminosa vi è traccia, peraltro, di un efficace controllo del territorio esercitato con la violenza, al fine di poter perpetrare l’attività delittuosa di spaccio al riparo dai possibili interventi repressivi delle forze dell’ordine. In tale sentenza si afferma, infatti, (vedi pag. 11) che “i militari hanno constatato che gli stessi [coloro che gestivano il traffico di droga], a turno, vigilavano attentamente, in ciò agevolati dalla descritta situazione dei luoghi, per contattare i clienti in arrivo e prevenire sorprese indesiderate” ed ancora che “la circostanza (riferita come notoria da FORESTIERI Luigi e in relazione ad un acquisto di droga da MARCHESE e MACELI) che per gli sconosciuti “era meglio non domandare al villaggio Giostra dove si poteva comprare droga perché si poteva essere bastonati duramente”, [...] dimostra come, in taluni casi, era predisposto anche tale tipo di servizio”. La seconda pronuncia sopra menzionata, quella emessa dalla Corte di Appello di Torino, ha condannato viceversa, l’imputato per avere acquistato in Romentino prima del febbraio 1989 da BUCOLO Giuseppe circa grammi 100 di eroina, chiaramente destinata allo spaccio. E’, infine, da menzionare la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, che ha assolto l’imputato, anche se solo con formula dubitativa, dall’accusa di aver fatto parte del clan “COSTA”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CUCE’ Giovanni fu detenuto dal 22-3-1983 al 17-12-1986; dal 16-9-1987 al 3-10-1987; dal 7-12-1988 al 12-4-1991. In tale periodo fu ristretto nella Casa Circondariale di Patti, in quella di Ariano Irpino, in quella di Milano ed in quella di Messina. In particolare risulta che venne ristretto a Messina dal 25-11-1985 al 7-3-1986; dal 9-4-1986 al 17-12-1986; dal 7-12-1988 al 12-4-1990; dal 18-3-1991 al 12-4-1991.
Quanto alle frequentazioni dell’imputato, le forze dell’ordine hanno più volte controllato nell’anno 1988 CUCE’ Giovanni insieme a MENTO Maurizio, soggetto successivamente ucciso e correo del CUCE’ nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti oggetto della sopra citata pronuncia della Corte di Appello di Messina del 26-11-1990. In particolare il maresciallo DE VUONO Antonino, escusso all’udienza del 21-11-1995, ha riferito di aver controllato in data 6 giugno 1988 CUCE’ Giovanni e MENTO Maurizio insieme a bordo di una motocicletta sul viale Giostra, vicino all’ospedale psichiatrico; il maresciallo PUGLISI Salvatore, escusso all’udienza del 27-11-1995, ha riferito di aver controllato in data 7 agosto 1988 CUCE’ Giovanni e MENTO Maurizio mentre transitavano sul viale Giostra a bordo di un motorino; il maresciallo LAISA Angelo, escusso all’udienza del 21-11-1995, ha dichiarato di aver controllato il 24-8-1988 sempre i due soggetti sopra menzionati mentre si trovavano insieme sul torrente Giostra.
SANTACATERINA Umberto ha affermato, anche se solo a seguito di contestazione delle precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti, (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) che CUCE’ Giovanni era associato al clan “SPARACIO – CAMBRIA”, ed ha, quindi, precisato (vedi udienza del 1-3-1994) di aver saputo da “loro stessi” (intendendo riferirsi a diversi affiliati al clan “SPARACIO”, tra i quali anche il CUCE’) “che facevano omicidi per lo SPARACIO e spacciavano droga per lo SPARACIO”.
SPARACIO Luigi ha elencato (vedi udienza del 7-10-1996) CUCE’ Giovanni tra i soggetti suoi affiliati. Il collaboratore ha, quindi, riferito un episodio (vedi udienza del 9-10-1996) che vide coinvolto il CUCE’, il quale, qualche tempo prima che CAMBRIA Placido venisse ucciso, avrebbe, insieme a VINCI Rosario , dovuto uccidere CUSCINA’ Francesco , dove questi abitava nei pressi del viale Giostra. Lo SPARACIO ha, altresì, precisato (vedi udienza del 14-10-1996) che CUCE’ Giovanni era una persona fidata di CAMBRIA Placido al quale rimase fedele anche prima che CAVO’ Domenico venisse ucciso, nonostante che quest’ultimo avesse cercato in tutti i modi di isolarlo. Il CAMBRIA, infatti, “già il gruppo se lo stava formando, perché all’epoca mi ricordo io che, diciamo, CUCE’ Giovanni , VINCI Rosario e tanti altri erano vicini a CAMBRIA, non erano vicini né a me né a CAVO’”. Il collaboratore ha, infine, (vedi udienza del 16-10-1996) attribuito al CUCE’ la responsabilità per il secondo attentato compiuto contro LEO Giuseppe, i cui autori “sono stati GENTILE Bruno e CUCE’ Giovanni e PARATORE Vincenzo, però in quell’occasione non hanno sparato” e per l’uccisione di SPAGNOLO Giovanni, che venne fatto “sparire” da “CUCE’ Giovanni , VINCI Rosario e CAMBRIA Placido”.
