2.3.5.36. Cucinotta Giuseppe
CUCINOTTA Giuseppe è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi (in un caso in concorso con COSTANTINO Giovanni ), ricettazione, violazione delle misura di prevenzione. Nessuno di tali reati risulta, nondimeno, commesso nel periodo di tempo nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “LEO”, mentre va segnalato che il CUCINOTTA è stato condannato, con sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, per il reato di cui all’art. 416 c.p. in quanto ritenuto appartenente al clan “COSTA”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CUCINOTTA Giuseppe fu detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi a lui contestati dal 22-6-1985 al 31-7-1986 e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Il maresciallo PUGLISI Salvatore, escusso all’udienza del 28-11-1995, ha, come si è visto in precedenza, brevemente illustrato i risultati delle indagini in ordine all’attività del clan “LEO”, svolte dal suo ufficio ed alle quali partecipò personalmente, riferendo che l’attenzione degli inquirenti si incentrò, oltre che su LEO Giuseppe, su numerose altre persone, tra le quali anche CUCINOTTA Giuseppe , che, per le loro frequentazioni, si riteneva facessero parte del gruppo capeggiato dal primo. Il teste ha, inoltre, ricordato che in data 27 aprile 1989 notò il CUCINOTTA e CUNSOLO Vittorio, i quali si baciarono, e presenti vi erano anche GUARNERA Lorenzo e SARNATARO Sabatino. Il teste LAISA Angelo, escusso all’udienza del 1-12-1995, ha, quindi, diffusamente illustrato contenuti ed obiettivi di un servizio di avvistamento eseguito da militari dei Carabinieri subito dopo l’uccisione di SARNATARO Sabatino e protrattosi per diversi giorni nei pressi dell’abitazione di MANCUSO Giorgio , in via Anastasio Cocco a Gravitelli, poco distante dal luogo dove anche l’imputato CUCINOTTA Giuseppe aveva la propria abitazione. Il teste ha, in proposito, ricordato che, prima ancora dell’uccisione del SARNATARO, aveva controllato in data 11 luglio 1989, nei pressi della predetta abitazione di MANCUSO Giorgio , quest’ultimo insieme a SARNATARO Sabatino, COSTANTINO Giovanni , CUNSOLO Vittorio, CUCINOTTA Giuseppe e RUVOLO Angelo. Il giorno 13 luglio 1989 aveva, poi, controllato MANCUSO Giorgio , COSTANTINO Giovanni , CUNSOLO Vittorio e CUCINOTTA Giuseppe . Dopo la morte del SARNATARO, furono notati, in data 17 luglio 1989, MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , CUNSOLO Vittorio, COSTANTINO Giovanni , RUVOLO Angelo e LEO Giuseppe, che arrivò a bordo di un’autovettura blindata guidata da PANTO’ Pietro . In data 18 luglio 1989 vi fu un lungo servizio di avvistamento durante il quale fu notato un andirivieni di persone tra le quali MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , PULLIA Carmelo , MANCUSO Daniele e, quindi, l’arrivo di LEO Giuseppe insieme a GUARNERA Lorenzo , a bordo di un’autovettura BMW blindata, alla cui guida vi era PANTO’ Pietro (su tale avvistamento vi è anche documentazione fotografica, acquisita al N. 152 dell’ordinanza emessa i 19-7-1997 – le foto che ritraggono CUCINOTTA Giuseppe insieme a taluno dei soggetti sopra indicati sono la N. 1, la N. 2 e la N. 15 del fascicolo fotografico). Furono, poi, notati sotto casa di MANCUSO Giorgio , sia il 24 luglio che il 25 luglio 1989, COSTANTINO Pietro , CUCINOTTA Giuseppe e CUNSOLO Vittorio. Va, in particolar modo segnalato l’avvistamento del 28 luglio 1989 durante il quale furono notati LEO Giuseppe, MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , CUNSOLO Vittorio