PARATORE Vincenzo ha, anzitutto (vedi udienza del 9-1-1996) affermato che CUCE’ Giovanni fu una di quelle persone, insieme a VINCI Rosario , MENTO Maurizio, SPARACIO Luigi , CARIOLO Antonio , VILLARI Antonino, PATTI Nino, COSENZA Carmelo, FERRANTE Santi , TRISCHITTA Pietro , BONASERA Angelo , che furono in rapporti di buona amicizia con CAMBRIA Placido quando questi venne scarcerato nel 1987 (dai dati forniti dal D.A.P. risulta, come si è visto più volte in precedenza, che CAMBRIA Placido ottenne gli arresti domiciliari l’8-4-1987 e fu completamente liberato il 20-5-1988). Il collaboratore ha, altresì, accennato (vedi udienza del 10-4-1996) ad un episodio che certamente dovette verificarsi in detto periodo, nel quale “io sono andato ad ammazzare CAVO’” e “CUCE’ era con me”. Il collaboratore ha, quindi, ricordato (vedi udienza del 9-1-1996) alcune attività illecite svolte da CUCE’ Giovanni , affermando che l’imputato percepiva insieme a MENTO Maurizio e VINCI Rosario la “tangente” di un’estorsione ai danni di una ditta di pulizie in via Palermo, tale MANGANO o MANGANARO. Svolgeva, poi, insieme a VINCI Rosario e MENTO Maurizio, un’attività di spaccio di sostanza stupefacente, che veniva fornita loro da CAMBRIA Placido e che veniva acquistata a Milano da GENTILE Bruno dallo stesso PARATORE, anche se il collaboratore ha precisato che essendo tutti i tre soggetti sopra menzionati, tossicodipendenti, “noi davamo dieci grammi di eroina” alla volta e non di più. I proventi di tale attività di spaccio venivano, quindi, divisi tra tutti coloro che vi partecipavano, tra i quali anche il CUCE’. Parlando, poi, specificamente dell’imputato, PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienza del 16-1-1996) che il CUCE’, soprannominato “u’ giunnalaru”, faceva parte dell’associazione “SPARACIO” ed era “una persona che quasi faceva tutto, cioè nel senso era killer, era capace a fare estorsioni, a vendere droga”. Ha, quindi, precisato che egli ebbe intensi rapporti personali con il CUCE’ in quanto “prendevamo la droga, abbiamo estorto soldi, […] abbiamo fatto diversi agguati insieme”. A tal proposito il PARATORE ha ricordato il secondo agguato a LEO Giuseppe “quello […] col kalashnikov: eravamo io, lui e Bruno GENTILE” e l’uccisione di SPAGNOLO Giovanni, cugino di MARCHESE Mario , della quale si resero responsabili “lui, VINCI, MENTO e Placido CAMBRIA”. Quanto alle estorsioni, il PARATORE ha riferito (vedi, non solo quello che ha dichiarato il PARATORE all’udienza del 16-1-1996, ma anche gli ulteriori particolari forniti all’udienza del 3-4-1996 con specifico riferimento a VINCI Rosario ed in sede di controesame all’udienza del 10-4-1996) che oltre a quella prima menzionata ai danni del titolare di una ditta di pulizie, il CUCE’ partecipò alle estorsioni che egli fece a tale CAPONE, titolare di un supermercato a Minissale, ed a tale GEMELLI, titolare di una fabbrica di cucine. In sede di controesame il PARATORE ha, altresì, meglio spiegato come si svolgesse il traffico di stupefacenti del quale anch’egli si rese protagonista insieme a CAMBRIA Placido ed al quale partecipò anche CUCE’ Giovanni . Il collaboratore ha, infatti, dichiarato (vedi udienze del 9-1-1996, per l’esame, e del 9-4-1996, per il controesame) che nell’anno 1988 e fino al proprio arresto (avvenuto, come si è visto, il 10-11-1988) egli operò in tale settore di attività illecite insieme al CAMBRIA, acquistando droga a Milano da GENTILE Bruno e commercializzandola a Messina attraverso quel gruppo di persone che a quel tempo erano molto vicine a CAMBRIA Placido, precisamente, attraverso CUCE’ Giovanni , VINCI Rosario , MENTO Maurizio, mentre era lo stesso CAMBRIA Placido che preparava le “bustine” per gli spacciatori. Egli si recò a Milano diverse volte in un periodo nel quale GENTILE Bruno si trovava in semilibertà (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che GENTILE Bruno ottenne la semilibertà il 29-4-1988), acquistando complessivamente (vedi su questo punto l’udienza del 15-1-1996) circa tre chili di droga. I guadagni (vedi udienza del 10-4-1996) venivano, poi, suddivisi in parti uguali, “tutta la droga che si vendeva la dividevamo sempre noi, tutti assieme: tanto io e tanto loro (intendendo riferirsi al CUCE’, al VINCI ed al MENTO)”. Il collaboratore ha precisato che egli sapeva bene che il CUCE’, il quale era pure un consumatore di droga assunta per inalazione, spacciava sostanze stupefacenti non perché l’avesse mai visto svolgere tale attività delittuosa, ma perché si incontrava con lui quasi tutti i giorni, era presente quando questi prendeva la droga dal CAMBRIA e qualche volta egli stesso gliene diede e poi “lui stesso mi portava i soldi”. Il PARATORE ha, infine, riferito (vedi udienza del 13-4-1996) che CUCE’ Giovanni era uno di quei soggetti che beneficiavano della distribuzione dei proventi illeciti all’interno del clan e talvolta aveva anche ricevuto delle somme ulteriori per far fronte a delle spese impreviste. L’imputato partecipò, inoltre, alla riunione avvenuta subito dopo l’omicidio di PATTI Antonino, perpetrato il 20 settembre 1988, nella quale i due capi del clan, SPARACIO Luigi e CAMBRIA Placido, insieme ad altri esponenti del sodalizio, come lo stesso PARATORE Vincenzo, VILLARI Antonino, VINCI Rosario , MENTO Maurizio, commentarono quello che era accaduto al “figlioccio” di SPARACIO. Quanto alla circostanza che il CUCE’ era uno dei soggetti “stipendiati” dal clan, vi è agli atti del dibattimento riscontro documentale alle parole del collaboratore nella lettera rinvenuta dagli inquirenti nel cappotto di SPASARO Giuseppina il giorno nel quale CAMBRIA Placido venne ucciso e la stessa SPASARO fu gravemente ferita. Come si è visto quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale (vedi pag. 298 e segg.), il teste SPERANZA Vincenzo, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Messina, escusso all’udienza del 22-12-1995, ha, infatti, riferito che nella tasca di un cappotto di montone che SPASARO Giuseppina , convivente del CAMBRIA, indossava al momento dell’agguato mortale, furono rinvenute due lettere, una delle quali attribuita, per il contenuto e per la firma (“tuo fratello Enzo”), al pregiudicato PARATORE Vincenzo, inteso “Enzo scheggia”. Una perizia grafica confermò, quindi, la predetta ipotesi e lo stesso PARATORE Vincenzo, divenuto collaboratore di giustizia, ha ammesso (vedi udienza del 1-4-1996) di aver mandato, poco prima dell’omicidio sopra menzionato, dal carcere di Messina dove si trovava detenuto, a CAMBRIA Placido, tramite la propria moglie, una lettera costituita da due fogli, nella quale lo informava di quanto stava succedendo in carcere. SCILIBERTO Maria, moglie del PARATORE, sentita all’udienza del 13-10-1997 ha confermato di essersi prestata, in quella circostanza, così come faceva tutte le settimane, a trasmettere una lettera del marito al CAMBRIA, precisando però di non aver trovato quest’ultimo e di aver dovuto consegnare la lettera alla SPASARO perché la recapitasse al convivente. Le parole del collaboratore hanno, peraltro, trovato un ulteriore riscontro nell’accertamento compiuto da questa Corte, dal quale è risultato che il PARATORE fruì, proprio in data 18-1-1989, data dell’uccisione del CAMBRIA, di un colloquio con la propria moglie (vedi attestato della Casa Circondariale di Messina, acquisito al n. 97 dei documenti di cui all’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in data 19-7-1997). Si è già osservato che non è stato rinvenuto il verbale di sequestro della lettera né il documento originale, bensì solo una fotocopia che è stata prodotta dal Pubblico Ministero e che è stata acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento all’udienza del 13-4-1996. Nondimeno, possono sussistere ben pochi dubbi circa il fatto che la suddetta copia riproduca fedelmente il documento originale e che questo si identifichi proprio nella lettera che avrebbe mandato il PARATORE al CAMBRIA, tenuto conto che il primo, avuta la possibilità di prendere visione del documento, ha riconosciuto (vedi udienza del 13-4-1996) la propria scrittura ed ha esposto (vedi udienza del 1-4-1996), sia pure sinteticamente e con alcune incertezze della memoria, pienamente giustificabili in considerazione del lungo tempo trascorso, quale ne fosse il contenuto. Indiscutibile è, poi, l’ammissibilità della prova, dovendosi sul punto richiamare le argomentazioni già esposte in precedenza.