e sia il LEO che il CUCINOTTA viaggiavano a bordo di autovetture blindate, note all’ufficio, una BMW targata Varese e altra BMW targata Messina. Il 31 luglio 1989 furono notati LEO Giuseppe, PANTO’ Nunzio , MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , CUNSOLO Vittorio e MANCUSO Daniele ed anche in tal caso vi erano le due autovetture BMW blindate. Il 2 agosto 1989 furono avvistati MANCUSO Giorgio e CUCINOTTA Giuseppe a bordo della predetta BMW blindata targata Messina, alla cui guida vi era il MANCUSO. Il 3 agosto 1989 furono notati CUCINOTTA Giuseppe , CUNSOLO Vittorio, MANCUSO Daniele e PULLIA Carmelo a bordo della predetta autovettura BMW blindata. Il 7 agosto 1989 furono notati MANCUSO Giorgio , CUNSOLO Vittorio, CUCINOTTA Giuseppe , PULLIA Carmelo , CALARESE Aurelio ed altra persona che è stato possibile identificare. L’8 agosto 1989 furono notati, poco distante dall’abitazione del MANCUSO, in via Pietro Castelli, CUCINOTTA Giuseppe , MANCUSO Giorgio e GENTILE Nicola, mentre la mattina successiva (il servizio si protrasse, infatti, tutta la notte), notarono che alle ore 6 del mattino CUCINOTTA Giuseppe si recò presso il carcere di Gazzi per prelevare MANCUSO Giorgio che a quel tempo era semilibero. Il 14 settembre 1989 furono controllati MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , COSTANTINO Giovanni e CUNSOLO Vittorio che stavano accompagnando MANCUSO Giorgio in carcere a bordo di un’autovettura blindata. Il 26 settembre 1989 furono controllati, in via Pietro Castelli, CUCINOTTA Giuseppe e CUNSOLO Vittorio, a bordo di una motocicletta, e sulla suindicata autovettura BMW blindata MANCUSO Giorgio e SPARACIO Luigi .
SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) che CUCINOTTA Giuseppe faceva parte del clan “LEO” e “poi è passato con MANCUSO dopo l’omicidio di LEO”, in quanto “era di Gravitelli ed era figlioccio di Giorgio MANCUSO”. Il SANTACATERINA ha aggiunto che il CUCINOTTA ebbe una parte nella vicenda che portò all’uccisione di LEO Giuseppe da parte di MANCUSO Giorgio , poiché “LEO aveva pensato di eliminare il MANCUSO” e “lo doveva fare uccidere da CUCINOTTA Giuseppe e da CUNSOLO”, ma il piano programmato non riuscì “perché CUNSOLO e CUCINOTTA gli hanno raccontato tutto a MANCUSO Giorgio ”. Il CUCINOTTA si occupava di “droga, omicidi ed estorsioni”, mentre come attività lecita “ha il forno del padre in via Tommaso Cannizzaro”. In particolare “lui è il mandante” dell’omicidio di Paolo VINCI, ed autore (ma tale fatto è stato ricordato dal collaboratore solo dopo che il Pubblico Ministero gli ha contestato il contenuto delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 23 novembre 1992) di un’estorsione ai danni del negozio “FIORUCCI”. Il SANTACATERINA ha, successivamente precisato (vedi udienza del 2-3-1994) che il CUCINOTTA fu tra coloro che entrarono a far parte del clan “LEO” sin dalla sua costituzione ed era solito frequentare (vedi udienza del 3-3-1994) altri affiliati come PULLIA Carmelo .
MANCUSO Giorgio ha affermato (vedi udienza del 24-6-1996) che CUCINOTTA Giuseppe faceva parte del gruppo di persone facenti capo al clan “LEO” che operava nella zona di Gravitelli e del quale lo stesso MANCUSO era il responsabile. Il collaboratore ha, quindi, specificato (vedi udienza del 28-6-1996) con riferimento al traffico di droga, che il CUCINOTTA, insieme a CUNSOLO Vittorio ed a COSTANTINO Giovanni , dopo aver ricevuto dal MANCUSO la sostanza stupefacente, “provvedevano a dividerla agli altri [ai diversi spacciatori] per quanto riguarda Gravitelli”.
COSTANTINO Giovanni (vedi udienza del 25-10-1996) ha affermato che CUCINOTTA Giuseppe faceva parte del gruppo “MANCUSO”, mentre non era collegato con Pippo LEO. Il COSTANTINO, dopo avere precisato che MANCUSO Giorgio si procurava la droga da LEO Giuseppe o da tale MORABITO in notevoli quantità (200, 300 grammi per volta dal LEO; un chilo per volta dal MORABITO) e poi la smerciava per il tramite di “ragazzi che la spacciavano”, ai quali ne consegnava dei quantitativi medi “50, 100 grammi, quanta ne desideravano”, già tagliata e confezionata, ha, quindi, chiarito il ruolo che rivestiva il CUCINOTTA in tale traffico, riferendo che erano lui e CUCINOTTA Giuseppe a consegnare tale droga agli spacciatori dove costoro abitavano o al bar “TULIPANO”, luogo di incontro a Gravitelli. Il COSTANTINO ha, infine, fatto comprendere il rilievo che il CUCINOTTA aveva assunto nel gruppo di MANCUSO Giorgio , affermando che egli ed il CUCINOTTA erano coloro che gestivano il traffico di stupefacenti e ne detenevano la “cassa” all’interno del gruppo durante i lunghi periodi di detenzione del MANCUSO.
VENTURA Salvatore
(vedi udienza del 29-5-1996) ha indicato il CUCINOTTA Giuseppe
tra
gli affiliati del clan “LEO”.
LEO Giovanni (vedi udienza del 9-7-1996) ha elencato CUCINOTTA Giuseppe tra gli affiliati al clan “LEO” ed ha, quindi, specificato (vedi udienza del 24-7-1996) che questi, in origine, era vicino a VINCI Paolo, il quale era suo cognato e rivestì per un certo tempo il ruolo di responsabile della zona di Gravitelli. Successivamente con il VINCI “è successo il fatto della sorella, che si erano litigati” ed il CUCINOTTA addirittura spinse il MANCUSO ad uccidere il VINCI. Il MANCUSO, in realtà, “già lo voleva” uccidere, tanto che “ha cercato di coinvolgere mio fratello per la morte, diciamo così, di VINCI”. Quando, comunque, il VINCI venne ucciso, “il vero assoluto è diventato MANCUSO”, il quale assunse la direzione di coloro che un tempo erano vicini al primo. Il collaboratore ha, infine, aggiunto che suo fratello LEO Giuseppe consegnava la sostanza stupefacente da vendere nella zona di Gravitelli “a MANCUSO e CUCINOTTA”, i quali la davano “ad altre persone” e “la facevano vendere”, così facendo comprendere il ruolo di primo piano rivestito dal CUCINOTTA nell’ambito del gruppo di Gravitelli.
MARCHESE Mario (vedi udienza del 24-9-1996) ha affermato che CUCINOTTA Giuseppe faceva parte del clan “LEO”, al cui interno si occupava di droga. Il collaboratore ha, quindi, specificato (vedi udienza del 2-10-1996) che CUCINOTTA Giuseppe iniziò a far parte dell’associazione “LEO” sin da quando si creò il gruppo, nel 1983 – 1984 ma che le sue notizie circa un coinvolgimento del CUCINOTTA nel traffico di droga erano “per sentito dire dagli altri” e si riferivano, comunque, ad un periodo successivo alla morte di DI BLASI Domenico, avvenuta nel maggio 1991.
SPARACIO Luigi ha inserito (vedi udienza del 9-10-1996) CUCINOTTA Giuseppe nel novero degli affiliati al clan “LEO” ed ha, quindi, ricordato (vedi udienza del 14-10-1996) una riunione avvenuta nel 1989 – 1990, a casa di PULLIA Carmelo , alla quale partecipò lo stesso SPARACIO, MANCUSO Giorgio , PULLIA Carmelo e CUCINOTTA Giuseppe , nella quale si progettò l’uccisione di Natale APRILE.
PARATORE Vincenzo, ha inserito
(vedi udienza del 4-2-1996) CUCINOTTA
Giuseppe
tra
gli affiliati del clan “LEO”, aggiungendo che “era il figlioccio di
MANCUSO Giorgio
”, con il quale “faceva coppia”,
tanto che insieme a quest’ultimo “ha ucciso i fratelli PANARELLO”. Il
collaboratore ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 10-4-1996) di aver conosciuto in carcere CUCINOTTA Giuseppe
molti anni addietro e di essersi reso conto che questi faceva
parte del clan “LEO” sia perché “gli appartenenti del gruppo LEO li
conoscevo a tutti quanti” trattandosi di un gruppo rivale e potendo, pertanto,
sorgere la necessità di dovere uccidere gli affiliati, sia perché anche in
carcere il CUCINOTTA manifestava tale affiliazione, “era […] insieme a
MANCUSO e negli anni precedenti stavano insieme nella stessa stanza”.