In detta lettera, per certi versi di difficile lettura e la cui piena ermeneusi è stata resa possibile solo dai chiarimenti sul suo contenuto forniti dal PARATORE al dibattimento, si fa ripetutamente riferimento, per quel che qui interessa, a somme di denaro che il CAMBRIA dava mensilmente a diversi personaggi, anche detenuti (“ho avuto una discussione con Gianni riguardo al fatto perché tu non hai dato i soldi e Saro si è un po’ lamentato”, “Gianni gli ha detto che tu non hai portato soldi a casa sua”, “Gianni mi ha detto se ti potevo dire di portargli i soldi del mese”), lasciando così chiaramente intendere che vi fosse, almeno di regola, una periodica retribuzione per tutti gli affiliati, e lo stesso PARATORE ha chiarito (vedi udienza del 1-4-1996) che la persona di nome “Gianni”, più volte citata come uno dei beneficiari di somme di denaro o come soggetto che caldeggiava la corresponsione di somme di denaro a “Sarino”, era proprio l’imputato CUCE’ Giovanni. Il collaboratore ha, in particolare, riferito che “Gianni sta a CUCE’ Giovanni , cioè in quel periodo c’era una discussione con Sarino, sarebbe, Sarino sarebbe Rosario VINCI, che era un po’, diciamo, demoralizzato del comportamento di Placido. Allora io cercavo, diciamo.., perché Rosario Vinci, quando stavamo tutti quanti fuori, ha commesso, diciamo, a parte lo spaccio che faceva tutti i giorni, ha commesso solamente l’omicidio di SPAGNOLO Giovanni e dopodiché non ha fatto più niente. Automaticamente Placido gli ha dimezzato, diciamo, lo stipendio, ecco, cioè nel senso, dice: “se non fa niente, vuoi solamente i soldi, allora nemmeno quelli ti do”. Allora io avvisavo a Placido che era un po’ depresso, diciamo, perché avevo io parlato con VINCI, diciamo, con Sarino, […] e mi aveva promesso che quando usciva calava di brutto, cioè noi usiamo dire calare quando.., è come dire, pi diri: "vai ad ammazzare"”. L’esposizione fornita dal PARATORE in ordine ad alcuni passi della lettera suddetta, appare, invero, pienamente soddisfacente ed affidabile, anche perché presenta, proprio sul punto relativo alla vicenda che interessò “Gianni” e “Sarino”, straordinari elementi di corrispondenza con il contenuto del documento, ricordato dal collaboratore in modo molto accurato e fedele.
LA TORRE Guido ha affermato (vedi udienza del 30-4-1996) che CUCE’ Giovanni , da lui conosciuto personalmente e inteso “u’ giunnalaru”, apparteneva al clan “SPARACIO” e nell’ambito del gruppo si occupava di “droga e pure omicidi”. Quanto agli omicidi il collaboratore ha ricordato “quello dello SPAGNOLO”, del quale venne occultato il cadavere, anche se il LA TORRE ha erroneamente creduto che “SPAGNOLO” fosse il soprannome e non il cognome dell’ucciso. In sede di controesame il LA TORRE ha, inoltre, precisato (vedi udienza del 7-5-1996) che egli non ebbe alcun rapporto con il CUCE’, che frequentò solo “dopo il ‘90”, mentre il suo coinvolgimento nell’omicidio SPAGNOLO “si sapeva in giro”. Il collaboratore ha, comunque, ricordato che, pur non avendo commesso reati insieme al CUCE’ nel periodo che viene in considerazione per il reato associativo, lo incontrò nell’88 “quando facevamo delle riunioni a casa di CAMBRIA”, nelle quali “si parlava sempre della guerra…, di come fare la guerra con Giuseppe LEO, uccidere tutti gli uomini di Pippo LEO”.