LA TORRE Guido (vedi
udienza del 30-4-1996) ha indicato
CUCINOTTA Giuseppe
nel
novero degli affiliati al clan “LEO”, ma ha specificato di averlo conosciuto
solo “di nome”.
GIORGIANNI Salvatore ha elencato (vedi udienza del 25-10-1996) CUCINOTTA Giuseppe tra gli affiliati al clan “LEO”.
RIZZO Rosario ha affermato (vedi udienza del 4-6-1996) di aver saputo da LEO Giuseppe, al quale egli, insieme al GALLI, si avvicinò dopo l’uccisione di CAMBRIA Placido, che CUCINOTTA Giuseppe faceva parte del clan “LEO” ed era uno di coloro “che appartenevano a Gravitelli”.
L’imputato CUCINOTTA Giuseppe non si è sottoposto all’esame dibattimentale e su richiesta del Pubblico Ministero è stato acquisito il verbale delle dichiarazioni rese dal CUCINOTTA al G.I.P. in data 8-5-1993, che trovasi allegato al verbale dell’udienza del 18-11-1996. Il CUCINOTTA si è, in quella sede, protestato innocente del reato contestatogli ed ha precisato di conoscere, dei suoi coimputati, “i due MANCUSO, i CALARESE, il COSTANTINO, PULLIA Carmelo , SAMPERI. Tutti li ho conosciuti in occasione del processo dei 290 e così anche il PULLIA, mentre SAMPERI l’ho conosciuto soltanto perché in cella con me. Non conosco, invece, gli altri. […] Pippo LEO lo avevo conosciuto in carcere in occasione del processo dei 290”. Va rilevato che dai dati forniti dal D.A.P. non risulta che LEO Giuseppe sia stato in carcere nel periodo in cui fu detenuto CUCINOTTA Giuseppe in occasione del maxiprocesso “dei 290”. Non risulta, altresì, che PULLIA Carmelo sia stato imputato, né, tantomeno, detenuto nel maxiprocesso “dei 290”.
Ritiene questa Corte che è stata raggiunta prova imponente della partecipazione di CUCINOTTA Giuseppe al clan “LEO”. Va osservato che già la semplice circostanza accertata dalle forze dell’ordine nel servizio di avvistamento sul quale hanno riferito i marescialli PUGLISI e LAISA, secondo cui il CUCINOTTA si incontrava quasi giornalmente con alcuni dei principali esponenti di detto clan e che talvolta a tali incontri partecipava non solo MANCUSO Giorgio , ma lo stesso capo LEO Giuseppe; la circostanza secondo la quale il CUCINOTTA provvedeva ad accompagnare, almeno in alcune occasioni, MANCUSO Giorgio , a bordo di un’autovettura blindata, presso la Casa Circondariale di Messina, dove quest’ultimo doveva pernottare essendo stato ammesso al regime di semilibertà, così svolgendo una tipica funzione di “guardaspalle”; la circostanza che il CUCINOTTA fosse stato presente o, comunque, nei pressi del luogo dove, a bordo di un’autovettura blindata, si incontrarono MANCUSO Giorgio e SPARACIO Luigi , evidentemente per discutere in ordine ai rapporti tra i rispettivi clan, questione della massima delicatezza e della quale potevano essere fatti partecipi solo pochissimi soggetti della massima fiducia costituiscono tutti elementi indiziari inequivocabilmente sintomatici della sussistenza del suindicato rapporto di affiliazione. Mentre, infatti, i suesposti elementi di conoscenza potevano apparire insufficienti o scarsamente conducenti quando ancora non era chiara l’esistenza di un rapporto associativo, che costituiva oggetto di mere ipotesi investigative, è evidente che le rivelazioni dei collaboratori di giustizia, sulle quali ci si è a lungo soffermati, in ordine all’operatività nella città di Messina di un potente clan capeggiato da LEO Giuseppe e del quale MANCUSO Giorgio era uno dei più autorevoli esponenti, consentono oggi di rileggere le medesime circostanze in modo diverso e di interpretarle come univoco indizio dell’asserito rapporto di affiliazione. Le assidue frequentazioni di CUCINOTTA Giuseppe con il MANCUSO, il LEO ed altri soggetti ritenuti appartenenti al clan “LEO” e lo svolgimento da parte sua di un ruolo di autista o guardaspalle del boss in un clima di guerra di mafia, attestato dall’uso di autovetture blindate, non possono, infatti, spiegarsi altrimenti che con l’esistenza di comuni interessi malavitosi e con un organico inserimento dell’imputato nell’organizzazione di detto sodalizio criminoso.
Le concordanti ed omogenee
dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia giungono, pertanto, solo
come ulteriore conforto alla fondatezza dell’accusa che può ritenersi
pienamente provata già sulla base degli elementi sopra descritti. Non è,
tuttavia, privo di significato, anche per qualificare meglio la condotta
illecita del CUCINOTTA, esaminare dette dichiarazioni che disegnano il ruolo
dell’imputato nel sodalizio e che consentono di affermare tranquillamente che
il CUCINOTTA era uno dei personaggi di maggior rilievo dell’organizzazione.
Egli aderì, infatti, al clan “LEO” sin dalla sua costituzione (vedi
dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto e di MARCHESE Mario
); fu particolarmente vicino prima a VINCI Paolo (del quale era cognato) e poi a
MANCUSO Giorgio
(vedi dichiarazioni di LEO Giovanni
), tanto da essere “figlioccio” di quest’ultimo (vedi dichiarazioni di
SANTACATERINA Umberto e di PARATORE Vincenzo); fu, insieme a COSTANTINO Giovanni
, colui che curava, anche con autonomia gestionale (in mancanza del MANCUSO
teneva, infatti, la “cassa” del gruppo) il traffico di stupefacenti di
quell’articolazione del clan facente capo a MANCUSO Giorgio
(vedi dichiarazioni di COSTANTINO Giovanni
e quelle, per molti versi concordanti, di LEO Giovanni
e di MANCUSO Giorgio
). Di fronte alla gran mole di convergenti elementi probatori, provenienti la
maggior parte da soggetti che facevano parte, come MANCUSO Giorgio
, LEO Giovanni
, SANTACATERINA Umberto, COSTANTINO Giovanni
, della medesima associazione della quale si assume che abbia fatto parte il
CUCINOTTA non possono, allora sussistere dubbi in ordine alla sua colpevolezza.
Va soltanto segnalato che l’affermazione di COSTANTINO Giovanni
, secondo la quale il CUCINOTTA fece parte del gruppo “MANCUSO”, ma non
anche del clan “LEO” non vale a modificare le suesposte conclusioni. Si
possono a tal proposito richiamare le considerazioni già svolte quando si è
esaminata la posizione proprio di COSTANTINO Giovanni
e si è sottolineato che i rapporti tra i gruppi facenti capo
a MANCUSO Giorgio
ed a LEO Giuseppe non potevano considerarsi paritari e
caratterizzati da piena autonomia reciproca, tanto che lo stesso MANCUSO Giorgio
ha affermato (vedi udienza del 28-6-1996) che “il
gruppo era unico però con competenze diverse sul territorio, nel senso che [gli
affiliati dei diversi sottogruppi] rappresentavano
sempre Pippo LEO, andavano sotto il nome di Pippo LEO, però erano anche
autonomi, però facevano parte del gruppo LEO. […] In sostanza il nostro capo
su tutte e tre le zone [villaggio Aldisio, Camaro e Gravitelli] era LEO Giuseppe” e tutti gli affiliati sapevano di questa gerarchia e
della loro appartenenza al gruppo “LEO”. L’affermazione del COSTANTINO,
secondo cui i rapporti tra MANCUSO Giorgio
e
LEO Giuseppe erano essenzialmente di natura personale, essendo il primo
figlioccio del secondo, appare, allora, piuttosto riduttiva e fuorviante,
forse diretta ad alleggerire la propria responsabilità, in quanto l’autonomia
tra i due gruppi non si spingeva sino al punto da dare vita a due entità
distinte, irriducibili in un unico clan, sia perché il ruolo direttivo del
MANCUSO, che aveva un gruppo posto alle sue dirette dipendenze, non escludeva
che questi fosse, comunque, subordinato a LEO Giuseppe, sia perché lo stesso
COSTANTINO Giovanni
ha dovuto ammettere l’esistenza di significative sinergie
tra i due gruppi in relazione al traffico della droga, sia perché vi era uno