GIORGIANNI Salvatore ha (vedi udienza del 25-10-1996 e, analogamente, udienza del 4-11-1996) inserito CUCE’ Giovanni nell’elenco delle persone affiliate al clan capeggiato da SPARACIO Luigi .
CASTORINA Pasquale (vedi udienza del 20-5-1996) ha elencato CUCE’ Giovanni tra gli aderenti all’associazione “SPARACIO”.
MARCHESE Mario ha, innanzi tutto, indicato (vedi udienza del 23-9-1996), anche se solo a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 26-2-1993, CUCE’ Giovanni tra coloro che facevano parte del clan “MARCHESE – CAVO’ – SPARACIO”; ha, quindi, inserito il suo nome nel novero dei soggetti affiliati al clan “SPARACIO – CAMBRIA”. Il collaboratore ha, infine (vedi udienza del 2-10-1996) specificato che CUCE’ Giovanni “faceva parte già lui a CAMBRIA, l’ha fatto sempre, pure quando CAMBRIA era tagliato fuori, lui di nascosto faceva sempre parte a CAMBRIA” e dopo la morte di CAMBRIA fu “con SPARACIO”.
PIETROPAOLO Pasquale
(vedi udienza del 14-5-1996) ha dichiarato di essere stato in carcere dal 10-12-1987 al 24-12-1990 e di avere in tale
periodo conosciuto diversi appartenenti al gruppo “SPARACIO”, tra i quali
anche CUCE’ Giovanni
.
L’imputato CUCE’ Giovanni , esaminato all’udienza dell’11-11-1996, ha sostenuto la propria innocenza, rilevando di essere stato assolto nel primo maxiprocesso svoltosi nel 1986 (quello cosiddetto “dei 290”); ha ammesso di aver conosciuto sia MENTO Maurizio il quale “era un ragazzino” e “gli davo qualche consiglio”, sia VINCI Rosario , con il quale “ci vedevamo ogni tanto”, sia CAMBRIA Placido, ma quest’ultimo solo in carcere. Ha escluso, comunque, di aver commesso reati insieme a costoro. Ha riferito che egli fece uso di sostanze stupefacenti tra il 1986 ed il 1988 e che anche MENTO Maurizio era tossicodipendente, ma ha negato che avesse mai fornito a quest’ultimo sostanza stupefacente. Ha, inoltre, dichiarato che a quel tempo lavorava come muratore e percepiva £ 50.000 al giorno, mentre aveva bisogno di assumere giornalmente per due o tre volte la droga, che acquistava a trentamila lire o quarantamila lire la dose.