stretto coordinamento di attività tra i due gruppi, realizzato attraverso
frequenti riunioni, alle quali ha fatto riferimento MANCUSO Giorgio
nelle sue dichiarazioni, che hanno trovato immediato riscontro
nel servizio di avvistamento compiuto dalle forze dell’ordine nei pressi
dell’abitazione del MANCUSO in via Anastasio Cocco, subito dopo l’uccisione
di SARNATARO Sabatino, e nella relativa documentazione fotografica. Tutto ciò
non poteva, d’altronde, sfuggire né al COSTANTINO né al CUCINOTTA, che non
poteva essere ignaro dei rapporti di stretta integrazione esistenti tra i due
gruppi, come è comprovato dal fatto che in taluni degli avvistamenti fu notato
il CUCINOTTA insieme non solo a MANCUSO Giorgio
, ma anche a LEO Giuseppe ed ad altri soggetti appartenenti al gruppo posto alle
dirette dipendenze di quest’ultimo. Va, peraltro, osservato che nella sentenza
emessa dalla Corte di Assise di Messina in data 21-12-1995, con la quale MANCUSO
Giorgio
è stato condannato per l’omicidio di LEO Giuseppe, avvenuto
il 6-9-1990, non molto tempo dopo il periodo in considerazione per i reati
associativi, mentre CUCINOTTA Giuseppe
, COSTANTINO Giovanni
e SPARACIO Luigi
sono stati assolti per il medesimo fatto, si legge che
CUCINOTTA Giuseppe
e CUNSOLO Vittorio si trovavano a casa di LEO Giuseppe proprio
la sera nella quale questi sarebbe stato ucciso e ciò attesta ulteriormente gli
stretti legami esistenti tra il CUCINOTTA e LEO Giuseppe, ribaditi anche da
SANTACATERINA Umberto, il quale ha financo sostenuto che il CUCINOTTA ricevette
dal LEO il mandato, che non eseguì, di uccidere MANCUSO Giorgio
. Tali circostanze costituiscono elementi indiziari di inequivocabile
significato, che si aggiungono alle chiare affermazioni del MANCUSO, in ordine
alla consapevolezza dell’imputato, così come di tutti coloro che
appartenevano al suo gruppo, circa la natura dei rapporti esistenti tra il
gruppo “LEO” e quello diretto da MANCUSO Giorgio
.
E’, allora, evidente che il COSTANTINO, affermando che il CUCINOTTA fece parte esclusivamente del clan “MANCUSO”, ma non di quello “LEO”, ha implicitamente fatto riferimento ad una situazione nella quale l’adesione dell’imputato al gruppo di MANCUSO Giorgio importava, pressoché automaticamente, la sua disponibilità ad agire per il più ampio clan di LEO Giuseppe, attraverso delle sinergie operative che ben possono qualificare il suo comportamento come quello di un affiliato di quest’ultimo sodalizio. Tale conclusione, peraltro, si impone anche alla luce delle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia i quali, senza distinguere tra i due gruppi, hanno senz’altro affermato che il CUCINOTTA era un affiliato al clan “LEO”. Va, infine, rilevato che l’imputato non ha proposto alcun serio argomento a propria difesa ed ha, anzi, riferito circostanze in ordine alla conoscenza da lui acquisita di alcuni coimputati, che sono risultate smentite da accertamenti di natura obiettiva.
Alla luce delle superiori considerazioni, va, pertanto, affermata la colpevolezza di CUCINOTTA Giuseppe in ordine alla sua partecipazione al clan “LEO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va dichiarata la sua responsabilità per entrambi i reati associativi a lui contestati.
Sussiste la contestata recidiva specifica, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 3-12-1982, che ha condannato l’imputato per rapina continuata e aggravata, detenzione illegale di armi, furto continuato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.