Ritiene questa Corte che è stata raggiunta prova imponente della partecipazione del CUCE’ al clan “SPARACIO” sin dal momento in cui CAMBRIA Placido, al cui gruppo egli apparteneva, si alleò con SPARACIO Luigi dando così vita ad un sodalizio unitario. Le stringate accuse di SANTACATERINA Umberto sono state, infatti, precisate ed approfondite dalle dichiarazioni di altri collaboratori di sicura attendibilità. Non può, in particolare, dubitarsi che CUCE’ Giovanni facesse parte di quel gruppo di persone che erano vicine a CAMBRIA Placido anche prima che questi si alleasse a SPARACIO Luigi , quando pativa l’isolamento imposto contro di lui da CAVO’ Domenico. Ciò è stato, infatti, concordemente affermato da SPARACIO Luigi , il quale dovette essere bene informato, in quanto era il capo di una delle componenti di quel più ampio sodalizio nel quale, poco dopo l’uccisione del CAVO’, confluì il gruppo diretto da CAMBRIA Placido (vedi su tali questioni quello che si è detto quando si è tracciato un quadro storico della criminalità organizzata messinese prima della trattazione dei singoli delitti, a pag. 239 e segg.); da PARATORE Vincenzo, il quale fu uno di coloro che, come il CUCE’, non tradì la fedeltà al CAMBRIA neppure nei momenti più difficili, tanto che non esitò ad attentare alla vita di CAVO’ Domenico, precisando addirittura che il CUCE’ lo accompagnò in una di tali azioni delittuose contro il rivale del CAMBRIA; da MARCHESE Mario , il quale, pur avendolo inserito in quel gruppo composito nel quale il personaggio più rappresentativo era CAVO’ Domenico, ha precisato che il CUCE’ “di nascosto faceva sempre parte a CAMBRIA”. E’, allora, perfettamente comprensibile e pressoché inevitabile che quando CAMBRIA Placido si alleò con SPARACIO Luigi , anche il CUCE’ fece parte dell’ampio sodalizio capeggiato dai due capi clan. Numerose e articolate sono, comunque, le dichiarazioni in ordine all’attività che il CUCE’ svolse all’interno del clan “SPARACIO – CAMBRIA”. Accanto, infatti, a quei collaboratori che si sono limitati ad inserire il nome del CUCE’ tra gli affiliati a detto clan (PIETROPAOLO Pasquale , CASTORINA Pasquale , MARCHESE Mario , GIORGIANNI Salvatore ), vi sono stati altri collaboratori che hanno con maggior precisione descritto il ruolo che rivestì il CUCE’ nel sodalizio, sia con riferimento all’attività estortiva svolta dal gruppo (vedi, in proposito, le ampie dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, la cui affidabilità discende, anzitutto, come si è prima rilevato, dalla circostanza che il collaboratore seguì un percorso criminale analogo a quello del CUCE’), sia con riferimento al traffico di sostanze stupefacenti. Le dichiarazioni sul coinvolgimento del CUCE’ in tale settore di attività illecite, provenienti da SANTACATERINA Umberto, LA TORRE Guido e, soprattutto, da PARATORE Vincenzo, che ha illustrato con dovizia di particolari come si articolasse il suddetto traffico, al quale egli stesso partecipò, hanno, peraltro, trovato indiscutibile e chiara conferma nelle sentenze di condanna sopra citate emesse nei confronti del CUCE’ per reati in materia di stupefacenti. Va, in particolar modo, segnalata la sentenza della Corte di Appello di Messina del 26-11-1990, sia perché con detta pronuncia è stato accertato che correi del CUCE’ nell’attività di spaccio furono quel VINCI Rosario e quel MENTO Maurizio (più volte controllato insieme al CUCE’) che si ritiene facessero parte del medesimo gruppo diretto da CAMBRIA Placido e che, secondo le parole del PARATORE, furono i protagonisti di tale traffico, insieme a lui ed a CAMBRIA Placido (occorre precisare che in detta pronuncia è stato, però, escluso che vi fosse la prova di un accordo tra tutti gli imputati, ma solo la prova – vedi pag. 9 - di “un concorso tra essi con la presenza di due o tre persone per ogni episodio” di spaccio); sia perché la capacità di intimidazione che tale gruppo di persone riusciva ad esercitare sui tossicodipendenti, indotti a dire palesemente il falso agli organi inquirenti, ed il controllo del territorio che riusciva a realizzare per lo svolgimento di tale attività criminosa al riparo da possibili interventi delle forze dell’ordine, appaiono elementi sintomatici dell’esistenza di una potente struttura associativa, della quale il CUCE’ e gli altri imputati erano i rappresentanti, anche se in detta sentenza tali elementi, in mancanza del contributo probatorio oggi offerto dai collaboratori di giustizia, non vennero ritenuti sufficienti per la prova della sussistenza del reato associativo, che richiede “la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone teso al compimento di un numero indeterminato di delitti attinenti al campo degli stupefacenti; la preorganizzazione di ruoli e la distribuzione di compiti; una struttura associativa di base; attività di reperimento di droga e di clienti per lo spaccio”. Significative per disegnare il ruolo, non certo secondario, del CUCE’ nell’ambito del gruppo sono, poi, le dichiarazioni di quei collaboratori i quali hanno accusato l’imputato di aver partecipato a diverse azioni di sangue rientranti senza dubbio nella strategia malavitosa del clan “SPARACIO – CAMBRIA”, in quanto dirette a colpire i clan contrapposti, quali il tentato omicidio di LEO Giuseppe (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha, peraltro, confessato la propria responsabilità per tale fatto; dichiarazioni di SPARACIO Luigi ), o l’omicidio di SPAGNOLO Giovanni, cugino di MARCHESE Mario (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, SPARACIO Luigi , LA TORRE Guido), o l’agguato ai danni di CUSCINA’ Francesco , esponente del clan “MARCHESE” (vedi dichiarazioni di SPARACIO Luigi ). Sia PARATORE Vincenzo, sia LA TORRE Guido hanno, inoltre, fatto riferimento ad una partecipazione del CUCE’ ad alcuni momenti fondamentali e particolarmente delicati per la vita del sodalizio (il primo con specifico riferimento alla riunione effettuata dopo l’uccisione di PATTI Antonino, il secondo con riferimento alle riunioni svoltesi a casa di CAMBRIA Placido nelle quali si deliberò, nell’anno 1988, la strategia di guerra contro LEO Giuseppe), nei quali si discuteva ai livelli più elevati quali dovessero essere gli obiettivi criminosi da perseguire, evidenziando così il ruolo non meramente esecutivo svolto dall’imputato nel clan. Ulteriore prova, infine, della colpevolezza dell’imputato discende dalla copia della lettera prima citata rinvenuta nella tasca del cappotto di SPASARO Giuseppina il giorno stesso dell’uccisione di CAMBRIA Placido, che, alla luce della persuasive spiegazioni del suo contenuto fornite da PARATORE Vincenzo, fornisce straordinaria conferma documentale del pieno coinvolgimento dell’imputato nelle questioni interne al gruppo di CAMBRIA Placido e attesta senza ombra di dubbio il suo rapporto di affiliazione. La difesa del CUCE’, il quale ha, comunque, dovuto ammettere di aver conosciuto oltre a CAMBRIA Placido, anche MENTO Maurizio e VINCI Rosario , non offre, infine, alcun elemento idoneo a far dubitare della responsabilità dell’imputato ed, anzi, la negazione di una circostanza che risulta, viceversa, positivamente accertata (con la citata sentenza della Corte di appello di Messina), quella relativa alla perpetrazione di reati insieme a VINCI Rosario ed a MENTO Maurizio, finisce con il fornire un ulteriore elemento indiziario a suo carico, poiché denota l’incapacità di contrastare le accuse con diversi e più fondati argomenti.
Poco rileva, infine, la circostanza, enfatizzata dalla difesa dell’imputato e che, comunque, è priva di adeguato riscontro, in mancanza di approfondite indagini patrimoniali, secondo la quale il CUCE’ non disponeva delle notevoli risorse economiche che, quale “mafioso” dovevano provenirgli dalle attività lecite ed illecite del sodalizio. In realtà, come si è visto quando si è trattato il reato associativo in generale, non è assolutamente vero che “mafia” e “indigenza” esprimano significati tra loro antitetici e inconciliabili e la tensione della mafia verso il conseguimento del potere economico non si pone in contraddizione con l’esistenza di un gran numero di affiliati che continuano a vivere ai margini della società, in una situazione di sostanziale indigenza, mentre è vero, in qualche modo, il contrario e cioè che la mafia opera speso come elemento di compensazione, divenendo per certi strati sociali una strada percorribile per conseguire ciò che serve alla loro sopravvivenza.
Alla luce dell’esame dei suesposti elementi di prova sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dei reati associativi ascritti. Certa appare, infatti, la partecipazione dell’imputato al clan “SPARACIO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di CUCE’ Giovanni per entrambi i reati associativi a lui contestati. Quanto al tempus commissi delicti si deve ritenere, nondimeno che la partecipazione dell’imputato a tale associazione si debba far decorrere solo dal marzo 1988, periodo nel quale si realizzò l’alleanza tra SPARACIO Luigi e CAMBRIA Placido. E’, infatti, da tale momento che si può ritenere che tutti gli uomini vicini al CAMBRIA siano confluiti nel clan “SPARACIO – CAMBRIA”, mentre per il periodo antecedente, essendovi elementi per potere affermare che la condotta contestata al CUCE’, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.
Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alle condanne subite dall’imputato con la sentenza della Corte di Appello di Messina del 2-10-1987, irrevocabile il 17-10-1987, che ha ritenuto l’imputato responsabile di furto aggravato, e con la sentenza della Corte di Appello di Messina del 4-5-1984, irrevocabile il 29-1-1985, che ha affermato la responsabilità del CUCE’ per lesioni personali e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.